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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9984 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui la pare si è riportata in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
IA NI AN
N.R.G. 21374/2024
REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa IA NI AN, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 21374/20234 del Ruolo Generale degli Affari Civili, TRA
cf. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Paternò Via Circumvallazione n. 525, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Presti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE Contro Pa
CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI FATTO E DI DIRITTO
La ha evocato con ricorso ex art 281 decies cpc le società resistential fine di ottenere la Pt_1 cancellazione della trascrizione pregiudizievole sulla struttura alberghiera acquistata in data 14.7.23 consistente nell'atto di trascrizione di domanda giudiziale nella causa n rg. 82083/09 iscritta in Conservatoria in data 17.5.10 al numero di repertorio 5087/10. Ha dedotto a sostegno che:
-aveva acquistato nel 2023 dalla l'immobile afferente una Controparte_5 struttura turistico alberghiera in corso di costruzione sita in Noto, contrada Marina San Lorenzo;
-dalla misura ipotecaria emergeva come sull'immobile fosse trascritta la citazione del giudizio rgn 82083/09 avanzata da in data 17.5.10; Controparte_2
-tale giudizio era stato dapprima interrotto in data 17.12.2015 a seguito di fallimento della e poi estinto compra tradimento numero 2884/23 del 9.5.23; Controparte_3
-aveva dunque interesse alla cancellazione di questa formalità pregiudizievole.
La causa istruita con la produzione documentale è stata infine rinviata per decisione ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.7.25 e discussa cartolarmente con il deposito di note scritte.
Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.
Orbene ex articolo 2668 c.c 1 e 2 c la cancellazione della trascrizione delle domande enunciato dagli articoli 2652 2653 cc e delle relative annotazioni si esegue quando debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata già giudizialmente con sentenza passata in giudicato, ovvero deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettato il processo si è estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Invero nel caso di specie società attrice ha chiesto la cancellazione della domanda giudiziale avanzata da sul presupposto che il relativo giudizio sia stato prima Controparte_2 interrotto e poi estinto. Sul punto in atti ha prodotto la compravendita a seguito di liquidazione fallimentare del 14.7.23 (all. 1) da cui emerge in effetti la presenza di trascrizioni pregiudizievoli tra quella domanda giudiziale avente per oggetto esecuzione in forma specifica trascritta a Siracusa il 16.6.10 (pag 4 all 1) ai numeri 14392/9845 a favore di come altresì Controparte_2 provato dalla misura ipotecaria in atti. Oltre a ciò la ha prodotto un tentativo di richiesta di cancellazione presso il Tribunale Pt_1 di Roma in relazione al fascicolo informatico numero 82083/09, con cui la Sez X ha esplicitato la necessità di una autonoma domanda non essendo il richiedente stato parte del giudizio estinto (rg n 82083/09).
Per quanto sopra stante l'estinzione del giudizio di cui alla domanda giudiziale e la contumacia dei convenuti- parti nel giudizio estinto- che nulla hanno contestata riguardo, la domanda può trovare accoglimento.
Spese compensate, posto che non vi è prova che le controparti sollecitate ante causam abbiano rifiutato di collaborare e prestare il loro consenso alla cancellazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa: - accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina la cancellazione delle seguenti formalità: trascrizione dell'atto di citazione iscritto a ruolo n 82083/09 al Tribunale di Roma X sez effettuata per conto di in data 17.5.10 numero di repertorio 5087/10 Controparte_2 sulla struttura turistico alberghiera in corso di costruzione sita in Noto contrada Marina San Lorenzo, Costa Reitani come indicata in ricorso.
Roma, 3.7.25
Il giudice
Dott.ssa IA NI AN
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui la pare si è riportata in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
IA NI AN
N.R.G. 21374/2024
REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa IA NI AN, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 21374/20234 del Ruolo Generale degli Affari Civili, TRA
cf. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Paternò Via Circumvallazione n. 525, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Presti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE Contro Pa
CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI FATTO E DI DIRITTO
La ha evocato con ricorso ex art 281 decies cpc le società resistential fine di ottenere la Pt_1 cancellazione della trascrizione pregiudizievole sulla struttura alberghiera acquistata in data 14.7.23 consistente nell'atto di trascrizione di domanda giudiziale nella causa n rg. 82083/09 iscritta in Conservatoria in data 17.5.10 al numero di repertorio 5087/10. Ha dedotto a sostegno che:
-aveva acquistato nel 2023 dalla l'immobile afferente una Controparte_5 struttura turistico alberghiera in corso di costruzione sita in Noto, contrada Marina San Lorenzo;
-dalla misura ipotecaria emergeva come sull'immobile fosse trascritta la citazione del giudizio rgn 82083/09 avanzata da in data 17.5.10; Controparte_2
-tale giudizio era stato dapprima interrotto in data 17.12.2015 a seguito di fallimento della e poi estinto compra tradimento numero 2884/23 del 9.5.23; Controparte_3
-aveva dunque interesse alla cancellazione di questa formalità pregiudizievole.
La causa istruita con la produzione documentale è stata infine rinviata per decisione ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.7.25 e discussa cartolarmente con il deposito di note scritte.
Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.
Orbene ex articolo 2668 c.c 1 e 2 c la cancellazione della trascrizione delle domande enunciato dagli articoli 2652 2653 cc e delle relative annotazioni si esegue quando debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata già giudizialmente con sentenza passata in giudicato, ovvero deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettato il processo si è estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Invero nel caso di specie società attrice ha chiesto la cancellazione della domanda giudiziale avanzata da sul presupposto che il relativo giudizio sia stato prima Controparte_2 interrotto e poi estinto. Sul punto in atti ha prodotto la compravendita a seguito di liquidazione fallimentare del 14.7.23 (all. 1) da cui emerge in effetti la presenza di trascrizioni pregiudizievoli tra quella domanda giudiziale avente per oggetto esecuzione in forma specifica trascritta a Siracusa il 16.6.10 (pag 4 all 1) ai numeri 14392/9845 a favore di come altresì Controparte_2 provato dalla misura ipotecaria in atti. Oltre a ciò la ha prodotto un tentativo di richiesta di cancellazione presso il Tribunale Pt_1 di Roma in relazione al fascicolo informatico numero 82083/09, con cui la Sez X ha esplicitato la necessità di una autonoma domanda non essendo il richiedente stato parte del giudizio estinto (rg n 82083/09).
Per quanto sopra stante l'estinzione del giudizio di cui alla domanda giudiziale e la contumacia dei convenuti- parti nel giudizio estinto- che nulla hanno contestata riguardo, la domanda può trovare accoglimento.
Spese compensate, posto che non vi è prova che le controparti sollecitate ante causam abbiano rifiutato di collaborare e prestare il loro consenso alla cancellazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa: - accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina la cancellazione delle seguenti formalità: trascrizione dell'atto di citazione iscritto a ruolo n 82083/09 al Tribunale di Roma X sez effettuata per conto di in data 17.5.10 numero di repertorio 5087/10 Controparte_2 sulla struttura turistico alberghiera in corso di costruzione sita in Noto contrada Marina San Lorenzo, Costa Reitani come indicata in ricorso.
Roma, 3.7.25
Il giudice
Dott.ssa IA NI AN