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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1794/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1794/2021 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Quiese, come da procura in Parte_1 atti ATTORE CONTRO
in persona dell'Amministratore p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Luca Procacci, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectis contrariis
-accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 cc nella causazione del sinistro ove è rimasta infortunata l'attrice e, stante l'espletata istruttoria, condannare la convenuta, in persona dell'amm.re pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti, quantificati complessivamente in euro 16.836,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge
-condannare parte soccombete alle spese di lite secondo parametri di legge unitamente agli oneri ed esposti, con distrazione a favore dell'avv. Fabrizio Quiese il quale si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA In via istruttoria A) Ammissione di prova per interrogatorio libero dell'Amministratore Geom. CP_2 interpello e testi, indicando a testi titolare o chi per esso con sede Cambiago (MI), Via Controparte_3
Giotto, n. 1, sig.ra Testimone_1
1 CAPI DI PROVA
1. Vero che il a seguito dei fatti per cui è causa presenta denuncia a Controparte_1 Controparte_ alla propria Compagnia di Ass.ni . Controparte_
2. Vero che conferiva incarico allo al fine di svolgere i rilievi ed Controparte_3 accertamento del caso.
3. Vero che lo studio aveva modo di accertare che le precipitazioni nevose risalivano al giorno CP_3
11.12.2017, dunque la neve ghiacciata a causa delle basse temperature era presente verosimilmente sul piazzale già da due giorni.
4. Vero che all'epoca dei fatti il Condominio aveva deciso di gestire autonomamente la rimozione della neve e lo spargimento del sale, senza avvalersi di un'impresa appaltatrice al riguardo.
5. Vero che, in caso di necessità gli stessi condomini, senza obblighi specifici, provvedevano alla rimozione ed all'eventuale spargimento del sale.
6. Vero che l'accertatore della Compagnia dello studio prendeva contatto con la sig.ra CP_3 Pt_1
7. Vero che la sig.ra dichiarava all'accertatore che al momento dei fatti alcun teste era presente. Pt_1
8. Vero che la sig.ra dichiarava all'accertatore che al momento del sinistro indossava scarpe da Pt_1 tennis.
9. Vero che l'accertatore dello studio redigeva la relazione di cui in allegato da rammostrare al CP_3 teste (doc. 1).
10. Vero che dalla conformazione dei luoghi risulta che l'area esterna del cortile è perfettamente visibile già dal corridoio interno del come risulta dalle fotografie di cui alla pagina 9 della CP_1 relazione allegata (doc.1).
11. Vero che la sig.ra è una condomina che vive nel Condominio . Pt_1 Controparte_1
12. Vero che il 13 dicembre 2017 era un periodo di forti gelate su tutto il territorio di Racconigi.
13. Vero che pochi giorni prima del sinistro per cui è causa la sig.ra era scivolata sul Pt_1 pianerottolo condominiale provocandosi una brutta distorsione al piede. Nel merito In via principale: Respingere ogni domandaex adverso propostain quanto infondata in fatto e in diritto. Con il favore di spese di lite. In via subordinata: Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 c.c. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha promosso il presente giudizio nei confronti del Parte_1
sito in Racconigi, al fine di ottenere il ristoro di tutti i Controparte_1 danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi nel cortile condominiale il 13 dicembre 2017 a causa di una lastra di ghiaccio ivi presente, mentre si accingeva a raggiungere il proprio box auto. Trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savigliano e sottoposta a esami radiologici, era stata diagnosticata “frattura-lussazione tri
2 malleolare scomposta della caviglia destra”. Sottoposta a intervento chirurgico, era stata ricoverata presso detto Ospedale fino al 24 dicembre 2017. All'esito delle dimissioni, l'attrice si era sottoposta a riabilitazione fisioterapica e ulteriori visite di controllo, risultando guarita con postumi nel maggio 2018. Il sinistro era stato denunciato all'amministratore del convenuto;
nondimeno, la compagnia assicuratrice CP_1 dell'ente condominiale aveva respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo l'occorso addebitabile esclusivamente alla negligenza dell'attrice che, pertanto, ha promosso il presente giudizio chiedendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna del condominio al ristoro di tutti i danni subiti nel sinistro, quantificati in complessivi euro 16.836,69 o altra somma da accertarsi in corso di causa.
2. Il convenuto si è costituito contestando la prospettazione attorea, in CP_1 primo luogo ritenendo non sussistente l'insidia dei luoghi e invocando la esclusiva responsabilità della danneggiata che, al momento del sinistro, indossava scarpe da tennis. La convenuta ha altresì disconosciuto la documentazione fotografica dello stato dei luoghi depositata dall'attrice, contestando il quantum debeatur anche in ordine alla richiesta personalizzazione del danno per la sofferenza morale e concludendo per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata chiedendo che il danno fosse contenuto nei limiti del provato, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata istruita con ctu medico- legale, all'esito della quale è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata dall'attrice e rifiutata dal condominio. Esauriti gli incombenti istruttori con la prova orale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'attrice invoca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.. Sul punto occorre premettere, quanto alla natura della responsabilità, che la norma dell'art. 2051 c.c. delinea una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che non vi sono spazi per la valutazione di profili di colpa del custode – contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta – che sarà chiamato a rispondere del danno provocato dalla cosa in custodia, per effetto della sussistenza del solo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, qualora non dimostri la sussistenza di un caso fortuito idoneo a recidere tale nesso eziologico. In particolare, sin dal 2006, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante” (C. Civ. 15383/2006).
3.1. Il danneggiato sarà pertanto tenuto a provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento (C. Civ. 10860/2012), dimostrando che la cosa è stata condizione necessaria e sufficiente perché l'evento dannoso si verificasse e ciò a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa ovvero dalle caratteristiche intrinseche della stessa (C. Civ. 9640/2018); in
3 tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il danneggiato ha l'onere di provare “…ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (C. Civ. 2660/2013), oltre che l'evento lesivo, il rapporto di custodia tra la cosa e il custode e il danno conseguenza subito. Qualora il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul custode la prova del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, nei termini già indicati dalla richiamata sentenza C. Civ. 15383/2006 e che può essere ravvisato, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in un utilizzo della cosa assolutamente abnorme da parte del danneggiato;
in tal senso si è espressa di recente la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “è esclusa la presunzione di responsabilità per cose in custodia in capo alla p.a. quando l'abnorme comportamento del danneggiato costituisce l'unico ed esclusivo presupposto causale della verificazione del danno” (C. Civ. 6425/2015). 4. Nel caso di specie, l'attrice allega di essere scivolata su una lastra di ghiaccio presente nel cortile la mattina del 13 dicembre 2017, mentre si accingeva a CP_5 raggiungere il proprio box, procurandosi le lesioni per le quali si era reso necessario il ricovero ospedaliero, l'intervento chirurgico e un periodo di fisioterapia e di visite di controllo. Lo stato dei luoghi è rappresentato dalla documentazione fotografica depositata dall'attrice (doc. 1 fascicolo parte attrice), documentazione disconosciuta dalla convenuta. Sul punto è appena il caso di rilevare, in primo luogo, che la documentazione in questione è meramente descrittiva dello stato dei luoghi;
in secondo luogo, si deve altresì osservare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 co. 2 c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (C. Civ. n. 1359/2022). Nel caso di specie, la documentazione fotografica prodotta dall'attrice è sostanzialmente sovrapponibile a quella prodotta dal convenuto e contenuta nella relazione investigativa prodotta in atti (doc. 1 fascicolo parte convenuta), seppur evidentemente ritratte da opposte angolazioni.
4.1. Ciò posto, non è in contestazione il fatto storico della caduta dell'attrice, avvenuta nel cortile condominiale occupato dal ghiaccio;
sotto tale profilo, giova rilevare che l'unico teste escusso, coniuge dell'attrice in separazione di beni, ha dichiarato di non aver assistito al momento della caduta, di essere accorso pochi minuti dopo essere stato avvertito dalla moglie dell'avvenuto sinistro, di averla trovata a terra con il “piede rivoltato” e di aver visto che “tutto il cortile era una lastra di ghiaccio”. Le dichiarazioni dell'unico teste, coniuge dell'attrice, vanno valutate con particolare rigore, alla luce degli ulteriori riscontri probatori. Sotto tale profilo, giova rilevare che la stessa relazione depositata da parte convenuta riferisce di “una evidente presenza di neve e ghiaccio sull'area condominiale, tale situazione si era venuta a creare già da due giorni (precipitazioni registrate al 11/12/2017)”. A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione del convenuto condominio, all'epoca del fatto non vi era un
4 servizio di sgombero della neve e che vi provvedevano i singoli condomini secondo la necessità. Gli elementi fin qui valorizzati inducono pertanto a ritenere in primo luogo provato il fatto storico della caduta avvenuta sul cortile ove era presente neve CP_5
e ghiaccio;
correlativamente non risulta assolta la prova del caso fortuito da parte del
, in particolare, la prova di un contegno abnorme, imputabile all'attrice, tale da CP_1 recidere il nesso causale.
4.2. Un contegno negligente potrà al più avere riflessi sulla quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., in termini di concorso colposo del danneggiato. Sotto tale profilo, dalla relazione depositata da parte convenuta, risulta invero che la danneggiata indossasse scarpe da tennis al momento del fatto, come dalla stessa riferito in sede di dichiarazione sottoscritta e non contestata. In tal senso è del tutto evidente che l'attrice sia stata in parte qua imprudente per non aver adottato idonei accorgimenti volti ad evitare la produzione del danno, in primis, quello di indossare calzature adeguate, vieppiù tenuto conto delle concrete circostanze di tempo e di luogo: le precipitazioni nevose verificatesi da almeno un paio di giorni prima del sinistro, la presenza di neve nel cortile, le rigide temperature tipiche della stagione invernale, con conseguente formazione di ghiaccio. Trattasi di elemento che, in assenza di ulteriori elementi probatori in ordine ad un contegno imprudente e negligente dell'attrice, tale da escludere la responsabilità del convenuto , nondimeno è CP_1 valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. ai fini del concorso colposo nella produzione del danno che, nei termini innanzi descritti, può essere addebitato all'attrice nella misura del 20%, tenuto conto che, nella caduta, l'attrice aveva subito infortunio al piede, riportando la frattura scomposta della caviglia. 5. Tanto premesso in ordine al fatto, quanto all'entità delle lesioni patite dall'attrice e alla conseguente quantificazione, soccorrono le risultanze della CTU resa in corso di causa, i cui esiti vanno integralmente recepiti, essendo l'elaborato esente da vizi logici. L'attrice, trasportata nell'immediatezza del fatto presso l'ospedale di Savigliano, era stata sottoposta a esame radiologico urgente, all'esito del quale era stata riscontrata frattura-lussazione trimalleolare, scomposta, della caviglia destra. Il giorno stesso era stata eseguita riduzione della lussazione e stabilizzazione delle fratture con applicazione di fissatore esterno e successivamente disposto ricovero presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia, ove è stata ricoverata fino al 16 dicembre. Ulteriore ricovero è stato disposto il successivo 22 dicembre per l'esecuzione di intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno e riduzione e sintesi con placca e viti delle fratture;
l'attrice è stata quindi dimessa il 24 dicembre 2017, con prescrizione di valva gessata per 30 giorni, divieto di carico a destra, deambulazione con stampelle. Alle dimissioni aveva fatto seguito un periodo di visite di controllo ortopediche e ciclo di fisioterapia riabilitativa;
l'attrice è stata quindi dichiarata guarita con postumi in data 24 maggio 2018. 5.1. Il ctu, all'esito degli accertamenti condotti sull'attrice e della valutazione della documentazione medica, ha riferito che “…a seguito dell'evento traumatico del 13 dicembre 2017 della signora riportò frattura-lussazione trimalleolare della caviglia destra con media Parte_1 scomposizione … fu dapprima trattata con fissatore esterno e successivamente intervento di osteosintesi con placca e viti … permane a data attuale sindrome algico-disfunzionale caratterizzata da tara della
5 articolarità di caviglia destra, maggiormente evidente in dorsiflessione, con attendibili residue algie e ripercussione funzionale alla marcia autonoma, nonché alla stazione eretta prolungata”. Il ctu ha quindi concluso che, in conseguenza delle lesioni, si è verificato un danno biologico di natura temporanea, quantificabile al 100% per i sette giorni di ricovero ospedaliero, nonché al 75% per giorni 38, al 50% per giorni 40 e per 20 giorni al 25%, con la sussistenza di un danno biologico permanente quantificato nella misura del 7%. Il ctu ha altresì ritenuto congrue le spese sostenute e documentate per il complessivo importo di euro 501,90. 5.2. La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, trattandosi di danno che occorre valutare e liquidare all'attualità, tabelle cui questo Tribunale ordinariamente si richiama e che considera, nella relativa liquidazione degli importi ivi previsti, che il pregiudizio subito comprenda in sé anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita del danneggiato. Sul punto si rileva che la Suprema Corte ha riconosciuto l'equità dei valori delle tabelle milanesi, in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (Cass. 12408/2011), come da ultimo ribadito in C. Civ. 20985/2015, secondo cui
“per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”.
5.3. Si deve inoltre rammentare che C. Civ. Sez. Un. 26972/2008 ha definitivamente consacrato l'unitarietà del danno non patrimoniale, nella cui liquidazione devono intendersi ricomprese anche le conseguenze dannose che precedentemente venivano liquidate distintamente sotto le voci di danno morale e danno esistenziale;
muovendo pertanto dal presupposto della integralità del ristoro del danno non patrimoniale, è opportuno richiamare i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, volti a chiarire e precisare quanto già espresso dalle Sezioni Unite. Partendo dal presupposto che il danno non patrimoniale costituisce categoria unica e omnicomprensiva e che la liquidazione del danno deve essere idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito dal danneggiato, la giurisprudenza di legittimità di recente ha ritenuto che, al di là delle definizioni utilizzate ai fini descrittivi, per selezionare i pregiudizi subiti, occorre verificare se in tale ottica il pregiudizio sia stato effettivamente e seriamente risarcito e che, al contempo, non risulti risarcito due volte il medesimo pregiudizio;
in tal senso da ultimo C. Civ. 16788/2015. 5.4. A tal proposito la Suprema Corte ritiene che una volta monetizzato il pregiudizio subito e consistito nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, ciò non implica che qualsiasi altro vulnus possa ritenersi compensato;
secondo la Corte: “il principio secondo cui la categoria giuridica “danno non patrimoniale” ha natura unitaria ed omnicomprensiva … vieta all'interprete di moltiplicare le categorie di danni risarcibili semplicemente cambiando nome. Così, ad esempio, il dolore fisico provocato da una lombosciatalgia causata da un fatto illecito è un danno risarcibile: ma il fatto storico rappresentato dal
6 dolore fisico che una lombosciatalgia provoca non produce plurimi effetti risarcitori, sol perché lo si definisca di volta in volta “danno biologico”, “danno morale”, “danno alla vita di relazione” o altro. Uno è il fatto materiale provocato dall'illecito (il dolore fisico) ed uno deve essere il credito risarcitorio … L'unitarietà del danno non patrimoniale è concetto giuridico, posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso non c'entra nulla con il polimorfismo con cui il danno può manifestarsi, che è anche questione di fatto … quando, invece si tratta di stabilire quanto valga economicamente il danno patito dalla vittima, il giudice non deve andar dietro a categorie astratte, ma accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto e per quanto tempo”. Ne consegue, pertanto, che, in applicazione dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, che precisano quanto già affermato in C. Civ. Sez. Un. 26792/2008, si deve dapprima operare una “monetizzazione standard” del risarcimento basata sulle tabelle e quindi si procederà alla personalizzazione in ragione della sussistenza di conseguenze ulteriori e specifiche, concretamente sofferte dalla vittima nello specifico caso.
5.5. In applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (44 anni), la complessiva quantificazione in punto di danno non patrimoniale può essere così effettuata, considerando un punto base del danno non patrimoniale pari ad euro 2.612,40, già comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva, e un punto base ITT pari ad euro 115,00, considerate le conclusioni del CTU e una percentuale per invalidità permanente di 7 punti:
- Euro 14.355,00 per invalidità permanente;
- Euro 805,00 per inabilità assoluta;
- Euro 3.277,50 per inabilità temporanea al 75%;
- Euro 2.300,00 per inabilità temporanea al 50%;
- Euro 575,00 per inabilità temporanea al 25%; oltre spese mediche sostenute e documentate, per il complessivo importo di euro 561,90, così per un complessivo importo di euro 21.874,40, contenuto entro il limite di euro 19.310,45 richiesti da parte attrice, a seguito delle sopravvenute risultanze della CTU e posto che il principio della immodificabilità della domanda originariamente proposta può essere derogato soltanto nel caso di riduzione della domanda o di danni incrementali, ovvero quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore (C. Civ. n. 2533/2024) e posto che, nel caso di specie, l'incremento si è verificato a seguito delle valutazioni del CTU e in conseguenza dell'adozione delle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024. 5.6. Tale importo va ridotto del 20% in ragione del concorso causale ex art. 1227 c.c., addebitato all'attrice nella ridetta misura;
per l'effetto, il convenuto condominio deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 15.448,36 a titolo risarcitorio. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla
7 somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni affrontate. In considerazione dell'esito della lite, con il riconoscimento del concorso colposo dell'attrice, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, restando i residui 4/5 a carico del convenuto soccombente che, per l'effetto, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice per il complessivo importo di euro 4.061,60 per compensi, oltre esborsi ed oltre accessori di legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Non sono rimborsabili le spese del consulente tecnico di parte, in difetto di idonea attestazione degli esborsi sostenuti. Il CTU non ha depositato nota spese, dichiarando di ritenere satisfattivo l'acconto disposto in sede di conferimento dell'incarico; le spese di CTU vanno pertanto poste definitivamente a carico dell'attrice per 1/5 e del convenuto per 4/5.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: in accoglimento della domanda attorea, condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice , della complessiva somma di euro Parte_1
15.448,36 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 4.061,60 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone le spese di CTU, nella misura dell'acconto disposto in sede di conferimento dell'incarico, definitivamente a carico dell'attrice per 1/5 e del convenuto per 4/5, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Cuneo, 4 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1794/2021 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Quiese, come da procura in Parte_1 atti ATTORE CONTRO
in persona dell'Amministratore p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Luca Procacci, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito reiectis contrariis
-accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 cc nella causazione del sinistro ove è rimasta infortunata l'attrice e, stante l'espletata istruttoria, condannare la convenuta, in persona dell'amm.re pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti, quantificati complessivamente in euro 16.836,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge
-condannare parte soccombete alle spese di lite secondo parametri di legge unitamente agli oneri ed esposti, con distrazione a favore dell'avv. Fabrizio Quiese il quale si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA In via istruttoria A) Ammissione di prova per interrogatorio libero dell'Amministratore Geom. CP_2 interpello e testi, indicando a testi titolare o chi per esso con sede Cambiago (MI), Via Controparte_3
Giotto, n. 1, sig.ra Testimone_1
1 CAPI DI PROVA
1. Vero che il a seguito dei fatti per cui è causa presenta denuncia a Controparte_1 Controparte_ alla propria Compagnia di Ass.ni . Controparte_
2. Vero che conferiva incarico allo al fine di svolgere i rilievi ed Controparte_3 accertamento del caso.
3. Vero che lo studio aveva modo di accertare che le precipitazioni nevose risalivano al giorno CP_3
11.12.2017, dunque la neve ghiacciata a causa delle basse temperature era presente verosimilmente sul piazzale già da due giorni.
4. Vero che all'epoca dei fatti il Condominio aveva deciso di gestire autonomamente la rimozione della neve e lo spargimento del sale, senza avvalersi di un'impresa appaltatrice al riguardo.
5. Vero che, in caso di necessità gli stessi condomini, senza obblighi specifici, provvedevano alla rimozione ed all'eventuale spargimento del sale.
6. Vero che l'accertatore della Compagnia dello studio prendeva contatto con la sig.ra CP_3 Pt_1
7. Vero che la sig.ra dichiarava all'accertatore che al momento dei fatti alcun teste era presente. Pt_1
8. Vero che la sig.ra dichiarava all'accertatore che al momento del sinistro indossava scarpe da Pt_1 tennis.
9. Vero che l'accertatore dello studio redigeva la relazione di cui in allegato da rammostrare al CP_3 teste (doc. 1).
10. Vero che dalla conformazione dei luoghi risulta che l'area esterna del cortile è perfettamente visibile già dal corridoio interno del come risulta dalle fotografie di cui alla pagina 9 della CP_1 relazione allegata (doc.1).
11. Vero che la sig.ra è una condomina che vive nel Condominio . Pt_1 Controparte_1
12. Vero che il 13 dicembre 2017 era un periodo di forti gelate su tutto il territorio di Racconigi.
13. Vero che pochi giorni prima del sinistro per cui è causa la sig.ra era scivolata sul Pt_1 pianerottolo condominiale provocandosi una brutta distorsione al piede. Nel merito In via principale: Respingere ogni domandaex adverso propostain quanto infondata in fatto e in diritto. Con il favore di spese di lite. In via subordinata: Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1227 c.c. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice ha promosso il presente giudizio nei confronti del Parte_1
sito in Racconigi, al fine di ottenere il ristoro di tutti i Controparte_1 danni subiti in conseguenza di una caduta verificatasi nel cortile condominiale il 13 dicembre 2017 a causa di una lastra di ghiaccio ivi presente, mentre si accingeva a raggiungere il proprio box auto. Trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savigliano e sottoposta a esami radiologici, era stata diagnosticata “frattura-lussazione tri
2 malleolare scomposta della caviglia destra”. Sottoposta a intervento chirurgico, era stata ricoverata presso detto Ospedale fino al 24 dicembre 2017. All'esito delle dimissioni, l'attrice si era sottoposta a riabilitazione fisioterapica e ulteriori visite di controllo, risultando guarita con postumi nel maggio 2018. Il sinistro era stato denunciato all'amministratore del convenuto;
nondimeno, la compagnia assicuratrice CP_1 dell'ente condominiale aveva respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo l'occorso addebitabile esclusivamente alla negligenza dell'attrice che, pertanto, ha promosso il presente giudizio chiedendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condanna del condominio al ristoro di tutti i danni subiti nel sinistro, quantificati in complessivi euro 16.836,69 o altra somma da accertarsi in corso di causa.
2. Il convenuto si è costituito contestando la prospettazione attorea, in CP_1 primo luogo ritenendo non sussistente l'insidia dei luoghi e invocando la esclusiva responsabilità della danneggiata che, al momento del sinistro, indossava scarpe da tennis. La convenuta ha altresì disconosciuto la documentazione fotografica dello stato dei luoghi depositata dall'attrice, contestando il quantum debeatur anche in ordine alla richiesta personalizzazione del danno per la sofferenza morale e concludendo per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata chiedendo che il danno fosse contenuto nei limiti del provato, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata istruita con ctu medico- legale, all'esito della quale è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c., accettata dall'attrice e rifiutata dal condominio. Esauriti gli incombenti istruttori con la prova orale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'attrice invoca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.. Sul punto occorre premettere, quanto alla natura della responsabilità, che la norma dell'art. 2051 c.c. delinea una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che non vi sono spazi per la valutazione di profili di colpa del custode – contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta – che sarà chiamato a rispondere del danno provocato dalla cosa in custodia, per effetto della sussistenza del solo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, qualora non dimostri la sussistenza di un caso fortuito idoneo a recidere tale nesso eziologico. In particolare, sin dal 2006, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante” (C. Civ. 15383/2006).
3.1. Il danneggiato sarà pertanto tenuto a provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento (C. Civ. 10860/2012), dimostrando che la cosa è stata condizione necessaria e sufficiente perché l'evento dannoso si verificasse e ciò a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa ovvero dalle caratteristiche intrinseche della stessa (C. Civ. 9640/2018); in
3 tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il danneggiato ha l'onere di provare “…ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (C. Civ. 2660/2013), oltre che l'evento lesivo, il rapporto di custodia tra la cosa e il custode e il danno conseguenza subito. Qualora il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul custode la prova del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, nei termini già indicati dalla richiamata sentenza C. Civ. 15383/2006 e che può essere ravvisato, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in un utilizzo della cosa assolutamente abnorme da parte del danneggiato;
in tal senso si è espressa di recente la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “è esclusa la presunzione di responsabilità per cose in custodia in capo alla p.a. quando l'abnorme comportamento del danneggiato costituisce l'unico ed esclusivo presupposto causale della verificazione del danno” (C. Civ. 6425/2015). 4. Nel caso di specie, l'attrice allega di essere scivolata su una lastra di ghiaccio presente nel cortile la mattina del 13 dicembre 2017, mentre si accingeva a CP_5 raggiungere il proprio box, procurandosi le lesioni per le quali si era reso necessario il ricovero ospedaliero, l'intervento chirurgico e un periodo di fisioterapia e di visite di controllo. Lo stato dei luoghi è rappresentato dalla documentazione fotografica depositata dall'attrice (doc. 1 fascicolo parte attrice), documentazione disconosciuta dalla convenuta. Sul punto è appena il caso di rilevare, in primo luogo, che la documentazione in questione è meramente descrittiva dello stato dei luoghi;
in secondo luogo, si deve altresì osservare che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 co. 2 c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (C. Civ. n. 1359/2022). Nel caso di specie, la documentazione fotografica prodotta dall'attrice è sostanzialmente sovrapponibile a quella prodotta dal convenuto e contenuta nella relazione investigativa prodotta in atti (doc. 1 fascicolo parte convenuta), seppur evidentemente ritratte da opposte angolazioni.
4.1. Ciò posto, non è in contestazione il fatto storico della caduta dell'attrice, avvenuta nel cortile condominiale occupato dal ghiaccio;
sotto tale profilo, giova rilevare che l'unico teste escusso, coniuge dell'attrice in separazione di beni, ha dichiarato di non aver assistito al momento della caduta, di essere accorso pochi minuti dopo essere stato avvertito dalla moglie dell'avvenuto sinistro, di averla trovata a terra con il “piede rivoltato” e di aver visto che “tutto il cortile era una lastra di ghiaccio”. Le dichiarazioni dell'unico teste, coniuge dell'attrice, vanno valutate con particolare rigore, alla luce degli ulteriori riscontri probatori. Sotto tale profilo, giova rilevare che la stessa relazione depositata da parte convenuta riferisce di “una evidente presenza di neve e ghiaccio sull'area condominiale, tale situazione si era venuta a creare già da due giorni (precipitazioni registrate al 11/12/2017)”. A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione del convenuto condominio, all'epoca del fatto non vi era un
4 servizio di sgombero della neve e che vi provvedevano i singoli condomini secondo la necessità. Gli elementi fin qui valorizzati inducono pertanto a ritenere in primo luogo provato il fatto storico della caduta avvenuta sul cortile ove era presente neve CP_5
e ghiaccio;
correlativamente non risulta assolta la prova del caso fortuito da parte del
, in particolare, la prova di un contegno abnorme, imputabile all'attrice, tale da CP_1 recidere il nesso causale.
4.2. Un contegno negligente potrà al più avere riflessi sulla quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., in termini di concorso colposo del danneggiato. Sotto tale profilo, dalla relazione depositata da parte convenuta, risulta invero che la danneggiata indossasse scarpe da tennis al momento del fatto, come dalla stessa riferito in sede di dichiarazione sottoscritta e non contestata. In tal senso è del tutto evidente che l'attrice sia stata in parte qua imprudente per non aver adottato idonei accorgimenti volti ad evitare la produzione del danno, in primis, quello di indossare calzature adeguate, vieppiù tenuto conto delle concrete circostanze di tempo e di luogo: le precipitazioni nevose verificatesi da almeno un paio di giorni prima del sinistro, la presenza di neve nel cortile, le rigide temperature tipiche della stagione invernale, con conseguente formazione di ghiaccio. Trattasi di elemento che, in assenza di ulteriori elementi probatori in ordine ad un contegno imprudente e negligente dell'attrice, tale da escludere la responsabilità del convenuto , nondimeno è CP_1 valorizzabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. ai fini del concorso colposo nella produzione del danno che, nei termini innanzi descritti, può essere addebitato all'attrice nella misura del 20%, tenuto conto che, nella caduta, l'attrice aveva subito infortunio al piede, riportando la frattura scomposta della caviglia. 5. Tanto premesso in ordine al fatto, quanto all'entità delle lesioni patite dall'attrice e alla conseguente quantificazione, soccorrono le risultanze della CTU resa in corso di causa, i cui esiti vanno integralmente recepiti, essendo l'elaborato esente da vizi logici. L'attrice, trasportata nell'immediatezza del fatto presso l'ospedale di Savigliano, era stata sottoposta a esame radiologico urgente, all'esito del quale era stata riscontrata frattura-lussazione trimalleolare, scomposta, della caviglia destra. Il giorno stesso era stata eseguita riduzione della lussazione e stabilizzazione delle fratture con applicazione di fissatore esterno e successivamente disposto ricovero presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia, ove è stata ricoverata fino al 16 dicembre. Ulteriore ricovero è stato disposto il successivo 22 dicembre per l'esecuzione di intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno e riduzione e sintesi con placca e viti delle fratture;
l'attrice è stata quindi dimessa il 24 dicembre 2017, con prescrizione di valva gessata per 30 giorni, divieto di carico a destra, deambulazione con stampelle. Alle dimissioni aveva fatto seguito un periodo di visite di controllo ortopediche e ciclo di fisioterapia riabilitativa;
l'attrice è stata quindi dichiarata guarita con postumi in data 24 maggio 2018. 5.1. Il ctu, all'esito degli accertamenti condotti sull'attrice e della valutazione della documentazione medica, ha riferito che “…a seguito dell'evento traumatico del 13 dicembre 2017 della signora riportò frattura-lussazione trimalleolare della caviglia destra con media Parte_1 scomposizione … fu dapprima trattata con fissatore esterno e successivamente intervento di osteosintesi con placca e viti … permane a data attuale sindrome algico-disfunzionale caratterizzata da tara della
5 articolarità di caviglia destra, maggiormente evidente in dorsiflessione, con attendibili residue algie e ripercussione funzionale alla marcia autonoma, nonché alla stazione eretta prolungata”. Il ctu ha quindi concluso che, in conseguenza delle lesioni, si è verificato un danno biologico di natura temporanea, quantificabile al 100% per i sette giorni di ricovero ospedaliero, nonché al 75% per giorni 38, al 50% per giorni 40 e per 20 giorni al 25%, con la sussistenza di un danno biologico permanente quantificato nella misura del 7%. Il ctu ha altresì ritenuto congrue le spese sostenute e documentate per il complessivo importo di euro 501,90. 5.2. La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, trattandosi di danno che occorre valutare e liquidare all'attualità, tabelle cui questo Tribunale ordinariamente si richiama e che considera, nella relativa liquidazione degli importi ivi previsti, che il pregiudizio subito comprenda in sé anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita del danneggiato. Sul punto si rileva che la Suprema Corte ha riconosciuto l'equità dei valori delle tabelle milanesi, in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (Cass. 12408/2011), come da ultimo ribadito in C. Civ. 20985/2015, secondo cui
“per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”.
5.3. Si deve inoltre rammentare che C. Civ. Sez. Un. 26972/2008 ha definitivamente consacrato l'unitarietà del danno non patrimoniale, nella cui liquidazione devono intendersi ricomprese anche le conseguenze dannose che precedentemente venivano liquidate distintamente sotto le voci di danno morale e danno esistenziale;
muovendo pertanto dal presupposto della integralità del ristoro del danno non patrimoniale, è opportuno richiamare i recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, volti a chiarire e precisare quanto già espresso dalle Sezioni Unite. Partendo dal presupposto che il danno non patrimoniale costituisce categoria unica e omnicomprensiva e che la liquidazione del danno deve essere idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito dal danneggiato, la giurisprudenza di legittimità di recente ha ritenuto che, al di là delle definizioni utilizzate ai fini descrittivi, per selezionare i pregiudizi subiti, occorre verificare se in tale ottica il pregiudizio sia stato effettivamente e seriamente risarcito e che, al contempo, non risulti risarcito due volte il medesimo pregiudizio;
in tal senso da ultimo C. Civ. 16788/2015. 5.4. A tal proposito la Suprema Corte ritiene che una volta monetizzato il pregiudizio subito e consistito nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, ciò non implica che qualsiasi altro vulnus possa ritenersi compensato;
secondo la Corte: “il principio secondo cui la categoria giuridica “danno non patrimoniale” ha natura unitaria ed omnicomprensiva … vieta all'interprete di moltiplicare le categorie di danni risarcibili semplicemente cambiando nome. Così, ad esempio, il dolore fisico provocato da una lombosciatalgia causata da un fatto illecito è un danno risarcibile: ma il fatto storico rappresentato dal
6 dolore fisico che una lombosciatalgia provoca non produce plurimi effetti risarcitori, sol perché lo si definisca di volta in volta “danno biologico”, “danno morale”, “danno alla vita di relazione” o altro. Uno è il fatto materiale provocato dall'illecito (il dolore fisico) ed uno deve essere il credito risarcitorio … L'unitarietà del danno non patrimoniale è concetto giuridico, posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso non c'entra nulla con il polimorfismo con cui il danno può manifestarsi, che è anche questione di fatto … quando, invece si tratta di stabilire quanto valga economicamente il danno patito dalla vittima, il giudice non deve andar dietro a categorie astratte, ma accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto e per quanto tempo”. Ne consegue, pertanto, che, in applicazione dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, che precisano quanto già affermato in C. Civ. Sez. Un. 26792/2008, si deve dapprima operare una “monetizzazione standard” del risarcimento basata sulle tabelle e quindi si procederà alla personalizzazione in ragione della sussistenza di conseguenze ulteriori e specifiche, concretamente sofferte dalla vittima nello specifico caso.
5.5. In applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (44 anni), la complessiva quantificazione in punto di danno non patrimoniale può essere così effettuata, considerando un punto base del danno non patrimoniale pari ad euro 2.612,40, già comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva, e un punto base ITT pari ad euro 115,00, considerate le conclusioni del CTU e una percentuale per invalidità permanente di 7 punti:
- Euro 14.355,00 per invalidità permanente;
- Euro 805,00 per inabilità assoluta;
- Euro 3.277,50 per inabilità temporanea al 75%;
- Euro 2.300,00 per inabilità temporanea al 50%;
- Euro 575,00 per inabilità temporanea al 25%; oltre spese mediche sostenute e documentate, per il complessivo importo di euro 561,90, così per un complessivo importo di euro 21.874,40, contenuto entro il limite di euro 19.310,45 richiesti da parte attrice, a seguito delle sopravvenute risultanze della CTU e posto che il principio della immodificabilità della domanda originariamente proposta può essere derogato soltanto nel caso di riduzione della domanda o di danni incrementali, ovvero quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore (C. Civ. n. 2533/2024) e posto che, nel caso di specie, l'incremento si è verificato a seguito delle valutazioni del CTU e in conseguenza dell'adozione delle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024. 5.6. Tale importo va ridotto del 20% in ragione del concorso causale ex art. 1227 c.c., addebitato all'attrice nella ridetta misura;
per l'effetto, il convenuto condominio deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 15.448,36 a titolo risarcitorio. Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla
7 somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia e tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni affrontate. In considerazione dell'esito della lite, con il riconoscimento del concorso colposo dell'attrice, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, restando i residui 4/5 a carico del convenuto soccombente che, per l'effetto, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice per il complessivo importo di euro 4.061,60 per compensi, oltre esborsi ed oltre accessori di legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Non sono rimborsabili le spese del consulente tecnico di parte, in difetto di idonea attestazione degli esborsi sostenuti. Il CTU non ha depositato nota spese, dichiarando di ritenere satisfattivo l'acconto disposto in sede di conferimento dell'incarico; le spese di CTU vanno pertanto poste definitivamente a carico dell'attrice per 1/5 e del convenuto per 4/5.
PQM
Il Tribunale di Cuneo definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in accoglimento della domanda attorea così dispone: in accoglimento della domanda attorea, condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice , della complessiva somma di euro Parte_1
15.448,36 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 4.061,60 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone le spese di CTU, nella misura dell'acconto disposto in sede di conferimento dell'incarico, definitivamente a carico dell'attrice per 1/5 e del convenuto per 4/5, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna. Cuneo, 4 febbraio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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