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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/07/2025, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9620/2023 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Andrea Giussani, elettivamente domiciliata in via Filippo Corridoni n. 40, Milano, presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Paolo Colombo, elettivamente domiciliata in Via Primo Maggio n. 34/B, Bareggio, presso il difensore CONVENUTA CONCLUSIONI Per l'attrice:
“In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'accettazione delle opere commissionate da Controparte_1
a e oggetto del contratto di subappalto
[...] Controparte_2
n. 438/20 del 8.6.2020 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di
€ 7.951,98, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento oltre accessori come per legge. In via istruttoria: si chiede disporsi CTU al fine di verificare la realizzazione nonché il valore delle opere in economica poste in essere da in corrispondenza del cantiere sito in CP_1
Milano, via Alfieri 17, tenuto riguardo del contratto di appalto, nonché successive integrazioni, intervenuto tra le parti in causa.”
Per la convenuta:
“In via principale: 1 previo accertamento, se del caso, del grave inadempimento della società attrice in punto di esecuzione completa delle opere e del relativo collaudo, rigettare ogni domanda di pagamento avversaria, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre la somma richiesta nella misura che sarà ritenuta di giustizia, compensandola in tutto o in parte con le spese sostenute dalla società convenuta per la sistemazione dei lavori già oggetto del contratto di appalto. In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1
e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: A. Vero che, in data 22/02/2021, i tecnici di fecero un intervento presso il CP_1 cantiere Ristorante IN di Milano, via Alfieri n. 17 (come da doc. 1 che mi si rammostra) per realizzare i seguenti lavori, di competenza di ED.I. Control: a) modifica e taglio dei controsoffitti e posa dei cannotti b) prolungamento dei flessibili e posa delle mandate degli antibagni del secondo piano c) realizzazione della guida di scorrimento filtro unità Panasonic del piano terra d) sistemazione degli scarichi della condensa al piano terra perché fuori dal controsoffitto. B. Vero che, in data 25/02/2021, mi sono recato presso il cantiere Ristorante IN di Milano, via Alfieri n. 17, insieme a per coordinare i lavori ancora da eseguirsi da CP_2 parte di quest'ultima. C. Vero che, nell'aprile 2021, l'ing. all'epoca dipendente della convenuta e suo Per_1 tecnico incaricato, contestò a ED.I. Control il mancato collaudo dell'impianto idrico e il mancato completamento del sistema di estrazione dell'aria. D. Vero che, sempre nell'analogo periodo di cui al capitolo precedente, l'ing. Per_1 contestò a ED.I. Control la richiesta di pagamento del collegamento di due pluviali nel cantiere per cui è causa perché non ne aveva autorizzata la posa e la richiesta CP_1 di assistenza per l'avviamento dell'Impianto VRV sempre nel cantiere per cui è causa, in quanto ricompresa nella fase di installazione già appaltata. E. Vero che, sempre nell'analogo periodo di cui al capitolo C), l'ing. contestò a Per_1
ED.I. Control il mancato controllo degli scarichi aggiuntivi installati dall'attrice nel cantiere per cui è causa. F. Vero che, sempre nell'analogo periodo di cui al capitolo C), l'ing. contestò a Per_1
ED.I. Control la mancata installazione delle pompe sommerse e il conseguente mancato collaudo dell'impianto idrico. G. Vero che, ED.I. Control si limitò a installare nell'impianto idrico delle vasche, ai fini dei getti dei pavimenti, prive di elettropompe sommerse. H. Vero che, a fronte delle mancanze già contestate alla società attrice dall'ing. Per_1 il 27/04/2021, il signor perito incaricato di Persona_2 Controparte_3
(committente principale), sollecitò a la realizzazione delle opere e dei CP_1 collaudi di cui ai capitoli da C a G la cui mancanza impediva l'esecuzione del collaudo finale dell'opera.
2 I. Vero che, sempre in data 27/04/2021, il signor contestò a che Persona_2 CP_1 non erano ancora stati realizzati, con riferimento al piano interrato: montaggio griglie di mandata e ripresa dell'aria del recuperatore di calore all'interno degli spogliatoi;
montaggio del rubinetto di lavaggio nel locale rifiuti;
chiusura di n. 3 scarichi predisposti a parete per i frigoriferi, non necessari;
con riferimento al primo piano: installazione di griglia di transito a soffitto del retro cucina;
con riferimento al piano terzo: coibentazione del canale (nel cavedio) di immissione Aria Primaria del recuperatore di calore;
montaggio nel cavedio della griglia di presa aria esterna sulla canalizzazione generale dei recuperatori;
con riferimento al piano quarto: completamento del collegamento della canalizzazione di aspirazione dei bagni;
posizionamento e collegamento di due cassonetti di estrazione aria dei bagni e del locale rifiuti. L. Vero che, nei mesi di maggio e giugno 2021, provvide, con propri Controparte_1 dipendenti e a propria cura e spese, a completare le opere sopra descritte e a effettuare i collaudi degli impianti realizzati presso il cantiere per cui è causa. Si indicano a testimoni: su tutti i capitoli i signori:
➢ Ing. domiciliato presso Meregalli Impianti Termotecnici S.r.l., in Testimone_1
Arcore, via Forlanini n. 42
➢ , domiciliato presso in Arluno, Controparte_4 Controparte_1 via Lombardia n. 8
➢ domiciliato presso in Testimone_2 Controparte_1
Arluno, via Lombardia n. 8 sui capitoli da C) a L), il signor:
➢ Dottor domiciliato in Milano, via Rutilia n. 25 Persona_2
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte, con i testimoni già indicati. In ogni caso: col favore dei compensi della presente fase, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione subappaltatrice delle Controparte_5 opere di realizzazione di un impianto denominato “HVAC” dell'impianto idrico e di estrazione aria e scarichi da realizzarsi presso il ristorante IN in Milano Via Alfieri 17, ha evocato in giudizio la subcommittente che, con Controparte_1 contratto del 8.6.2020 n 438/20, le ha commissionato l'opera a misura al prezzo di
€60.000,00, avendo, a sua volta, stipulato un contratto di appalto con la committente
Controparte_3
Ha allegato che: la convenuta aveva approvato gli stati di avanzamento dei lavori cui aveva fatto seguito la relativa fattura come da art 4.1 del contratto;
l' opera iniziata il 18.6.2020 era stata completata nell'aprile 2021; nonostante ciò non era stato richiesto il collaudo né provvisorio né definitivo cui era subordinato il pagamento del 10% trattenuto sui Sal a titolo di garanzia;
era maturato a mente dell'art 1665 c.c., il diritto a ricevere l'importo di € 7.951,98 di cui alla fattura n 14 del 12.1.23 per ritenute a 3 garanzia, pari al 10% del prezzo finale del contratto, comprese le varianti e le
“economie”. Ha così concluso perché, previo accertamento dell'accettazione dell'opera da parte della convenuta, quest'ultima fosse condannata al pagamento delle ritenute in misura di €7.951,98, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02. si è costituita e ha eccepito l'inadempimento della Controparte_1 subappaltatrice che, a partire da febbraio 2021, ha omesso di eseguire alcuni lavori e ne ha realizzati altri in modo errato, costringendola ad intervenire per effettuare modifiche/sistemazioni e non consentendole così nemmeno di eseguire i collaudi - cui ex art 4 del contratto era subordinato lo svincolo delle ritenute;
ha allegato di aver lei stessa completato le opere ed effettuato i collaudi e dunque ha contestato la pretesa avversaria sostenendo che quanto pagato 67.474,83 corrispondeva al prezzo dell'opera subappaltata ridotto in percentuale rispetto alle lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte. Ha concluso per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione della somma dovuta, con compensazione dell'importo eventualmente accertato a credito dell'attrice con quello pagato da essa subcommittente per completare ed emendare le opere. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza in data 19.9.23, è stata rigettata l'istanza formulata da parte attrice ai sensi dell'art 186bis c.p.c.
considerato che
la somma di € 6.747,48 (pari al 10% di € 67.474,83), non poteva definirsi “non contestata” in giudizio, e sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183.6 n 1,2,3, c.p.c. fissando per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 183.7 c.p.c. udienza avanti al G.O.P., delegato alla trattazione della causa sino all'esito della fase istruttoria. Con ordinanza del 29.12.23, il GOP delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata;
con successiva ordinanza in data 11.3.2024, qui richiamata e ribadita, attesa la reiterazione delle istanze istruttorie, il GOP delegato non ha ammesso i mezzi di prova orale indicati dalla convenuta, ha respinto la richiesta di CTU avanzata dall'attrice ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ex art. 127ter c.p.c., avanti al giudice titolare;
la causa è entrata così nella fase decisoria. Ciò premesso, ad esito della causa, è possibile concludere come segue. Il diritto della subappaltatrice alle ritenute si fonda: - sul contratto di subappalto stipulato il 8.6.2020, n 438/20, tra Controparte_5 subappaltatrice delle opere di realizzazione di un impianto “HVAC”, dell'impianto idrico e di estrazione aria e scarichi da realizzarsi presso il ristorante IN in Milano, Via Alfieri 17, e la subcommittente a sua volta, Controparte_1 appaltatrice della committente (doc 3 attrice); - sui SAL approvati Controparte_3 dall'odierna convenuta e sulle fatture conseguentemente emesse a mente dell'art.
4.1 del contratto (docc 4-13 attrice), tutte pagate dalla subcommittente;
sulla circostanza che, malgrado la fine lavori (doc 14 attrice), non ha Controparte_1
(entro 7 giorni) effettuato il collaudo provvisorio ad esito del quale, a mente dell'art 14 del contratto, avrebbe svincolato il 5% delle ritenute o avrebbe potuto segnalare alla
4 subappaltatrice incompletezze e vizi da emendare per poi poter procedere al collaudo definitivo, cui era subordinato il pagamento del residuo 5% delle ritenute a garanzia. Del resto, a mente dell'art 1665.3 c.c., se il committente, nonostante l'invito dell'appaltatore, tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine l'opera si considera accettata. Sotto altro profilo, e precisamente con riferimento all'art 1670 c.c., la cui ratio deve ispirare anche il regime dell'eccezione ex art 1460 c.c., occorre evidenziare come non sia fondata l'eccezione, sollevata da di Controparte_1 inadempimento della subappaltatrice che, a partire da febbraio 2021, avrebbe omesso di eseguire alcuni lavori e ne avrebbe realizzato altri in modo errato, costringendola ad intervenire per effettuare modifiche/sistemazioni e non consentendole così nemmeno di eseguire i collaudi - cui ex art 4 del contratto era subordinato lo svincolo delle ritenute. Invero, la subcommittente non risulta aver contestato al subappaltatore vizi, difformità o mancanze oggetto di doglianze mosse dalla committente nei confronti dell'appaltatore; precisamente, la comunicazione di del 27.4.21 (doc Controparte_3
4 convenuta) non è di per sé sola opponibile a perché manca la prova Controparte_6 della sua trasmissione da parte di all'odierna attrice. Controparte_1
In ogni caso, difetta qualsiasi riscontro documentale in punto interventi eseguiti dalla convenuta per supplire alle asserite carenze della subappaltatrice e collaudo (i docc. 1,2,5 convenuta, rapporti di lavoro su carta intestata Controparte_1 sono illeggibili). In definitiva, la subappaltatrice ha diritto a ricevere l'importo di € 7.951,98 di cui alla fattura n 14 del 12.1.23, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo. Le spese processuali, come da soccombenza, vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, con riduzione della fase istruttoria in proporzione all'attività espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva a mente dell'art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta;
condanna a pagare a € 7.951,98, oltre Controparte_1 Controparte_7 interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura n. 14 del 12.1.2023 al saldo;
condanna la convenuta rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in € 264,00 per spese, € 4.237,00 per compenso oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 6.7.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 9620/2023 promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Andrea Giussani, elettivamente domiciliata in via Filippo Corridoni n. 40, Milano, presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Paolo Colombo, elettivamente domiciliata in Via Primo Maggio n. 34/B, Bareggio, presso il difensore CONVENUTA CONCLUSIONI Per l'attrice:
“In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'accettazione delle opere commissionate da Controparte_1
a e oggetto del contratto di subappalto
[...] Controparte_2
n. 438/20 del 8.6.2020 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento di
€ 7.951,98, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento oltre accessori come per legge. In via istruttoria: si chiede disporsi CTU al fine di verificare la realizzazione nonché il valore delle opere in economica poste in essere da in corrispondenza del cantiere sito in CP_1
Milano, via Alfieri 17, tenuto riguardo del contratto di appalto, nonché successive integrazioni, intervenuto tra le parti in causa.”
Per la convenuta:
“In via principale: 1 previo accertamento, se del caso, del grave inadempimento della società attrice in punto di esecuzione completa delle opere e del relativo collaudo, rigettare ogni domanda di pagamento avversaria, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni sopra esposte. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre la somma richiesta nella misura che sarà ritenuta di giustizia, compensandola in tutto o in parte con le spese sostenute dalla società convenuta per la sistemazione dei lavori già oggetto del contratto di appalto. In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Parte_1
e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: A. Vero che, in data 22/02/2021, i tecnici di fecero un intervento presso il CP_1 cantiere Ristorante IN di Milano, via Alfieri n. 17 (come da doc. 1 che mi si rammostra) per realizzare i seguenti lavori, di competenza di ED.I. Control: a) modifica e taglio dei controsoffitti e posa dei cannotti b) prolungamento dei flessibili e posa delle mandate degli antibagni del secondo piano c) realizzazione della guida di scorrimento filtro unità Panasonic del piano terra d) sistemazione degli scarichi della condensa al piano terra perché fuori dal controsoffitto. B. Vero che, in data 25/02/2021, mi sono recato presso il cantiere Ristorante IN di Milano, via Alfieri n. 17, insieme a per coordinare i lavori ancora da eseguirsi da CP_2 parte di quest'ultima. C. Vero che, nell'aprile 2021, l'ing. all'epoca dipendente della convenuta e suo Per_1 tecnico incaricato, contestò a ED.I. Control il mancato collaudo dell'impianto idrico e il mancato completamento del sistema di estrazione dell'aria. D. Vero che, sempre nell'analogo periodo di cui al capitolo precedente, l'ing. Per_1 contestò a ED.I. Control la richiesta di pagamento del collegamento di due pluviali nel cantiere per cui è causa perché non ne aveva autorizzata la posa e la richiesta CP_1 di assistenza per l'avviamento dell'Impianto VRV sempre nel cantiere per cui è causa, in quanto ricompresa nella fase di installazione già appaltata. E. Vero che, sempre nell'analogo periodo di cui al capitolo C), l'ing. contestò a Per_1
ED.I. Control il mancato controllo degli scarichi aggiuntivi installati dall'attrice nel cantiere per cui è causa. F. Vero che, sempre nell'analogo periodo di cui al capitolo C), l'ing. contestò a Per_1
ED.I. Control la mancata installazione delle pompe sommerse e il conseguente mancato collaudo dell'impianto idrico. G. Vero che, ED.I. Control si limitò a installare nell'impianto idrico delle vasche, ai fini dei getti dei pavimenti, prive di elettropompe sommerse. H. Vero che, a fronte delle mancanze già contestate alla società attrice dall'ing. Per_1 il 27/04/2021, il signor perito incaricato di Persona_2 Controparte_3
(committente principale), sollecitò a la realizzazione delle opere e dei CP_1 collaudi di cui ai capitoli da C a G la cui mancanza impediva l'esecuzione del collaudo finale dell'opera.
2 I. Vero che, sempre in data 27/04/2021, il signor contestò a che Persona_2 CP_1 non erano ancora stati realizzati, con riferimento al piano interrato: montaggio griglie di mandata e ripresa dell'aria del recuperatore di calore all'interno degli spogliatoi;
montaggio del rubinetto di lavaggio nel locale rifiuti;
chiusura di n. 3 scarichi predisposti a parete per i frigoriferi, non necessari;
con riferimento al primo piano: installazione di griglia di transito a soffitto del retro cucina;
con riferimento al piano terzo: coibentazione del canale (nel cavedio) di immissione Aria Primaria del recuperatore di calore;
montaggio nel cavedio della griglia di presa aria esterna sulla canalizzazione generale dei recuperatori;
con riferimento al piano quarto: completamento del collegamento della canalizzazione di aspirazione dei bagni;
posizionamento e collegamento di due cassonetti di estrazione aria dei bagni e del locale rifiuti. L. Vero che, nei mesi di maggio e giugno 2021, provvide, con propri Controparte_1 dipendenti e a propria cura e spese, a completare le opere sopra descritte e a effettuare i collaudi degli impianti realizzati presso il cantiere per cui è causa. Si indicano a testimoni: su tutti i capitoli i signori:
➢ Ing. domiciliato presso Meregalli Impianti Termotecnici S.r.l., in Testimone_1
Arcore, via Forlanini n. 42
➢ , domiciliato presso in Arluno, Controparte_4 Controparte_1 via Lombardia n. 8
➢ domiciliato presso in Testimone_2 Controparte_1
Arluno, via Lombardia n. 8 sui capitoli da C) a L), il signor:
➢ Dottor domiciliato in Milano, via Rutilia n. 25 Persona_2
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte, con i testimoni già indicati. In ogni caso: col favore dei compensi della presente fase, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione subappaltatrice delle Controparte_5 opere di realizzazione di un impianto denominato “HVAC” dell'impianto idrico e di estrazione aria e scarichi da realizzarsi presso il ristorante IN in Milano Via Alfieri 17, ha evocato in giudizio la subcommittente che, con Controparte_1 contratto del 8.6.2020 n 438/20, le ha commissionato l'opera a misura al prezzo di
€60.000,00, avendo, a sua volta, stipulato un contratto di appalto con la committente
Controparte_3
Ha allegato che: la convenuta aveva approvato gli stati di avanzamento dei lavori cui aveva fatto seguito la relativa fattura come da art 4.1 del contratto;
l' opera iniziata il 18.6.2020 era stata completata nell'aprile 2021; nonostante ciò non era stato richiesto il collaudo né provvisorio né definitivo cui era subordinato il pagamento del 10% trattenuto sui Sal a titolo di garanzia;
era maturato a mente dell'art 1665 c.c., il diritto a ricevere l'importo di € 7.951,98 di cui alla fattura n 14 del 12.1.23 per ritenute a 3 garanzia, pari al 10% del prezzo finale del contratto, comprese le varianti e le
“economie”. Ha così concluso perché, previo accertamento dell'accettazione dell'opera da parte della convenuta, quest'ultima fosse condannata al pagamento delle ritenute in misura di €7.951,98, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02. si è costituita e ha eccepito l'inadempimento della Controparte_1 subappaltatrice che, a partire da febbraio 2021, ha omesso di eseguire alcuni lavori e ne ha realizzati altri in modo errato, costringendola ad intervenire per effettuare modifiche/sistemazioni e non consentendole così nemmeno di eseguire i collaudi - cui ex art 4 del contratto era subordinato lo svincolo delle ritenute;
ha allegato di aver lei stessa completato le opere ed effettuato i collaudi e dunque ha contestato la pretesa avversaria sostenendo che quanto pagato 67.474,83 corrispondeva al prezzo dell'opera subappaltata ridotto in percentuale rispetto alle lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte. Ha concluso per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione della somma dovuta, con compensazione dell'importo eventualmente accertato a credito dell'attrice con quello pagato da essa subcommittente per completare ed emendare le opere. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza in data 19.9.23, è stata rigettata l'istanza formulata da parte attrice ai sensi dell'art 186bis c.p.c.
considerato che
la somma di € 6.747,48 (pari al 10% di € 67.474,83), non poteva definirsi “non contestata” in giudizio, e sono stati concessi alle parti i termini perentori ex art. 183.6 n 1,2,3, c.p.c. fissando per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 183.7 c.p.c. udienza avanti al G.O.P., delegato alla trattazione della causa sino all'esito della fase istruttoria. Con ordinanza del 29.12.23, il GOP delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che non è stata accettata;
con successiva ordinanza in data 11.3.2024, qui richiamata e ribadita, attesa la reiterazione delle istanze istruttorie, il GOP delegato non ha ammesso i mezzi di prova orale indicati dalla convenuta, ha respinto la richiesta di CTU avanzata dall'attrice ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ex art. 127ter c.p.c., avanti al giudice titolare;
la causa è entrata così nella fase decisoria. Ciò premesso, ad esito della causa, è possibile concludere come segue. Il diritto della subappaltatrice alle ritenute si fonda: - sul contratto di subappalto stipulato il 8.6.2020, n 438/20, tra Controparte_5 subappaltatrice delle opere di realizzazione di un impianto “HVAC”, dell'impianto idrico e di estrazione aria e scarichi da realizzarsi presso il ristorante IN in Milano, Via Alfieri 17, e la subcommittente a sua volta, Controparte_1 appaltatrice della committente (doc 3 attrice); - sui SAL approvati Controparte_3 dall'odierna convenuta e sulle fatture conseguentemente emesse a mente dell'art.
4.1 del contratto (docc 4-13 attrice), tutte pagate dalla subcommittente;
sulla circostanza che, malgrado la fine lavori (doc 14 attrice), non ha Controparte_1
(entro 7 giorni) effettuato il collaudo provvisorio ad esito del quale, a mente dell'art 14 del contratto, avrebbe svincolato il 5% delle ritenute o avrebbe potuto segnalare alla
4 subappaltatrice incompletezze e vizi da emendare per poi poter procedere al collaudo definitivo, cui era subordinato il pagamento del residuo 5% delle ritenute a garanzia. Del resto, a mente dell'art 1665.3 c.c., se il committente, nonostante l'invito dell'appaltatore, tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine l'opera si considera accettata. Sotto altro profilo, e precisamente con riferimento all'art 1670 c.c., la cui ratio deve ispirare anche il regime dell'eccezione ex art 1460 c.c., occorre evidenziare come non sia fondata l'eccezione, sollevata da di Controparte_1 inadempimento della subappaltatrice che, a partire da febbraio 2021, avrebbe omesso di eseguire alcuni lavori e ne avrebbe realizzato altri in modo errato, costringendola ad intervenire per effettuare modifiche/sistemazioni e non consentendole così nemmeno di eseguire i collaudi - cui ex art 4 del contratto era subordinato lo svincolo delle ritenute. Invero, la subcommittente non risulta aver contestato al subappaltatore vizi, difformità o mancanze oggetto di doglianze mosse dalla committente nei confronti dell'appaltatore; precisamente, la comunicazione di del 27.4.21 (doc Controparte_3
4 convenuta) non è di per sé sola opponibile a perché manca la prova Controparte_6 della sua trasmissione da parte di all'odierna attrice. Controparte_1
In ogni caso, difetta qualsiasi riscontro documentale in punto interventi eseguiti dalla convenuta per supplire alle asserite carenze della subappaltatrice e collaudo (i docc. 1,2,5 convenuta, rapporti di lavoro su carta intestata Controparte_1 sono illeggibili). In definitiva, la subappaltatrice ha diritto a ricevere l'importo di € 7.951,98 di cui alla fattura n 14 del 12.1.23, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo. Le spese processuali, come da soccombenza, vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22, con riduzione della fase istruttoria in proporzione all'attività espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva a mente dell'art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta;
condanna a pagare a € 7.951,98, oltre Controparte_1 Controparte_7 interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura n. 14 del 12.1.2023 al saldo;
condanna la convenuta rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in € 264,00 per spese, € 4.237,00 per compenso oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 6.7.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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