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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 19.6.2025 tenutasi ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3250/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.599/2024 pubblicata il 6.6.2024 dal Tribunale di Avellino
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmen De Mattia e Parte_1
Antonio Todisco
APPELLANTE
E
Comune di Avellino, in persona del p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Maria Elena Rossano
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2020 impugnava il Parte_1 licenziamento ex art.55 quater D.Lgs n.165/2001 intimatogli in data
31.07.2019 dal Comune di Avellino, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità, in ragione dell'irregolarità e nullità del procedimento disciplinare, nonché dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e della mancata proporzionalità tra la condotta assunta e la sanzione comminata. Il ricorrente chiedeva, dunque, la reintegra nel posto di lavoro a carico del Comune di Avellino con condanna al pagamento dei contributi e della indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, assumendo a riferimento l'ultima retribuzione globale di fatto percepita, in subordine, la condanna del Comune di
Avellino al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità e/o irregolarità del procedimento disciplinare che aveva condotto al suo licenziamento, in quanto il provvedimento di sospensione cautelare e la relativa contestazione dell'addebito non erano stati adottati contestualmente, come previsto dall'art.55 bis, comma 4, D.lgs
165/2001; in secondo luogo, il ricorrente contestava un'ulteriore irregolarità del procedimento disciplinare e dunque del licenziamento, ossia il fatto che l'assenza dal servizio contestata fosse stata accertata dalla dipendente in Persona_1 servizio presso l'Ufficio Ambiente, incaricata dal Dirigente Ing.
, nonostante la stessa non fosse stata delegata con Per_2 provvedimento formale e fosse stata priva della qualifica di
Funzionario, bensì avendo la stessa qualifiche inferiori;
rilevava inoltre come le testimonianze dei dipendenti del Comune, su cui era stato fondato il licenziamento de quo, non risultavano tutte concordi nel ritenere di non averlo visto all'interno dell'ufficio anagrafe, bensì le stesse risultavano lacunose e contraddittorie, dunque inidonee a fondare l'assunto del Comune di Avellino;
sosteneva l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, in quanto la sua presenza in ufficio sarebbe stata dimostrata pag. 2/20 dalle numerose attività di login poste in essere sul suo computer;
infine sosteneva l'illegittimità del licenziamento per mancata proporzionalità tra la condotta e la sanzione comminata, essendo stato comminato il licenziamento per l'assenza avvenuta in una sola giornata lavorativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale, premessa la correttezza Controparte_2 dell'ordinanza impugnata, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato.
Svolta la prova orale e acquisita la documentazione, il Tribunale di
Avellino rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.694,00.
Con ricorso depositato il 5.12.24 ha proposto appello il
[...]
deducendo: Pt_1
-che la decisione del Giudice di prime cure non è minimamente condivisibile laddove non ha rilevato che l'art.55 bis era stato violato con la emissione contestuale del provvedimento di sospensione cautelare e della relativa contestazione dell'addebito,
-che i due provvedimenti erano contraddittori passandosi da un incarico fornito dall'ing. alle ore 9:05 (senza che sia Per_2 indicato l'orario in cui a tale incarico sia stata data esecuzione) ad una constatazione diretta dell'ing. ad una verifica Per_2 effettuata alle ore 9:00,
-che la valutazione oggettiva e coerente della prova orale, anche incrociando le dichiarazioni rese dai vari testi, oltre che delle altre circostanze emerse, consentiva di giungere ad un risultato diametralmente opposto rispetto a quello cui è giunto il Giudice del
Tribunale di Avellino,
-che, infatti, la dott.ssa Mariagrazia Francesca, escussa all'udienza del 29.03.2023, diversamente da quanto sostenuto dal pag. 3/20 giudice di prime cure, non ha dichiarato (pag. 7) “… di non aver visto il Geom. il 2 luglio 2019 né al momento dei Pt_1 festeggiamenti per gli auguri né per l'intera giornata lavorativa…” avendo precisato che la sua dichiarazione si riferiva ad un orario che va all'incirca dalle 12:00 alle 12:30, per cui non aveva confermato di non aver incontrato esso appellante per l'intera giornata lavorativa come invece attestato in sentenza,
-che il teste escusso all'udienza del Testimone_1
15.11.2023, ha dichiarato “confermo quanto da me dichiarato in occasione della mia audizione del 26.07.2019 …. e cioè che in data 2 luglio 2019 non ho visto il per l'intera giornata…. Dichiaro Pt_1 di non aver visto il ricorrente né quando mi trovavo durante la giornata lavorativa del 02.07.2019 presso il mio ufficio né tantomeno quanto per questioni lavorative sono uscito dal mio ufficio per recarmi presso l'altro edificio del Comune di Avellino”, ma che il predetto nel corso del procedimento disciplinare era stato sentito a distanza di ben 24 giorni da quello oggetto di contestazione, miracolosamente ricordando una giornata routinaria di quasi un mese prima,
-che il convincimento del Giudice non è stato fondato sulle risultanze istruttorie formatesi in sede giudiziale, quanto piuttosto su quelle raccolte nel corso del procedimento disciplinare in assenza di qualsivoglia contraddittorio,
-che a fronte di due dichiarazioni testimoniali, di cui una riferita ad un arco temporale di circa mezz'ora ed un'altra assolutamente generica era errata la sentenza laddove affermava che esse erano in
“netto contrasto con quanto dichiarato dal ricorrente, che afferma di aver trascorso la giornata lavorativa del 2 luglio nell'atrio dell'ufficio anagrafe del Comune…”,
pag. 4/20 -che vi era altra circostanza idonea ad attestare la sua presenza in ufficio, ovvero la presenza di numerosi login al suo PC, tra dalle
10,15 e le 14,04, non ritenuta dal Giudice di primo grado meritevole di rilievo, presumendo genericamente che chiunque avesse libero accesso non solo all'ufficio ma addirittura al suo PC,
-che il Giudice del Tribunale di Avellino, invece, ha ritenuto senza evidente ragione, di non valorizzare nè le dichiarazioni né altre circostanze attestanti la sua presenza in ufficio nella giornata del
02.07.2019,
-che invece, le dichiarazioni rese dal sig. Testimone_2 escusso all'udienza del 20.04.2022, dal sig. Testimone_3 escusso all'udienza del 26.10.2022 e dalla sig.ra Testimone_4 escussa all'udienza del 07.06.2023, andavano assolutamente valorizzate, atteso che le stesse riferivano di circostanze precise, circostanziate e provenienti da soggetti indifferenti che non hanno alcun interesse rispetto al giudizio,
-che anche l'altra teste dipendente del Comune di Testimone_4
Avellino fino al 30.11.2020, addetta all'ufficio patrimonio, ubicato al secondo piano dello stabile, ha dichiarato “confermo che in data
02.07.2019 il ricorrente si trovava all'interno degli uffici comunali perché ricordo di averlo incontrato e salutato introno alle
9:30 circa. Ricordo, ripeto, di averlo visto, ma non posso confermare che sia stato presente all'interno dell'ufficio tutta la giornata”,
-che in maniera inspiegabile, il Tribunale di Avellino ha ritenuto di non valorizzare le dichiarazioni rese dai su indicati testimoni,
-che la sentenza trascura un elemento dirimente ovvero che, nella maggior parte dei casi, i testi hanno dichiarato di non averlo incontrato né in quella giornata né in altri giorni, non perché lui pag. 5/20 non fosse presente, quanto piuttosto perché non era facile incontrarsi, ovvero perché incontrarlo non era la regola,
-che il Tribunale, invece di valorizzare le dichiarazioni rese in sede giudiziale, ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento disciplinare
-che la circostanza che la sig.ra avesse fatto cinque PE accessi presso l'ufficio del non trova alcun riscontro Pt_1 oggettivo,
-che il Giudice di prime cure fa un apodittico ed acritico riferimento alla sentenza penale, valorizzando esclusivamente la valutazione di questa in ordine alla ricostruzione dei fatti, ritenuta “inverosimile”, facendone un'applicazione conseguenziale, non tenendo conto della autonomia e separazione dei giudizi penale e civile,
-che, comunque, il giudizio penale si era concluso con un provvedimento di assoluzione per la particolare tenuità del fatto,
-che una adeguata valutazione della fattispecie concreta avrebbe indotto il Tribunale quanto meno ad applicare una sanzione conservativa tenuto conto della durata del rapporto lavorativo sin dal 1987 e dell'assenza di precedenti disciplinari,
chiedendo, in accoglimento del proposto appello, previa declaratoria di irregolare svolgimento del procedimento disciplinare, previa, altresì, declaratoria della errata valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - per tutte le ragioni innanzi espresse - e del rilievo della sentenza penale, per tutte le ragioni già rappresentate, ed, in ogni caso, di sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti contestati, riformare la sentenza n 599/2024 pronunciata tra le parti dal
Tribunale di Avellino nei capi impugnati e per l'effetto: -
pag. 6/20 Accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione delle procedura prevista dalla legge e, di conseguenza, licenziamento disciplinare comminato al geom.
[...]
per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa;
In via Pt_1 subordinata, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il licenziamento disciplinare comminato al Geom. perché il fatto è inesistente, ovvero perché Parte_1 il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
In ogni caso, per l'effetto ordinare al Comune di
Avellino, in persona del Sindaco p.t., l'immediata reintegra nel posto di lavoro del ricorrente con le medesime mansioni e qualifiche;
Condannare il Comune di Avellino, in persona del Sindaco
p.t., al pagamento in favore del Geom. di una Parte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (04.07.2019) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
In via subordinata, condannare il Comune di Avellino, in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
Condannare, altresì il Comune di Avellino, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
pag. 7/20 Replica il Comune di Avellino:
-che il nelle giustificazioni aveva riferito che il 2.7.19 era Pt_1 presente nell'atrio dell'ufficio anagrafe in compagnia del sig. che doveva chiedere delle informazioni allo Controparte_3 sportello,
-che in data 22/07/2019 l' procedeva all'audizione di alcuni Pt_2 dipendenti in ordine ai fatti oggetto di procedimento disciplinare, tra cui Controparte_4 Persona_3 Persona_1
in data 24/07/2019 CP_5 CP_6 Persona_4
e Parte_3 Controparte_7 CP_8 Tes_1
, in data 25/07/2019 e
[...] Testimone_4 Persona_5
, Persona_6
-che la non contestualità tra il provvedimento di sospensione e quello di contestazione (pur essendo stati entrambi adottati lo stesso giorno, ma con numeri di protocollo diversi, in particolare, il secondo sarebbe posteriore al primo) non incide sulla legittimità della sanzione, come affermato dal Tribunale, non avendo leso le garanzie difensive del lavoratore,
-che, in ogni caso non vi è stata alcuna violazione, in quanto i due provvedimenti (avvio del procedimento disciplinare e sospensione cautelare) sono stati contestuali, avendo i competenti organi dell'Ente Comunale adottato i due provvedimenti nel medesimo giorno
(4 luglio 2019),
-che l'art. 55 quater comma 3 del citato D. Lgs. non prevede alcuna sanzione in relazione alla legittimità e/o regolarità del procedimento disciplinare,
-che si era verificata la violazione dell'art. 55-quater comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 165/2001 che ha espressamente tipizzato la fattispecie del recesso datoriale ex art. 2119 c.c. per “falsa
pag. 8/20 attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”,
-che all'esito delle attività di indagine svolte dall' si era Pt_2 accertato che il ricorrente in data 2 luglio 2019, pur avendo effettuato le timbrature del proprio badge in entrata (alle ore
07:28) e in uscita (alle ore 13:37) e poi nuovamente in entrata
(alle ore 14:12) e in uscita (alle ore 18:24), era risultato assente dal servizio per l'interna giornata lavorativa,
-che la condotta contestata è stata accertata sia nel corso del procedimento disciplinare, sia all'esito dell'istruttoria,
-che i testi di parte ricorrente non hanno invece in alcun modo contribuito all'accertamento dei fatti di causa, sia perché incoerenti e poco attendibili sia perché generiche ed indeterminate le dichiarazioni,
-che parimenti infondata e, comunque, non provata è risultata l'ulteriore difesa svolta dal ricorrente, secondo cui l'addebito disciplinare sarebbe “contraddetto dall'attività posta in essere dallo stesso sul proprio PC”, visto che, da accertamenti effettuati sul computer del , risulterebbero “poste in essere numerose Pt_1 attività di login e logout nella giornata del 02.07.2019, idonee a provare la presenza dello stesso al proprio terminale di ufficio”, atteso che, su richiesta dello stesso difensore del geom. il Pt_1 responsabile del CED del Comune di Avellino (dott. , Per_7 unitamente al dott. e ai dipendenti e Persona_8 CP_9 Parte_4 in data 18 settembre 2019 ha fatto accesso al personal computer del ricorrente “per recuperare il log degli eventi di sistema che includono anche la cronologia delle attività” e che il predetto pag. 9/20 accertamento, tuttavia, rilevava che oltre all'utente Amministratore
PE PE ci sono altri utenti ( e con account Persona_9 predefinito Guest, pertanto, “viste le condizioni di accesso sia alla stanza (porta completamente spalancata) sia la numerosità di utenti con account predefinito Guest non è possibile fare alcuna certificazione dei dati”,
-che non era credibile la scusante del presunto malessere fisico avvertito dal a causa delle alte temperature che si sarebbero Pt_1 registrate il 2 luglio 2019 non essendo provata la circostanza che quel giorno le temperature fossero alte e apparendo poco credibile che il malessere fosse tale da addirittura non consentirgli di prestare la propria attività lavorativa,
-che, contraddittoriamente, il ricorrente aveva dichiarato che
“..che al momento della verifica della sua presenza in Ufficio, come contestata, lo stesso risultava presente nell'atrio dell'Ufficio
Anagrafe dello stesso comune” senza mai fare cenno nelle giustificazioni alla presunta attività svolta con il proprio personal computer,
-che la sentenza penale, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso,
-che la realizzazione delle condotte tipizzate dall'art. 55-quater del D.lgs. n.165/2001 determina la frattura del vincolo fiduciario e l'obbligo per l'amministrazione di procedere al recesso dal rapporto di lavoro, senza che l'amministrazione possa, in presenza degli elementi fattuali indicati dalla disposizione di legge, diversamente opinare la sanzione da applicare.
pag. 10/20 La causa inizialmente assegnata al consigliere Agostinacchio è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del 19.6.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
L'appello non merita accoglimento.
Al , dipendente del Comune di Avellino, è stata contestata Pt_1
l'assenza dal posto di lavoro in data 2 luglio 2019 a seguito del controllo effettuato circa la presenza del personale pur avendo timbrato l'ingresso in entrata AM 7:28 uscita AM 13:37 ingresso PM ore 14:12 uscita PM 18:24, in applicazione dell'art.55 quater comma
1 lettera a) T.U. n.165/2001 che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di “a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”.
La contestazione scaturiva da un controllo delle presenze disposto dal dirigente del settore in cui lavorava il nella prima Pt_1 mattina del 2.7.19 cui seguiva l'iter disciplinare da parte dell' , che si concludeva con l'irrogazione della sanzione Pt_2 prevista dal d. lgs. n.165/01.
In relazione alla regolarità del procedimento l'appellante ripropone la censura connessa alla circostanza che il provvedimento di sospensione e quello di contestazione disciplinare sono stati emessi non contestualmente.
Sul punto la sentenza è immune da censura laddove ha fatto applicazione del principio consolidato secondo cui (cfr. Cassazione
pag. 11/20 sentenza n.33619/22, ma anche nn.20721/19 e 5733/24) eventuali errori del procedimento disciplinare nel pubblico impiego hanno rilievo ed incidono sulla legittimità della sanzione solo quando si sia verificata una concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9 bis e 9 ter nell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 c.c., la nullità della sanzione.
Peraltro deve osservarsi come i due provvedimenti siano stati emessi nella medesima data (il 4.7.19) e come non siano reali le discrasie segnalate dall'appellante in merito ai contenuti delle distinte note atteso che il fatto concreto è sempre il medesimo (assenza dal servizio dalle 9-9.05, accertata dal dirigente responsabile, irrilevante se lo abbia fatto di persona o a mezzo incaricato perché non vi è alcuna irregolarità nell'aver incaricato la dipendente del controllo fisico poi trasfuso nella contestazione a PE firma del responsabile).
Nessuna specifica lesione del proprio diritto di difesa è stata allegata dal né in questa sede né in primo grado (e neppure Pt_1 nel corso del procedimento disciplinare), con la conseguenza della irrilevanza di qualunque irregolarità procedimentale.
Quanto alla fondatezza della sanzione ed alla prova della condotta materiale posta in essere dal la sentenza impugnata ha Pt_1 correttamente ricostruito la vicenda attingendo legittimante non solo dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio ma anche dalle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento disciplinare e rientranti nel corredo documentale del giudizio;
non si comprende perché mai il Tribunale non avrebbe potuto considerare pag. 12/20 e valorizzare anche le dichiarazioni acquisite dall' in quanto Pt_2 prove documentali ritualmente prodotte in giudizio.
La ricostruzione offerta dal a giustificazione della assenza è Pt_1 che quella mattina si sarebbe sentito poco bene a causa del caldo e si sarebbe, quindi, recato nell'atrio del Comune.
Tale giustificazione già di per sé appare confermare l'assenza dal posto di lavoro atteso che il TO risulta aver timbrato il badge di registrazione delle presenze sia in entrata sia in uscita la mattina ed il pomeriggio per cui secondo la sua versione dovrebbe ritenersi che egli abbia trascorso nell'atrio non solo la mattinata ma anche il pomeriggio (dopo aver timbrato l'uscita antimeridiana e
(ri)timbrato l'ingresso pomeridiano), trascorrendo, quindi di fatto,
l'intera giornata lavorativa nell'atrio e non alla sua scrivania, a causa di un malore avvertito solo all'inizio della giornata lavorativa e non “calmatosi” neppure a seguito della pausa pranzo trascorsa fuori dagli uffici comunali.
Ma che il TO non fosse presente negli uffici comunali durante tutta la giornata del 2.7.19 è emerso dalle dichiarazioni raccolte sia nel corso del procedimento disciplinare sia nel corso della istruttoria svolta in primo grado.
Il Tribunale a sostegno della prova circa la assenza del ha Pt_1 richiamato sia le dichiarazioni rese nel corso della fase disciplinare, sia le testimonianze raccolte nel giudizio, sia le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale.
Ebbene, nel corso del procedimento disciplinare risultano raccolte alcune dichiarazioni che escludono la versione dei fatti resa dal dipendente;
in merito il Collegio precisa che non tutte le dichiarazioni, come sostiene l'appellante, sono state rese da colleghi o personale che normalmente non pag. 13/20 incontravano/incrociavano/vedevano il per cui il non averlo Pt_1 visto il giorno 2.7.19 non avrebbe alcuna rilevanza come preteso.
Infatti la dipendente ha dichiarato che il 2 Controparte_4 luglio 2019 non aveva visto il geom. tra le 9.00/9.30 né per Pt_1 la restante parte della giornata lavorativa, ma che lo incontrava spesso all'orario di ingresso al lavoro alle 7:30 circa e di uscita alle 13:30 circa (lavorando nell'ufficio collocato nei pressi dell'orologio marcatempo); la dipendente in Persona_3 servizio allo sportello uff. anagrafe, ha dichiarato di non ricordare di aver visto il geom. sostare nell'atrio Pt_1 dell'anagrafe, ma che al mattino alle 7:30 circa lo stesso era solito bussare per farsi aprire e accedere negli uffici comunali.
Il dipendente in servizio allo sportello, ha CP_5 dichiarato di non aver visto sostare né incontrato il Pt_1 nell'atrio dell'Anagrafe alle ore 9:00/9:30, né per la restante parte della giornata lavorativa”, e questo incide sulla dichiarazione del secondo cui egli si era trattenuto Pt_1 nell'atrio in compagnia di un amico (il teste ). CP_3
La dipendente ha dichiarato che all'incirca alle ore Testimone_4
9:30 del 2 luglio 2019 aveva incontrato il ma di non Parte_1 averlo più visto per l'intera giornata e che quando lo aveva incrociato il medesimo non aveva manifestato alcun disagio fisico né detto alcunché; la dichiarazione è significativa in quanto la lavora nel medesimo ufficio del TO (ufficio Patrimonio) Tes_4 ed inoltre sconfessa che il predetto si sia allontanato dal posto di lavoro (come riferito) per un improvviso malore.
Lo stesso dicasi per la dichiarazione del collega Persona_5 che lavora nel medesimo ufficio del , il quale ha ricordato che Pt_1 il giorno 2 luglio 2019, quando erano state acquisite le firme dei pag. 14/20 dipendenti presenti al servizio Patrimonio alle ore 9:05, il Pt_1 non era presente e di non averlo visto per l'intera giornata.
Significativa poi la dichiarazione della dipendente PE
che era stata incaricata per quel giorno 2 luglio 2019 dal
[...] dirigente del controllo della presenza presso l'ufficio Per_2
Patrimonio; la predetta ha riferito che alle ore 9:05 erano state acquisite le firme dei presenti, ad eccezione di quella del
Pt_1 che a quell'ora non era fisicamente nel proprio ufficio;
dopo aver segnalato la assenza del predetto al dirigente, quest'ultimo disponeva l'immediata notifica di richiesta al di
Pt_1 giustificazioni per l'assenza dal servizio ma la dipendente non rinveniva il nel suo ufficio né alle 10:30, né tra le 11:30 e
Pt_1 le ore 12:00, né alle 15:30, né alle 17:00, recandosi in ciascuno dei predetti orari presso l'ufficio del .
Pt_1
La predetta ha poi confermato la ricostruzione sopra PE trascritta in sede di escussione testimoniale dinanzi al GL:
“Confermo quanto risulta all'allegato n. 12) del fascicolo di parte resistente verbale audizione 22/7/2019. Il dott. mi ha Per_2 incaricato verbalmente. Io sono istruttore amministrativo C6, lavoro lì da 42 anni. Gli orari me li ha indicati l'ingegnere Per_2 volta per volta”.
Testimonianza di identico tenore è stata resa dalla predetta anche nel corso del giudizio penale nei confronti del PE Pt_1 per truffa (su denuncia del dirigente): nella sentenza n.1195/23 allegata in primo grado dal lavoratore è riportato il contenuto della testimonianza della , perfettamente sovrapponibile a PE quanto dichiarato dinanzi all'U.P.D. e dinanzi al GL (in sede penale precisando altresì di aver cercato il per tutto il secondo Pt_1 piano dello stabile comunale); in relazione alla utilizzabilità del contenuto della sentenza penale si richiama l'orientamento della pag. 15/20 Suprema Corte (cfr. sentenza n.9957/25 da ultimo) secondo cui
“Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)”.
Nel corso del processo, oltre alla conferma delle dichiarazioni rese in sede disciplinare dalla anche i testi e PE CP_5 hanno confermato quanto già riferito all' Testimone_4 Pt_2
Alle predette va aggiunta anche la dichiarazione testimoniale di significativa laddove ha riferito di essere Testimone_1 uscito dall'ufficio per recarsi presso altro edificio comunale ma di non aver visto il (nell'atrio come dal lavoratore riferito). Pt_1
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_2 Tes_3
Il primo ha riferito di essersi recato per motivi di lavoro al
Comune di Avellino il giorno 02.07.2019 per ritirare un certificato importante perché aveva un rogito notarile, di essere andato verso le 10 trattenendosi un'oretta con il incontrandolo nel suo Pt_1 ufficio;
il teste ha riferito di aver incontrato Testimone_3 il dopo le 11:00 e di aver, con lui, preso un caffè e fumato Pt_1 una sigaretta fuori sul terrazzino del bar per una durata dell'incontro di una ventina di minuti circa.
pag. 16/20 Il Collegio osserva che quella del appare in contrasto con Tes_2 gli orari di accesso per la rilevazione delle presenze riferiti dalla poiché, secondo la versione del il PE Tes_2 Pt_1 sarebbe rimasto nel suo ufficio dalle 10 alle 11, ma alle 10.30 la non ha rinvenuto l'appellante in stanza;
inoltre (pur a PE volerle considerare veritiere ed attendibili) le predette dichiarazioni coprono archi temporali molto limitati rispetto alla durata dell'assenza del , si riferiscono solo alla mattina Pt_1
(quella del dalle 10 alle 11 circa, quella del Tes_2 Tes_3 dalle 11 alle 11.20 circa), e lasciano comunque prive di giustificazione le assenze riscontrate dalla alle 9.05, PE alle 15.30 ed alle 17 (ancor più limitata quella del teste che avrebbe incontrato il nell'atrio dalle 9 alle CP_3 Pt_1
9.15).
Non dirimente, come già sottolineato dal Tribunale, appare la questione dei presunti accessi al pc. Oltre alla evidente contraddizione con la giustificazione resa per la mancata presenza in ufficio (l'aver “stazionato” nell'atrio) il Comune ha accertato
(cfr. relazione dr. , all. 14 parte resistente in primo Per_7 grado) senza ricevere alcuna smentita dall'appellante, che sul computer del (situato in stanza non chiusa) vi erano ben tre Pt_1 account guest per cui ben poteva essere utilizzato da altre persone
(gli stessi colleghi di ufficio ad esempio).
Infondata è anche la censura in ordine alla assenza di proporzionalità della sanzione irrogata alla luce dei richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza appellata che si condividono;
in particolare leggasi Cassazione n.1351/16, nonché
n.12806/14 in cui si attribuisce rilevanza ai fini della legittimità del licenziamento proprio alla considerevole anzianità di servizio denotante la consapevolezza delle conseguenze della propria azione e pag. 17/20 n.10842/16 in cui si definisce un caso di irregolare timbratura per circa 25 minuti come "un comportamento gravemente irregolare ed assolutamente anomalo, oltre che inadempiente agli obblighi inerenti il proprio ufficio, e contrario agli interessi del datare di lavoro, che si presenta idonea anche alla luce del "disvalore ambientale" che lo stesso assume con particolare riguardo al contesto lavorativo in cui si dispiegava l'attività del a ledere in misura Pt_5 significativa il vincolo fiduciario che, in un'azienda di rilievo quale l'odierna appellata, assume profili di speciale rilievo").
Il Tribunale ha condivisibilmente valorizzato l'alto grado di affidamento (violato) riposto in un dipendente che lavorava presso il Comune da moltissimi anni e con inquadramento nella categoria C e che, quindi, era pienamente consapevole degli obblighi in materia di rilevazione delle presenze;
ha puntualizzato che la consistenza temporale dell'assenza non autorizzata (si ripete, sia la mattina sia il pomeriggio, per un totale di circa 10 ore) denotavano l'intenzionalità della condotta.
Elementi tali da scuotere la fiducia del datore di lavoro ed a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, nonché sintomatici di una scarsa diligenza e correttezza (cfr. Cassazione sentenza n.6140/25 su analoga fattispecie “In tema di licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. b), del
d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità
e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione
pag. 18/20 all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede
e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo”; vedi anche sentenza n.30418/23).
Ulteriore considerazione è quella secondo cui se veramente il Pt_1 avesse accusato un malore proprio per l'esperienza pluriennale lavorativa e per principio etico (prima che per gli obblighi lavorativi) ben avrebbe potuto avvisare i colleghi, il proprio superiore o timbrare in uscita per recarsi da un medico o a casa (e successivamente giustificare l'assenza con certificazione medica).
In conclusione la sentenza appellata merita conferma.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
pag. 19/20 -condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 19.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 19.6.2025 tenutasi ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3250/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.599/2024 pubblicata il 6.6.2024 dal Tribunale di Avellino
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmen De Mattia e Parte_1
Antonio Todisco
APPELLANTE
E
Comune di Avellino, in persona del p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Maria Elena Rossano
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2020 impugnava il Parte_1 licenziamento ex art.55 quater D.Lgs n.165/2001 intimatogli in data
31.07.2019 dal Comune di Avellino, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità, in ragione dell'irregolarità e nullità del procedimento disciplinare, nonché dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e della mancata proporzionalità tra la condotta assunta e la sanzione comminata. Il ricorrente chiedeva, dunque, la reintegra nel posto di lavoro a carico del Comune di Avellino con condanna al pagamento dei contributi e della indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, assumendo a riferimento l'ultima retribuzione globale di fatto percepita, in subordine, la condanna del Comune di
Avellino al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità e/o irregolarità del procedimento disciplinare che aveva condotto al suo licenziamento, in quanto il provvedimento di sospensione cautelare e la relativa contestazione dell'addebito non erano stati adottati contestualmente, come previsto dall'art.55 bis, comma 4, D.lgs
165/2001; in secondo luogo, il ricorrente contestava un'ulteriore irregolarità del procedimento disciplinare e dunque del licenziamento, ossia il fatto che l'assenza dal servizio contestata fosse stata accertata dalla dipendente in Persona_1 servizio presso l'Ufficio Ambiente, incaricata dal Dirigente Ing.
, nonostante la stessa non fosse stata delegata con Per_2 provvedimento formale e fosse stata priva della qualifica di
Funzionario, bensì avendo la stessa qualifiche inferiori;
rilevava inoltre come le testimonianze dei dipendenti del Comune, su cui era stato fondato il licenziamento de quo, non risultavano tutte concordi nel ritenere di non averlo visto all'interno dell'ufficio anagrafe, bensì le stesse risultavano lacunose e contraddittorie, dunque inidonee a fondare l'assunto del Comune di Avellino;
sosteneva l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, in quanto la sua presenza in ufficio sarebbe stata dimostrata pag. 2/20 dalle numerose attività di login poste in essere sul suo computer;
infine sosteneva l'illegittimità del licenziamento per mancata proporzionalità tra la condotta e la sanzione comminata, essendo stato comminato il licenziamento per l'assenza avvenuta in una sola giornata lavorativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale, premessa la correttezza Controparte_2 dell'ordinanza impugnata, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato.
Svolta la prova orale e acquisita la documentazione, il Tribunale di
Avellino rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.694,00.
Con ricorso depositato il 5.12.24 ha proposto appello il
[...]
deducendo: Pt_1
-che la decisione del Giudice di prime cure non è minimamente condivisibile laddove non ha rilevato che l'art.55 bis era stato violato con la emissione contestuale del provvedimento di sospensione cautelare e della relativa contestazione dell'addebito,
-che i due provvedimenti erano contraddittori passandosi da un incarico fornito dall'ing. alle ore 9:05 (senza che sia Per_2 indicato l'orario in cui a tale incarico sia stata data esecuzione) ad una constatazione diretta dell'ing. ad una verifica Per_2 effettuata alle ore 9:00,
-che la valutazione oggettiva e coerente della prova orale, anche incrociando le dichiarazioni rese dai vari testi, oltre che delle altre circostanze emerse, consentiva di giungere ad un risultato diametralmente opposto rispetto a quello cui è giunto il Giudice del
Tribunale di Avellino,
-che, infatti, la dott.ssa Mariagrazia Francesca, escussa all'udienza del 29.03.2023, diversamente da quanto sostenuto dal pag. 3/20 giudice di prime cure, non ha dichiarato (pag. 7) “… di non aver visto il Geom. il 2 luglio 2019 né al momento dei Pt_1 festeggiamenti per gli auguri né per l'intera giornata lavorativa…” avendo precisato che la sua dichiarazione si riferiva ad un orario che va all'incirca dalle 12:00 alle 12:30, per cui non aveva confermato di non aver incontrato esso appellante per l'intera giornata lavorativa come invece attestato in sentenza,
-che il teste escusso all'udienza del Testimone_1
15.11.2023, ha dichiarato “confermo quanto da me dichiarato in occasione della mia audizione del 26.07.2019 …. e cioè che in data 2 luglio 2019 non ho visto il per l'intera giornata…. Dichiaro Pt_1 di non aver visto il ricorrente né quando mi trovavo durante la giornata lavorativa del 02.07.2019 presso il mio ufficio né tantomeno quanto per questioni lavorative sono uscito dal mio ufficio per recarmi presso l'altro edificio del Comune di Avellino”, ma che il predetto nel corso del procedimento disciplinare era stato sentito a distanza di ben 24 giorni da quello oggetto di contestazione, miracolosamente ricordando una giornata routinaria di quasi un mese prima,
-che il convincimento del Giudice non è stato fondato sulle risultanze istruttorie formatesi in sede giudiziale, quanto piuttosto su quelle raccolte nel corso del procedimento disciplinare in assenza di qualsivoglia contraddittorio,
-che a fronte di due dichiarazioni testimoniali, di cui una riferita ad un arco temporale di circa mezz'ora ed un'altra assolutamente generica era errata la sentenza laddove affermava che esse erano in
“netto contrasto con quanto dichiarato dal ricorrente, che afferma di aver trascorso la giornata lavorativa del 2 luglio nell'atrio dell'ufficio anagrafe del Comune…”,
pag. 4/20 -che vi era altra circostanza idonea ad attestare la sua presenza in ufficio, ovvero la presenza di numerosi login al suo PC, tra dalle
10,15 e le 14,04, non ritenuta dal Giudice di primo grado meritevole di rilievo, presumendo genericamente che chiunque avesse libero accesso non solo all'ufficio ma addirittura al suo PC,
-che il Giudice del Tribunale di Avellino, invece, ha ritenuto senza evidente ragione, di non valorizzare nè le dichiarazioni né altre circostanze attestanti la sua presenza in ufficio nella giornata del
02.07.2019,
-che invece, le dichiarazioni rese dal sig. Testimone_2 escusso all'udienza del 20.04.2022, dal sig. Testimone_3 escusso all'udienza del 26.10.2022 e dalla sig.ra Testimone_4 escussa all'udienza del 07.06.2023, andavano assolutamente valorizzate, atteso che le stesse riferivano di circostanze precise, circostanziate e provenienti da soggetti indifferenti che non hanno alcun interesse rispetto al giudizio,
-che anche l'altra teste dipendente del Comune di Testimone_4
Avellino fino al 30.11.2020, addetta all'ufficio patrimonio, ubicato al secondo piano dello stabile, ha dichiarato “confermo che in data
02.07.2019 il ricorrente si trovava all'interno degli uffici comunali perché ricordo di averlo incontrato e salutato introno alle
9:30 circa. Ricordo, ripeto, di averlo visto, ma non posso confermare che sia stato presente all'interno dell'ufficio tutta la giornata”,
-che in maniera inspiegabile, il Tribunale di Avellino ha ritenuto di non valorizzare le dichiarazioni rese dai su indicati testimoni,
-che la sentenza trascura un elemento dirimente ovvero che, nella maggior parte dei casi, i testi hanno dichiarato di non averlo incontrato né in quella giornata né in altri giorni, non perché lui pag. 5/20 non fosse presente, quanto piuttosto perché non era facile incontrarsi, ovvero perché incontrarlo non era la regola,
-che il Tribunale, invece di valorizzare le dichiarazioni rese in sede giudiziale, ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento disciplinare
-che la circostanza che la sig.ra avesse fatto cinque PE accessi presso l'ufficio del non trova alcun riscontro Pt_1 oggettivo,
-che il Giudice di prime cure fa un apodittico ed acritico riferimento alla sentenza penale, valorizzando esclusivamente la valutazione di questa in ordine alla ricostruzione dei fatti, ritenuta “inverosimile”, facendone un'applicazione conseguenziale, non tenendo conto della autonomia e separazione dei giudizi penale e civile,
-che, comunque, il giudizio penale si era concluso con un provvedimento di assoluzione per la particolare tenuità del fatto,
-che una adeguata valutazione della fattispecie concreta avrebbe indotto il Tribunale quanto meno ad applicare una sanzione conservativa tenuto conto della durata del rapporto lavorativo sin dal 1987 e dell'assenza di precedenti disciplinari,
chiedendo, in accoglimento del proposto appello, previa declaratoria di irregolare svolgimento del procedimento disciplinare, previa, altresì, declaratoria della errata valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - per tutte le ragioni innanzi espresse - e del rilievo della sentenza penale, per tutte le ragioni già rappresentate, ed, in ogni caso, di sproporzione della sanzione applicata rispetto ai fatti contestati, riformare la sentenza n 599/2024 pronunciata tra le parti dal
Tribunale di Avellino nei capi impugnati e per l'effetto: -
pag. 6/20 Accertare e dichiarare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione delle procedura prevista dalla legge e, di conseguenza, licenziamento disciplinare comminato al geom.
[...]
per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa;
In via Pt_1 subordinata, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il licenziamento disciplinare comminato al Geom. perché il fatto è inesistente, ovvero perché Parte_1 il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
In ogni caso, per l'effetto ordinare al Comune di
Avellino, in persona del Sindaco p.t., l'immediata reintegra nel posto di lavoro del ricorrente con le medesime mansioni e qualifiche;
Condannare il Comune di Avellino, in persona del Sindaco
p.t., al pagamento in favore del Geom. di una Parte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (04.07.2019) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
In via subordinata, condannare il Comune di Avellino, in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti;
Condannare, altresì il Comune di Avellino, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
pag. 7/20 Replica il Comune di Avellino:
-che il nelle giustificazioni aveva riferito che il 2.7.19 era Pt_1 presente nell'atrio dell'ufficio anagrafe in compagnia del sig. che doveva chiedere delle informazioni allo Controparte_3 sportello,
-che in data 22/07/2019 l' procedeva all'audizione di alcuni Pt_2 dipendenti in ordine ai fatti oggetto di procedimento disciplinare, tra cui Controparte_4 Persona_3 Persona_1
in data 24/07/2019 CP_5 CP_6 Persona_4
e Parte_3 Controparte_7 CP_8 Tes_1
, in data 25/07/2019 e
[...] Testimone_4 Persona_5
, Persona_6
-che la non contestualità tra il provvedimento di sospensione e quello di contestazione (pur essendo stati entrambi adottati lo stesso giorno, ma con numeri di protocollo diversi, in particolare, il secondo sarebbe posteriore al primo) non incide sulla legittimità della sanzione, come affermato dal Tribunale, non avendo leso le garanzie difensive del lavoratore,
-che, in ogni caso non vi è stata alcuna violazione, in quanto i due provvedimenti (avvio del procedimento disciplinare e sospensione cautelare) sono stati contestuali, avendo i competenti organi dell'Ente Comunale adottato i due provvedimenti nel medesimo giorno
(4 luglio 2019),
-che l'art. 55 quater comma 3 del citato D. Lgs. non prevede alcuna sanzione in relazione alla legittimità e/o regolarità del procedimento disciplinare,
-che si era verificata la violazione dell'art. 55-quater comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 165/2001 che ha espressamente tipizzato la fattispecie del recesso datoriale ex art. 2119 c.c. per “falsa
pag. 8/20 attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”,
-che all'esito delle attività di indagine svolte dall' si era Pt_2 accertato che il ricorrente in data 2 luglio 2019, pur avendo effettuato le timbrature del proprio badge in entrata (alle ore
07:28) e in uscita (alle ore 13:37) e poi nuovamente in entrata
(alle ore 14:12) e in uscita (alle ore 18:24), era risultato assente dal servizio per l'interna giornata lavorativa,
-che la condotta contestata è stata accertata sia nel corso del procedimento disciplinare, sia all'esito dell'istruttoria,
-che i testi di parte ricorrente non hanno invece in alcun modo contribuito all'accertamento dei fatti di causa, sia perché incoerenti e poco attendibili sia perché generiche ed indeterminate le dichiarazioni,
-che parimenti infondata e, comunque, non provata è risultata l'ulteriore difesa svolta dal ricorrente, secondo cui l'addebito disciplinare sarebbe “contraddetto dall'attività posta in essere dallo stesso sul proprio PC”, visto che, da accertamenti effettuati sul computer del , risulterebbero “poste in essere numerose Pt_1 attività di login e logout nella giornata del 02.07.2019, idonee a provare la presenza dello stesso al proprio terminale di ufficio”, atteso che, su richiesta dello stesso difensore del geom. il Pt_1 responsabile del CED del Comune di Avellino (dott. , Per_7 unitamente al dott. e ai dipendenti e Persona_8 CP_9 Parte_4 in data 18 settembre 2019 ha fatto accesso al personal computer del ricorrente “per recuperare il log degli eventi di sistema che includono anche la cronologia delle attività” e che il predetto pag. 9/20 accertamento, tuttavia, rilevava che oltre all'utente Amministratore
PE PE ci sono altri utenti ( e con account Persona_9 predefinito Guest, pertanto, “viste le condizioni di accesso sia alla stanza (porta completamente spalancata) sia la numerosità di utenti con account predefinito Guest non è possibile fare alcuna certificazione dei dati”,
-che non era credibile la scusante del presunto malessere fisico avvertito dal a causa delle alte temperature che si sarebbero Pt_1 registrate il 2 luglio 2019 non essendo provata la circostanza che quel giorno le temperature fossero alte e apparendo poco credibile che il malessere fosse tale da addirittura non consentirgli di prestare la propria attività lavorativa,
-che, contraddittoriamente, il ricorrente aveva dichiarato che
“..che al momento della verifica della sua presenza in Ufficio, come contestata, lo stesso risultava presente nell'atrio dell'Ufficio
Anagrafe dello stesso comune” senza mai fare cenno nelle giustificazioni alla presunta attività svolta con il proprio personal computer,
-che la sentenza penale, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso,
-che la realizzazione delle condotte tipizzate dall'art. 55-quater del D.lgs. n.165/2001 determina la frattura del vincolo fiduciario e l'obbligo per l'amministrazione di procedere al recesso dal rapporto di lavoro, senza che l'amministrazione possa, in presenza degli elementi fattuali indicati dalla disposizione di legge, diversamente opinare la sanzione da applicare.
pag. 10/20 La causa inizialmente assegnata al consigliere Agostinacchio è stata riassegnata, previo scardinamento con decreto presidenziale, al nuovo consigliere Scarlatelli;
disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note alla udienza del 19.6.25 la causa è stata introitata in decisione.
*********
L'appello non merita accoglimento.
Al , dipendente del Comune di Avellino, è stata contestata Pt_1
l'assenza dal posto di lavoro in data 2 luglio 2019 a seguito del controllo effettuato circa la presenza del personale pur avendo timbrato l'ingresso in entrata AM 7:28 uscita AM 13:37 ingresso PM ore 14:12 uscita PM 18:24, in applicazione dell'art.55 quater comma
1 lettera a) T.U. n.165/2001 che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di “a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”.
La contestazione scaturiva da un controllo delle presenze disposto dal dirigente del settore in cui lavorava il nella prima Pt_1 mattina del 2.7.19 cui seguiva l'iter disciplinare da parte dell' , che si concludeva con l'irrogazione della sanzione Pt_2 prevista dal d. lgs. n.165/01.
In relazione alla regolarità del procedimento l'appellante ripropone la censura connessa alla circostanza che il provvedimento di sospensione e quello di contestazione disciplinare sono stati emessi non contestualmente.
Sul punto la sentenza è immune da censura laddove ha fatto applicazione del principio consolidato secondo cui (cfr. Cassazione
pag. 11/20 sentenza n.33619/22, ma anche nn.20721/19 e 5733/24) eventuali errori del procedimento disciplinare nel pubblico impiego hanno rilievo ed incidono sulla legittimità della sanzione solo quando si sia verificata una concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9 bis e 9 ter nell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 c.c., la nullità della sanzione.
Peraltro deve osservarsi come i due provvedimenti siano stati emessi nella medesima data (il 4.7.19) e come non siano reali le discrasie segnalate dall'appellante in merito ai contenuti delle distinte note atteso che il fatto concreto è sempre il medesimo (assenza dal servizio dalle 9-9.05, accertata dal dirigente responsabile, irrilevante se lo abbia fatto di persona o a mezzo incaricato perché non vi è alcuna irregolarità nell'aver incaricato la dipendente del controllo fisico poi trasfuso nella contestazione a PE firma del responsabile).
Nessuna specifica lesione del proprio diritto di difesa è stata allegata dal né in questa sede né in primo grado (e neppure Pt_1 nel corso del procedimento disciplinare), con la conseguenza della irrilevanza di qualunque irregolarità procedimentale.
Quanto alla fondatezza della sanzione ed alla prova della condotta materiale posta in essere dal la sentenza impugnata ha Pt_1 correttamente ricostruito la vicenda attingendo legittimante non solo dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio ma anche dalle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento disciplinare e rientranti nel corredo documentale del giudizio;
non si comprende perché mai il Tribunale non avrebbe potuto considerare pag. 12/20 e valorizzare anche le dichiarazioni acquisite dall' in quanto Pt_2 prove documentali ritualmente prodotte in giudizio.
La ricostruzione offerta dal a giustificazione della assenza è Pt_1 che quella mattina si sarebbe sentito poco bene a causa del caldo e si sarebbe, quindi, recato nell'atrio del Comune.
Tale giustificazione già di per sé appare confermare l'assenza dal posto di lavoro atteso che il TO risulta aver timbrato il badge di registrazione delle presenze sia in entrata sia in uscita la mattina ed il pomeriggio per cui secondo la sua versione dovrebbe ritenersi che egli abbia trascorso nell'atrio non solo la mattinata ma anche il pomeriggio (dopo aver timbrato l'uscita antimeridiana e
(ri)timbrato l'ingresso pomeridiano), trascorrendo, quindi di fatto,
l'intera giornata lavorativa nell'atrio e non alla sua scrivania, a causa di un malore avvertito solo all'inizio della giornata lavorativa e non “calmatosi” neppure a seguito della pausa pranzo trascorsa fuori dagli uffici comunali.
Ma che il TO non fosse presente negli uffici comunali durante tutta la giornata del 2.7.19 è emerso dalle dichiarazioni raccolte sia nel corso del procedimento disciplinare sia nel corso della istruttoria svolta in primo grado.
Il Tribunale a sostegno della prova circa la assenza del ha Pt_1 richiamato sia le dichiarazioni rese nel corso della fase disciplinare, sia le testimonianze raccolte nel giudizio, sia le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale.
Ebbene, nel corso del procedimento disciplinare risultano raccolte alcune dichiarazioni che escludono la versione dei fatti resa dal dipendente;
in merito il Collegio precisa che non tutte le dichiarazioni, come sostiene l'appellante, sono state rese da colleghi o personale che normalmente non pag. 13/20 incontravano/incrociavano/vedevano il per cui il non averlo Pt_1 visto il giorno 2.7.19 non avrebbe alcuna rilevanza come preteso.
Infatti la dipendente ha dichiarato che il 2 Controparte_4 luglio 2019 non aveva visto il geom. tra le 9.00/9.30 né per Pt_1 la restante parte della giornata lavorativa, ma che lo incontrava spesso all'orario di ingresso al lavoro alle 7:30 circa e di uscita alle 13:30 circa (lavorando nell'ufficio collocato nei pressi dell'orologio marcatempo); la dipendente in Persona_3 servizio allo sportello uff. anagrafe, ha dichiarato di non ricordare di aver visto il geom. sostare nell'atrio Pt_1 dell'anagrafe, ma che al mattino alle 7:30 circa lo stesso era solito bussare per farsi aprire e accedere negli uffici comunali.
Il dipendente in servizio allo sportello, ha CP_5 dichiarato di non aver visto sostare né incontrato il Pt_1 nell'atrio dell'Anagrafe alle ore 9:00/9:30, né per la restante parte della giornata lavorativa”, e questo incide sulla dichiarazione del secondo cui egli si era trattenuto Pt_1 nell'atrio in compagnia di un amico (il teste ). CP_3
La dipendente ha dichiarato che all'incirca alle ore Testimone_4
9:30 del 2 luglio 2019 aveva incontrato il ma di non Parte_1 averlo più visto per l'intera giornata e che quando lo aveva incrociato il medesimo non aveva manifestato alcun disagio fisico né detto alcunché; la dichiarazione è significativa in quanto la lavora nel medesimo ufficio del TO (ufficio Patrimonio) Tes_4 ed inoltre sconfessa che il predetto si sia allontanato dal posto di lavoro (come riferito) per un improvviso malore.
Lo stesso dicasi per la dichiarazione del collega Persona_5 che lavora nel medesimo ufficio del , il quale ha ricordato che Pt_1 il giorno 2 luglio 2019, quando erano state acquisite le firme dei pag. 14/20 dipendenti presenti al servizio Patrimonio alle ore 9:05, il Pt_1 non era presente e di non averlo visto per l'intera giornata.
Significativa poi la dichiarazione della dipendente PE
che era stata incaricata per quel giorno 2 luglio 2019 dal
[...] dirigente del controllo della presenza presso l'ufficio Per_2
Patrimonio; la predetta ha riferito che alle ore 9:05 erano state acquisite le firme dei presenti, ad eccezione di quella del
Pt_1 che a quell'ora non era fisicamente nel proprio ufficio;
dopo aver segnalato la assenza del predetto al dirigente, quest'ultimo disponeva l'immediata notifica di richiesta al di
Pt_1 giustificazioni per l'assenza dal servizio ma la dipendente non rinveniva il nel suo ufficio né alle 10:30, né tra le 11:30 e
Pt_1 le ore 12:00, né alle 15:30, né alle 17:00, recandosi in ciascuno dei predetti orari presso l'ufficio del .
Pt_1
La predetta ha poi confermato la ricostruzione sopra PE trascritta in sede di escussione testimoniale dinanzi al GL:
“Confermo quanto risulta all'allegato n. 12) del fascicolo di parte resistente verbale audizione 22/7/2019. Il dott. mi ha Per_2 incaricato verbalmente. Io sono istruttore amministrativo C6, lavoro lì da 42 anni. Gli orari me li ha indicati l'ingegnere Per_2 volta per volta”.
Testimonianza di identico tenore è stata resa dalla predetta anche nel corso del giudizio penale nei confronti del PE Pt_1 per truffa (su denuncia del dirigente): nella sentenza n.1195/23 allegata in primo grado dal lavoratore è riportato il contenuto della testimonianza della , perfettamente sovrapponibile a PE quanto dichiarato dinanzi all'U.P.D. e dinanzi al GL (in sede penale precisando altresì di aver cercato il per tutto il secondo Pt_1 piano dello stabile comunale); in relazione alla utilizzabilità del contenuto della sentenza penale si richiama l'orientamento della pag. 15/20 Suprema Corte (cfr. sentenza n.9957/25 da ultimo) secondo cui
“Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)”.
Nel corso del processo, oltre alla conferma delle dichiarazioni rese in sede disciplinare dalla anche i testi e PE CP_5 hanno confermato quanto già riferito all' Testimone_4 Pt_2
Alle predette va aggiunta anche la dichiarazione testimoniale di significativa laddove ha riferito di essere Testimone_1 uscito dall'ufficio per recarsi presso altro edificio comunale ma di non aver visto il (nell'atrio come dal lavoratore riferito). Pt_1
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_2 Tes_3
Il primo ha riferito di essersi recato per motivi di lavoro al
Comune di Avellino il giorno 02.07.2019 per ritirare un certificato importante perché aveva un rogito notarile, di essere andato verso le 10 trattenendosi un'oretta con il incontrandolo nel suo Pt_1 ufficio;
il teste ha riferito di aver incontrato Testimone_3 il dopo le 11:00 e di aver, con lui, preso un caffè e fumato Pt_1 una sigaretta fuori sul terrazzino del bar per una durata dell'incontro di una ventina di minuti circa.
pag. 16/20 Il Collegio osserva che quella del appare in contrasto con Tes_2 gli orari di accesso per la rilevazione delle presenze riferiti dalla poiché, secondo la versione del il PE Tes_2 Pt_1 sarebbe rimasto nel suo ufficio dalle 10 alle 11, ma alle 10.30 la non ha rinvenuto l'appellante in stanza;
inoltre (pur a PE volerle considerare veritiere ed attendibili) le predette dichiarazioni coprono archi temporali molto limitati rispetto alla durata dell'assenza del , si riferiscono solo alla mattina Pt_1
(quella del dalle 10 alle 11 circa, quella del Tes_2 Tes_3 dalle 11 alle 11.20 circa), e lasciano comunque prive di giustificazione le assenze riscontrate dalla alle 9.05, PE alle 15.30 ed alle 17 (ancor più limitata quella del teste che avrebbe incontrato il nell'atrio dalle 9 alle CP_3 Pt_1
9.15).
Non dirimente, come già sottolineato dal Tribunale, appare la questione dei presunti accessi al pc. Oltre alla evidente contraddizione con la giustificazione resa per la mancata presenza in ufficio (l'aver “stazionato” nell'atrio) il Comune ha accertato
(cfr. relazione dr. , all. 14 parte resistente in primo Per_7 grado) senza ricevere alcuna smentita dall'appellante, che sul computer del (situato in stanza non chiusa) vi erano ben tre Pt_1 account guest per cui ben poteva essere utilizzato da altre persone
(gli stessi colleghi di ufficio ad esempio).
Infondata è anche la censura in ordine alla assenza di proporzionalità della sanzione irrogata alla luce dei richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza appellata che si condividono;
in particolare leggasi Cassazione n.1351/16, nonché
n.12806/14 in cui si attribuisce rilevanza ai fini della legittimità del licenziamento proprio alla considerevole anzianità di servizio denotante la consapevolezza delle conseguenze della propria azione e pag. 17/20 n.10842/16 in cui si definisce un caso di irregolare timbratura per circa 25 minuti come "un comportamento gravemente irregolare ed assolutamente anomalo, oltre che inadempiente agli obblighi inerenti il proprio ufficio, e contrario agli interessi del datare di lavoro, che si presenta idonea anche alla luce del "disvalore ambientale" che lo stesso assume con particolare riguardo al contesto lavorativo in cui si dispiegava l'attività del a ledere in misura Pt_5 significativa il vincolo fiduciario che, in un'azienda di rilievo quale l'odierna appellata, assume profili di speciale rilievo").
Il Tribunale ha condivisibilmente valorizzato l'alto grado di affidamento (violato) riposto in un dipendente che lavorava presso il Comune da moltissimi anni e con inquadramento nella categoria C e che, quindi, era pienamente consapevole degli obblighi in materia di rilevazione delle presenze;
ha puntualizzato che la consistenza temporale dell'assenza non autorizzata (si ripete, sia la mattina sia il pomeriggio, per un totale di circa 10 ore) denotavano l'intenzionalità della condotta.
Elementi tali da scuotere la fiducia del datore di lavoro ed a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, nonché sintomatici di una scarsa diligenza e correttezza (cfr. Cassazione sentenza n.6140/25 su analoga fattispecie “In tema di licenziamento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lett. b), del
d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini del giudizio proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, può far venire meno la fiducia del datore di lavoro e rendere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità
e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione
pag. 18/20 all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede
e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo”; vedi anche sentenza n.30418/23).
Ulteriore considerazione è quella secondo cui se veramente il Pt_1 avesse accusato un malore proprio per l'esperienza pluriennale lavorativa e per principio etico (prima che per gli obblighi lavorativi) ben avrebbe potuto avvisare i colleghi, il proprio superiore o timbrare in uscita per recarsi da un medico o a casa (e successivamente giustificare l'assenza con certificazione medica).
In conclusione la sentenza appellata merita conferma.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
pag. 19/20 -condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 19.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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