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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi......................Presidente rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona..........................Giudice dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/09/2024 , assunto in decisione all'udienza in data 6.2.2025
e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Di Zozza, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Monza, via Italia n.46 presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Montesano, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Monza, Via Cavallotti, 38 presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica Luisa Zanetti
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per la ricorrente:
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n.898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Controparte_1 sentenza. per il resistente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
[...]
e in data 25.09.1993, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Sesto San OV: al n°199, parte 2°, serie A, anno 1993;
Spese di causa compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
25.9.1993 con che dalla unione nascevano (8.3.1996), (24.5.1998) ed Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3
(12.11.2001), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la coppia si separava giusta sentenza del 27.5.2013 del Tribunale di Monza, con addebito al marito a causa dei maltrattamenti subiti dal coniuge, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla moglie e un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che l'unione spirituale e materiale non si era ricostituita;
di essere casalinga e di vivere con il nuovo compagno;
concludeva domandando la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di essere detenuto presso il Carcere di Milano San Vittore dal 3 gennaio 2024; che in precedenza aveva affrontato un lungo percorso di recupero dalla Tossicodipendenza presso la Comunità Gasparina di Sopra, sita in Romano di Lombardia e successivamente presso la
Comunità SAMAN sita in Milano;
dichiarava di aderire alla domanda.
Alla udienza del 6.2.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Inverigo (CO) in una casa di proprietà del mio compagno, gravata da mutuo di euro Parte_1
700 euro mensili;
il mio compagno lavora a Wind Tre con reddito che non conosco;
io non lavoro. Sono d'accordo con la pronuncia di divorzio. sono detenuto con fine pena ottobre 2027. Sono d'accordo con la pronuncia di divorzio. Email_1
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 2 di 3 Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione pronunciata dal Tribunale di
Monza in data 27.5.2013 (documento 5 ricorrente).
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza: ciò appare confermato anche dalla documentazione anagrafica in atti (documenti da 2 a 4 ricorrente).
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. nessuna altra domanda è stata formulata nella presente sede.
III. le spese di lite vengono compensate tra le parti alla luce della natura e dell'esito del giudizio.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23/03/2016 , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Sesto San OV in data 25.9.1993 (atto n. 199 parte II serie A del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San OV);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San OV , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Bonomi......................Presidente rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona..........................Giudice dott.ssa Camilla Filauro............................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/09/2024 , assunto in decisione all'udienza in data 6.2.2025
e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Di Zozza, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Monza, via Italia n.46 presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Montesano, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Monza, Via Cavallotti, 38 presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica Luisa Zanetti
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per la ricorrente:
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n.898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Controparte_1 sentenza. per il resistente:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
[...]
e in data 25.09.1993, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 Parte_1
Comune di Sesto San OV: al n°199, parte 2°, serie A, anno 1993;
Spese di causa compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
25.9.1993 con che dalla unione nascevano (8.3.1996), (24.5.1998) ed Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_3
(12.11.2001), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la coppia si separava giusta sentenza del 27.5.2013 del Tribunale di Monza, con addebito al marito a causa dei maltrattamenti subiti dal coniuge, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla moglie e un contributo per il mantenimento dei figli pari a € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che l'unione spirituale e materiale non si era ricostituita;
di essere casalinga e di vivere con il nuovo compagno;
concludeva domandando la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il resistente, il quale esponeva di essere detenuto presso il Carcere di Milano San Vittore dal 3 gennaio 2024; che in precedenza aveva affrontato un lungo percorso di recupero dalla Tossicodipendenza presso la Comunità Gasparina di Sopra, sita in Romano di Lombardia e successivamente presso la
Comunità SAMAN sita in Milano;
dichiarava di aderire alla domanda.
Alla udienza del 6.2.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Inverigo (CO) in una casa di proprietà del mio compagno, gravata da mutuo di euro Parte_1
700 euro mensili;
il mio compagno lavora a Wind Tre con reddito che non conosco;
io non lavoro. Sono d'accordo con la pronuncia di divorzio. sono detenuto con fine pena ottobre 2027. Sono d'accordo con la pronuncia di divorzio. Email_1
*******
I. La domanda di divorzio è fondata.
pagina 2 di 3 Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione pronunciata dal Tribunale di
Monza in data 27.5.2013 (documento 5 ricorrente).
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza: ciò appare confermato anche dalla documentazione anagrafica in atti (documenti da 2 a 4 ricorrente).
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. nessuna altra domanda è stata formulata nella presente sede.
III. le spese di lite vengono compensate tra le parti alla luce della natura e dell'esito del giudizio.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23/03/2016 , così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Sesto San OV in data 25.9.1993 (atto n. 199 parte II serie A del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San OV);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San OV , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Presidente
Claudia Bonomi
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