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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL ET Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa LE UD OR Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21610/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. SPINIELLO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio degli avv. Anna Vlachos e Mattia Minelli che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (v. verbale di udienza del 16.9.2025)
Per parte resistente (v. verbale di udienza del 16.9.2025)
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio, celebrato Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario, nel Comune di Grottaglie in data 12.06.2009.
Dall'unione sono nati i figli: il 5/11/2009 e 12/5/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 in via preliminare provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis15 cpc e, nel merito, la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento impositivo del resistente, resosi peraltro autore di condotte verbalmente vessatorie verso la moglie anche alla presenza dei figli. Chiedeva quindi disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla stessa, prevedersi il regime di incontri padre-figli, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli pari a € 1.000,00 oltre il 50% delle spese come da Protocollo del
Tribunale di Torino.
Con decreto emesso in data 11/12/2023 il Giudice, non ravvisando i presupposti per l'emissione di provvedimenti indifferibili, fissava udienza e incaricava i Servizi Sociali di redigere e depositare relazione sul nucleo famigliare.
In data 13/04/2024 si costituiva ritualmente contestando quanto ex Controparte_1 adverso sostenuto e chiedendo pronunciarsi la separazione tra i coniugi;
il rigetto della domanda di addebito, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla stessa;
prevedersi il regime di incontri padre-figli; disporre il mantenimento dei minori da parte di ciascun genitore in forma diretta e, solo in via subordinata, porre a carico del padre un assegno di mantenimento non superiore a euro 300 mensili (150 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Torino.
In data 3/5/2024 il Servizio Sociale depositava relazione in cui, esaminata la situazione del nucleo famigliare, evidenziava di non ritenere che, allo stato, vi fosse la necessità di predisporre interventi da parte dello stesso.
All'udienza del 23.5.2024 comparivano entrambe le parti che venivano sentite dal Giudice Delegato il quale, all'esito, formulava proposta conciliativa. Le parti, quindi, chiedevano breve rinvio per la disamina della proposta e il Giudice fissava termine ex art. 127-ter c.p.c. per la presa di posizione delle parti sulla medesima.
Con note scritte tempestivamente depositate il resistente accettava la proposta conciliativa mentre la ricorrente la rifiutava limitatamente al contributo di mantenimento dei figli a carico del padre, ritenendolo pagina 2 di 7 di ammontare non adeguato.
Con decreto il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione personale delle parti in data 3.9.2024, anche al fine di consentire alle stesse di precisare le proprie richieste in punto istanze istruttorie e provvedimenti provvisori.
All'esito dell'udienza, il Giudice Delegato si riservava e, con ordinanza ex art. 473 -bis.22 c.p.c., rigettava le prove orali richieste ed assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido dei minori a entrambi i genitori, con residenza presso la mamma;
l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra
; un calendario di visita padre-minori; un contributo al mantenimento dei figli, a carico del sig. Pt_1
, pari a € 400,00. Rinviava quindi per la discussione orale della causa ex art. 473 bis 21 CP_1
c.p.c.
All'udienza del 16.9.2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dalla conflittualità dimostrata dalle stesse si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito della separazione
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria.
Si condivide innanzitutto la valutazione effettuata dal Giudice delegato in ordine alla inammissibilità delle prove orali formulate da parte ricorrente in quanto complessivamente vertenti su circostanze generiche e tendenti a demandare al teste una valutazione e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della decisione.
Risultano acquisiti agli atti elementi sufficienti per addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito nei confronti del marito per aver lo stesso assunto nei confronti della moglie un atteggiamento impositivo, rendendosi peraltro autore di condotte verbalmente vessatorie verso la stessa anche alla presenza dei figli.
Parte resistente ha chiesto il rigetto di tale domanda, contestando quanto affermato dalla ricorrente e, in particolare, sostenendo che, al contrario, sarebbe stata la sig.ra ad aver imposto il suo Pt_1
pagina 3 di 7 atteggiamento autoritario e aggressivo in famiglia, oltre ad aver maltrattato verbalmente il marito con l'intento di isolarlo dai figli e dalla sua famiglia d'origine. Entrambe le parti hanno prodotto dei file audio
(sub docc. 16-17 parte ricorrente;
sub doc. 4 parte resistente) a sostegno delle proprie tesi.
Sul punto si osserva come presupposto essenziale della pronuncia di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, che ha determinato la crisi della coppia;
in particolare il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, considerato che già dal solo ascolto dei file audio prodotti emerge come entrambi i coniugi abbiano parimenti assunto, reciprocamente, atteggiamenti verbalmente aggressivi e a tratti denigratori l'uno nei confronti dell'altro, in un contesto di frattura di coppia ormai conclamata. Tale situazione di conflittualità intrinseca nella coppia emerge, con pari evidenza, dalla disamina della relazione sociale depositata dai Servizi Sociali depositata in data 03.05.2024, in atti.
La ricorrente ha, dunque, mancato di provare la sussistenza di condotte violative dei doveri coniugali, poste in essere dal sig. , con efficacia causale rilevante sull'insorgenza della crisi coniugale, CP_1 essendo, per contro, emerso in giudizio come l'affectio coniugalis tra i coniugi fosse già irrimediabilmente compromessa da tempo per incompatibilità di vedute sulla gestione del ménage familiare.
La domanda di addebito è dunque rigettata.
Sulle altre questioni
Ritiene il Collegio che debbano essere confermati integralmente, in questa sede, i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. assunti con ordinanza in data 5/9/2024.
Innanzitutto, il Collegio ritiene confermarsi l'affido congiunto dei minori a entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente degli stessi presso la madre e l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, via Ilarione Petitti n. 27, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole, anche tenuto conto del sostanziale accordo dei genitori al riguardo.
Il Collegio ritiene poi il calendario di visita padre-figli previsto nell'ordinanza – fatto salvo più ampio accordo tra le parti - idoneo ad assicurare ai minori tempi congrui con entrambi i genitori evitando che tra i periodi di permanenza presso il padre trascorra un lasso di tempo consecutivo troppo lungo;
le pagina 4 di 7 modifiche richieste, sul punto, in sede di conclusioni dalla ricorrente non risultano essere supportate da concrete e comprovate ragioni, ma solo genericamente allegate.
Anche per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, il Collegio ritiene di confermare quanto statuito nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. condividendo la valutazione in essa contenuta in ordine alle condizioni economiche dei genitori - tendenzialmente paritarie e immutate rispetto all'accertamento già effettuato in corso di causa - e tenuto altresì conto dell'indiretto vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la quale, tuttavia, sopporta anche maggiori costi essendo entrambi i figli collocati prevalentemente presso di lei. In particolare, occorre ancora osservare come la difficile condizione clinica della sig.ra , peraltro già nota al Pt_1 momento dell'instaurazione della presente causa, non possa di per sé sola determinare un incremento dell'ammontare del contributo per i minori a carico del padre, considerato che la situazione patrimoniale e reddituale della stessa non risulta -allo stato e dall'esame della documentazione prodotta- aver subito sostanziali modifiche peggiorative.
Ne consegue che ciascun genitore dovrà provvedere alle esigenze dei minori quando li tiene con sé e, tenuto conto dei periodi di permanenza dei figli presso ciascuna delle parti e degli oneri dai quali ciascuna di esse è gravata, il Collegio ritiene debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile CP_1 di mantenimento, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, quantificato in € 400,00 (€200,00 per ciascuno figlio), oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino. L'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti. Si precisa altresì che la decorrenza dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del genitore non collocatario è da individuarsi nel momento della cessazione della coabitazione, come da costante insegnamento della giurisprudenza sul punto (cfr. il principio di diritto enunciato da Cass. Civ. Sent. n. 7905 del 18/05/2012 che si condivide, secondo cui “l'obbligazione di contribuire al mantenimento del figlio decorre dal momento in cui viene
a cessare la convivenza fra i genitori, operando, quanto al periodo anteriore, la presunzione di una partecipazione, in misura proporzionale alle proprie risorse, di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole”; in termini anche Cass. Civ. Ord. 8816/2020; Cass.Civ. Sent. 3302/2017).
Atteso che il sig. si è allontanato dalla casa coniugale in data 30.6.2024 (v. verbale di CP_1 udienza del 3.9.2024), la decorrenza del contributo al mantenimento dei figli in capo al padre è da individuarsi a far data dal mese di luglio 2024.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 1/2 stante il sostanziale accordo tra i genitori sul regime di affidamento, visita, collocazione dei minori e assegnazione della casa famigliare, dovendosi porre la pagina 5 di 7 restante parte (1/2) a carico della ricorrente stante il rigetto della domanda di addebito della separazione e della domanda di incremento del contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli rispetto a quello individuato dal Giudice nella proposta conciliativa rifiutata e nell'ordinanza ex art. 473 bis22
c.p.c..
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez.
III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase istruttoria/trattazione: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.453,00
Totale € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla signora . Parte_1
Affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (in difetto dalle ore 16:30) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- due pomeriggi infrasettimanali, uno dei quali comprensivo del pernottamento, con riaccompagnamento a scuola il mattino seguente (in difetto di accordo il martedì e il mercoledì), nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola alle ore 21, nelle settimane con il weekend di competenza del padre (in difetto di accordo il mercoledì);
pagina 6 di 7 - metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre e dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio;
- le vacanze di carnevale (da intendere come l'intero periodo di chiusura scolastica) con il genitore con cui non trascorrono le vacanze pasquali;
- le vacanze pasquali (da intendere come l'intero periodo di chiusura scolastica) ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
- il compleanno e la festa del papà con il padre;
-il compleanno e la festa della mamma con la madre;
- tre settimane, di cui due consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, alternando un anno luglio e un anno agosto (nell'anno 2024, il papà terrà i minori ad agosto);
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (€200 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino.
Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 restante parte di dette spese (1/2), che liquida nella quota di € 1.904,50, oltre esborsi, spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LE UD OR AL ET
Minuta redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AL ET Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa LE UD OR Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21610/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. SPINIELLO STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio degli avv. Anna Vlachos e Mattia Minelli che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (v. verbale di udienza del 16.9.2025)
Per parte resistente (v. verbale di udienza del 16.9.2025)
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio, celebrato Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario, nel Comune di Grottaglie in data 12.06.2009.
Dall'unione sono nati i figli: il 5/11/2009 e 12/5/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29/11/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 in via preliminare provvedimenti indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis15 cpc e, nel merito, la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento impositivo del resistente, resosi peraltro autore di condotte verbalmente vessatorie verso la moglie anche alla presenza dei figli. Chiedeva quindi disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa familiare alla stessa, prevedersi il regime di incontri padre-figli, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli pari a € 1.000,00 oltre il 50% delle spese come da Protocollo del
Tribunale di Torino.
Con decreto emesso in data 11/12/2023 il Giudice, non ravvisando i presupposti per l'emissione di provvedimenti indifferibili, fissava udienza e incaricava i Servizi Sociali di redigere e depositare relazione sul nucleo famigliare.
In data 13/04/2024 si costituiva ritualmente contestando quanto ex Controparte_1 adverso sostenuto e chiedendo pronunciarsi la separazione tra i coniugi;
il rigetto della domanda di addebito, l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla stessa;
prevedersi il regime di incontri padre-figli; disporre il mantenimento dei minori da parte di ciascun genitore in forma diretta e, solo in via subordinata, porre a carico del padre un assegno di mantenimento non superiore a euro 300 mensili (150 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Torino.
In data 3/5/2024 il Servizio Sociale depositava relazione in cui, esaminata la situazione del nucleo famigliare, evidenziava di non ritenere che, allo stato, vi fosse la necessità di predisporre interventi da parte dello stesso.
All'udienza del 23.5.2024 comparivano entrambe le parti che venivano sentite dal Giudice Delegato il quale, all'esito, formulava proposta conciliativa. Le parti, quindi, chiedevano breve rinvio per la disamina della proposta e il Giudice fissava termine ex art. 127-ter c.p.c. per la presa di posizione delle parti sulla medesima.
Con note scritte tempestivamente depositate il resistente accettava la proposta conciliativa mentre la ricorrente la rifiutava limitatamente al contributo di mantenimento dei figli a carico del padre, ritenendolo pagina 2 di 7 di ammontare non adeguato.
Con decreto il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione personale delle parti in data 3.9.2024, anche al fine di consentire alle stesse di precisare le proprie richieste in punto istanze istruttorie e provvedimenti provvisori.
All'esito dell'udienza, il Giudice Delegato si riservava e, con ordinanza ex art. 473 -bis.22 c.p.c., rigettava le prove orali richieste ed assumeva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido dei minori a entrambi i genitori, con residenza presso la mamma;
l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra
; un calendario di visita padre-minori; un contributo al mantenimento dei figli, a carico del sig. Pt_1
, pari a € 400,00. Rinviava quindi per la discussione orale della causa ex art. 473 bis 21 CP_1
c.p.c.
All'udienza del 16.9.2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dalla conflittualità dimostrata dalle stesse si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito della separazione
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria.
Si condivide innanzitutto la valutazione effettuata dal Giudice delegato in ordine alla inammissibilità delle prove orali formulate da parte ricorrente in quanto complessivamente vertenti su circostanze generiche e tendenti a demandare al teste una valutazione e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della decisione.
Risultano acquisiti agli atti elementi sufficienti per addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito nei confronti del marito per aver lo stesso assunto nei confronti della moglie un atteggiamento impositivo, rendendosi peraltro autore di condotte verbalmente vessatorie verso la stessa anche alla presenza dei figli.
Parte resistente ha chiesto il rigetto di tale domanda, contestando quanto affermato dalla ricorrente e, in particolare, sostenendo che, al contrario, sarebbe stata la sig.ra ad aver imposto il suo Pt_1
pagina 3 di 7 atteggiamento autoritario e aggressivo in famiglia, oltre ad aver maltrattato verbalmente il marito con l'intento di isolarlo dai figli e dalla sua famiglia d'origine. Entrambe le parti hanno prodotto dei file audio
(sub docc. 16-17 parte ricorrente;
sub doc. 4 parte resistente) a sostegno delle proprie tesi.
Sul punto si osserva come presupposto essenziale della pronuncia di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, che ha determinato la crisi della coppia;
in particolare il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene infondata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, considerato che già dal solo ascolto dei file audio prodotti emerge come entrambi i coniugi abbiano parimenti assunto, reciprocamente, atteggiamenti verbalmente aggressivi e a tratti denigratori l'uno nei confronti dell'altro, in un contesto di frattura di coppia ormai conclamata. Tale situazione di conflittualità intrinseca nella coppia emerge, con pari evidenza, dalla disamina della relazione sociale depositata dai Servizi Sociali depositata in data 03.05.2024, in atti.
La ricorrente ha, dunque, mancato di provare la sussistenza di condotte violative dei doveri coniugali, poste in essere dal sig. , con efficacia causale rilevante sull'insorgenza della crisi coniugale, CP_1 essendo, per contro, emerso in giudizio come l'affectio coniugalis tra i coniugi fosse già irrimediabilmente compromessa da tempo per incompatibilità di vedute sulla gestione del ménage familiare.
La domanda di addebito è dunque rigettata.
Sulle altre questioni
Ritiene il Collegio che debbano essere confermati integralmente, in questa sede, i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. assunti con ordinanza in data 5/9/2024.
Innanzitutto, il Collegio ritiene confermarsi l'affido congiunto dei minori a entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente degli stessi presso la madre e l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, via Ilarione Petitti n. 27, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole, anche tenuto conto del sostanziale accordo dei genitori al riguardo.
Il Collegio ritiene poi il calendario di visita padre-figli previsto nell'ordinanza – fatto salvo più ampio accordo tra le parti - idoneo ad assicurare ai minori tempi congrui con entrambi i genitori evitando che tra i periodi di permanenza presso il padre trascorra un lasso di tempo consecutivo troppo lungo;
le pagina 4 di 7 modifiche richieste, sul punto, in sede di conclusioni dalla ricorrente non risultano essere supportate da concrete e comprovate ragioni, ma solo genericamente allegate.
Anche per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, il Collegio ritiene di confermare quanto statuito nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. condividendo la valutazione in essa contenuta in ordine alle condizioni economiche dei genitori - tendenzialmente paritarie e immutate rispetto all'accertamento già effettuato in corso di causa - e tenuto altresì conto dell'indiretto vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la quale, tuttavia, sopporta anche maggiori costi essendo entrambi i figli collocati prevalentemente presso di lei. In particolare, occorre ancora osservare come la difficile condizione clinica della sig.ra , peraltro già nota al Pt_1 momento dell'instaurazione della presente causa, non possa di per sé sola determinare un incremento dell'ammontare del contributo per i minori a carico del padre, considerato che la situazione patrimoniale e reddituale della stessa non risulta -allo stato e dall'esame della documentazione prodotta- aver subito sostanziali modifiche peggiorative.
Ne consegue che ciascun genitore dovrà provvedere alle esigenze dei minori quando li tiene con sé e, tenuto conto dei periodi di permanenza dei figli presso ciascuna delle parti e degli oneri dai quali ciascuna di esse è gravata, il Collegio ritiene debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile CP_1 di mantenimento, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, quantificato in € 400,00 (€200,00 per ciascuno figlio), oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino. L'assegno unico sarà percepito al 50% tra le parti. Si precisa altresì che la decorrenza dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del genitore non collocatario è da individuarsi nel momento della cessazione della coabitazione, come da costante insegnamento della giurisprudenza sul punto (cfr. il principio di diritto enunciato da Cass. Civ. Sent. n. 7905 del 18/05/2012 che si condivide, secondo cui “l'obbligazione di contribuire al mantenimento del figlio decorre dal momento in cui viene
a cessare la convivenza fra i genitori, operando, quanto al periodo anteriore, la presunzione di una partecipazione, in misura proporzionale alle proprie risorse, di ciascuno di essi alla cura e al mantenimento della prole”; in termini anche Cass. Civ. Ord. 8816/2020; Cass.Civ. Sent. 3302/2017).
Atteso che il sig. si è allontanato dalla casa coniugale in data 30.6.2024 (v. verbale di CP_1 udienza del 3.9.2024), la decorrenza del contributo al mantenimento dei figli in capo al padre è da individuarsi a far data dal mese di luglio 2024.
Spese di lite
Le spese vengono compensate nella misura dei 1/2 stante il sostanziale accordo tra i genitori sul regime di affidamento, visita, collocazione dei minori e assegnazione della casa famigliare, dovendosi porre la pagina 5 di 7 restante parte (1/2) a carico della ricorrente stante il rigetto della domanda di addebito della separazione e della domanda di incremento del contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli rispetto a quello individuato dal Giudice nella proposta conciliativa rifiutata e nell'ordinanza ex art. 473 bis22
c.p.c..
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez.
III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase istruttoria/trattazione: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.453,00
Totale € 3.809,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla signora . Parte_1
Affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (in difetto dalle ore 16:30) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- due pomeriggi infrasettimanali, uno dei quali comprensivo del pernottamento, con riaccompagnamento a scuola il mattino seguente (in difetto di accordo il martedì e il mercoledì), nelle settimane che si concludono con il weekend di competenza della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola alle ore 21, nelle settimane con il weekend di competenza del padre (in difetto di accordo il mercoledì);
pagina 6 di 7 - metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre e dal 30 dicembre mattina al 6 gennaio;
- le vacanze di carnevale (da intendere come l'intero periodo di chiusura scolastica) con il genitore con cui non trascorrono le vacanze pasquali;
- le vacanze pasquali (da intendere come l'intero periodo di chiusura scolastica) ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli;
- il compleanno e la festa del papà con il padre;
-il compleanno e la festa della mamma con la madre;
- tre settimane, di cui due consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, alternando un anno luglio e un anno agosto (nell'anno 2024, il papà terrà i minori ad agosto);
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (€200 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino.
Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite e, per l'effetto,
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la Parte_1 Controparte_1 restante parte di dette spese (1/2), che liquida nella quota di € 1.904,50, oltre esborsi, spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LE UD OR AL ET
Minuta redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
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