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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4774/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lugo (RA) in via Bedazzo n. 48, con il patrocinio dell'Avv. GIORGIA TOSCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Castel San Pietro n. 13
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. MARINA TAMBINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AL (RA), via Lombardia n. 23
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 24.01.2025 e dello 03.02.2025.
pagina 1 di 4 In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 12.11.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito civile a AL (RA) in data
04.11.2020, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune con atto n 17 parte I, dell'anno 2020, che dall'unione non erano nati figli e che, con il passare del tempo, erano insorti tra di loro contrasti che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che la sig.ra si era già Parte_2 trasferita presso altro immobile.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni: ““1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
2) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2
e di non avanzare, l'uno nei confronti dell'altra, pretese ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente accordo, neppure a titolo di contributo al mantenimento e in ogni caso di rinunciarvi espressamente, non sussistendo i presupposti di legge;
3) Ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito separatamente dai ricorrenti, i quali si danno reciprocamente atto che, con la puntuale esecuzione di quanto pattuito, non avranno più null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
4) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge, previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore e sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto emesso in data 04.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 26.02.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 24.01.2025 e dello
03.02.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra , le parti Pt_1 Parte_2 confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 24.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla volontà manifestata dalle parti e alla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi tra le parti riguardanti i loro rapporti economico-patrimoniali come confluiti nelle condizioni concordate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Stante l'espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a AL (RA) in data Parte_2
04.11.2020, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune al n. 17, P. 1, dell'anno 2020;
- PRENDE ATTO delle condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lugo (RA) in via Bedazzo n. 48, con il patrocinio dell'Avv. GIORGIA TOSCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Castel San Pietro n. 13
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. MARINA TAMBINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AL (RA), via Lombardia n. 23
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 24.01.2025 e dello 03.02.2025.
pagina 1 di 4 In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 12.11.2024, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito civile a AL (RA) in data
04.11.2020, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune con atto n 17 parte I, dell'anno 2020, che dall'unione non erano nati figli e che, con il passare del tempo, erano insorti tra di loro contrasti che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che la sig.ra si era già Parte_2 trasferita presso altro immobile.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni: ““1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
2) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_1 Parte_2
e di non avanzare, l'uno nei confronti dell'altra, pretese ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente accordo, neppure a titolo di contributo al mantenimento e in ogni caso di rinunciarvi espressamente, non sussistendo i presupposti di legge;
3) Ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito separatamente dai ricorrenti, i quali si danno reciprocamente atto che, con la puntuale esecuzione di quanto pattuito, non avranno più null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
4) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge, previa rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore e sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto emesso in data 04.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 26.02.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 09.12.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 24.01.2025 e dello
03.02.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra , le parti Pt_1 Parte_2 confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza emessa in data 24.03.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze processuali, con particolare riferimento alla volontà manifestata dalle parti e alla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi tra le parti riguardanti i loro rapporti economico-patrimoniali come confluiti nelle condizioni concordate.
Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970
e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
Stante l'espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a AL (RA) in data Parte_2
04.11.2020, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune al n. 17, P. 1, dell'anno 2020;
- PRENDE ATTO delle condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 16.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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