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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 14904/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 4834/2024
TRA
nata a [...] [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Parte_1
Cappabianca, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%., senza riconoscere i requisiti per la prestazione assistenziale suddetta.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 26.11.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 05.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 4834/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, le conclusioni del c.t.u. vengono contestate in quanto ritenute incongrue rispetto alla gravità del quadro clinico della periziata, come dimostrato dalla documentazione medica in atti che, secondo l'opponente, non lascerebbe spazio ad interpretazioni al riguardo. Le conclusioni del c.t.u. sarebbero poi contraddittorie rispetto a quanto da lui stesso rilevato durante l'esame obiettivo con riguardo al deficit della deambulazione, come ben evidenziato nella relazione del consulente di parte all'uopo depositata.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 15.10.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Artrite reumatoide in osteoartrosi generalizzata glaucoma OO trattato chirurgicamente ipertensione arteriosa sindrome depressiva”.
3 Nel merito, ha osservato: “L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 100% (cento per cento). La periziata risulta ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche della sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti, dunque, trattasi di una paziente: • In discrete condizioni cliniche generali;
• con regolare tono trofismo muscolare per costituzione ed età; orientata nel tempo e nello spazio;
• in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
• in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
• che non presenta dispnea né a riposo né a seguito di sforzi fisici;
• che è orientata nel tempo e nello spazio, e nel complesso può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti della Sig.ra Pt_1
determinino le condizioni per le quali NON SI può concedere il beneficio
[...]
dell'accompagnamento in quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, comunque possibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia.”.
All'esito poi, del ricevimento di note critiche alla bozza da parte del consulente di parte ricorrente, il c.t.u. ha potuto ulteriormente specificare la propria valutazione come segue: “L'esame obiettivo osteoarticolare è quello già esplicitato alla pagina 7 dell'elaborato peritale e che qui si riporta per completezza: “Deambulazione autonoma con ausilio di girello deambulatore, passaggi posturali autonomi sebbene rallentati. Paziente in grado di assumere e mantenere la stazione eretta prolungata. Il
ROM delle articolazioni esaminate: movimenti di flessione di entrambe le ginocchia riferiti dolenti ma possibili fino 120° circa, estensione completa, ballottamento rotuleo negativo bilateralmente, dolente la palpazione dell'emirima mediale bilateralmente.
4 Regolare il ROM di polsi e caviglie. Le articolazioni scapolo omerali risultano ridotte nel loro range di movimento, dolenti ai massimi gradi di escursione in flessione, abduzione, extra ed intrarotazione. Sfumatamente ridotto e dolente il ROM di entrambe le anche in flessione ed intrarotazione. Movimenti di flesso estensione del rachide dorsale e lombo sacrale dolenti e possibili fino ai massimi gradi di escursione, manovra di Wassermann e Laseguè negative. Tono trofismo dei muscoli dell'arto superiore e inferiore regolari per costituzione ed età. […] A parere dello scrivente risulta un esame obiettivo completo in ogni sua parte, che analizza le articolazioni
(anche, spalle, ginocchia, rachide, caviglie) che sostengono il carico, e la deambulazione e i principali movimenti della vita quotidiana, un esame obiettivo che appare ben più accurato degli specialisti ortopedici che ebbero in cura la ricorrente, come si può facilmente evincere alla lettura di tali consulenze. La ricorrente deambula con un girello deambulatore prescritto in data 27/03/2024 dal Dott. Persona_2
geriatra in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, ma
[...]
tale deambulazione appare del tutto autonoma, con passaggi posturali autonomi sebbene rallentati (quindi non necessita di alcun aiuto per compiere il passaggio posturale), in grado di mantenere la prolungata stazione eretta, con un regolare tono trofismo per costituzione ed età. Bisogna altresì evidenziare che nemmeno un esame strumentale è presente agli atti, sia esso anche una semplice RX ginocchia, RX bacino,
RX rachide, senza voler andare a scomodare esami più invasivi come TC o RMN. Viene pertanto da chiedersi come gli stessi Specialisti che ebbero in cura la ricorrente possano aver effettuato la diagnosi di un'artrosi generalizzata di tale gravità tanto da impedirne la deambulazione! Ecco spiegato il netto contrasto fra la valutazione espressa dal Sottoscritto e le varie consulenze espletate dalla ricorrente. Sulla scorta dell'attuale esame clinico e dell'esame obiettivo osteo articolare (che ritengo più che valido, effettuato, tra l'altro, da medico con quarantennale esperienza clinica benché non specialista in fisiatria e/o ortopedia), evidenziato nel corso delle operazioni peritali, si può ritenere la Sig.ra invalida nella misura del 100%, senza Parte_1 necessità dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, dunque dal 28/04/2023”.
5 Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Non può condividersi, in particolare, la contestazione secondo cui il c.t.u. non avrebbe adeguatamente approfondito il deficit della deambulazione, la cui valutazione risulta, invece, accurata e condivisibile, anche alla luce del puntuale riscontro alle note critiche ricevute dal consulente della ricorrente. D'altra parte, con riguardo al censurato contrasto tra le certificazioni mediche depositate e l'opinione del c.t.u., non può non evidenziarsi come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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