Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1218/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Scatuzzi Laura, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 10.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali Per_ nei confronti dei minori (20.11.2015), (28.8.2019) e (13.2.2021) Per_2 Per_3 nati durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 10.6.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
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In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“I genitori vivranno separati nel reciproco rispetto;
- Riconoscere e dichiarare l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sui figli minorenni con affido e domicilio privilegiato presso la madre;
- La casa in cui i ricorrenti hanno vissuto come coniugi, di proprietà della sig.ra madre del sig. , verrà assegnata alla sig.ra Persona_4 Parte_1
a cui verranno affidati i figli minorenni, unitamente agli arredi ivi Parte_2 presenti. La signora provvederà alla voltura delle Parte_2 utenze relative all'energia elettrica, all'acqua ed alle spese dei rifiuti solidi urbani e del gas;
- Il padre potrà vedere e trascorrere con i figli, anche in considerazione dell'età degli stessi, due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore
20,00, salva la possibilità, in caso di impedimento e/o imprevisto, di mutare i giorni, previo preventiva comunicazione alla madre affidataria.
- Del pari, i figli potranno trascorrere le feste insieme al padre ad anni alterni la vigila ed il giorno di Natale, sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00, o la vigilia di capodanno ed il primo di ogni anno, sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Così come, sempre ad anni alterni, il padre potrà trascorrere con i minori il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Ed ancora, il sig
[...]
trascorrerà con i minori la festa del papà dalla mattina o, se giornata Parte_1 lavorativa/scolastica, dalle ore 18.00 alle ore 20,00.
- Il sig. verserà a titolo di mantenimento dei figli, l'importo Parte_1 complessivo di € 400,00 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, entro il
10 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche (intese come: spese mediche, sanitarie e per visite mediche, spese odontoiatriche ed ortodontiche;
libri scolastici, spese per materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, gite scolastiche, doposcuola, iscrizione, frequentazione e materiale per frequenza ad un corso sportivo, centri estivi e feste di compleanno), che verranno dimostrate dalla sig.ra , previa Pt_2 esibizione di scontrini, ricevute e/o fatture;
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- Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e decise da entrambi i coniugi anche secondo le disponibilità economiche di entrambi i genitori;
- Il sig. presterà il proprio assenso alla riscossione degli assegni Parte_1 familiari/assegno unico, per l'integrale somma pari ad € 700,00 mensili;
- La sig.ra non chiede nulla per il proprio mantenimento;
Pt_2
- I ricorrenti precisano che per gli eventuali viaggi dei minori, sia in Italia che all'estero, è necessario il consenso di entrambi i genitori.
- La sig.ra è proprietaria di un'autovettura, modello Parte_2
Renegade Jeep targata FA 610 XE, acquistata con un finanziamento contratto dal sig. per l'importo di €.16.000,00. Il detto finanziamento non è stato Parte_1 ancora onorato e residua da corrispondere ancora l'importo di € 8.000,00 a cui provvederà il sig. , fino a completa estinzione dello stesso. La sig.ra Parte_1
si farà carico della tassa di circolazione, Parte_2 dell'assicurazione dell'auto e delle spese di manutenzione straordinaria e straordinaria della vettura.
- Del pari, il sig. si farà carico delle rate residue fino all'estinzione Parte_1 dell'altro finanziamento contratto per l'acquisto di una asciugatrice, pari ad €
500,00. - Il sig. si è fatto carico di restituire all la somma di Parte_1 CP_1
€ 5.400,00 per prestazioni ricevute dal nucleo familiare e di cui residua ancora un debito di circa € 2.400,00”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e le minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori
(20.11.2015), (28.8.2019) e Persona_5 Persona_6 Persona_7
(13.2.2021) avvenga secondo le condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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