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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
11/11/1979, residente in [...]55 16100 TORRIGLIA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BIONDI GUIDO (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]55 16100 TORRIGLIA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BIONDI GUIDO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 31/3/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/02/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
01) La casa coniugale, sita in Torriglia (GE), Via Bobbio 55 di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da un mutuo per € 833,28 contratto con Cassa Depositi e Prestiti, verrà temporaneamente suddivisa in due unità abitative (una per piano) e messa sul mercato al fine di una futura vendita.
02) I coniugi continueranno ad abitare nella casa coniugale, ciascuno nella propria porzione, sino alla vendita. Entrambi i coniugi si impegnano, nell'interesse dei figli minori e per tutta la durata della loro permanenza in tale abitazione, anche se frazionata, a non portare eventuali nuovi partners nella casa coniugale. 03) I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. I Per_1 Per_2 genitori continueranno a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardo all'istruzione, educazione ed alla salute.
04) Per quanto riguarda la regolamentazione della collocazione dei figli minori i coniugi concordano che gli stessi, sino alla vendita della casa coniugale, passeranno periodi di tempo equivalenti con entrambi i genitori;
una settimana con il padre dal lunedì dopo la scuola e sino al lunedì successivo quando le riaccompagnerà a scuola;
05) A seguito della vendita dell'abitazione coniugale i signori e reperiranno Pt_1 Pt_2 ciascuno una soluzione abitativa propria;
da allora i figli minori saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna con possibilità per il padre di tenerli con sè due pomeriggi a settimana da concordarsi, settimana per settimana, a seconda dei turni lavorativi di quest'ultimo, dalle ore 13,00 quando prenderà i figli da scuola, alle ore 20,30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Il padre potrà tenere con sè i bambini, compatibilmente con i propri turni di lavoro, a weekend alternati dalle ore 9,00 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera;
in ogni caso, potendo fruire il signor con cadenza trimestrale di un fine settimana libero della durata di tre giorni Pt_2
(venerdì, sabato e domenica) potrà tenere con sè i figli dal venerdì alle ore 13,00 quando li prenderà dalla scuola al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola.
Durante le ferie estive ogni coniuge potrà tenere con sé i figli e , per quindici giorni, Per_1 Per_2 anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Anche per le festività Natalizie e Pasquali, da intendersi il 25 e 26 Dicembre e il giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, come singoli giorni, varranno le regole dell'alternanza, così pure come per il 01
e il 06 gennaio.
Le ulteriori festività scolastiche infra annuali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
05) Dal momento in cui i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre il GN , Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli e , verserà mensilmente, entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 mese, a favore della GNa la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat. Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese di natura straordinaria come da Linee Guida del Tribunale di Genova, quelle di particolare entità dovranno essere previamente concordate tra I genitori. Gli assegni familiari verranno percepiti per intero dalla signora . Pt_1
06) Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, i coniugi sono concordi nel rinunciare a qualsivoglia mantenimento reciproco, prestando gli stessi attività lavorativa ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti. 07) Le parti dichiarano inoltre di aver già definito ogni questione di ordine patrimoniale e dichiarano di nulla più pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo e/o ragione.
08) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio e all'iscrizione su tali documenti dei figli minori. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011,
Numero 63, Parte 1, Serie GENOVA, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
11/11/1979, residente in [...]55 16100 TORRIGLIA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BIONDI GUIDO (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]55 16100 TORRIGLIA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BIONDI GUIDO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 31/3/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 24/02/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
01) La casa coniugale, sita in Torriglia (GE), Via Bobbio 55 di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da un mutuo per € 833,28 contratto con Cassa Depositi e Prestiti, verrà temporaneamente suddivisa in due unità abitative (una per piano) e messa sul mercato al fine di una futura vendita.
02) I coniugi continueranno ad abitare nella casa coniugale, ciascuno nella propria porzione, sino alla vendita. Entrambi i coniugi si impegnano, nell'interesse dei figli minori e per tutta la durata della loro permanenza in tale abitazione, anche se frazionata, a non portare eventuali nuovi partners nella casa coniugale. 03) I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. I Per_1 Per_2 genitori continueranno a prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardo all'istruzione, educazione ed alla salute.
04) Per quanto riguarda la regolamentazione della collocazione dei figli minori i coniugi concordano che gli stessi, sino alla vendita della casa coniugale, passeranno periodi di tempo equivalenti con entrambi i genitori;
una settimana con il padre dal lunedì dopo la scuola e sino al lunedì successivo quando le riaccompagnerà a scuola;
05) A seguito della vendita dell'abitazione coniugale i signori e reperiranno Pt_1 Pt_2 ciascuno una soluzione abitativa propria;
da allora i figli minori saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna con possibilità per il padre di tenerli con sè due pomeriggi a settimana da concordarsi, settimana per settimana, a seconda dei turni lavorativi di quest'ultimo, dalle ore 13,00 quando prenderà i figli da scuola, alle ore 20,30 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Il padre potrà tenere con sè i bambini, compatibilmente con i propri turni di lavoro, a weekend alternati dalle ore 9,00 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera;
in ogni caso, potendo fruire il signor con cadenza trimestrale di un fine settimana libero della durata di tre giorni Pt_2
(venerdì, sabato e domenica) potrà tenere con sè i figli dal venerdì alle ore 13,00 quando li prenderà dalla scuola al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola.
Durante le ferie estive ogni coniuge potrà tenere con sé i figli e , per quindici giorni, Per_1 Per_2 anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Anche per le festività Natalizie e Pasquali, da intendersi il 25 e 26 Dicembre e il giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, come singoli giorni, varranno le regole dell'alternanza, così pure come per il 01
e il 06 gennaio.
Le ulteriori festività scolastiche infra annuali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni.
05) Dal momento in cui i figli saranno collocati prevalentemente presso la madre il GN , Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli e , verserà mensilmente, entro il giorno 10 di ogni Per_1 Per_2 mese, a favore della GNa la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici Istat. Il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese di natura straordinaria come da Linee Guida del Tribunale di Genova, quelle di particolare entità dovranno essere previamente concordate tra I genitori. Gli assegni familiari verranno percepiti per intero dalla signora . Pt_1
06) Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, i coniugi sono concordi nel rinunciare a qualsivoglia mantenimento reciproco, prestando gli stessi attività lavorativa ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti. 07) Le parti dichiarano inoltre di aver già definito ogni questione di ordine patrimoniale e dichiarano di nulla più pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia titolo e/o ragione.
08) I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio e all'iscrizione su tali documenti dei figli minori. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011,
Numero 63, Parte 1, Serie GENOVA, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba