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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BETTONI ANITA P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, all'esito del provvedimento di separazione datato 18 aprile 2025, il presente procedimento ha ad oggetto la sola opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1462/2024 proposta dalla società Parte_1
rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo risulta eseguita nei confronti di in Parte_1 data 22.4.2024;
rilevato che il termine per proporre l'opposizione deve ritenersi scaduto in data 3.6.24 sicché l'opposizione notificata in data 5.6.24 deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile;
rilevato, infatti, che alcun rilievo ai fini della tempestività dell'opposizione ha la circostanza che la notificazione del decreto nei confronti di altri ingiunti si sia perfezionata successivamente al 22 aprile
2024 in quanto, non essendovi alcun litisconsorzio tra i soggetti ingiunti, il termine per l'opposizione non è unico, decorrendo per ciascun ingiunto dalla data nella quale riceve la notificazione del decreto;
ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e pagina 1 di 2 della circostanza che il procedimento è stato introdotto da quattro opponenti, le stesse debbano essere liquidate in euro 1.269,25 (euro 5.077,00 quale compenso ai valori medi, euro 1.015,40 quale incremento per la pluralità di parti, il tutto ridotto ad un quarto stante la presenza di quattro parti), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1462/2024 proposta dalla società Parte_1 spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BETTONI ANITA P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, all'esito del provvedimento di separazione datato 18 aprile 2025, il presente procedimento ha ad oggetto la sola opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1462/2024 proposta dalla società Parte_1
rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo risulta eseguita nei confronti di in Parte_1 data 22.4.2024;
rilevato che il termine per proporre l'opposizione deve ritenersi scaduto in data 3.6.24 sicché l'opposizione notificata in data 5.6.24 deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile;
rilevato, infatti, che alcun rilievo ai fini della tempestività dell'opposizione ha la circostanza che la notificazione del decreto nei confronti di altri ingiunti si sia perfezionata successivamente al 22 aprile
2024 in quanto, non essendovi alcun litisconsorzio tra i soggetti ingiunti, il termine per l'opposizione non è unico, decorrendo per ciascun ingiunto dalla data nella quale riceve la notificazione del decreto;
ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e pagina 1 di 2 della circostanza che il procedimento è stato introdotto da quattro opponenti, le stesse debbano essere liquidate in euro 1.269,25 (euro 5.077,00 quale compenso ai valori medi, euro 1.015,40 quale incremento per la pluralità di parti, il tutto ridotto ad un quarto stante la presenza di quattro parti), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1462/2024 proposta dalla società Parte_1 spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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