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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANGHERI Parte_1 C.F._1
MICHELA
RICORRENTE
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCILLO FAUSTO CP_1 C.F._2
e dell'avv. MOSCATT FLAVIO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] il Parte_2 Parte_3
30/08/1981, contraevano matrimonio civile in Albania in data 24/05/2013.
Dall'unione dei coniugi nascevano le figlie (12/07/2014) e Persona_1 Persona_2
(17/12/2918).
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, oltre allo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 comma 1 c.p.c., con allegazione di violenza domestica ai sensi dell'art. 473bis.40 c.p.c., nonché l'affidamento super-esclusivo delle minori con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in proprio favore. Chiedeva inoltre la conferma del decreto provvisorio del Tribunale dei minori di Bologna del 17/04/2022, che prevedeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, nonché, a livello economico, disporsi a carico del padre un contributo mensile al mantenimento delle minori di Euro
300,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente deduceva che il resistente aveva tenuto negli anni un comportamento aggressivo nei suoi confronti, fisicamente e verbalmente, e di essere stata vittima di episodi violenti, acuiti dall'abuso di alcol da parte del marito, tra cui l'ultimo del 13/07/2021, che poi originava l'intervento del Tribunale dei Minorenni sopra citato e l'apertura del procedimento penale RGNR
3165/2021 avanti il Tribunale di Rimini per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Riferiva, inoltre, il comportamento disinteressato del padre, che a far data dall'ultimo allontanamento definitivo dalla casa familiare, avvenuto nel novembre 2022, aveva lasciato moglie e figlie in seria difficoltà economica, non versando alcun contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia della separazione e del successivo divorzio e alla assegnazione della casa coniugale in capo alla madre ma, contestando la ricostruzione dei fatti e le difese avversarie, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori e la previsione, a proprio carico, di un contributo mensile al loro mantenimento nella misura complessiva di Euro 350,00 (Euro 175,00 per ciascuna figlia) con trattenuta da parte della madre dell'intero Assegno Unico percepito (pari a circa Euro 380,00 complessivi).
Le parti provvedevano a depositare ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c. e comparivano davanti al
Giudice delegato all'udienza del 15/6/2023 ove la ricorrente, pur evidenziando la chiusura del procedimento penale a carico del marito con sentenza di assoluzione per il reato di maltrattamenti e per intervenuta rimessione di querela per il reato di lesioni (doc.17 resistente), insisteva per l'affido super esclusivo delle figlie con incontri protetti e per il richiesto contributo al mantenimento, sottolineando come il padre non versasse nulla e che solo dietro sollecito avesse pagato i canoni di locazione e le utenze della casa familiare. Sul piano delle capacità economiche, dichiarava di aver trovato lavoro stagionale con uno stipendio mensile di Euro di 1.400,00, mentre il resistente lavorava stabilmente con uno stipendio netto medio mensile che, calcolato sulla base dell'estratto conto prodotto, risultava essere di Euro 2.221,00.
Il resistente dal canto suo replicava che i fatti di violenza contestati dalla ricorrente si erano in realtà svolti diversamente e di essersi successivamente sottoposto a tutti i percorsi attivati all'uopo (sert e centro antiviolenza). Egli si opponeva all'affido super esclusivo alla madre, negando di essersi disinteressato delle figlie con le quali, viceversa, dichiarava di avere un rapporto speciale. Quanto al richiesto contributo al mantenimento delle minori, ribadiva di essere favorevole a versarlo nella misura massima complessiva di Euro 350,00 -precisando di guadagnare Euro 1.300,00/1.400.00 al mese- e di essere disponibile a lasciare l'intero assegno unico alla madre.
Entrambe le parti confermavano la loro volontà di separarsi, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva. La causa veniva pertanto rimessa al
Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 241/2024, depositata il 06/07/2023 e pubblicata il 27/02/2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione della causa avanti al Giudice delegato per la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che venivano successivamente emessi con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. del 7/07/2023.
Con tale ordinanza si disponeva l'affido esclusivo delle minori alla madre con collocazione presso quest'ultima, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione degli incontri padre-figlie da parte del Servizio Sociale, inizialmente in forma protetta con facoltà di liberalizzarli in caso di andamento positivo. I Servizi Sociali venivano altresì incaricati di svolgere una indagine sulla situazione del nucleo familiare, riferendo ogni elemento utile circa la condizione delle minori e verificando la capacità genitoriale delle parti. Quanto ai provvedimenti di natura economica, il
Giudice delegato -considerate le rispettive situazioni documentate dalle parti e la disponibilità del resistente a lasciare l'intero importo dell'assegno unico alla ricorrente- poneva a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario delle minori di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 ciascuna), con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28/02/2024, il Giudice, su richiesta di entrambe le parti, disponeva il proseguimento del monitoraggio sul nucleo familiare, invitando i Servizi Sociali a predisporre un calendario delle visite paterne, possibilmente concordato con i genitori, nonché ad attivare un percorso di sostegno alla bigenitorialità.
Tale incarico veniva confermato anche alla successiva udienza del 4/07/2024, all'esito della quale il
Giudice, oltre ad autorizzare il deposito della documentazione comprovante il sopravvenuto licenziamento del resistente e la sua iscrizione al centro per l'impiego (doc. 20 resistente), rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 29/01/2025, data da cui far decorrere i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Nelle note di precisazione delle conclusioni del 29/11/2024, parte ricorrente modificava la domanda chiedendo, in conformità alle conclusioni rassegnate dal resistente, di affidare le minori in via condivisa a entrambi i genitori, con conferma del monitoraggio del Servizio Sociale e la prosecuzione degli interventi a sostegno della bigenitorialità in favore di entrambe le parti.
Infine, con memoria di replica ex art 473 bis.28 lett. c) c.p.c., la ricorrente precisava ulteriormente le proprie domande, chiedendo di essere autorizzata a percepire al 100% l'assegno unico universale erogato dall'Inps, nonché la condanna del resistente a rifondere i compensi legali e le spese processuali ex art. 473 bis.18 c.p.c. per violazione del dovere di leale collaborazione, avendo reso documentazione ed informazioni inesatte e incomplete.
Sempre sul piano processuale, occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n.
2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n.
898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
** ** **
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 241/2024, depositata il 06/07/2023
e pubblicata il 27/02/2024.
Ciò premesso, occorre trattare delle altre domande accessorie proposte dalle parti.
2. Quanto all'affido delle minori il Collegio, stante le risultanze istruttorie acquisite e l'esito positivo dell'incarico svolto dai Servizi Sociali, tenuto conto delle relazioni dagli stessi predisposte e delle valutazioni conclusive cui sono pervenuti, nonché preso atto della raggiunta concorde volontà delle parti sul regime di affido delle minori, ritiene di disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Del resto, i Servizi Sociali non hanno evidenziato alcuna inidoneità genitoriale tale da supportare un affido esclusivo e tantomeno super-esclusivo, avendo invece avuto cura di sottolineare sin da subito come: “Dagli incontri protetti emerge che il padre ha assunto un comportamento adeguato nella interazione con le figlie in cui si è potuto osservare un legame affettivo ad una relazione positiva…
Entrambi i genitori si sono mostrati collaborativi durante tutto il percorso valutativo….Le bambine in generale, sono apparse serene ed accudite in maniera adeguata e legate emotivamente ed affettivamente ad entrambi i genitori” (cfr. valutazioni conclusive della prima relazione del
23/02/2024). Ancora, nell'ultima relazione di aggiornamento del 5/11/2024 si legge che: “Lo psicologo insieme all'assistente sociale ha svolto dei colloqui di supporto alla bigenitorialità, constatando che la coppia aveva cominciato a collaborare positivamente nell'interesse delle figli…La coppia genitoriale si è sempre mostrata collaborante con il Servizio, presentandosi puntualmente agli appuntamenti, desiderando che anche le bambine potessero essere viste per comprendere se ci fosse in loro una qualche forma di malessere e nel caso, attivarsi con azioni riparative. Entrambi i genitori stanno cercando di superare le reciproche recriminazioni e di concentrarsi sulla gestione delle bambine, sforzandosi di trovare soluzioni. Ne è un esempio
l'accordo raggiunto autonomamente sulle visite paterne e sulla continuità attuale degli obblighi di mantenimento a cui il sig. i attiene”. Per_1
L'esito positivo dell'incarico svolto dai Servizi Sociali e l'atteggiamento collaborativo e costruttivo tenuto da entrambi i genitori durante tutto il percorso porta, dunque, a ritenere che il regime di affidamento condiviso sia il più idoneo e corrispondente all'interesse superiore delle figlie, oltre che in linea con le previsioni dell'art. 337 ter c.c. a garanzia del diritto alla bigenitorialità.
Allo stesso tempo il Collegio, in conformità a quanto prospettato dagli stessi Servizi Sociali nell'ultima relazione del 5/11/2024, ritiene necessaria la prosecuzione dell'incarico di monitoraggio e di supporto alla bigenitorialità per sostenere e accompagnare la coppia nella gestione e risoluzione delle residuali “aree critiche che generano conflittualità”, favorendo in tal modo un consolidamento dei risultati raggiunti.
Quanto al collocamento di e il Collegio ritiene che risponda al loro superiore Per_1 Per_2
interesse il collocamento prevalente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti, stante la situazione attuale che registra la preponderanza della figura materna nella vita e nella cura delle minori.
Alla collocazione prevalente delle minori presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale a favore di quest'ultima, come del resto richiesto da entrambe le parti. Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne avviene nell'esclusivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n. 19602).
3. Passando alla regolamentazione della frequentazione delle minori con il padre, il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dai genitori ai Servizi Sociali e contenute nell'ultima relazione del 5/11/2024 secondo cui: “I genitori hanno dichiarato di aver trovato un accordo per le visite delle bambine al padre, in quanto quest'ultimo non ha un giorno libero da lavoro predefinito. Gli stessi si accordano di volta in volta sulla permanenza delle bambine presso il padre che comporta anche il pernottamento presso la sua abitazione in un residence a Rimini. Di solito il padre ha due giorni di riposo a settimana per cui si reca a prendere le bambine a casa la sera e le trattiene per il tempo a sua disposizione accompagnandole anche a scuola”.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto delle suddette dichiarazioni sul diritto di visita settimanale del padre alle figlie, nonché tenuto conto del superiore interesse delle minori e dell'esigenza di garantire e preservare la continuità del loro rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, ritiene di recepire l'accordo dei genitori già in atto tra loro, disponendo quanto segue: il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo un calendario liberamente concordato tra i genitori di settimana in settimana;
in particolare, il padre comunicherà in via anticipata alla madre i propri turni di lavoro settimanali e potrà tenere con sé le minori durante i giorni di riposo, con pernottamento presso la sua abitazione.
In mancanza di accordo, deve disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, nonché due pomeriggi infrasettimanali, con eventuale pernotto nella settimana in cui trascorreranno il week end con la madre.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione delle minori durante le festività annuali e le vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno adottare, salvo diversi accordi dei genitori, il seguente schema proposto dal resistente: le figlie rimarranno con il padre per sette giorni durante le vacanze di Natale e per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e quello di Pasqua. Durante le vacanze estive, le figlie rimarranno con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei genitori e delle figlie.
4. Venendo ora alle questioni economiche, occorre rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento.
Nel caso di specie, non costituisce profilo controverso la debenza da parte del padre del contributo al mantenimento delle figlie, ma si controverte unicamente sulla determinazione del suo importo.
A tal fine occorre analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti.
Quanto alla ricorrente, dagli atti risulta che ella lavora con contratti stagionali presso alberghi della zona con mansioni di cameriera, nonché con contratto a chiamata presso il bar “Antica Caffetteria” di Rimini, percependo -da CUD 2023- un reddito netto annuo complessivo di circa Euro 5.965,97
(cfr. docc. 25 e 26 ricorrente) e -da CUD 2024- un reddito netto annuo complessivo di circa Euro
5.203,70 (cfr. docc. 29-30 ricorrente). A tali redditi si è aggiunto, per il solo anno 2022, il reddito di libertà erogatole una tantum nella somma di Euro 4.800,00.
A fronte di tali entrate, la ricorrente allega di sostenere spese fisse mensili per il pagamento del canone di locazione dell'immobile Acer assegnatole per Euro 450,00 circa -come risulta anche dai bollettini di pagamento del canone prodotti dalla difesa del resistente (doc.4)- oltre alle spese di utenze e spese condominiali, per un totale di circa Euro 620,00 al mese.
Infine, la ricorrente sottolinea di avere una capacità lavorativa limitata in considerazione del fatto che, non avendo a disposizione una rete familiare cui appoggiarsi, né la disponibilità economica per pagare una baby-sitter cui affidare le minori (rispettivamente di 6 e 10 anni), ella riesce a lavorare solo nelle ore in cui le figlie sono a scuola, circostanza che le rende difficoltoso un inserimento nel mondo del lavoro migliore e più redditizio rispetto a quello in essere.
Quanto invece alla capacità economica del resistente, dichiara di aver lavorato come CP_1
operaio presso imprese edili, con un periodo di disoccupazione nel 2021, sino al febbraio 2024, quando è stato licenziato dalla ditta “Super Edilizia” per riduzione del personale (doc.20 resistente).
Attualmente il resistente, come dallo stesso dichiarato ai Servizi Sociali e in comparsa conclusionale, lavora come corriere per la società Amazon, con uno stipendio mensile di circa Euro
1.400,00-1.500,00, come dimostrato dal CUD 2024, ove si registra un reddito annuale netto di Euro
20.298,00 (doc.23 resistente).
Il resistente, a fronte di tali entrate, deduce di avere spese fisse mensili di Euro 650,00 per il canone di alloggio presso un residence di Rimini e di possedere unicamente una autovettura usata del 2006. Entrambe le parti, infine, hanno sollevato reciproche contestazioni sulla attendibilità della documentazione fiscale prodotta, nel sospetto dell'esistenza di ulteriori entrate non tracciate e non dichiarate da ciascuno.
Il Collegio, in assenza di idonei riscontri probatori e alla luce della lettura combinata delle risultanze istruttorie, ritiene verosimili le dichiarazioni reddituali versate in atti, come tali sufficienti a delineare il quadro delle capacità economico-reddituale di entrambi i coniugi.
Pertanto, per tutte le ragioni sin qui esposte, considerati i maggiori tempi di permanenza delle minori presso la madre, considerata la migliore situazione economica del padre rispetto alla madre, si ritiene equo quantificare in Euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento ordinario di entrambe le figlie (Euro 200,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle minori, per la cui individuazione e regolazione le parti faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Bologna in uso presto questo
Ufficio.
Tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza delle figlie con la madre, la quale provvede alle loro esigenze immediate, deve, inoltre, disporsi che possa percepire il 100% Parte_1 dell'Assegno Unico Universale ad integrazione del mantenimento ordinario della prole, vista la disponibilità manifestata in tal senso dal resistente, nonché in forza della recente ordinanza della
Corte di Cassazione n. 4672 del 22 febbraio 2025, che consente al Giudice di attribuire interamente l'Assegno unico al genitore collocatario del minore anche in caso di affidamento congiunto.
5. Per la decisione sulla contestuale domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa dinanzi al Giudice delegato per la trattazione del giudizio.
La decisione sulle spese di lite deve essere rimessa alla pronuncia della sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così dispone:
• Dà atto che con sentenza non definitiva n. 241/2024, depositata il 06/07/2023 e pubblicata il
27/02/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Albania il 23/1/1991, e , nato in [...] il [...]; CP_1
• Affida le figlie minori e a entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
• Assegna la casa coniugale sita in Rimini, via Nazzareno Lotti n.11/a int.6 alla madre Pt_1
[...]
• Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé le figlie secondo quanto stabilito in motivazione al punto 3; • Conferma l'incarico ai Servizi Sociali di monitoraggio e di supporto alla bigenitorialità con richiesta di relazione con frequenza semestrale;
• Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma - annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT - di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie (Euro 200,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna;
• Dispone che la madre possa percepire il 100% dell'Assegno Unico Universale;
• Rimette il procedimento dinanzi al Giudice delegato per la trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
• Spese di lite alla sentenza definitiva di divorzio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali.
Così deciso in Rimini, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANGHERI Parte_1 C.F._1
MICHELA
RICORRENTE
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCILLO FAUSTO CP_1 C.F._2
e dell'avv. MOSCATT FLAVIO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] il Parte_2 Parte_3
30/08/1981, contraevano matrimonio civile in Albania in data 24/05/2013.
Dall'unione dei coniugi nascevano le figlie (12/07/2014) e Persona_1 Persona_2
(17/12/2918).
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale, oltre allo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 comma 1 c.p.c., con allegazione di violenza domestica ai sensi dell'art. 473bis.40 c.p.c., nonché l'affidamento super-esclusivo delle minori con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in proprio favore. Chiedeva inoltre la conferma del decreto provvisorio del Tribunale dei minori di Bologna del 17/04/2022, che prevedeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, nonché, a livello economico, disporsi a carico del padre un contributo mensile al mantenimento delle minori di Euro
300,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente deduceva che il resistente aveva tenuto negli anni un comportamento aggressivo nei suoi confronti, fisicamente e verbalmente, e di essere stata vittima di episodi violenti, acuiti dall'abuso di alcol da parte del marito, tra cui l'ultimo del 13/07/2021, che poi originava l'intervento del Tribunale dei Minorenni sopra citato e l'apertura del procedimento penale RGNR
3165/2021 avanti il Tribunale di Rimini per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Riferiva, inoltre, il comportamento disinteressato del padre, che a far data dall'ultimo allontanamento definitivo dalla casa familiare, avvenuto nel novembre 2022, aveva lasciato moglie e figlie in seria difficoltà economica, non versando alcun contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia della separazione e del successivo divorzio e alla assegnazione della casa coniugale in capo alla madre ma, contestando la ricostruzione dei fatti e le difese avversarie, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori e la previsione, a proprio carico, di un contributo mensile al loro mantenimento nella misura complessiva di Euro 350,00 (Euro 175,00 per ciascuna figlia) con trattenuta da parte della madre dell'intero Assegno Unico percepito (pari a circa Euro 380,00 complessivi).
Le parti provvedevano a depositare ulteriori difese ex art. 473bis.17 c.p.c. e comparivano davanti al
Giudice delegato all'udienza del 15/6/2023 ove la ricorrente, pur evidenziando la chiusura del procedimento penale a carico del marito con sentenza di assoluzione per il reato di maltrattamenti e per intervenuta rimessione di querela per il reato di lesioni (doc.17 resistente), insisteva per l'affido super esclusivo delle figlie con incontri protetti e per il richiesto contributo al mantenimento, sottolineando come il padre non versasse nulla e che solo dietro sollecito avesse pagato i canoni di locazione e le utenze della casa familiare. Sul piano delle capacità economiche, dichiarava di aver trovato lavoro stagionale con uno stipendio mensile di Euro di 1.400,00, mentre il resistente lavorava stabilmente con uno stipendio netto medio mensile che, calcolato sulla base dell'estratto conto prodotto, risultava essere di Euro 2.221,00.
Il resistente dal canto suo replicava che i fatti di violenza contestati dalla ricorrente si erano in realtà svolti diversamente e di essersi successivamente sottoposto a tutti i percorsi attivati all'uopo (sert e centro antiviolenza). Egli si opponeva all'affido super esclusivo alla madre, negando di essersi disinteressato delle figlie con le quali, viceversa, dichiarava di avere un rapporto speciale. Quanto al richiesto contributo al mantenimento delle minori, ribadiva di essere favorevole a versarlo nella misura massima complessiva di Euro 350,00 -precisando di guadagnare Euro 1.300,00/1.400.00 al mese- e di essere disponibile a lasciare l'intero assegno unico alla madre.
Entrambe le parti confermavano la loro volontà di separarsi, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva. La causa veniva pertanto rimessa al
Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 241/2024, depositata il 06/07/2023 e pubblicata il 27/02/2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione della causa avanti al Giudice delegato per la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, che venivano successivamente emessi con ordinanza ex art 473bis.22 c.p.c. del 7/07/2023.
Con tale ordinanza si disponeva l'affido esclusivo delle minori alla madre con collocazione presso quest'ultima, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione degli incontri padre-figlie da parte del Servizio Sociale, inizialmente in forma protetta con facoltà di liberalizzarli in caso di andamento positivo. I Servizi Sociali venivano altresì incaricati di svolgere una indagine sulla situazione del nucleo familiare, riferendo ogni elemento utile circa la condizione delle minori e verificando la capacità genitoriale delle parti. Quanto ai provvedimenti di natura economica, il
Giudice delegato -considerate le rispettive situazioni documentate dalle parti e la disponibilità del resistente a lasciare l'intero importo dell'assegno unico alla ricorrente- poneva a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario delle minori di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 ciascuna), con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28/02/2024, il Giudice, su richiesta di entrambe le parti, disponeva il proseguimento del monitoraggio sul nucleo familiare, invitando i Servizi Sociali a predisporre un calendario delle visite paterne, possibilmente concordato con i genitori, nonché ad attivare un percorso di sostegno alla bigenitorialità.
Tale incarico veniva confermato anche alla successiva udienza del 4/07/2024, all'esito della quale il
Giudice, oltre ad autorizzare il deposito della documentazione comprovante il sopravvenuto licenziamento del resistente e la sua iscrizione al centro per l'impiego (doc. 20 resistente), rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 29/01/2025, data da cui far decorrere i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Nelle note di precisazione delle conclusioni del 29/11/2024, parte ricorrente modificava la domanda chiedendo, in conformità alle conclusioni rassegnate dal resistente, di affidare le minori in via condivisa a entrambi i genitori, con conferma del monitoraggio del Servizio Sociale e la prosecuzione degli interventi a sostegno della bigenitorialità in favore di entrambe le parti.
Infine, con memoria di replica ex art 473 bis.28 lett. c) c.p.c., la ricorrente precisava ulteriormente le proprie domande, chiedendo di essere autorizzata a percepire al 100% l'assegno unico universale erogato dall'Inps, nonché la condanna del resistente a rifondere i compensi legali e le spese processuali ex art. 473 bis.18 c.p.c. per violazione del dovere di leale collaborazione, avendo reso documentazione ed informazioni inesatte e incomplete.
Sempre sul piano processuale, occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n.
2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n.
898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
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1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 241/2024, depositata il 06/07/2023
e pubblicata il 27/02/2024.
Ciò premesso, occorre trattare delle altre domande accessorie proposte dalle parti.
2. Quanto all'affido delle minori il Collegio, stante le risultanze istruttorie acquisite e l'esito positivo dell'incarico svolto dai Servizi Sociali, tenuto conto delle relazioni dagli stessi predisposte e delle valutazioni conclusive cui sono pervenuti, nonché preso atto della raggiunta concorde volontà delle parti sul regime di affido delle minori, ritiene di disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Del resto, i Servizi Sociali non hanno evidenziato alcuna inidoneità genitoriale tale da supportare un affido esclusivo e tantomeno super-esclusivo, avendo invece avuto cura di sottolineare sin da subito come: “Dagli incontri protetti emerge che il padre ha assunto un comportamento adeguato nella interazione con le figlie in cui si è potuto osservare un legame affettivo ad una relazione positiva…
Entrambi i genitori si sono mostrati collaborativi durante tutto il percorso valutativo….Le bambine in generale, sono apparse serene ed accudite in maniera adeguata e legate emotivamente ed affettivamente ad entrambi i genitori” (cfr. valutazioni conclusive della prima relazione del
23/02/2024). Ancora, nell'ultima relazione di aggiornamento del 5/11/2024 si legge che: “Lo psicologo insieme all'assistente sociale ha svolto dei colloqui di supporto alla bigenitorialità, constatando che la coppia aveva cominciato a collaborare positivamente nell'interesse delle figli…La coppia genitoriale si è sempre mostrata collaborante con il Servizio, presentandosi puntualmente agli appuntamenti, desiderando che anche le bambine potessero essere viste per comprendere se ci fosse in loro una qualche forma di malessere e nel caso, attivarsi con azioni riparative. Entrambi i genitori stanno cercando di superare le reciproche recriminazioni e di concentrarsi sulla gestione delle bambine, sforzandosi di trovare soluzioni. Ne è un esempio
l'accordo raggiunto autonomamente sulle visite paterne e sulla continuità attuale degli obblighi di mantenimento a cui il sig. i attiene”. Per_1
L'esito positivo dell'incarico svolto dai Servizi Sociali e l'atteggiamento collaborativo e costruttivo tenuto da entrambi i genitori durante tutto il percorso porta, dunque, a ritenere che il regime di affidamento condiviso sia il più idoneo e corrispondente all'interesse superiore delle figlie, oltre che in linea con le previsioni dell'art. 337 ter c.c. a garanzia del diritto alla bigenitorialità.
Allo stesso tempo il Collegio, in conformità a quanto prospettato dagli stessi Servizi Sociali nell'ultima relazione del 5/11/2024, ritiene necessaria la prosecuzione dell'incarico di monitoraggio e di supporto alla bigenitorialità per sostenere e accompagnare la coppia nella gestione e risoluzione delle residuali “aree critiche che generano conflittualità”, favorendo in tal modo un consolidamento dei risultati raggiunti.
Quanto al collocamento di e il Collegio ritiene che risponda al loro superiore Per_1 Per_2
interesse il collocamento prevalente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti, stante la situazione attuale che registra la preponderanza della figura materna nella vita e nella cura delle minori.
Alla collocazione prevalente delle minori presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale a favore di quest'ultima, come del resto richiesto da entrambe le parti. Sul punto la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne avviene nell'esclusivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare (Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n. 19602).
3. Passando alla regolamentazione della frequentazione delle minori con il padre, il Collegio prende atto delle dichiarazioni rese dai genitori ai Servizi Sociali e contenute nell'ultima relazione del 5/11/2024 secondo cui: “I genitori hanno dichiarato di aver trovato un accordo per le visite delle bambine al padre, in quanto quest'ultimo non ha un giorno libero da lavoro predefinito. Gli stessi si accordano di volta in volta sulla permanenza delle bambine presso il padre che comporta anche il pernottamento presso la sua abitazione in un residence a Rimini. Di solito il padre ha due giorni di riposo a settimana per cui si reca a prendere le bambine a casa la sera e le trattiene per il tempo a sua disposizione accompagnandole anche a scuola”.
Il Collegio, pertanto, tenuto conto delle suddette dichiarazioni sul diritto di visita settimanale del padre alle figlie, nonché tenuto conto del superiore interesse delle minori e dell'esigenza di garantire e preservare la continuità del loro rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, ritiene di recepire l'accordo dei genitori già in atto tra loro, disponendo quanto segue: il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo un calendario liberamente concordato tra i genitori di settimana in settimana;
in particolare, il padre comunicherà in via anticipata alla madre i propri turni di lavoro settimanali e potrà tenere con sé le minori durante i giorni di riposo, con pernottamento presso la sua abitazione.
In mancanza di accordo, deve disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica sera, nonché due pomeriggi infrasettimanali, con eventuale pernotto nella settimana in cui trascorreranno il week end con la madre.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione delle minori durante le festività annuali e le vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno adottare, salvo diversi accordi dei genitori, il seguente schema proposto dal resistente: le figlie rimarranno con il padre per sette giorni durante le vacanze di Natale e per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e quello di Pasqua. Durante le vacanze estive, le figlie rimarranno con il padre per almeno due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei genitori e delle figlie.
4. Venendo ora alle questioni economiche, occorre rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento.
Nel caso di specie, non costituisce profilo controverso la debenza da parte del padre del contributo al mantenimento delle figlie, ma si controverte unicamente sulla determinazione del suo importo.
A tal fine occorre analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti.
Quanto alla ricorrente, dagli atti risulta che ella lavora con contratti stagionali presso alberghi della zona con mansioni di cameriera, nonché con contratto a chiamata presso il bar “Antica Caffetteria” di Rimini, percependo -da CUD 2023- un reddito netto annuo complessivo di circa Euro 5.965,97
(cfr. docc. 25 e 26 ricorrente) e -da CUD 2024- un reddito netto annuo complessivo di circa Euro
5.203,70 (cfr. docc. 29-30 ricorrente). A tali redditi si è aggiunto, per il solo anno 2022, il reddito di libertà erogatole una tantum nella somma di Euro 4.800,00.
A fronte di tali entrate, la ricorrente allega di sostenere spese fisse mensili per il pagamento del canone di locazione dell'immobile Acer assegnatole per Euro 450,00 circa -come risulta anche dai bollettini di pagamento del canone prodotti dalla difesa del resistente (doc.4)- oltre alle spese di utenze e spese condominiali, per un totale di circa Euro 620,00 al mese.
Infine, la ricorrente sottolinea di avere una capacità lavorativa limitata in considerazione del fatto che, non avendo a disposizione una rete familiare cui appoggiarsi, né la disponibilità economica per pagare una baby-sitter cui affidare le minori (rispettivamente di 6 e 10 anni), ella riesce a lavorare solo nelle ore in cui le figlie sono a scuola, circostanza che le rende difficoltoso un inserimento nel mondo del lavoro migliore e più redditizio rispetto a quello in essere.
Quanto invece alla capacità economica del resistente, dichiara di aver lavorato come CP_1
operaio presso imprese edili, con un periodo di disoccupazione nel 2021, sino al febbraio 2024, quando è stato licenziato dalla ditta “Super Edilizia” per riduzione del personale (doc.20 resistente).
Attualmente il resistente, come dallo stesso dichiarato ai Servizi Sociali e in comparsa conclusionale, lavora come corriere per la società Amazon, con uno stipendio mensile di circa Euro
1.400,00-1.500,00, come dimostrato dal CUD 2024, ove si registra un reddito annuale netto di Euro
20.298,00 (doc.23 resistente).
Il resistente, a fronte di tali entrate, deduce di avere spese fisse mensili di Euro 650,00 per il canone di alloggio presso un residence di Rimini e di possedere unicamente una autovettura usata del 2006. Entrambe le parti, infine, hanno sollevato reciproche contestazioni sulla attendibilità della documentazione fiscale prodotta, nel sospetto dell'esistenza di ulteriori entrate non tracciate e non dichiarate da ciascuno.
Il Collegio, in assenza di idonei riscontri probatori e alla luce della lettura combinata delle risultanze istruttorie, ritiene verosimili le dichiarazioni reddituali versate in atti, come tali sufficienti a delineare il quadro delle capacità economico-reddituale di entrambi i coniugi.
Pertanto, per tutte le ragioni sin qui esposte, considerati i maggiori tempi di permanenza delle minori presso la madre, considerata la migliore situazione economica del padre rispetto alla madre, si ritiene equo quantificare in Euro 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, la somma dovuta dal padre per il mantenimento ordinario di entrambe le figlie (Euro 200,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle minori, per la cui individuazione e regolazione le parti faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Bologna in uso presto questo
Ufficio.
Tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza delle figlie con la madre, la quale provvede alle loro esigenze immediate, deve, inoltre, disporsi che possa percepire il 100% Parte_1 dell'Assegno Unico Universale ad integrazione del mantenimento ordinario della prole, vista la disponibilità manifestata in tal senso dal resistente, nonché in forza della recente ordinanza della
Corte di Cassazione n. 4672 del 22 febbraio 2025, che consente al Giudice di attribuire interamente l'Assegno unico al genitore collocatario del minore anche in caso di affidamento congiunto.
5. Per la decisione sulla contestuale domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa dinanzi al Giudice delegato per la trattazione del giudizio.
La decisione sulle spese di lite deve essere rimessa alla pronuncia della sentenza di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così dispone:
• Dà atto che con sentenza non definitiva n. 241/2024, depositata il 06/07/2023 e pubblicata il
27/02/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Albania il 23/1/1991, e , nato in [...] il [...]; CP_1
• Affida le figlie minori e a entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
• Assegna la casa coniugale sita in Rimini, via Nazzareno Lotti n.11/a int.6 alla madre Pt_1
[...]
• Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé le figlie secondo quanto stabilito in motivazione al punto 3; • Conferma l'incarico ai Servizi Sociali di monitoraggio e di supporto alla bigenitorialità con richiesta di relazione con frequenza semestrale;
• Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma - annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT - di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie (Euro 200,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna;
• Dispone che la madre possa percepire il 100% dell'Assegno Unico Universale;
• Rimette il procedimento dinanzi al Giudice delegato per la trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
• Spese di lite alla sentenza definitiva di divorzio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali.
Così deciso in Rimini, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi