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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7018 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Valentina Braccesi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Laura Tozzi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27/05/2025): per il ricorrente:
1 “Rinnovando l'opposizione, già a verbale dell'udienza del 20.05.2025 relativamente all'acquisizione sia della memoria non autorizzata depositata dalla controparte il
31.05.2025 sia di tutta la documentazione ivi allegata, ad eccezione della documentazione contabile, ritenendo superata la richiesta di affido condiviso della figlia in quanto maggiorenne, passata in giudicato la sentenza non Persona_1 definitiva n. 3487/2022 pubbl. il 15/12/2022 con la quale il Tribunale di Firenze dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto fra il sig. e la sig.ra Pt_1
il sig. insiste per le ulteriori richieste di cui alla memoria integrativa CP_1 Pt_1 del 02.11.2022 depositata dal precedente difensore integrate, come da verbale di udienza del 26.11.2024, con la disponibilità del sig. ad aumentare l'assegno Pt_1 per la figlia , in un primo momento richiesto per la somma di € 500,00 o quella Per_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia oltre ISTAT, fermo restando il diniego di riconoscere un assegno divorzile per la Sig.ra Porre, in ogni caso, a carico di CP_1 entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie concordate, come da linee guida del CNF 2017.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”; per la resistente:
“In ossequio all'ordinanza del 20.5.2025 con la quale veniva fissata l'udienza cartolare del 27.5.2025 per la precisazione delle conclusioni, con le presenti note scritte, la scrivente difesa rassegna le seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
1 - darsi atto che la figlia , diventa maggiorenne nelle more del presente giudizio Per_1 ma non economicamente autosufficiente, continua ad abitare in via esclusiva con la madre, signora e per l'effetto CP_1
2-condannarsi il dottor a corrispondere alla signora la Parte_1 CP_1 somma mensile di € 1.200,00 o la diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta,
a titolo di contributo di mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ludico sportive) che la stessa anticiperà per la figlia;
3-condannarsi il dottor a corrispondere alla signora la Parte_1 CP_1 somma mensile di € 800,00 o la diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta, a
2 titolo di assegno divorzile, e ciò dal deposito della domanda introduttiva del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: prova per interpello e per testi sui capitoli da 1 a 29 di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. nn. 1 e 2 con testi le sigg.re e di Borgo San Tes_1 Testimone_2
Lorenzo. Si chiede ascoltarsi la figlia ai sensi dell'art. 473 bis, n. 4 cod. proc. Per_1 civ. e di assumere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 6 cod. proc. civ.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con la quale si è costituita CP_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio (sentenza n. 3487/2022 del 14.12.2022, pubblicata il 15.12.2022) non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dall'unione coniugale è nata la figlia in data Per_1
28.11.2005, la quale abita con la madre nella casa coniugale sita in Vicchio, e sta proseguendo gli studi universitari.
In merito alla domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere un contributo economico in favore della figlia, si rileva che non è in discussione la debenza di tale assegno ma soltanto il quantum, essendo pacifico che non ha ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica.
Analizzando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, si osserva che il ricorrente, medico di base, nell'anno 2021 ha percepito un reddito annuo netto pari a circa € 49.000,00 (v. dichiarazione dei redditi 2022, doc. 12), aumentato ad € 50.000,00 netti nel 2022 (v. dichiarazione dei redditi 2023, doc. 27) e ad € 70.000,00 netti nel
2023 (v. dichiarazione dei redditi 2024, doc. 34).
è proprietario esclusivo di un immobile sito a Borgo San Lorenzo, acquistato in Pt_1 data 08.02.2022 con stipulazione di un contratto di mutuo (v. doc. 5), e di un ulteriore
3 immobile di cui è comproprietario al 50% (v. visura catastale, doc. 34, deposito del
01.03.24).
Il ricorrente è poi gravato dalla rata del mutuo relativo all'immobile di Borgo San
Lorenzo, pari a € 1.390,00 mensili (v. estratti conto, doc. 35), dal pagamento della rata mensile di € 1.250,00 relativa ad un finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile di Borgo San Lorenzo, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione (v. contratto stipulato in data 04.05.2021 per la durata di 60 mesi: doc. 24),
e dal canone di locazione mensile del proprio studio medico pari ad € 470,00, così come dichiarato all'udienza del 26.11.2024, e non contestato dalla convenuta (non risulta invece fornita di riscontro documentale la deduzione formulata da in comparsa Pt_1 conclusionale a pag. 12, circa l'obbligo di pagare a titolo di canone il diverso importo di
€ 1.350,00 mensili per la locazione dello studio medico).
La di professione avvocato, risulta iscritta all'albo degli avvocati di Firenze, CP_1 senza soluzione di continuità sin dal 23.04.1997, nonché all'albo degli avvocati
Cassazionisti dal 10.12.2010.
Dall'estratto previdenziale della emerge, per le annualità dal Parte_2
1998 al 2021, un “reddito accertato” costante pari a zero (v. doc. 24).
Tale dato risulta conforme a quello che risulta dalle dichiarazioni dei redditi, dalle quali emerge che negli anni 2021, 2022, 2023 ella ha percepito sostanzialmente soltanto redditi da proprietà immobiliari (v. dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023, doc. 11 e deposito del 29.02.2024, nonché dichiarazione dei redditi 2024, doc. 1 depositato il
31.01.2025).
Dall'esame degli estratti del conto presso Intesa San Paolo, relativi alle annualità 2022,
2023 e 2024 (v. doc. 2, deposito del 31.03.2025, e deposito del 27.05.2025) risulta che la resistente riceve, da parte dell'ex coniuge, l'assegno di mantenimento per e, in Per_1 seguito all'emanazione della sentenza della Corte di Appello del 15.03.2023 – che ha riformato la sentenza di separazione di primo grado, annullando la pronuncia di addebito, e riconoscendo in suo favore un assegno separatile – anche l'assegno di mantenimento per sé, inizialmente corrisposto spontaneamente, poi ottenuto tramite pignoramento presso il datore di lavoro del ossia Azienda Unità Sanitaria Pt_1
Locale. Oltre a ciò, ella ha beneficiato, dall'inizio del 2022 sino a gennaio 2024, anche di un contributo mensile da parte di pari ad € 200,00. Persona_2
4 Vi sono poi nel tempo altri accrediti, pur modesti e del tutto saltuari, che paiono riferibili a compensi professionali, in particolare nell'anno 2022 (ad es. in data
01.03.2022, € 1.000,00 da;
in data 18.03.2022, € 2.000,00 da Parte_3 Pt_4
in data 15.06.2022, € 1.900,00 da ) e nell'anno 2024 (ad es. in
[...] Parte_5 data 25.01.2024, € 750,00 da in data 04.04.2024, € 1.150,00 da Parte_6 [...]
; in data 05.04.2024, € 3.800,00 da HT Simone;
in data 13.06.2024, € CP_2
550,00 da;
per un totale di € 6.250,00). Parte_7
Inoltre, dagli estratti conto relativi all'ultimo trimestre dell'anno 2024 (doc. 2 depositato il 31/3/2025), risulta che la ha ricevuto a titolo di “stipendio o pensione” i CP_1 seguenti importi: € 1.602,43 per il mese di ottobre 2024, € 864,80 per il mese di novembre 2024 ed € 785,08 per il mese dicembre 2024; dalle movimentazioni bancarie, non è visibile, tuttavia, la denominazione del soggetto accreditante.
Il collegio ritiene che tali importi debbano essere considerati nella valutazione delle consistenze reddituali della resistente;
ciò in quanto le deduzioni della (ossia CP_1 che tali somme deriverebbero dal pagamento forzoso dell'assegno separatile, a seguito di pignoramento presso il datore di lavoro del non paiono attendibili, poiché, a Pt_1 differenza di quanto previsto per gli altri accrediti che costituiscono effettivamente frutto del pignoramento presso il terzo datore di lavoro, come emerge dalla specifica causale e dalla provenienza dalla Azienda Sanitaria Locale, per le ulteriori entrate ed in specie per le voci indicate come “stipendio o pensione” non emerge la provenienza dell'importo dalla “Azienda Unità Sanitaria Locale”.
Infine, si rileva che la percepisce l'assegno unico per nella misura CP_1 Per_1 attuale di € 76,10 mensili.
Circa le proprietà immobiliari, si osserva che la resistente, a seguito degli accordi raggiunti durante la separazione, ha acquistato dall'ex coniuge la quota di proprietà del
50% della casa coniugale ubicata in Vicchio, divenendone piena proprietaria;
si tratta di un immobile di 250 mq corredato da terreni ampi 6000 mq (v. visura catastale depositata il 29.2.2024), in relazione al quale ella si era accollata il mutuo acceso per l'acquisto (€ 100.000,00) oltre ad aver corrisposto l'importo di € 40.000,00 al ricorrente. Tuttavia, dall'anno 2023 la non è più gravata dalla rata mensile di CP_1 tale mutuo (pari ad € 1.100,00) come da lei stessa dichiarato all'udienza del 26.11.2024,
e come emerge dall'esame degli estratti conto depositati. 5 Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, ed in particolare del divario reddituale esistente tra le parti (reso evidente non solo dalle dichiarazioni dei redditi, ma anche dall'esame degli estratti conto delle parti: con particolare riguardo al ricorrente, emergono numerosi versamenti in contanti sul conto corrente presso Banco Fiorentino), della coabitazione della figlia con la madre, e dell'assenza, allo stato, di un mantenimento diretto da parte del padre, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il continui a versare mensilmente, in favore di l'importo di € Pt_1 CP_1
857,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , soggetto a Per_1 rivalutazione annuale ISTAT.
Considerata la rilevante disparità tra le situazioni economiche delle parti, e dell'assetto complessivo risultante dalla presente pronuncia, risulta congruo porre le spese straordinarie necessarie per la figlia per l'80% a carico del e per il 20% a Per_1 Pt_1 carico della rinviando per la loro regolamentazione alle Linee Guida del CNF CP_1 dell'anno 2017.
3. In merito alla domanda di assegno divorzile formulata da occorre CP_1 premettere che, nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla 6 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Nel caso di specie, la convenuta fonda la spettanza dell'assegno divorzile tanto sotto un profilo assistenziale (deducendo la mancanza di redditi adeguati, nonché l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, anche in considerazione della malattia autoimmune da cui è affetta, e della riduzione della propria capacità lavorativa del 50% a partire dal
22.04.2022), quanto sotto l'aspetto perequativo-compensativo, asserendo di essersi dedicata alla cura della figlia , per consentire al marito di implementare la propria Per_1 attività professionale di medico, sacrificando al contempo la propria professione di avvocato.
Orbene, alla luce di quanto affermato nel punto 2, risulta accertata, dall'esame delle produzioni documentali, una effettiva disparità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti a sfavore della la quale, nonostante la continuità nell'iscrizione CP_1 all'Albo degli Avvocati, e nonostante la stessa sia comunque in grado di svolgere attività professionale, non ha pressoché percepito redditi nelle annualità 2018, 2019,
2020 (v. documenti allegati alla comparsa), 2021 e 2023 (v. allegazioni di cui al punto
2).
Ebbene, l'attuale divario economico tra le parti risulta conseguenza delle scelte compiute concordemente dalla coppia sin dalla nascita della figlia;
infatti, il non Pt_1 ha tempestivamente contestato che la ex moglie, sacrificando la propria attività professionale, si è dedicata in via esclusiva alla cura di . Per_1
La mancata progressione della carriera di avvocato da parte della negli anni CP_1 successivi alla nascita di , è causalmente connessa a tale decisione, condivisa Per_1 dalla coppia, per cui la convenuta ha assunto un ruolo centrale all'interno della gestione familiare, dedicandosi prioritariamente alla cura della figlia e alla organizzazione domestica.
Nel caso di specie, viene dunque in rilievo essenzialmente la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutato anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dal 2007 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2021. 7 La circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza more uxorio intrapresa dalla
(circostanza non tempestivamente contestata dalla convenuta), non assume CP_1 rilevanza nel caso di specie, considerato che la spettanza dell'assegno divorzile si fonda sul contributo fornito dalla richiedente alla vita familiare, aspetto su cui una successiva convivenza non potrebbe incidere.
Pertanto, tenuto conto, per un verso, del significativo squilibrio esistente tra le posizioni economico-patrimoniali delle parti e delle rinunce concordate dalla coppia in merito al percorso professionale della convenuta, per altro verso, del fatto che la è piena CP_1 proprietaria dell'immobile di pregio ove ella abita, e da ottobre 2024 ha cominciato a percepire le entrate sopra descritte al punto 2, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per porre a carico del l'obbligo di versare in favore della Pt_1 CP_1 un assegno divorzile compensativo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio.
4. Da ultimo, considerato che la resistente ha richiamato le istanze istruttorie non ammesse, occorre rinviare all'ordinanza del giudice istruttore depositata il 06/04/2023, condivisa dal Tribunale.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza e liquidate in favore della resistente, alla quale, con separato decreto, viene revocato il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 857,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , da versare entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese;
8 - pone le spese straordinarie necessarie per a carico di entrambi i genitori nella Per_1 misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- pone a carico di con effetto a decorrere dal passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di divorzio, l'obbligo di corrispondere a un assegno CP_1 divorzile di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 7.616,00, per compenso oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa Camilla Biotti.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7018 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Valentina Braccesi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Laura Tozzi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 27/05/2025): per il ricorrente:
1 “Rinnovando l'opposizione, già a verbale dell'udienza del 20.05.2025 relativamente all'acquisizione sia della memoria non autorizzata depositata dalla controparte il
31.05.2025 sia di tutta la documentazione ivi allegata, ad eccezione della documentazione contabile, ritenendo superata la richiesta di affido condiviso della figlia in quanto maggiorenne, passata in giudicato la sentenza non Persona_1 definitiva n. 3487/2022 pubbl. il 15/12/2022 con la quale il Tribunale di Firenze dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto fra il sig. e la sig.ra Pt_1
il sig. insiste per le ulteriori richieste di cui alla memoria integrativa CP_1 Pt_1 del 02.11.2022 depositata dal precedente difensore integrate, come da verbale di udienza del 26.11.2024, con la disponibilità del sig. ad aumentare l'assegno Pt_1 per la figlia , in un primo momento richiesto per la somma di € 500,00 o quella Per_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia oltre ISTAT, fermo restando il diniego di riconoscere un assegno divorzile per la Sig.ra Porre, in ogni caso, a carico di CP_1 entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie concordate, come da linee guida del CNF 2017.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”; per la resistente:
“In ossequio all'ordinanza del 20.5.2025 con la quale veniva fissata l'udienza cartolare del 27.5.2025 per la precisazione delle conclusioni, con le presenti note scritte, la scrivente difesa rassegna le seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
1 - darsi atto che la figlia , diventa maggiorenne nelle more del presente giudizio Per_1 ma non economicamente autosufficiente, continua ad abitare in via esclusiva con la madre, signora e per l'effetto CP_1
2-condannarsi il dottor a corrispondere alla signora la Parte_1 CP_1 somma mensile di € 1.200,00 o la diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta,
a titolo di contributo di mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie (mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ludico sportive) che la stessa anticiperà per la figlia;
3-condannarsi il dottor a corrispondere alla signora la Parte_1 CP_1 somma mensile di € 800,00 o la diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta, a
2 titolo di assegno divorzile, e ciò dal deposito della domanda introduttiva del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: prova per interpello e per testi sui capitoli da 1 a 29 di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. nn. 1 e 2 con testi le sigg.re e di Borgo San Tes_1 Testimone_2
Lorenzo. Si chiede ascoltarsi la figlia ai sensi dell'art. 473 bis, n. 4 cod. proc. Per_1 civ. e di assumere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 6 cod. proc. civ.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con la quale si è costituita CP_1 in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di scioglimento del matrimonio (sentenza n. 3487/2022 del 14.12.2022, pubblicata il 15.12.2022) non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dall'unione coniugale è nata la figlia in data Per_1
28.11.2005, la quale abita con la madre nella casa coniugale sita in Vicchio, e sta proseguendo gli studi universitari.
In merito alla domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere un contributo economico in favore della figlia, si rileva che non è in discussione la debenza di tale assegno ma soltanto il quantum, essendo pacifico che non ha ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica.
Analizzando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, si osserva che il ricorrente, medico di base, nell'anno 2021 ha percepito un reddito annuo netto pari a circa € 49.000,00 (v. dichiarazione dei redditi 2022, doc. 12), aumentato ad € 50.000,00 netti nel 2022 (v. dichiarazione dei redditi 2023, doc. 27) e ad € 70.000,00 netti nel
2023 (v. dichiarazione dei redditi 2024, doc. 34).
è proprietario esclusivo di un immobile sito a Borgo San Lorenzo, acquistato in Pt_1 data 08.02.2022 con stipulazione di un contratto di mutuo (v. doc. 5), e di un ulteriore
3 immobile di cui è comproprietario al 50% (v. visura catastale, doc. 34, deposito del
01.03.24).
Il ricorrente è poi gravato dalla rata del mutuo relativo all'immobile di Borgo San
Lorenzo, pari a € 1.390,00 mensili (v. estratti conto, doc. 35), dal pagamento della rata mensile di € 1.250,00 relativa ad un finanziamento contratto per la ristrutturazione dell'immobile di Borgo San Lorenzo, rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione (v. contratto stipulato in data 04.05.2021 per la durata di 60 mesi: doc. 24),
e dal canone di locazione mensile del proprio studio medico pari ad € 470,00, così come dichiarato all'udienza del 26.11.2024, e non contestato dalla convenuta (non risulta invece fornita di riscontro documentale la deduzione formulata da in comparsa Pt_1 conclusionale a pag. 12, circa l'obbligo di pagare a titolo di canone il diverso importo di
€ 1.350,00 mensili per la locazione dello studio medico).
La di professione avvocato, risulta iscritta all'albo degli avvocati di Firenze, CP_1 senza soluzione di continuità sin dal 23.04.1997, nonché all'albo degli avvocati
Cassazionisti dal 10.12.2010.
Dall'estratto previdenziale della emerge, per le annualità dal Parte_2
1998 al 2021, un “reddito accertato” costante pari a zero (v. doc. 24).
Tale dato risulta conforme a quello che risulta dalle dichiarazioni dei redditi, dalle quali emerge che negli anni 2021, 2022, 2023 ella ha percepito sostanzialmente soltanto redditi da proprietà immobiliari (v. dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023, doc. 11 e deposito del 29.02.2024, nonché dichiarazione dei redditi 2024, doc. 1 depositato il
31.01.2025).
Dall'esame degli estratti del conto presso Intesa San Paolo, relativi alle annualità 2022,
2023 e 2024 (v. doc. 2, deposito del 31.03.2025, e deposito del 27.05.2025) risulta che la resistente riceve, da parte dell'ex coniuge, l'assegno di mantenimento per e, in Per_1 seguito all'emanazione della sentenza della Corte di Appello del 15.03.2023 – che ha riformato la sentenza di separazione di primo grado, annullando la pronuncia di addebito, e riconoscendo in suo favore un assegno separatile – anche l'assegno di mantenimento per sé, inizialmente corrisposto spontaneamente, poi ottenuto tramite pignoramento presso il datore di lavoro del ossia Azienda Unità Sanitaria Pt_1
Locale. Oltre a ciò, ella ha beneficiato, dall'inizio del 2022 sino a gennaio 2024, anche di un contributo mensile da parte di pari ad € 200,00. Persona_2
4 Vi sono poi nel tempo altri accrediti, pur modesti e del tutto saltuari, che paiono riferibili a compensi professionali, in particolare nell'anno 2022 (ad es. in data
01.03.2022, € 1.000,00 da;
in data 18.03.2022, € 2.000,00 da Parte_3 Pt_4
in data 15.06.2022, € 1.900,00 da ) e nell'anno 2024 (ad es. in
[...] Parte_5 data 25.01.2024, € 750,00 da in data 04.04.2024, € 1.150,00 da Parte_6 [...]
; in data 05.04.2024, € 3.800,00 da HT Simone;
in data 13.06.2024, € CP_2
550,00 da;
per un totale di € 6.250,00). Parte_7
Inoltre, dagli estratti conto relativi all'ultimo trimestre dell'anno 2024 (doc. 2 depositato il 31/3/2025), risulta che la ha ricevuto a titolo di “stipendio o pensione” i CP_1 seguenti importi: € 1.602,43 per il mese di ottobre 2024, € 864,80 per il mese di novembre 2024 ed € 785,08 per il mese dicembre 2024; dalle movimentazioni bancarie, non è visibile, tuttavia, la denominazione del soggetto accreditante.
Il collegio ritiene che tali importi debbano essere considerati nella valutazione delle consistenze reddituali della resistente;
ciò in quanto le deduzioni della (ossia CP_1 che tali somme deriverebbero dal pagamento forzoso dell'assegno separatile, a seguito di pignoramento presso il datore di lavoro del non paiono attendibili, poiché, a Pt_1 differenza di quanto previsto per gli altri accrediti che costituiscono effettivamente frutto del pignoramento presso il terzo datore di lavoro, come emerge dalla specifica causale e dalla provenienza dalla Azienda Sanitaria Locale, per le ulteriori entrate ed in specie per le voci indicate come “stipendio o pensione” non emerge la provenienza dell'importo dalla “Azienda Unità Sanitaria Locale”.
Infine, si rileva che la percepisce l'assegno unico per nella misura CP_1 Per_1 attuale di € 76,10 mensili.
Circa le proprietà immobiliari, si osserva che la resistente, a seguito degli accordi raggiunti durante la separazione, ha acquistato dall'ex coniuge la quota di proprietà del
50% della casa coniugale ubicata in Vicchio, divenendone piena proprietaria;
si tratta di un immobile di 250 mq corredato da terreni ampi 6000 mq (v. visura catastale depositata il 29.2.2024), in relazione al quale ella si era accollata il mutuo acceso per l'acquisto (€ 100.000,00) oltre ad aver corrisposto l'importo di € 40.000,00 al ricorrente. Tuttavia, dall'anno 2023 la non è più gravata dalla rata mensile di CP_1 tale mutuo (pari ad € 1.100,00) come da lei stessa dichiarato all'udienza del 26.11.2024,
e come emerge dall'esame degli estratti conto depositati. 5 Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, ed in particolare del divario reddituale esistente tra le parti (reso evidente non solo dalle dichiarazioni dei redditi, ma anche dall'esame degli estratti conto delle parti: con particolare riguardo al ricorrente, emergono numerosi versamenti in contanti sul conto corrente presso Banco Fiorentino), della coabitazione della figlia con la madre, e dell'assenza, allo stato, di un mantenimento diretto da parte del padre, il Tribunale ritiene congruo prevedere che il continui a versare mensilmente, in favore di l'importo di € Pt_1 CP_1
857,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , soggetto a Per_1 rivalutazione annuale ISTAT.
Considerata la rilevante disparità tra le situazioni economiche delle parti, e dell'assetto complessivo risultante dalla presente pronuncia, risulta congruo porre le spese straordinarie necessarie per la figlia per l'80% a carico del e per il 20% a Per_1 Pt_1 carico della rinviando per la loro regolamentazione alle Linee Guida del CNF CP_1 dell'anno 2017.
3. In merito alla domanda di assegno divorzile formulata da occorre CP_1 premettere che, nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla 6 conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Nel caso di specie, la convenuta fonda la spettanza dell'assegno divorzile tanto sotto un profilo assistenziale (deducendo la mancanza di redditi adeguati, nonché l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, anche in considerazione della malattia autoimmune da cui è affetta, e della riduzione della propria capacità lavorativa del 50% a partire dal
22.04.2022), quanto sotto l'aspetto perequativo-compensativo, asserendo di essersi dedicata alla cura della figlia , per consentire al marito di implementare la propria Per_1 attività professionale di medico, sacrificando al contempo la propria professione di avvocato.
Orbene, alla luce di quanto affermato nel punto 2, risulta accertata, dall'esame delle produzioni documentali, una effettiva disparità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti a sfavore della la quale, nonostante la continuità nell'iscrizione CP_1 all'Albo degli Avvocati, e nonostante la stessa sia comunque in grado di svolgere attività professionale, non ha pressoché percepito redditi nelle annualità 2018, 2019,
2020 (v. documenti allegati alla comparsa), 2021 e 2023 (v. allegazioni di cui al punto
2).
Ebbene, l'attuale divario economico tra le parti risulta conseguenza delle scelte compiute concordemente dalla coppia sin dalla nascita della figlia;
infatti, il non Pt_1 ha tempestivamente contestato che la ex moglie, sacrificando la propria attività professionale, si è dedicata in via esclusiva alla cura di . Per_1
La mancata progressione della carriera di avvocato da parte della negli anni CP_1 successivi alla nascita di , è causalmente connessa a tale decisione, condivisa Per_1 dalla coppia, per cui la convenuta ha assunto un ruolo centrale all'interno della gestione familiare, dedicandosi prioritariamente alla cura della figlia e alla organizzazione domestica.
Nel caso di specie, viene dunque in rilievo essenzialmente la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutato anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dal 2007 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2021. 7 La circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza more uxorio intrapresa dalla
(circostanza non tempestivamente contestata dalla convenuta), non assume CP_1 rilevanza nel caso di specie, considerato che la spettanza dell'assegno divorzile si fonda sul contributo fornito dalla richiedente alla vita familiare, aspetto su cui una successiva convivenza non potrebbe incidere.
Pertanto, tenuto conto, per un verso, del significativo squilibrio esistente tra le posizioni economico-patrimoniali delle parti e delle rinunce concordate dalla coppia in merito al percorso professionale della convenuta, per altro verso, del fatto che la è piena CP_1 proprietaria dell'immobile di pregio ove ella abita, e da ottobre 2024 ha cominciato a percepire le entrate sopra descritte al punto 2, il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per porre a carico del l'obbligo di versare in favore della Pt_1 CP_1 un assegno divorzile compensativo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio.
4. Da ultimo, considerato che la resistente ha richiamato le istanze istruttorie non ammesse, occorre rinviare all'ordinanza del giudice istruttore depositata il 06/04/2023, condivisa dal Tribunale.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza e liquidate in favore della resistente, alla quale, con separato decreto, viene revocato il beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo mensile di € 857,00, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , da versare entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese;
8 - pone le spese straordinarie necessarie per a carico di entrambi i genitori nella Per_1 misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- pone a carico di con effetto a decorrere dal passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di divorzio, l'obbligo di corrispondere a un assegno CP_1 divorzile di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 7.616,00, per compenso oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa Camilla Biotti.
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