Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6025/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20/07/1981, ed ivi residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Poggi (C.F. , che lo rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
03/04/1960, residente in [...]15 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Daniela Picasso (C.F. e Andrea Viaggi C.F._4
(C.F. ), che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti C.F._5
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/11/2024 e del 03/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Montoggio (GE) il 01/08/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dalla sentenza n 881/23 emessa dal Tribunale di Genova in data 04/04/2023, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Montoggio (GE) il 01/08/2015 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale – in assenza di figli - in esclusiva
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 proprietà di Parte_1
2) Nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo economicamente autosufficienti.
3) I coniugi dichiarano di aver risolto con apposito strumento ogni eventuale altro loro rapporto di natura economico finanziaria e patrimoniale, nulla pretendendo/potendo pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e comunque rinunciando entrambi, l'uno nei confronti dell'altro (ed entrambi accettando l'altrui rinuncia) per quanto possa occorrere a ogni ulteriore domanda accessoria e/o pretesa anche se mai fatta valere prima d'ora anche solo connessa e o collegata derivante anche implicitamente con i fatti e le domande oggetto del presente giudizio.
4) L'autovettura BMW 320 targata CD696LDè di proprietà esclusiva del signor
[...]
e rimane nella sua esclusiva disponibilità. Parte_1
5) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2015, Numero 6, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3