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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 485 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1220/2020(RG 5273/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di buoni pasto promossa da:
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 Controparte_15 Controparte_16
, , , , CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, , , ,
[...] Controparte_25 CP_26 Controparte_27
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...]
rappr. e dif. dall' avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante - contro già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_28 Controparte_29
tempore
Rappr. e difeso dall'avv. A. DE FRANCO -Appellata-
OGGETTO: “Buoni pasto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 11/12/2020 gli istanti in epigrafe indicati, tutti dipendenti della società appellata, nonché iscritti al sindacato , hanno impugnato la sentenza CP_30
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la loro domanda di corresponsione dei buoni pasto, come rideterminati in aumento, a seguito dall'accordo aziendale del 5/6/2017. Hanno assunto gli appellanti l'inidoneità del recesso manifestato dalle altre sigle sindacali(CGIL, CISL e CP_3 UIL) all'accordo a spiegare effetti nei loro confronti, non avendo receduto dallo stesso ed essendo valido l'accordo nei loro confronti fino al recesso datoriale del settembre 2017.
Hanno domandato quindi la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, insistendo per l'attuazione dell'accordo nella parte relativa ai buoni pasto,
a far data dal 1/7/2017 e fino alla disdetta datoriale del 7/9/2017. Hanno domandato poi la riforma sul capo delle spese, avendoli il Tribunale ingiustificatamente condannati alla rifusione delle spese del giudizio.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata, chiarendo che fossero stati corrisposti i buoni pasto come incrementati dall'accordo aziendale fino al 30/6/2017, non essendo tenuta l'azienda a prolungare l'erogazione di emolumenti stabiliti in un accordo che era stato immediatamente disapplicato per tutti i dipendenti. Ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Nell'accordo aziendale intervenuto in data 5/6/2017 tra tutte le sigle sindacali rappresentanti i lavoratori dell'azienda e la società datrice di lavoro si stabilivano numerose modifiche sostanziali alla turnazione dei dipendenti, nell'intento di ridurre i tempi di percorrenza degli autobus e una serie di altre misure per combattere l'evasione dal pagamento dei biglietti, con l'intento espresso di riutilizzare le risorse ottenute con la riduzione dei tempi di percorrenza nel finanziamento del premio di risultato, che veniva rideterminato e nell'aumento della misura dei buoni pasto.
Tutto l'impianto dell'accordo è saltato nel momento in cui le sigle sindacali che rappresentavano la maggioranza dei dipendenti dell'azienda hanno domandato di ritornare alla vecchia turnazione, ritenendo quella concordata non adatta alle esigenze dei dipendenti, Ciò è avvenuto dopo pochi giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, in data 13 giugno, a cui sono seguiti nello stesso mese di giugno vari nuovi incontri per cercare una soluzione che consentisse all'accordo aziendale di poter spiegare i suoi effetti, ma all'incontro del 21 giugno le sigle sindacali chiedevano di disapplicare l'accordo del 5/6 valido secondo gli intenti per il triennio 2017-2019, facendo verbalizzare che avrebbero fatto pervenire formale recesso dall'accordo e che tuttavia già dal 1/7/2017 l'azienda avrebbe dovuto applicare la precedente turnazione del 2016.
Insomma già dal 1 luglio le associazioni sindacali stipulanti, tutte compresa la , CP_32 ottenevano il ritorno alla vecchia organizzazione del lavoro precedente all'accordo del 5/6/2017.
Pertanto, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia cercato per tutta l'estate e fino al 7/9/2017 una soluzione transattiva che consentisse all'accordo di spiegare efficacia, pur con le modifiche da concordare, ciò che rileva è che già dal 1/7 esso sia stato disapplicato per la sua parte essenziale e principale, che avrebbe dovuto determinare un miglioramento del servizio e un risparmio di spesa, da utilizzare per finanziare l'aumento del premio di risultato e dei buoni pasto. La sospensione della nuova turnazione è avvenuta per tutti i dipendenti e non solo per quelli iscritti alle sigle sindacali che hanno receduto, ragion per cui risulta corretta la decisione aziendale di sospendere per tutti i dipendenti l'applicazione integrale dell'accordo. L'accordo infatti era inscindibile nelle sue parti, prevedendo un impegno maggiore da parte dei dipendenti nel rispetto degli orari e dei turni, che venivano rimodulati, il che avrebbe consentito un aumento delle risorse da destinare sia a migliorare l'efficienza dei bus che la sicurezza e la retribuzione dei dipendenti. Nel momento in cui l'azienda ha dovuto per ragioni organizzative evidenti, tornare alla vecchia turnazione per tutti i dipendenti(anche i dipendenti Filla), ha correlativamente sospeso le erogazioni premiali per gli stessi dipendenti.
L'accordo dunque non era efficace dopo il 1/7/2017 a prescindere dal fatto che l'azienda abbia definitivamente e formalmente receduto con comunicazione del 7/9/2017.
Peraltro anche la aveva chiesto la disapplicazione dei nuovi turni, associandosi quindi CP_32 alle altre sigle nella volontà di disapplicare l'accordo, a prescindere dalla circostanza che non abbia inviato formale recesso.
È giustificata allora la sospensione delle erogazioni aggiuntive già dal 1/7/2017. Ed è giustificata la condanna alle spese del giudizio, stante la soccombenza.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come legge, con distrazione. Ulteriore contributo unificato a carico degli appellanti
Taranto, 28/5/2025 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella