Articolo 41 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 40Articolo 42
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15 gennaio 1954
Art. 41. Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti

Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera, a) del n. 1 dell'art. 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sara' dovuto ai termini dell' art. 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 , sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria, famiglia, e' limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilita' finale:
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954