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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8181 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 27451/22
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Parte_1
Scaramuzzo elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli via G.
Porzio Centro Direzionale isola G/8 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv.
Massimo La Rocca elett.te domiciliata in Napoli alla via A.
Cardarelli n. 9 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che il Sig. , il giorno 16.04.2015, a seguito di Parte_1
evento traumatico, veniva ricoverato presso l' . CP_2
Cardarelli” di Napoli, ove veniva posta diagnosi di “Politrauma con frattura apofisi laterale parcellare L1, frattura ala sacrale dx e diastasi sinfisi pubica, frattura gamba dx, fratture costali multiple, frattura sternale con pnx a dx, emitorace sin e rottura della vescica”;
- che il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento di embolizzazione della arteria ipograstica destra, nonché ad intervento di stabilizzazione di frattura dell'ala sacrale destra con
“stabilizzazione della sinfisi pubica coF.E…..impiantano 3 fiches sulla cresta iliaca destra e sinistra, stabilizzazione con F.E. e barre”;
- che dopo lunga degenza, in data 12.05.2015, veniva dimesso con prescrizione di terapia medica e controlli ortopedici ed il
27.06.2015 veniva nuovamente ricoverato (presso il medesimo nosocomio) e sottoposto ad intervento di rimozione del fissatore
- 2 -
esterno al bacino, dimesso con prescrizione di FKT e diagnosi d'ingresso di “Esiti di frattura bacino e gamba dx trattati con FE”;
- che laa rx dell'11.07.2015 a carico della gamba destra mostrava fissatore esterno per trattamento di frattura del terzo medio diafisario di tibia e perone lievemente disallineati i capi ossei tibiali;
utile valutazione clinica specialistica e veniva quindi, sottoposto ad intervento di rimozione del FE di bacino e dimesso con terapia medica e prescrizione di sedute di FKT.;
- che dal 17.07.2015 al 22.07.2015, si ricoverava presso la CP_3
dove, in relazione riabilitativa, veniva evidenziata” importante
[...]
diastasi della sinfisi pubica e frattura di sacro…….La diastasi della sinfisi pubica è associata ad una rotazione del bacino. Il paziente al momento non può praticare nessun trattamento riabilitativo” a cii seguivano ulteriori indagini diagnostiche e visite di controllo durante le quali, stante l'importante diastasi della sinfisi pubica e frattura del sacro, veniva sconsigliato qualsiasi trattamento riabilitativo, prescrivendogli una terapia farmacologica;
- che in data 18.12.2015 seguiva controllo presso gli ospedali di Ancona, ove i sanitari intervenuti evidenziavano “Pregresso CP_4
politrauma con frattura esposta gamba dx e frattura bacino con diastasi della sinfisi. Inchiodamento della gamba dx dopo rimozione del FE, ferite chirurgiche alla gamba ben cicatrizzate abbandonare le stampelle, carico completo..60gg. di prognosi”;
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- che l'istante , quindi, per algie pelviche diffuse, si ricoverava nuovamente presso l di Napoli, ove un esame rx Controparte_5
del bacino mostrava una grave diastasi della sinfisi pubica, con esiti di frattura consolidata del terzo medio distale della diafisi tibiale, trattata con chiodo endomidollare ed esiti di frattura pluriframmentaria dell'ala sacrale consolidata in parte in pseudo artrosi con avanzata anchilosi della sincondrosi sacro iliaca omolaterale;
- che in data 16.3.017 si recava a controllo presso il Prof. Dott.
, Spec. in Ortopedia e Traumatologia, presso Persona_1
Ospedali Riuniti di Ancona che evidenziava “..esito di frattura scomposta anello pelvico trattata con FE presso altra sede e frattura esposta gamba dx, esitata in pseudoartrosi, trattata con chiodo endomidollare. Riferisce dolore all'ala sacrale dx e saltuariamente alla fossa pelvica dx. Ha praticato rx e TAC bacino che evidenzia l'incompleta consolidazione di una parte dell'ala sacrale dx e la diastasi della sinfisi pubica. Prosegua riabilitazione con rinforzo muscolare glutei e arti inf…”. Seguiva ricovero (16.04.2018) presso la
Casa Cura “Villa delle Querce”, ove veniva sottoposto ad rx bacino (“Asimmetria del bacino da pregressa frattura dell'emisacro dx con alterata morfologia dei costituenti anatomici dell'articolazione sacro-iliaca”) e dell'arto inf. dx (“Pregressa frattura del 3 diafisiario distale della tibia trattata con presidio chirurgico ortopedico. Frattura consolidata in vizio del 3 diafisario distale del perone”) rx cistografia
(“..si apprezza un abbassamento del pavimento vescicale con opacizzazione in parte dell'uretra prostatica”). Il 28.04.2018 veniva dimesso con prescrizione di fisioterapia e terapia domiciliare con
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riabilitazione per vescica neurologica, diagnosi di “Dimagrimento anomalo e incontinenza urinaria”;
- che seguivano ulteriori e ripetuti controlli diagnostici e clinici, nonché un lungo periodo di trattamento riabilitativo;
- che alla successiva visita di controllo, lo specialista Prof. Dr.
(direttore dell'Unità di Ortopedia degli Ospedali Riuniti di Per_1
Ancona), anche a distanza di anni, sottolineando la non corretta consolidazione della frattura e la grave diastasi della sinfisi pubica, sconsigliava il trattamento chirurgico per la sua estrema difficoltà, anche in considerazione del rischio, posto che, a distanza di tanti anni, avrebbe potuto comportare danni iatrogeni ancor più elevati di quelli già esitati.
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di accertare l'esistenza del nesso causale tra il comportamento, l'operato e le scelte seguite dai
Sanitari della convenuta e le lesioni residuate anche eventualmente, in subordine, in termini di perdita di chance di guarigione seguendo il criterio probabilistico. Chiedeva di valutare l'entità delle lesioni residuate in termini di percentuale di danno biologico, con riferimento sia all'attualità che al futuro e in quale misura addebitabili alla convenuta e di accertare , dai fatti e dagli atti sanitari CP_6
prodotti, e se i sanitari dell' di Napoli, abbiano Controparte_7
informato l'istante in merito all'intervento chirurgico di osteosintesi e/o anche in merito alla non eseguibilità dello stesso intervento per le condizioni generali in cui versava o per altri motivi, in merito alle complicazioni e a quali esiti andava incontro in caso di esecuzione o
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di mancata esecuzione e/o alla possibilità di scegliere di rivolgersi ad altro centro di maggiore specializzazione per l'esecuzione di tale intervento (chirurgia del bacino). Chiedeva di valutare in quale misura le lesioni residuate potessero incidere sulla sua valenza psicofisica e di accertare e valutare , rispettivamente, l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale (morale) . Chiedeva di valutare in quale misura le lesioni residuate potessero incidere sulla capacità lavorativa (anche solo generica) del medesimo. Chiedeva di accertare e valutare l'esistenza e l'entità del danno puramente estetico ed esistenziale (come danno alla vita di relazione), in quanto le menomate condizioni dell'attore inesorabilmente limitano la possibilità di integrarsi e di sviluppare e mantenere rapporti sociali normali. Chiedeva di accertare e valutare la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore subiti (e che dovrà eventualmente subire) , con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate e da effettuare. Chiedeva inoltre di accertare la congruità delle eventuali spese mediche documentate, provvedendo altresì
(nelle sue conclusioni) a calcolare il totale matematico di tali spese, nei limiti in cui le abbia ritenute congrue, nonché le spese a sostenersi per un intervento risolutivo se opportuno e possibile.
Si costituiva l' la quale in via preliminare Controparte_5
chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione , rigettandolo nel merito per infondatezza della domanda.
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Prodotta documentazione, acquisita ctu medico- legale disposta in sede di atp, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rinviata all'udienza del 29/05/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi,
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invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente
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nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta dei sanitari dell' Controparte_1
relativo all'omesso trattamento chirurgico.
[...]
I consulenti nominati dott. e dott. Persona_2 Per_3
dopo un breve excursus sull'iter terapeutico evidenziavano che
[...]
“ la lesione riportata dal signor deve essere classificata come Pt_1
assolutamente in stabile in quanto oltre alla diastasi della sinfisi pubica era presente anche una frattura scomposta e pluriframmentaria dell'ala sacrale destra non lontana dai foramina sacralis e con risalita e rotazione dei frammenti “ pertanto “il trattamento in urgenza con fissatore esterno è da ritenersi metodica corretta, in quanto le condizioni generali del paziente risultavano critiche, con conseguente riserva sulla prognosi quoad vitam;
vi era una contemporanea lesione dell'arteria ipogastrica, con conseguenti rilevanti perdite ematiche;
una lesione della vescica in corso di monitoraggio clinico;
era presente anche una frattura esposta della gamba destra, da trattare correttamente con fissazione esterna.
Pertanto una iniziale stabilizzazione della frattura del bacino, sia pure relativa, avrebbe permesso, come in effetti si è verificato, un piu' efficace e tempestivo trattamento del paziente con tutte le problematiche inerenti altri organi ed apparati, soprattutto la lesione arteriosa la lesione vescicale e quella toraco-respiratoria”.
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Inoltre i consulenti sottolineavano che “il ricoverato presso la Pt_1
u.o.c. di Chirurgia d'Urgenza, presentava anche fratture costali multiple con pneumotorace bilaterale. Tale condizione ha richiesto consulenze del chirurgo toracico e pertanto il paziente è stato poi trasferito in soltanto nella serata del 28/04/15,oltretutto CP_8
con appoggio in barella. Pertanto erano trascorsi ben 12-13 giorni dal trauma, se si considera che si sarebbe potuto essere operativi nella giornata del 29/04/15 per un intervento programmato”.
I ccttuu “considerando il tempo trascorso e le condizioni del paziente, il possibile intervento chirurgico programmato di osteosintesi interna, dapprima sulle strutture anatomiche posteriori
(ala sacrale destra) e poi anteriori (sinfisi pubica), come da linee guida, non era di fatto praticabile, ne'avrebbe sortito gli effetti positivi sperati. Non praticabile perche' il paziente era affetto da fratture costali multiple e frattura dello sterno, con conseguente pneumotorace bilaterale. Per intervenire sulle strutture posteriori dell'anello pelvico è necessario porre il paziente sul lettino operatorio in decubito prono e tale postura poteva verosimilmente rappresentare un incombente e reale pericolo di aggravare la posizione dei frammenti costali, con rischio non generico di lesioni pleuriche e polmonari. Invece mancanza di effetti positivi sperati perche' agire sulle strutture anatomiche posteriori (ala sacrale in prossimità dei foramina sacralis),come da linee guida, poteva risultare, dato il tempo trascorso dal trauma, indaginoso e con una non soddisfacente riduzione ( si intende ricomposizione dei frammenti nella posizione quanto piu' originaria possibile o
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anatomica),inoltre le manovre riduttive potevano implicare sollecitazioni forzate, con verosimili ripercussioni sulle strutture nervose e vascolari limitrofe al focolaio di frattura “.
Pervenivano osservazione da parte del CTP di parte attrice dott.
il quale sosteneva che “ i sanitari del a distanza di 60 Per_4 CP_1
giorni dall'evento traumatico si limitarono esclusivamente a rimuovere il fissatore esterno, senza approfittare durante il periodo di ricovero ed a seguito dell'anestesia necessaria per effettuare tale operazione, di programmare e procedere ad un intervento di stabilizzazione delle fratture” difatti “ sarebbe stato opportuno che i sanitari del a distanza di due mesi dall'intervento chirurgico CP_1
di stabilizzazione della frattura di gamba con chiodo endomidollare e della frattura di bacino tratta in urgenza con una fissazione esterna che non aveva minimamente corretto le importanti dislocazioni dei frammenti ossei del bacino fratturati, procedessero ad un intervento chirurgico che consentisse di ripristinare le gravi fratture che nel tempo sono andate via via aggravandosi peggiorando uno stato clinico quale quello attualmente obiettivato nel sig. Pt_1
A tali osservazioni i ccttuu replicavano concludendo che “tali tipi di interventi hanno possibilità di raggiungere risultati accettabili, se vengono effettuati entro 15 giorni dal trauma. L'atto chirurgico, soprattutto a livello della regione posteriore dell'anello pelvico, potrebbe determinare lesioni vascolo-nervose significative, senza portare,molto probabilmente, ad un soddisfacente risultato anatomo- funzionale. Vi è da considerare inoltre che un intervento “a cielo
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aperto” su di una diastasi della sinfisi pubica, a distanza di 70 giorni dal trauma, nonostante si proceda alla ricomposizione dei frammenti a livello dell'ala sacrale omolaterale, molto probabilmente non comporterebbe una soddisfacente ricomposizione della sinfisi stessa.
Nel corso del ricovero del paziente presso l'Ospedale di Ancona nel novembre 2015, nel momento nel quale venne rimosso il fissatore esterno alla gamba destra e venne applicato un chiodo endomidollare alla tibia, dopo un accurato esame clinico delle condizioni seguite al traumatismo del bacino, si è deciso di non intervenire su tale strutture, nonostante la scomposizione dell'ala sacrale destra e la diastasi della sinfisi pubica. “
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi anche in relazione alle osservazioni da parte della parte convenuta.
L'attore inoltre lamentava un danno cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione.
Questo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della
Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con
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una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n.
20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Ricorrendo la seconda fattispecie, “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente puo' assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in se' considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilita' imposta dai doveri di solidarieta' sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885, Rv.
650433-01), restando, peraltro, inteso che tale prova potra' darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza dimostrativa seguira'
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una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravita' delle condizioni di salute e della necessarieta' dell'operazione” (da ultimo
Cass. 1043/19). Allegazioni e prove mancanti nel caso in esame difatti sul punto si conviene appieno con quanto affermato dai ccttuu nella loro relazione.
La domanda avanzata dal sig. deve essere rigettata. Pt_1
Dal rigetto della domanda deriva l'assorbimento di ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e si liquidano ex DM
55/14 al in base al deductum rispetto al valore minimo dello scaglione di riferimento per il presente procedimento per le voci studio ed introduttiva avendo per le prime già predisposto le difese per la fase di atp ed al valore medio per la fase istruttoria e di quella decisionale e per il procedimento di atp.
P.Q.M
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta,al pagamento delle spese di lite per il procedimento di atp, che liquida in
€ 5.916,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf come per legge;
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3) Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, al pagamento delle spese di lite per il procedimento di merito , che liquida in
€ 12.013,00per compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf come per legge;
4) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
Napoli, 22/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 27451/22
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Parte_1
Scaramuzzo elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli via G.
Porzio Centro Direzionale isola G/8 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' avv.
Massimo La Rocca elett.te domiciliata in Napoli alla via A.
Cardarelli n. 9 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che il Sig. , il giorno 16.04.2015, a seguito di Parte_1
evento traumatico, veniva ricoverato presso l' . CP_2
Cardarelli” di Napoli, ove veniva posta diagnosi di “Politrauma con frattura apofisi laterale parcellare L1, frattura ala sacrale dx e diastasi sinfisi pubica, frattura gamba dx, fratture costali multiple, frattura sternale con pnx a dx, emitorace sin e rottura della vescica”;
- che il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento di embolizzazione della arteria ipograstica destra, nonché ad intervento di stabilizzazione di frattura dell'ala sacrale destra con
“stabilizzazione della sinfisi pubica coF.E…..impiantano 3 fiches sulla cresta iliaca destra e sinistra, stabilizzazione con F.E. e barre”;
- che dopo lunga degenza, in data 12.05.2015, veniva dimesso con prescrizione di terapia medica e controlli ortopedici ed il
27.06.2015 veniva nuovamente ricoverato (presso il medesimo nosocomio) e sottoposto ad intervento di rimozione del fissatore
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esterno al bacino, dimesso con prescrizione di FKT e diagnosi d'ingresso di “Esiti di frattura bacino e gamba dx trattati con FE”;
- che laa rx dell'11.07.2015 a carico della gamba destra mostrava fissatore esterno per trattamento di frattura del terzo medio diafisario di tibia e perone lievemente disallineati i capi ossei tibiali;
utile valutazione clinica specialistica e veniva quindi, sottoposto ad intervento di rimozione del FE di bacino e dimesso con terapia medica e prescrizione di sedute di FKT.;
- che dal 17.07.2015 al 22.07.2015, si ricoverava presso la CP_3
dove, in relazione riabilitativa, veniva evidenziata” importante
[...]
diastasi della sinfisi pubica e frattura di sacro…….La diastasi della sinfisi pubica è associata ad una rotazione del bacino. Il paziente al momento non può praticare nessun trattamento riabilitativo” a cii seguivano ulteriori indagini diagnostiche e visite di controllo durante le quali, stante l'importante diastasi della sinfisi pubica e frattura del sacro, veniva sconsigliato qualsiasi trattamento riabilitativo, prescrivendogli una terapia farmacologica;
- che in data 18.12.2015 seguiva controllo presso gli ospedali di Ancona, ove i sanitari intervenuti evidenziavano “Pregresso CP_4
politrauma con frattura esposta gamba dx e frattura bacino con diastasi della sinfisi. Inchiodamento della gamba dx dopo rimozione del FE, ferite chirurgiche alla gamba ben cicatrizzate abbandonare le stampelle, carico completo..60gg. di prognosi”;
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- che l'istante , quindi, per algie pelviche diffuse, si ricoverava nuovamente presso l di Napoli, ove un esame rx Controparte_5
del bacino mostrava una grave diastasi della sinfisi pubica, con esiti di frattura consolidata del terzo medio distale della diafisi tibiale, trattata con chiodo endomidollare ed esiti di frattura pluriframmentaria dell'ala sacrale consolidata in parte in pseudo artrosi con avanzata anchilosi della sincondrosi sacro iliaca omolaterale;
- che in data 16.3.017 si recava a controllo presso il Prof. Dott.
, Spec. in Ortopedia e Traumatologia, presso Persona_1
Ospedali Riuniti di Ancona che evidenziava “..esito di frattura scomposta anello pelvico trattata con FE presso altra sede e frattura esposta gamba dx, esitata in pseudoartrosi, trattata con chiodo endomidollare. Riferisce dolore all'ala sacrale dx e saltuariamente alla fossa pelvica dx. Ha praticato rx e TAC bacino che evidenzia l'incompleta consolidazione di una parte dell'ala sacrale dx e la diastasi della sinfisi pubica. Prosegua riabilitazione con rinforzo muscolare glutei e arti inf…”. Seguiva ricovero (16.04.2018) presso la
Casa Cura “Villa delle Querce”, ove veniva sottoposto ad rx bacino (“Asimmetria del bacino da pregressa frattura dell'emisacro dx con alterata morfologia dei costituenti anatomici dell'articolazione sacro-iliaca”) e dell'arto inf. dx (“Pregressa frattura del 3 diafisiario distale della tibia trattata con presidio chirurgico ortopedico. Frattura consolidata in vizio del 3 diafisario distale del perone”) rx cistografia
(“..si apprezza un abbassamento del pavimento vescicale con opacizzazione in parte dell'uretra prostatica”). Il 28.04.2018 veniva dimesso con prescrizione di fisioterapia e terapia domiciliare con
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riabilitazione per vescica neurologica, diagnosi di “Dimagrimento anomalo e incontinenza urinaria”;
- che seguivano ulteriori e ripetuti controlli diagnostici e clinici, nonché un lungo periodo di trattamento riabilitativo;
- che alla successiva visita di controllo, lo specialista Prof. Dr.
(direttore dell'Unità di Ortopedia degli Ospedali Riuniti di Per_1
Ancona), anche a distanza di anni, sottolineando la non corretta consolidazione della frattura e la grave diastasi della sinfisi pubica, sconsigliava il trattamento chirurgico per la sua estrema difficoltà, anche in considerazione del rischio, posto che, a distanza di tanti anni, avrebbe potuto comportare danni iatrogeni ancor più elevati di quelli già esitati.
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di accertare l'esistenza del nesso causale tra il comportamento, l'operato e le scelte seguite dai
Sanitari della convenuta e le lesioni residuate anche eventualmente, in subordine, in termini di perdita di chance di guarigione seguendo il criterio probabilistico. Chiedeva di valutare l'entità delle lesioni residuate in termini di percentuale di danno biologico, con riferimento sia all'attualità che al futuro e in quale misura addebitabili alla convenuta e di accertare , dai fatti e dagli atti sanitari CP_6
prodotti, e se i sanitari dell' di Napoli, abbiano Controparte_7
informato l'istante in merito all'intervento chirurgico di osteosintesi e/o anche in merito alla non eseguibilità dello stesso intervento per le condizioni generali in cui versava o per altri motivi, in merito alle complicazioni e a quali esiti andava incontro in caso di esecuzione o
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di mancata esecuzione e/o alla possibilità di scegliere di rivolgersi ad altro centro di maggiore specializzazione per l'esecuzione di tale intervento (chirurgia del bacino). Chiedeva di valutare in quale misura le lesioni residuate potessero incidere sulla sua valenza psicofisica e di accertare e valutare , rispettivamente, l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale (morale) . Chiedeva di valutare in quale misura le lesioni residuate potessero incidere sulla capacità lavorativa (anche solo generica) del medesimo. Chiedeva di accertare e valutare l'esistenza e l'entità del danno puramente estetico ed esistenziale (come danno alla vita di relazione), in quanto le menomate condizioni dell'attore inesorabilmente limitano la possibilità di integrarsi e di sviluppare e mantenere rapporti sociali normali. Chiedeva di accertare e valutare la consistenza effettiva della sofferenza soggettiva psicofisica e del dolore subiti (e che dovrà eventualmente subire) , con adeguato parametro descrittivo e motivate indicazioni del grado di intensità (lieve, moderata, marcata, severa, grave) e durata, tenuto conto della natura ed entità del complesso lesivo menomativo, dell'iter clinico e delle terapie effettuate e da effettuare. Chiedeva inoltre di accertare la congruità delle eventuali spese mediche documentate, provvedendo altresì
(nelle sue conclusioni) a calcolare il totale matematico di tali spese, nei limiti in cui le abbia ritenute congrue, nonché le spese a sostenersi per un intervento risolutivo se opportuno e possibile.
Si costituiva l' la quale in via preliminare Controparte_5
chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione , rigettandolo nel merito per infondatezza della domanda.
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Prodotta documentazione, acquisita ctu medico- legale disposta in sede di atp, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rinviata all'udienza del 29/05/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi,
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invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente
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nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta dei sanitari dell' Controparte_1
relativo all'omesso trattamento chirurgico.
[...]
I consulenti nominati dott. e dott. Persona_2 Per_3
dopo un breve excursus sull'iter terapeutico evidenziavano che
[...]
“ la lesione riportata dal signor deve essere classificata come Pt_1
assolutamente in stabile in quanto oltre alla diastasi della sinfisi pubica era presente anche una frattura scomposta e pluriframmentaria dell'ala sacrale destra non lontana dai foramina sacralis e con risalita e rotazione dei frammenti “ pertanto “il trattamento in urgenza con fissatore esterno è da ritenersi metodica corretta, in quanto le condizioni generali del paziente risultavano critiche, con conseguente riserva sulla prognosi quoad vitam;
vi era una contemporanea lesione dell'arteria ipogastrica, con conseguenti rilevanti perdite ematiche;
una lesione della vescica in corso di monitoraggio clinico;
era presente anche una frattura esposta della gamba destra, da trattare correttamente con fissazione esterna.
Pertanto una iniziale stabilizzazione della frattura del bacino, sia pure relativa, avrebbe permesso, come in effetti si è verificato, un piu' efficace e tempestivo trattamento del paziente con tutte le problematiche inerenti altri organi ed apparati, soprattutto la lesione arteriosa la lesione vescicale e quella toraco-respiratoria”.
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Inoltre i consulenti sottolineavano che “il ricoverato presso la Pt_1
u.o.c. di Chirurgia d'Urgenza, presentava anche fratture costali multiple con pneumotorace bilaterale. Tale condizione ha richiesto consulenze del chirurgo toracico e pertanto il paziente è stato poi trasferito in soltanto nella serata del 28/04/15,oltretutto CP_8
con appoggio in barella. Pertanto erano trascorsi ben 12-13 giorni dal trauma, se si considera che si sarebbe potuto essere operativi nella giornata del 29/04/15 per un intervento programmato”.
I ccttuu “considerando il tempo trascorso e le condizioni del paziente, il possibile intervento chirurgico programmato di osteosintesi interna, dapprima sulle strutture anatomiche posteriori
(ala sacrale destra) e poi anteriori (sinfisi pubica), come da linee guida, non era di fatto praticabile, ne'avrebbe sortito gli effetti positivi sperati. Non praticabile perche' il paziente era affetto da fratture costali multiple e frattura dello sterno, con conseguente pneumotorace bilaterale. Per intervenire sulle strutture posteriori dell'anello pelvico è necessario porre il paziente sul lettino operatorio in decubito prono e tale postura poteva verosimilmente rappresentare un incombente e reale pericolo di aggravare la posizione dei frammenti costali, con rischio non generico di lesioni pleuriche e polmonari. Invece mancanza di effetti positivi sperati perche' agire sulle strutture anatomiche posteriori (ala sacrale in prossimità dei foramina sacralis),come da linee guida, poteva risultare, dato il tempo trascorso dal trauma, indaginoso e con una non soddisfacente riduzione ( si intende ricomposizione dei frammenti nella posizione quanto piu' originaria possibile o
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anatomica),inoltre le manovre riduttive potevano implicare sollecitazioni forzate, con verosimili ripercussioni sulle strutture nervose e vascolari limitrofe al focolaio di frattura “.
Pervenivano osservazione da parte del CTP di parte attrice dott.
il quale sosteneva che “ i sanitari del a distanza di 60 Per_4 CP_1
giorni dall'evento traumatico si limitarono esclusivamente a rimuovere il fissatore esterno, senza approfittare durante il periodo di ricovero ed a seguito dell'anestesia necessaria per effettuare tale operazione, di programmare e procedere ad un intervento di stabilizzazione delle fratture” difatti “ sarebbe stato opportuno che i sanitari del a distanza di due mesi dall'intervento chirurgico CP_1
di stabilizzazione della frattura di gamba con chiodo endomidollare e della frattura di bacino tratta in urgenza con una fissazione esterna che non aveva minimamente corretto le importanti dislocazioni dei frammenti ossei del bacino fratturati, procedessero ad un intervento chirurgico che consentisse di ripristinare le gravi fratture che nel tempo sono andate via via aggravandosi peggiorando uno stato clinico quale quello attualmente obiettivato nel sig. Pt_1
A tali osservazioni i ccttuu replicavano concludendo che “tali tipi di interventi hanno possibilità di raggiungere risultati accettabili, se vengono effettuati entro 15 giorni dal trauma. L'atto chirurgico, soprattutto a livello della regione posteriore dell'anello pelvico, potrebbe determinare lesioni vascolo-nervose significative, senza portare,molto probabilmente, ad un soddisfacente risultato anatomo- funzionale. Vi è da considerare inoltre che un intervento “a cielo
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aperto” su di una diastasi della sinfisi pubica, a distanza di 70 giorni dal trauma, nonostante si proceda alla ricomposizione dei frammenti a livello dell'ala sacrale omolaterale, molto probabilmente non comporterebbe una soddisfacente ricomposizione della sinfisi stessa.
Nel corso del ricovero del paziente presso l'Ospedale di Ancona nel novembre 2015, nel momento nel quale venne rimosso il fissatore esterno alla gamba destra e venne applicato un chiodo endomidollare alla tibia, dopo un accurato esame clinico delle condizioni seguite al traumatismo del bacino, si è deciso di non intervenire su tale strutture, nonostante la scomposizione dell'ala sacrale destra e la diastasi della sinfisi pubica. “
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi anche in relazione alle osservazioni da parte della parte convenuta.
L'attore inoltre lamentava un danno cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione.
Questo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della
Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con
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una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n.
20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Ricorrendo la seconda fattispecie, “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente puo' assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in se' considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilita' imposta dai doveri di solidarieta' sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885, Rv.
650433-01), restando, peraltro, inteso che tale prova potra' darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza dimostrativa seguira'
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una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravita' delle condizioni di salute e della necessarieta' dell'operazione” (da ultimo
Cass. 1043/19). Allegazioni e prove mancanti nel caso in esame difatti sul punto si conviene appieno con quanto affermato dai ccttuu nella loro relazione.
La domanda avanzata dal sig. deve essere rigettata. Pt_1
Dal rigetto della domanda deriva l'assorbimento di ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e si liquidano ex DM
55/14 al in base al deductum rispetto al valore minimo dello scaglione di riferimento per il presente procedimento per le voci studio ed introduttiva avendo per le prime già predisposto le difese per la fase di atp ed al valore medio per la fase istruttoria e di quella decisionale e per il procedimento di atp.
P.Q.M
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta,al pagamento delle spese di lite per il procedimento di atp, che liquida in
€ 5.916,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf come per legge;
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3) Condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, al pagamento delle spese di lite per il procedimento di merito , che liquida in
€ 12.013,00per compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf come per legge;
4) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
Napoli, 22/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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