TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 295
TAR
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata misurazione delle aree ai fini della determinazione della superficie convenzionale

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché la ricorrente non ha fornito elementi a comprova degli asseriti errori né ha proposto una differente misurazione, mentre l'Amministrazione ha basato il calcolo su misurazioni effettuate in contraddittorio con il tecnico della ricorrente.

  • Rigettato
    Errata determinazione del costo di produzione

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del coefficiente 1,40 (corrispondente alla categoria A/7) in quanto il fabbricato, dotato di aree esterne e connotato da lusso, rientra in tale classificazione.

  • Rigettato
    Indebita applicazione dell’adeguamento ISTAT al costo di produzione

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché l'adeguamento ISTAT è dovuto e va calcolato a partire dalla data di realizzazione delle opere abusive.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001

    La Corte ha condiviso la censura, ritenendo che difetti il presupposto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, poiché il Comune stesso ha accertato l'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio della parte legittimamente realizzata, giustificando così la 'fiscalizzazione' dell'abuso come misura sostitutiva.

  • Rigettato
    Errata determinazione del costo di produzione

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del coefficiente 1,40 (corrispondente alla categoria A/7) in quanto il fabbricato, dotato di aree esterne e connotato da lusso, rientra in tale classificazione.

  • Rigettato
    Indebita applicazione dell’adeguamento ISTAT al costo di produzione

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché l'adeguamento ISTAT è dovuto e va calcolato a partire dalla data di realizzazione delle opere abusive.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001

    La Corte ha condiviso la censura, ritenendo che difetti il presupposto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, poiché il Comune stesso ha accertato l'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio della parte legittimamente realizzata, giustificando così la 'fiscalizzazione' dell'abuso come misura sostitutiva.

  • Rigettato
    Errata determinazione del costo di produzione

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del coefficiente 1,40 (corrispondente alla categoria A/7) in quanto il fabbricato, dotato di aree esterne e connotato da lusso, rientra in tale classificazione.

  • Rigettato
    Indebita applicazione dell’adeguamento ISTAT al costo di produzione

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché l'adeguamento ISTAT è dovuto e va calcolato a partire dalla data di realizzazione delle opere abusive.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001

    La Corte ha condiviso la censura, ritenendo che difetti il presupposto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, poiché il Comune stesso ha accertato l'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio della parte legittimamente realizzata, giustificando così la 'fiscalizzazione' dell'abuso come misura sostitutiva.

  • Rigettato
    Errata determinazione del costo di produzione

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del coefficiente 1,40 (corrispondente alla categoria A/7) in quanto il fabbricato, dotato di aree esterne e connotato da lusso, rientra in tale classificazione.

  • Rigettato
    Indebita applicazione dell’adeguamento ISTAT al costo di produzione

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché l'adeguamento ISTAT è dovuto e va calcolato a partire dalla data di realizzazione delle opere abusive.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001

    La Corte ha condiviso la censura, ritenendo che difetti il presupposto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, poiché il Comune stesso ha accertato l'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio della parte legittimamente realizzata, giustificando così la 'fiscalizzazione' dell'abuso come misura sostitutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 295
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 295
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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