Art. 3.
Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, puo' consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno della entrata in vigore della presente legge:
1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all' art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320 , conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonche' motori a combustione interna di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato art. 11;
2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320 , conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 400 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto art. 12.
Il Ministro per la marina mercantile, quando le esigenze della navigazione e dell'industria peschereccia lo giustifichino, puo' consentire, per il periodo di tre anni a partire dal giorno della entrata in vigore della presente legge:
1) che i motoristi navali di prima classe, di cui all' art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320 , conducano motori di potenza superiore ai 400, ma non agli 800 cavalli-asse installati come unico mezzo di propulsione su navi adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, nonche' motori a combustione interna di potenza superiore ai 200 ma non ai 400 cavalli-asse, installati sulle navi di cui al penultimo comma del citato art. 11;
2) che i motoristi navali di seconda classe, di cui all'art. 12 della stessa legge 20 giugno 1935, n. 1320 , conducano motori a combustione interna, di potenza superiore ai 200, ma non ai 400 cavalli-asse installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliaria, oppure, motori a combustione interna, installati a bordo come unico mezzo di propulsione, di potenza superiore ai 100 ma non ai 400 oppure ai 200 cavalli-asse, a seconda che si tratti di navi e galleggianti adibiti al trasporto di merci entro il Mediterraneo od alla pesca oppure di navi e galleggianti adibiti al trasporto di passeggeri, fermi, per questi ultimi, gli altri limiti di cui al suddetto art. 12.