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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2024, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 934/2020 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni per lesioni personali TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Salomone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Poggiomarino (Na) alla via Dante Alighieri n. 53 ATTORE E
in persona del legale rappr.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Martucci Schisa, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Ferdinando del Carretto n. 26 CONVENUTA E
in persona del legale rappr.pt., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Sante Cricrì, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Cesario Console n. 3 CONVENUTA E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE E
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2024 la parte attrice ha concluso chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha dichiarato che il giorno 24 Settembre 2007, alle ore 01:00 circa, in Poggiomarino alla via XXIV Maggio, all'altezza del civico 463, era a bordo, in qualità di trasportato, del quadriciclo Ligier 50 tg. 6VYWB, di proprietà del sig. , assicurato per la Controparte_5
R.C.A. dalla compagnia assicurativa allorquando il Controparte_1 detto quadriciclo veniva tamponato da tergo dall'Opel Corsa tg. AA760HC di proprietà del sig. , assicurata per la R.C.A. dalla compagnia Controparte_3 per l'effetto, l'autovettura Ligier veniva sospinta Controparte_2 contro un motociclo del tipo Honda tg. BP07081 per poi ribaltarsi più avanti. In conseguenza di tale evento l'attore subiva lesioni personali quali “trauma cranico non commotivo con Flc cuoio capelluto;
contusione dorsale con distacco parcellare antero inf. soma D5; Flc ed escoriazioni multiple agli arti”, giusta relazione clinica n.14598 del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Scafati, dalle quali sarebbero residuati il danno biologico tra uno e nove punti di invalidità con trenta giorni di ITT, trenta giorni di ITP al 50% e venti giorni di ITP la 25%. L'attore, pertanto, citava in giudizio la e la Controparte_1 [...] chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_2 del conducente del veicolo assicurato per la R.C.A. dalla CP_6 [...]
e di condannare, per l'effetto, la Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non, la complessiva somma di euro 25.099,83 o la diversa somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi, con vittoria di spese e compensi di lite. La si costituiva in giudizio ed impugnando l'avversa Controparte_7 domanda eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato, l'inammissibilità della domanda;
nel merito chiedeva dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attoria. Si costituiva la che contestava l'assunto attoreo poiché Controparte_8 infondato in fatto ed in diritto ed eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto nonché la prescrizione del diritto dedotto in giudizio contestando la legittimazione delle parti così come dedotta in giudizio. Espletata la prova testimoniale e la CTU, il giudice riteneva opportuno formulare alle parti, ricorrendone i presupposti, una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti hanno dichiarato di aderire.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal giudicante in ragione della quale “ in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., verserà in favore di , l'importo complessivo Parte_1 di euro 11.460,49 su cui vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla accettazione della proposta al saldo, nonché le spese di lite, quantificate in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, disponendo ex art. 133 del T.U. 115/2002, che il pagamento di tale ultimo importo sia eseguito in favore dello Stato. Spese di CTU a carico di Spese di lite compensate tra Controparte_1 Parte_1
e
[...] Controparte_2
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. spese come da proposta conciliativa accettata dalle parti. Torre Annunziata, 13 giugno 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Salomone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Poggiomarino (Na) alla via Dante Alighieri n. 53 ATTORE E
in persona del legale rappr.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Martucci Schisa, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Ferdinando del Carretto n. 26 CONVENUTA E
in persona del legale rappr.pt., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Sante Cricrì, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla via Cesario Console n. 3 CONVENUTA E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE E
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 giugno 2024 la parte attrice ha concluso chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha dichiarato che il giorno 24 Settembre 2007, alle ore 01:00 circa, in Poggiomarino alla via XXIV Maggio, all'altezza del civico 463, era a bordo, in qualità di trasportato, del quadriciclo Ligier 50 tg. 6VYWB, di proprietà del sig. , assicurato per la Controparte_5
R.C.A. dalla compagnia assicurativa allorquando il Controparte_1 detto quadriciclo veniva tamponato da tergo dall'Opel Corsa tg. AA760HC di proprietà del sig. , assicurata per la R.C.A. dalla compagnia Controparte_3 per l'effetto, l'autovettura Ligier veniva sospinta Controparte_2 contro un motociclo del tipo Honda tg. BP07081 per poi ribaltarsi più avanti. In conseguenza di tale evento l'attore subiva lesioni personali quali “trauma cranico non commotivo con Flc cuoio capelluto;
contusione dorsale con distacco parcellare antero inf. soma D5; Flc ed escoriazioni multiple agli arti”, giusta relazione clinica n.14598 del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Scafati, dalle quali sarebbero residuati il danno biologico tra uno e nove punti di invalidità con trenta giorni di ITT, trenta giorni di ITP al 50% e venti giorni di ITP la 25%. L'attore, pertanto, citava in giudizio la e la Controparte_1 [...] chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_2 del conducente del veicolo assicurato per la R.C.A. dalla CP_6 [...]
e di condannare, per l'effetto, la Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non, la complessiva somma di euro 25.099,83 o la diversa somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi, con vittoria di spese e compensi di lite. La si costituiva in giudizio ed impugnando l'avversa Controparte_7 domanda eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato, l'inammissibilità della domanda;
nel merito chiedeva dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attoria. Si costituiva la che contestava l'assunto attoreo poiché Controparte_8 infondato in fatto ed in diritto ed eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto nonché la prescrizione del diritto dedotto in giudizio contestando la legittimazione delle parti così come dedotta in giudizio. Espletata la prova testimoniale e la CTU, il giudice riteneva opportuno formulare alle parti, ricorrendone i presupposti, una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti hanno dichiarato di aderire.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal giudicante in ragione della quale “ in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., verserà in favore di , l'importo complessivo Parte_1 di euro 11.460,49 su cui vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla accettazione della proposta al saldo, nonché le spese di lite, quantificate in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, disponendo ex art. 133 del T.U. 115/2002, che il pagamento di tale ultimo importo sia eseguito in favore dello Stato. Spese di CTU a carico di Spese di lite compensate tra Controparte_1 Parte_1
e
[...] Controparte_2
3. Nulla va disposto in merito alle spese di lite, già regolate con la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. spese come da proposta conciliativa accettata dalle parti. Torre Annunziata, 13 giugno 2024
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo