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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 14748 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso
pignoramento presso terzi (art. 72bis DPR 602/1973) e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, al C.so Umberto I n. 191, presso lo 2
studio degli Avv.ti Angelo Palmentieri (C.F. C.F._2
e Margaret Salvato (C.F. che la C.F._3
rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di costituzione,
- opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, al
Viale Gramsci n. 21, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giordano
(C.F. ) che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione,
- opposta –
Conclusioni: all'udienza del 17 aprile 2025, le parti si riportano alle proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 21 febbraio 2023,
[...]
spiegava opposizione agli atti esecutivi ex art. Parte_1
617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi (ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973) n. 202100020553550645573010,
derivante dall'ingiunzione n. 0635753 del 28 settembre 2017 3
per un importo complessivo di € 25.051,13, in virtù del provvedimento di revoca del finanziamento relativo al progetto n. 4173. La ricorrente, convenendo in giudizio la società
concessionaria adduceva di essere venuta a Controparte_1
conoscenza solo il 7 febbraio 2023, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, del suddetto atto di pignoramento a suo carico e censurava l'omessa notifica,
nonché la decadenza, dello stesso ai sensi dell'art. 72-bis
del D.P.R. n. 602/1973, per sentirne dichiarare l'inefficacia e la nullità, con condanna dell'opposta alla restituzione degli importi indebitamente versati dal terzo esecutato e vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa.
Sebbene ritualmente citata, l'opposta non si Controparte_1
è costituita.
Il giudizio, recante R.G. 1630/2023, veniva assegnato alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli ed il
G.E., in persona del Gop dott. Giulio Calogero, con ordinanza del 3 aprile 2023, sospendeva l'esecuzione e assegnava il termine perentorio di novanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice 4
competente, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Lo stesso, con ordinanza del 21 aprile 2023, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini presentata da parte opposta in data 19 aprile 2023 e ha confermato il provvedimento emesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28 giugno
2023, introduceva tempestivamente il Parte_1
giudizio di merito, riproponendo le censure e le conclusioni già spiegate nell'atto introduttivo della precedente fase.
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1
decadenza del diritto di riscuotere il credito, affermando la completezza e l'esaustività dell'atto impugnato, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione, interrotto con la rituale notifica dell'ingiunzione n. 0635753, dell'intimazione n. 20210002040920521488353 e dell'atto di pignoramento opposto e chiedendo, conseguentemente, il rigetto della domanda poiché
infondata in fatto ed in diritto, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini. 5
Premesso, dunque, che il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione spiegata avverso la procedura esecutiva promossa da la domanda è Controparte_1
ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va osservato che le censure spiegate dal nel presente giudizio esulano dal thema CP_2
decidendum, in quanto basate sull'erroneo assunto che parte attrice abbia eccepito la carenza di motivazione dell'atto opposto, nonché l'avvenuta prescrizione. Invero, il ricorrente ha spiegato opposizione avverso l'atto di pignoramento,
avvenuto nelle forme dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973,
dolendosi esclusivamente dell'omessa notifica dello stesso,
nonché dell'avvenuta decadenza ai sensi del primo comma della disposizione sopra citata.
Ciò posto e venendo all'esame del merito, parte opponente ha contestato la mancata notifica dell'atto di pignoramento e,
per tali ragioni, la domanda va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. quale opposizione agli atti esecutivi. In
proposito, la Corte di Cassazione con sentenza 2857/2015 ha ritenuto che necessario destinatario dell'ordine di pagamento 6
debba essere anche il debitore esecutato e tanto sia in quanto tale interpretazione preserva la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, sia in quanto l'ordine di pagamento diretto ha la funzione di atto iniziale di un procedimento esecutivo, che deroga al disposto dell'art. 543 c.p.c.
soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. Tale
principio è stato altresì ribadito dagli RM con la sentenza 3284/2023, in virtù della quale il pignoramento presso terzi “è strutturato come una fattispecie a formazione
progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore
segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione
positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure
l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha
funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o
inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta
da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento,
difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi
dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus 7
dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più
in generale, dalla conoscenza che, del la procedura esecutiva
cui ciononostante sia stato da to seguito, il debitore abbia
acquisito aliunde.”. D'altra parte, parte opposta, contumace nella fase cautelare, nel presente giudizio non ha provveduto a documentare la rituale notifica dell'atto di pignoramento al debitore, né eventuali notifiche di atti prodromici, se non della presupposta ingiunzione di pagamento n. 0635753. Ne
segue che va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'opponente dell'atto di pignoramento, notificato solo al terzo.
Inoltre, la domanda è stata altresì tempestivamente proposta:
nel caso di specie, la ricorrente ha debitamente provato di avere appreso dell'atto opposto solo il 7 febbraio 2023, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, depositando in giudizio il riscontro ricevuto dal Ministero CP_3
Pertanto, il termine di venti giorni di cui
[...]
all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla suddetta data, non era ancora spirato al deposito dell'atto introduttivo della precedente fase del giudizio, avvenuto il 21 febbraio 2023. 8
Infine, come noto, a norma dell'art. 72-bis D.P.R. n. 603/72,
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543
comma secondo n. 4 c.p.c. l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza dell'importo per cui si procede, nel termine di giorni 60
dalla notifica dell'atto di pignoramento, per i crediti scaduti, ed alle rispettive scadenze per le restanti somme;
in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento nel termine indicato, il riscossore può procedere, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, senza che sia fissato un termine che consenta di collegare questa fase, eventuale ed autonoma, alla precedente. La procedura semplificata instaurata dal concessionario con l'ordine direttamente rivolto al terzo debitore del debitore, diretta a velocizzare la riscossione nel rispetto del superiore interesse all'immediato recupero delle entrate tributarie, è destinata a completarsi con il pagamento al concessionario nel termine indicato dalla norma
(salvo il diritto alla ripetizione dell'indebito ad opera del 9
contribuente), il cui inutile spirare comporta la necessità
per il riscossore di ricorrere alla procedura ordinaria di cui all'art. 543 c.p.c., ferme nei suoi confronti le responsabilità del terzo inottemperante.
Le ragioni che precedono, pur nel silenzio del legislatore,
inducono a ritenere che, decorso il termine di 60 giorni concesso al terzo per effettuare il pagamento, il pignoramento diretto perda efficacia ex lege. In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di merito alla quale questo Giudice intende aderire, condividendone le argomentazioni (ex multis,
Tribunale di Lecce ordinanza 22 maggio 2019). Del resto,
l'ordinamento non tollera vincoli sine die, sicché non potrebbe prospettarsi, in mancanza di una specifica disposizione, una protrazione degli effetti del pignoramento.
L'art. 72-bis D.P.R., infatti, oltre a non sancire una
prorogatio degli effetti oltre gli indicati 60 giorni nelle more dell'avvio della procedura ordinaria, nemmeno contiene elementi per poter affermare una consecutio tra le due procedure tale da giustificare, in via interpretativa, il mantenimento del vincolo. 10
L'applicazione dei principi che precedono al caso di specie determina che il pagamento del terzo risulta effettuato allorquando il vincolo di indisponibilità non era più
efficace: dagli atti depositati in giudizio, risulta infatti che il terzo ha iniziato a trattenere le somme a partire da gennaio 2023.
Per tali ragioni, la è tenuta alla Controparte_1
restituzione dell'importo indebitamente versato dal terzo,
nonostante l'inefficacia della procedura esecutiva.
Ne segue che la domanda va accolta e va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'opponente dell'atto di pignoramento, notificato solo al terzo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede: 11
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento n.
202100020553550645573010;
b) condanna la alla restituzione in favore di Controparte_1
parte opponente della somma indebitamente versata dal terzo,
per un importo mensile pari ad € 161,90, a decorrere dal mese di gennaio 2023;
c) condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi
€ 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 14/05/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 14748 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso
pignoramento presso terzi (art. 72bis DPR 602/1973) e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, al C.so Umberto I n. 191, presso lo 2
studio degli Avv.ti Angelo Palmentieri (C.F. C.F._2
e Margaret Salvato (C.F. che la C.F._3
rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di costituzione,
- opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, al
Viale Gramsci n. 21, presso lo studio dell'Avv. Carlo Giordano
(C.F. ) che la rappresenta e difende per C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione,
- opposta –
Conclusioni: all'udienza del 17 aprile 2025, le parti si riportano alle proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 21 febbraio 2023,
[...]
spiegava opposizione agli atti esecutivi ex art. Parte_1
617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi (ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973) n. 202100020553550645573010,
derivante dall'ingiunzione n. 0635753 del 28 settembre 2017 3
per un importo complessivo di € 25.051,13, in virtù del provvedimento di revoca del finanziamento relativo al progetto n. 4173. La ricorrente, convenendo in giudizio la società
concessionaria adduceva di essere venuta a Controparte_1
conoscenza solo il 7 febbraio 2023, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, del suddetto atto di pignoramento a suo carico e censurava l'omessa notifica,
nonché la decadenza, dello stesso ai sensi dell'art. 72-bis
del D.P.R. n. 602/1973, per sentirne dichiarare l'inefficacia e la nullità, con condanna dell'opposta alla restituzione degli importi indebitamente versati dal terzo esecutato e vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa.
Sebbene ritualmente citata, l'opposta non si Controparte_1
è costituita.
Il giudizio, recante R.G. 1630/2023, veniva assegnato alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli ed il
G.E., in persona del Gop dott. Giulio Calogero, con ordinanza del 3 aprile 2023, sospendeva l'esecuzione e assegnava il termine perentorio di novanta giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice 4
competente, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Lo stesso, con ordinanza del 21 aprile 2023, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini presentata da parte opposta in data 19 aprile 2023 e ha confermato il provvedimento emesso.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28 giugno
2023, introduceva tempestivamente il Parte_1
giudizio di merito, riproponendo le censure e le conclusioni già spiegate nell'atto introduttivo della precedente fase.
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1
decadenza del diritto di riscuotere il credito, affermando la completezza e l'esaustività dell'atto impugnato, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione, interrotto con la rituale notifica dell'ingiunzione n. 0635753, dell'intimazione n. 20210002040920521488353 e dell'atto di pignoramento opposto e chiedendo, conseguentemente, il rigetto della domanda poiché
infondata in fatto ed in diritto, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini. 5
Premesso, dunque, che il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione spiegata avverso la procedura esecutiva promossa da la domanda è Controparte_1
ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va osservato che le censure spiegate dal nel presente giudizio esulano dal thema CP_2
decidendum, in quanto basate sull'erroneo assunto che parte attrice abbia eccepito la carenza di motivazione dell'atto opposto, nonché l'avvenuta prescrizione. Invero, il ricorrente ha spiegato opposizione avverso l'atto di pignoramento,
avvenuto nelle forme dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973,
dolendosi esclusivamente dell'omessa notifica dello stesso,
nonché dell'avvenuta decadenza ai sensi del primo comma della disposizione sopra citata.
Ciò posto e venendo all'esame del merito, parte opponente ha contestato la mancata notifica dell'atto di pignoramento e,
per tali ragioni, la domanda va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. quale opposizione agli atti esecutivi. In
proposito, la Corte di Cassazione con sentenza 2857/2015 ha ritenuto che necessario destinatario dell'ordine di pagamento 6
debba essere anche il debitore esecutato e tanto sia in quanto tale interpretazione preserva la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, sia in quanto l'ordine di pagamento diretto ha la funzione di atto iniziale di un procedimento esecutivo, che deroga al disposto dell'art. 543 c.p.c.
soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. Tale
principio è stato altresì ribadito dagli RM con la sentenza 3284/2023, in virtù della quale il pignoramento presso terzi “è strutturato come una fattispecie a formazione
progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore
segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione
positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure
l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha
funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata o
inesistente notifica dell'atto al debitore, quindi non affetta
da mera nullità, determina l'inesistenza del pignoramento,
difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi
dell'art. 491 c.p.c., né potendo ritenersi sanato tale vulnus 7
dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi o, più
in generale, dalla conoscenza che, del la procedura esecutiva
cui ciononostante sia stato da to seguito, il debitore abbia
acquisito aliunde.”. D'altra parte, parte opposta, contumace nella fase cautelare, nel presente giudizio non ha provveduto a documentare la rituale notifica dell'atto di pignoramento al debitore, né eventuali notifiche di atti prodromici, se non della presupposta ingiunzione di pagamento n. 0635753. Ne
segue che va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'opponente dell'atto di pignoramento, notificato solo al terzo.
Inoltre, la domanda è stata altresì tempestivamente proposta:
nel caso di specie, la ricorrente ha debitamente provato di avere appreso dell'atto opposto solo il 7 febbraio 2023, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, depositando in giudizio il riscontro ricevuto dal Ministero CP_3
Pertanto, il termine di venti giorni di cui
[...]
all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla suddetta data, non era ancora spirato al deposito dell'atto introduttivo della precedente fase del giudizio, avvenuto il 21 febbraio 2023. 8
Infine, come noto, a norma dell'art. 72-bis D.P.R. n. 603/72,
l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543
comma secondo n. 4 c.p.c. l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza dell'importo per cui si procede, nel termine di giorni 60
dalla notifica dell'atto di pignoramento, per i crediti scaduti, ed alle rispettive scadenze per le restanti somme;
in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento nel termine indicato, il riscossore può procedere, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, senza che sia fissato un termine che consenta di collegare questa fase, eventuale ed autonoma, alla precedente. La procedura semplificata instaurata dal concessionario con l'ordine direttamente rivolto al terzo debitore del debitore, diretta a velocizzare la riscossione nel rispetto del superiore interesse all'immediato recupero delle entrate tributarie, è destinata a completarsi con il pagamento al concessionario nel termine indicato dalla norma
(salvo il diritto alla ripetizione dell'indebito ad opera del 9
contribuente), il cui inutile spirare comporta la necessità
per il riscossore di ricorrere alla procedura ordinaria di cui all'art. 543 c.p.c., ferme nei suoi confronti le responsabilità del terzo inottemperante.
Le ragioni che precedono, pur nel silenzio del legislatore,
inducono a ritenere che, decorso il termine di 60 giorni concesso al terzo per effettuare il pagamento, il pignoramento diretto perda efficacia ex lege. In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di merito alla quale questo Giudice intende aderire, condividendone le argomentazioni (ex multis,
Tribunale di Lecce ordinanza 22 maggio 2019). Del resto,
l'ordinamento non tollera vincoli sine die, sicché non potrebbe prospettarsi, in mancanza di una specifica disposizione, una protrazione degli effetti del pignoramento.
L'art. 72-bis D.P.R., infatti, oltre a non sancire una
prorogatio degli effetti oltre gli indicati 60 giorni nelle more dell'avvio della procedura ordinaria, nemmeno contiene elementi per poter affermare una consecutio tra le due procedure tale da giustificare, in via interpretativa, il mantenimento del vincolo. 10
L'applicazione dei principi che precedono al caso di specie determina che il pagamento del terzo risulta effettuato allorquando il vincolo di indisponibilità non era più
efficace: dagli atti depositati in giudizio, risulta infatti che il terzo ha iniziato a trattenere le somme a partire da gennaio 2023.
Per tali ragioni, la è tenuta alla Controparte_1
restituzione dell'importo indebitamente versato dal terzo,
nonostante l'inefficacia della procedura esecutiva.
Ne segue che la domanda va accolta e va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'opponente dell'atto di pignoramento, notificato solo al terzo.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede: 11
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento n.
202100020553550645573010;
b) condanna la alla restituzione in favore di Controparte_1
parte opponente della somma indebitamente versata dal terzo,
per un importo mensile pari ad € 161,90, a decorrere dal mese di gennaio 2023;
c) condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi
€ 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 14/05/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso