Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03788/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2025, proposto da
IA CC, rappresentata e difesa dall’avvocato Emiliano Luca, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza resa da questo T.a.r. pubblicata il 5 giugno 2023, e portante numero 1782/2023, nel giudizio inter partes portante n. 3317/2012 di R.G., limitatamente alle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto che:
- con ricorso notificato in data 27 maggio 2025 e depositato il successivo 30 maggio 2025, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo T.a.r. indicata in oggetto con cui l’amministrazione comunale intimata è stata condannata al pagamento delle spese di lite, nella misura ivi indicata;
- nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune di Taormina non si è costituito in giudizio;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la parte ricorrente ha chiesto – l’esecuzione della sentenza di questo T.a.r., dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata, via PEC, in data 14 novembre 2023, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento dell’amministrazione comunale – che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. – sussiste in capo all’Amministrazione intimata l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in oggetto con riferimento al capo delle spese di lite (euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge);
- deve essere conseguentemente ordinato all’Amministrazione comunale intimata di darvi esecuzione entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, affinché, su istanza dell’interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale;
- si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante.
- il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
- tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo, i) quanto ai compensi, ai medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453), ii ) quanto alle spese vive, al rimborso del contributo unificato, ove versato
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione comunale intimata di dare esecuzione alla sentenza indicata in oggetto limitatamente al capo delle spese di lite.
Per il caso di persistente inottemperanza del Comune di Taormina intimato alla scadenza del termine assegnato, si dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Emiliano Luca, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC IA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NC IA TA |
IL SEGRETARIO