Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2024, proposto da
LE DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Moroder e Marco Alessandrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camerino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pierdominici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento sanzionatorio del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Camerino del 1.10.2024, comunicato in pari data alla PEC dell’Arch. Massimo Fiori incaricato dalla ricorrente, avente oggetto: “Fabbricato sito a Camerino (MC) in località Statte s.n.c., distinto al N.C.E.U al Foglio 41, part.lle 43, 44 e 45. Applicazione dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: demolizione che non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Determinazione sanzione di cui dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (c.d. FISCALIZZAZIONE). Determinazione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (Art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.). Esecuzione dell’ordinanza n. 113/2014: demolizione delle opere per cui non sussiste pregiudizio per la parte eseguita in conformità. Proprietario: DI LE”, con cui viene irrogata la sanzione pecuniaria di € 357.682,25 ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, oltre all’ulteriore sanzione di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001;
2. del successivo provvedimento di rettifica parziale del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Camerino del 19.11.2024, comunicato in data 21.11.2024 alla PEC dell’Arch. Massimo Fiori incaricato dalla ricorrente, nella parte non di favore, avente oggetto: “Fabbricato sito a Camerino (MC) in località Statte s.n.c., distinto al N.C.E.U al Foglio 41, part.lle 43, 44 e 45. Applicazione dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: demolizione che non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Determinazione sanzione di cui dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (c.d. FISCALIZZAZIONE). Determinazione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (Art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.). Esecuzione dell’ordinanza n. 113/2014: demolizione delle opere per cui non sussiste pregiudizio per la parte eseguita in conformità. Proprietario: DI LE. PARZIALE RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 01.10.2024 – PROT. 26755 DEL 01.10.2024”, con cui viene rideterminata la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 in € 238.454,84, ferma l’ulteriore sanzione di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001;
3. dell’ulteriore successivo provvedimento di rettifica parziale per errore di calcolo del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Camerino del 27.11.2024, comunicato in pari data alla PEC dell’Arch. Massimo Fiori incaricato dalla ricorrente, nella parte non di favore, avente oggetto: “Fabbricato sito a Camerino (MC) in località Statte s.n.c., distinto al N.C.E.U al Foglio 41, part.lle 43, 44 e 45. Applicazione dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.: demolizione che non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Determinazione sanzione di cui dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. (c.d. FISCALIZZAZIONE). Determinazione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (Art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.). Esecuzione dell’ordinanza n. 113/2014: demolizione delle opere per cui non sussiste pregiudizio per la parte eseguita in conformità. Proprietario: DI LE. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE (DI CALCOLO) DEL PROVVEDIMENTO EMESSO IN DATA 01.10.2024 – PROT. 26755 DEL 01.10.2024, GIA’ RETTIFICATO IN DATA 21.11.2024 PROT. 31977.”, con cui viene rideterminata la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 in € 222.419,52, ferma l’ulteriore sanzione di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001;
4. di tutti gli atti ai predetti presupposti, preparatori, preordinati, connessi e conseguenti posti in essere dal Comune di Camerino e, in particolare, tra gli altri:
- l’allegato A al provvedimento sanzionatorio originario dell’1.10.2024, avente oggetto: “Fiscalizzazione di abuso (art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii)”, che determina l’importo della fiscalizzazione in € 357.682,25;
- l’allegato A al provvedimento di rettifica del 19.11.2024, avente oggetto: “Fiscalizzazione di abuso (art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii)”, che determina l’importo rettificato della fiscalizzazione in € 238.454,84;
- l’allegato A al provvedimento di rettifica per errore di calcolo/materiale del 27.11.2024, avente oggetto: “Fiscalizzazione di abuso (art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii)”, che determina l’importo rettificato della fiscalizzazione in € 222.419,52;
- il provvedimento istruttorio del 1.10.2024 a firma del responsabile Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, Arch. Barbara Mattei, nella parte non di favore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camerino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa MO De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria dell’immobile sito a Camerino, Località Statte, distinto catastalmente al Foglio 41, part.lle 43-44-45, presentava, in data 12 marzo 2009, un piano di recupero a iniziativa privata, approvato dal Consiglio comunale di Camerino con delibera n. 97 del 30 novembre 2009, per lavori di ristrutturazione edilizia con aumento di volume del proprio fabbricato adibito a civile abitazione, in relazione ai quali otteneva, in data 31 marzo 2009, l’autorizzazione paesaggistica e, in data 9 gennaio 2010, il permesso di costruire.
La stessa presentava, in data 6 dicembre 2012, una richiesta di variante al piano di recupero, che, tuttavia, non veniva concessa dall’Amministrazione.
In sede di sopralluogo, veniva riscontrata la realizzazione di opere in difformità al progetto autorizzato e veniva accertato che parte dei lavori richiesti con la variante erano stati già eseguiti e che altri erano in corso di esecuzione nonostante la scadenza del permesso di costruire.
Essendo stata rifiutata anche la domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, il Comune emetteva l’ordinanza di demolizione n. 113/2014, impugnata innanzi a questo TAR con ricorso RG n. 202/2014, respinto con sentenza n. 144/2015, confermata in appello con sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 4330/2019.
Il Comune di Camerino, quindi, accertata l’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per l’immobile, ha provveduto, con gli atti qui impugnati, alla cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso e alla determinazione del relativo importo. Va precisato che l’atto da considerare, in realtà, è sostanzialmente l’ultimo, ossia quello del 27 novembre 2024 con il relativo allegato A, il quale si è andato a sovrapporre ai precedenti per correzioni di errori.
A sostegno del presente gravame la ricorrente deduce l’illegittimità e l’erroneità del calcolo operato dal Comune stanti:
- l’errata misurazione delle aree ai fini della determinazione della superficie convenzionale;
- l’errata determinazione del costo di produzione (in sostanza in riferimento alla categoria catastale);
- l’indebita applicazione dell’adeguamento ISTAT al costo di produzione;
- l’illegittima irrogazione della sanzione ex art. 34, comma 2, del DPR n. 380/2001;
- in ogni caso, la violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001, data l’inapplicabilità al caso di specie della sanzione pecuniaria dallo stesso prevista.
Con ordinanza n. 4 del 2025 è stata accolta la domanda cautelare contenuta in ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato in parte, nei sensi che si vanno a precisare.
2.0. Preliminarmente, giova una premessa di carattere generale sulla disciplina applicabile.
I parametri di cui alla legge n. 392 del 27 luglio 1978, richiamati dall'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, costituiscono ancora i criteri che l’Amministrazione deve utilizzare nella quantificazione della sanzione da irrogare. Infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, della legge n. 431/1998 abbia abrogato le disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, cui rinvia l'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, i parametri di calcolo richiamati sopravvivono alla loro soppressione, intervenendo un rinvio in senso materiale. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che “ l'art. 34, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001 dispone che con la c.d. "fiscalizzazione" dell'abuso, l'Amministrazione applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L. 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale. Al riguardo, si ritiene legittima l'applicazione, in ossequio al rinvio materiale di cui è fatto oggetto la normativa sull'equo canone ad opera dell'art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001, dei criteri di attualizzazione contemplati dalla stessa normativa. In linea generale, occorre porre in rilievo che il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, in ragione della loro natura di illecito permanente, è quello vigente al momento dell'applicazione della sanzione e non quello vigente all'epoca della consumazione dell'abuso ” (cfr., Consiglio di Stato, Sezione III, 27 ottobre 2025, n. 8320, che richiama Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 aprile 2023, n. 3670 e Consiglio di Stato, Sezione II, 16 aprile 2025 n. 3267).
2.1. Ciò premesso, analizzando le censure della ricorrente nell’ordine proposto, va innanzitutto respinta la doglianza relativa all’asserito errore di misurazione delle superfici reali, sia del locale principale sia delle parti accessorie, e alla conseguente determinazione della superficie convenzionale. La ricorrente si limita a dedurre che non sarebbe dato sapere come il Comune abbia proceduto al calcolo e, con particolare riferimento alle parti accessorie, che vi sarebbe un ingiustificato mutamento del calcolo della superficie reale nell’ultimo conteggio, pari a mq. 52,36, rispetto ai precedenti conteggi, dove la superficie indicata era pari a mq. 42,37, ma non adduce elementi atti a comprovare gli asseriti errori né propone una differente misurazione rispetto a quella posta in essere dall’Amministrazione. Di contro, quest’ultima ha proceduto al calcolo delle superfici sulla base delle misurazioni riportate nell’elaborato grafico in allegato n. 2 al verbale di sopralluogo effettuato il 13 agosto 2024 (depositato sub documento n. 5 del Comune), redatto in contraddittorio con il tecnico della ricorrente, da cui si ricava che la superficie del locale principale, quantificata dal Comune in mq 86,86, è dipesa dal calcolo dell’area del locale di forma irregolare e romboidale, a cui è stata aggiunta la superficie delle nicchie laterali che su di essa si aprono. Tali misurazioni non sono state smentite da prova contraria, anzi, si ribadisce, risultano essere state effettuate in contraddittorio tra le parti.
A conclusioni analoghe si giunge con riferimento alle superfici accessorie: in base al medesimo elaborato grafico di cui sopra e, in particolare, alla tavola n. 3 dello stesso, si evince che nell’immobile sono presenti due terrazze, una di mq 44,20 e l’altra di mq 8,16. Il totale della superficie è quindi di mq 52,36, vale a dire quella considerata nell’ultimo provvedimento ai fini della riduzione al 25% ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d), della legge n. 392/1978. Il calcolo, dunque, anche sotto questo aspetto, appare corretto e non smentito da prova contraria.
2.2. La ricorrente contesta il fatto che il Comune, per la determinazione del costo di produzione, avrebbe erroneamente ricondotto il bene alla categoria catastale A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici), che, in quanto non contemplata dall’art. 16 della legge n. 392/1978, è stata rapportata alla categoria più prossima, l’A7 (abitazioni in villini), con conseguente applicazione del coefficiente corrispondente di 1,40; in particolare, sostiene che, anche a voler considerare che la categoria A6 (abitazioni di tipo rurale) indicata in catasto non sia più pertinente a seguito delle trasformazioni post ristrutturazione, l’immobile avrebbe più correttamente dovuto essere classificato come A2 (abitazioni di tipo civile), con conseguente applicazione del più basso coefficiente di 1,25.
La censura non ha pregio, atteso che, come si evince dagli allegati al sopra citato verbale di sopralluogo e, in particolare, dall’allegato 1 contenente la documentazione fotografica (depositato sub documento n. 4 del Comune), il fabbricato, consistente in un’unica unità immobiliare, è dotato di aree esterne ad uso esclusivo e si connota per il lusso nell’aspetto e nelle finiture. Ne consegue che, ai fini del calcolo, corretta è l’applicazione del coefficiente 1,40, corrispondente alla categoria A/7.
Quanto al parametro relativo alla vetustà, la ricorrente ne deduce la non corretta applicazione, sull’assunto che l’intervento sarebbe stato ultimato nel 2011 e che sarebbero trascorsi circa 13 anni da tale data, sicché, in base alla tabella inserita dallo stesso Comune nel documento contenente il conteggio, il coefficiente da applicare avrebbe dovuto essere quello di 0,92 anziché quello di 1 di fatto applicato e corrispondente ad un periodo di vetustà da 1 a 5 anni. Per replicare al rilievo (su cui la difesa del Comune nulla dice) è sufficiente osservare che, come si evince sia dall’ordinanza di demolizione n. 113/2014 sia dal documento istruttorio del Comune di Camerino datato 1 ottobre 2024, i lavori non erano ancora conclusi alla data del sopralluogo effettuato nel giorno 11 gennaio 2013 e che gli stessi erano ancora in corso, tanto da essere stata emanata l’ordinanza di sospensione n. 9 del 12 febbraio 2013. Dalla documentazione agli atti non emerge che i lavori siano stati conclusi né, eventualmente, quale sia stata la data della loro ultimazione, risultando piuttosto, visti i successivi sviluppi della vicenda che hanno portato all’emanazione dell’ordine di demolizione, che essi non siano stati mai completamente ultimati. In tal caso, corretto appare il calcolo del Comune anche sotto il profilo del parametro della vetustà e del relativo coefficiente applicato, dovendo ritenersi che le opere di ristrutturazione o di restauro conservativo sull’immobile, eliminando quella riduzione di utilità connessa all’usura derivante dalla vetustà, elidono l’applicazione del relativo coefficiente che, in tal caso, va applicato solo dall’ultimazione di tali lavori (Cassazione Civile, Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13076). Resta fermo che, in caso contrario, qualora l’Amministrazione dovesse accertare, anche in contraddittorio con l’interessata, una diversa data di ultimazione delle opere, il parametro della vetustà andrebbe rivisto e applicato in rapporto ad essa, in base alla tabella dei coefficienti fornita dallo stesso Comune.
2.3. Infondata è anche la censura con cui la ricorrente pretende la non applicabilità dell’adeguamento ISTAT. Tale meccanismo di rivalutazione è invece dovuto, dovendosi prendere come data di riferimento su cui operare detta rivalutazione quella in cui le opere abusive sono state realizzate (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 ottobre 2025, n. 8320). L’applicabilità dell’indice ISTAT trova ulteriore conferma anche nei principi enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 del 8 marzo 2024, sebbene la fattispecie posta all’attenzione del giudice inerisse, in quel caso, ad un’ipotesi di fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 33 del DPR n. 380/2001.
2.4. Va invece condivisa la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001.
A prescindere dall’applicabilità, ratione temporis , della disposizione al caso in esame e a prescindere dalla riespansione o meno dell’efficacia dell’ordine di demolizione a seguito della pronuncia di questo TAR n. 113/2014 (questioni prospettate, rispettivamente, dalla ricorrente con l’ultimo motivo di gravame e dal Comune resistente in sede di controdeduzioni difensive), il Collegio rileva che difetta, nella fattispecie, il presupposto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione su cui basare la sanzione ex art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001. Ciò in quanto, avendo il Comune accertato che non fosse possibile procedere ad una demolizione selettiva delle parti costruite in difformità dal titolo rilasciato, in quanto si sarebbe andata a pregiudicare la struttura della parte legittimamente realizzata, ha sostanzialmente accertato l’impossibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione, tanto che tale evenienza è stata addotta a presupposto della fiscalizzazione dell’abuso. La sanzione ex art. 34, comma 2, del DPR n. 380/2001, in altri termini, si giustifica in quanto la demolizione non può avere luogo per ragioni oggettive: essa dunque non si aggiunge ma sostituisce la sanzione di natura reale (ordinanza di demolizione). Recita l’art. 34, commi 1 e 2, del DPR n. 380/2001, che “ 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale ”. Come si può vedere, la disposizione (così come quello previsto dall’art. 33 del DPR n. 380/2001) prevede, quale sanzione principale, quella ripristinatoria (che comprende anche la possibilità di rendere l'immobile conforme allo strumento urbanistico e alle norme edilizie), salvo l’ipotesi in cui ciò non sia tecnicamente possibile (nel qual caso si procede alla c.d. fiscalizzazione dell'abuso quale misura sostitutiva e alternativa alla misura ripristinatoria), il che vuol dire che il pagamento della sanzione ex art. 34, comma 2, del DPR n. 380/2001 già soddisfa le esigenze di tutela sottese al regime sanzionatorio disciplinato da quest’ultima disposizione.
2.5. In conclusione, il ricorso va accolto nella sola parte in cui contiene l’impugnazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001 - che, per l’effetto, va annullata - mentre va respinto per la restante parte, per le ragioni e con le precisazioni contenute nella presente motivazione.
3. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini precisati in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella sola parte in cui contengono la sanzione ex art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM RO, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
MO De TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO De TI | Renata EM RO |
IL SEGRETARIO