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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/11/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 3343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3343/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Susanna Vito e Pamela Borghese nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto negli Uffici dello Stato Civile del Comune di Fogliano
Redipuglia (GO), dell'anno 2007, parte 2, serie A, numero 5, e, per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fogliano Redipuglia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocazione presso la madre e diritto-dovere del padre di Per_1 vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri;
le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché
1 la minore trascorra con entrambi i genitori almeno due settimane consecutive;
durante la vacanze natalizie, la minore trascorrerà il Natale con la madre, la vigilia con il padre, l'anno successivo l'inverso e così di seguito;
i genitori concorderanno la frequentazione della figlia per gli altri giorni di vacanza e per il periodo delle vacanze pasquali.
3. il padre presta il consenso affinché la signora percepisca il 100% dell'assegno unico previsto per ciascuna figlia;
Pt_2
4. porre a carico del signor , quale contributo per il mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_2 Persona_3 la somma di € 300,00 (trecento//00) mensili per ciascuna figlia, detratto quanto dalla madre percepito a titolo di assegno unico;
nel caso in cui la madre non percepisca l'assegno unico il padre si obbliga a versare a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie la somma di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia. Il contributo di mantenimento verrà corrisposto entro il 28 di ciascun mese e verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie così come determinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
6. Le parti dichiarano aver definito ogni questione di carattere economico tra loro insorta relativamente al rapporto di coniugio e dichiarano di non aver nulla altro da pretendere reciprocamente a tale titolo;
7. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente;
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la minore”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fogliano Redipuglia
(GO) in data 19/08/2007 (anno 2007, atto n. 5, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 8.11.2022 omologato con decreto n. cronol. 3298/2022 del 17/11/2022 RG n. 850/2022.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 21/07/2005 a Monfalcone e Persona_4 Per_3
, l'8/05/2014 a Trieste.
[...]
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 19/08/2007, in Fogliano Redipuglia (GO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Fogliano di Redipuglia (anno 2007, atto n. 5, reg. atti di matrimonio, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fogliano di Redipuglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 3343/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Susanna Vito e Pamela Borghese nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto negli Uffici dello Stato Civile del Comune di Fogliano
Redipuglia (GO), dell'anno 2007, parte 2, serie A, numero 5, e, per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fogliano Redipuglia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocazione presso la madre e diritto-dovere del padre di Per_1 vederla e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri;
le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori, affinché
1 la minore trascorra con entrambi i genitori almeno due settimane consecutive;
durante la vacanze natalizie, la minore trascorrerà il Natale con la madre, la vigilia con il padre, l'anno successivo l'inverso e così di seguito;
i genitori concorderanno la frequentazione della figlia per gli altri giorni di vacanza e per il periodo delle vacanze pasquali.
3. il padre presta il consenso affinché la signora percepisca il 100% dell'assegno unico previsto per ciascuna figlia;
Pt_2
4. porre a carico del signor , quale contributo per il mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_2 Persona_3 la somma di € 300,00 (trecento//00) mensili per ciascuna figlia, detratto quanto dalla madre percepito a titolo di assegno unico;
nel caso in cui la madre non percepisca l'assegno unico il padre si obbliga a versare a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie la somma di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia. Il contributo di mantenimento verrà corrisposto entro il 28 di ciascun mese e verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie così come determinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore;
6. Le parti dichiarano aver definito ogni questione di carattere economico tra loro insorta relativamente al rapporto di coniugio e dichiarano di non aver nulla altro da pretendere reciprocamente a tale titolo;
7. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere reciprocamente;
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per la minore”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fogliano Redipuglia
(GO) in data 19/08/2007 (anno 2007, atto n. 5, parte 2, serie A) e si sono separati consensualmente con verbale in data 8.11.2022 omologato con decreto n. cronol. 3298/2022 del 17/11/2022 RG n. 850/2022.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 21/07/2005 a Monfalcone e Persona_4 Per_3
, l'8/05/2014 a Trieste.
[...]
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/07/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 19/08/2007, in Fogliano Redipuglia (GO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Fogliano di Redipuglia (anno 2007, atto n. 5, reg. atti di matrimonio, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fogliano di Redipuglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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