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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 659/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bargoni
Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati
[...]
presso la locale sede territoriale
RESISTENTI avente ad oggetto altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 novembre 2024 , premettendo di esser docente d ruolo di Parte_1
scuola secondaria di I grado, con decorrenza I settembre 2015, attualmente assegnato all' CP_3
di Fermo, lamentava che, nel decreto di ricostruzione della carriera n. 2150 del 19/4/2017,
[...]
non era stato valorizzato, a fini giuridici, l'anno scolastico 2012/2013 e che tale omissione gli pregiudicava il passaggio di fascia stipendiale.
Rilevava come la normativa disciplinante l'esclusione della valenza di tale anno scolastico andava interpretata solo limitatamente agli effetti economici senza incisione della progressione in carriera a fini giuridici.
Domandava il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio effettivamente prestato nel ruolo di docente e la correlata ricostruzione della carriera ai fini giuridici con il riconoscimento del servizio di docenza reso nell'a.s. 2012/2013, nonché il riconoscimento delle conseguenziali differenze retributive.
Con memoria difensiva depositata il 24 dicembre 2024 si costituivano il
[...]
e l eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione Controparte_1 CP_4
del principio de ne bis in idem, essendo stata la medesima questione già definita con sentenza n.
236/2016 del Tribunale di Fermo divenuta irrevocabile, e sottolineando, nel merito, che il blocco dei passaggi da una fascia stipendiale all'altra e dei relativi incrementi economici, di cui all'art. 1, I comma, lett. b), del d.p.r. n. 122/2013, incideva sia sulla sfera giuridica che su quella economica.
In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale sui crediti eventualmente dovuti al ricorrente e comunque la prescrizione ordinaria decennale di ogni diritto.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni delle parti, è stata discussa in forma orale all'udienza del 9 gennaio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429
c.p.c..
Sotto il profilo dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem va osservato che il pregresso giudizio concerneva il riconoscimento dell'anzianità pre- ruolo e non verteva sulla questione dell'applicabilità e dei limiti della normativa di cui all'art. 1 lett.
b del d.p.r. n. 122/2013, che ha prorogato anche nel 2013 al personale docente ed A.T.A. il blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsto negli anni
2010-2012 di cui all'art. 9 comma 23 del d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010.
Ne deriva la diversità di petitum e causa petendi tra il prefato giudizio e l'oggetto della presente controversia scaturita da un decreto di ricostruzione della carriera, conseguente alla definizione della precedente causa e ritenuto erroneo dal ricorrente.
Nel merito va osservato che nel menzionato decreto di ricostruzione della carriera n. 2150 del
19 aprile del 2017 del Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo richiamate Controparte_5
le disposizioni normative di cui al d.l. n. 78/2010 ed al d.p.r. n. 122/2013 sul blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici di cui al c.c.n.l. di comparto, al I settembre
2016 è stata riconosciuta un'anzianità di otto anni e quattro mesi, con esclusione dell'a.s. 2012/20213.
Alla data del I settembre 2019 il è stato inquadrato in seconda fascia stipendiale corrispondente Pt_1
all'anzianità di nove anni (cfr. decreto 19 dicembre 2019 dell' e . CP_6 CP_7
La menzionata normativa (di cui al d.l. n. 78/2010 ed al d.p.r. n. 122/2013) ha esteso al 31 dicembre 2013 il blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali, nell'ottica di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.
Trattasi di disposizioni eccezionali concernenti il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive, e, dunque, da interpretare in senso letterale e restrittivo ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in stretta aderenza con lo scopo precipuo di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.
Ne deriva che l'anno 2012/2013 non è utile solo al fine della maturazione delle posizioni stipendiali e dei correlati incrementi economici della contrattazione collettiva e che la normativa non incide sulla progressione in carriera, che va tenuta distinta dai suoi effetti economici e non appare inscindibilmente correlata a tali effetti.
Sicché il blocco, dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, deve riguardare solo gli effetti economici e non può incidere, limitatamente al periodo di blocco considerato, negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
Ne deriva che, a fini giuridici, va valorizzato il periodo di servizio reso nell'a.s. 2012/2013 che va calcolato nella progressione di carriera.
Il diritto non risulta prescritto. Invero, va osservato che l'anzianità di servizio in sé non è suscettibile di prescrizione autonoma ed indipendente dai diritti che su essa si fondano, poiché, non costituendo autonomo diritto, è elemento costitutivo di altri diritti per lo più di natura patrimoniale. Il diritto alla progressione economica (nel caso di specie per fasce stipendiali), quand'anche prescritto per un dato periodo non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali non prescritti, da liquidarsi come se quello precedentemente maturato (e non spettante poiché prescritto) fosse stato corrisposto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della questione e di ondivaghe pronunce giurisprudenziali sul punto, si reputa equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto di al riconoscimento del periodo di servizio Parte_1
prestato nell'a.s. 2012/2013 a fini giuridici e condanna il e le Controparte_1
competenti articolazioni territoriali ad includere tale periodo nel decreto di ricostruzione carriera ai fini della progressione della carriera con esclusione delle posizioni stipendiali.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan