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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/10/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 170/2025, promossa
DA
,con l'avv. TERESA PES Parte 1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con l'avv. SEGNERI SERGIO
,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI Causa in punto di modifica delle condizioni di divorzio, rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e la resistente congiuntamente:
1. dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di mantenimento dei figli Per_1 e CP 2 2. revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente, disponendo che la stessa rilasci in favore del ricorrente l'immobile sito in Sassari Via Parigi 21, piano 2 -S1 in NCEU distinta al F 125 mapp. 243 sub 17 ZC 2 cat. A3 cl 2 consistenza 7 vani superficie catastale 147 mq, rendita euro 542,28, con autorimessa in NCEU distinta al F 125, mapp. 243, sub 10, ZC 2 cat. C6, cl 2 consistenza 10 mq, sup. catastale 11 mq rendita
51,65, libero da persone e sgombero da cose entro la data del 15.1.2026; 3. spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.1.2025 Parte 1 esponeva che con sentenza n.
895/2005 questo Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del suo
, aveva confermato le condizioni di cui alla matrimonio con Controparte_1
precedente sentenza di separazione che gli aveva imposto un contributo per il mantenimento dei figli di Lire 1.500.000 ed aveva assegnato la casa coniugale alla madre. Affermava che entrambi i figli, CP_2 nata nel 1986 e Per 1 nel 1987, erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti, sicché chiedeva di dichiarare formalmente cessato l'obbligo di mantenerli e di revocare l'assegnazione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, alla resistente.
Con comparsa depositata il 4.6.2025 si costituiva la CP 1 che, sollevate eccezioni in rito, esposte le sue condizioni economiche ed abitative, si opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il procedimento, istruito con sole produzioni documentali, era rimesso al Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa i signori Pt 1 e CP 1 hanno raggiunto un accordo confluito nelle conclusioni congiuntamente rassegnate che possono trovare pieno accoglimento.
Va, pertanto, dichiarato cessato l'obbligo del Pt 1 di provvedere al mantenimento dei figli, stante loro indipendenza economica che non è mai stata contestata dalla convenuta;
non sussistendone più il necessario presupposto, cioè il rapporto di stabile coabitazione con figli non ancora autonomi, va revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente che dovrà rilasciarlo, unitamente alle sue pertinenze, al ricorrente entro la data del 15.1.2026 libero da persone e sgombero da cose. Le spesedi lite, come da domanda delle parti, sono integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza 895 del 2005 pronunciata da questo Tribunale:
1. dichiara cessato l'obbligo di Parte 1 di contribuire al mantenimento dei figli;
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
l'immobile sito in SassariParte 1disponendo che la stessa rilasci in favore di
Via Parigi 21, piano 2 -S1 in NCEU distinta al F 125 mapp. 243 sub 17 ZC 2 cat. A3 cl. 2 consistenza 7 vani sup. catastale 147 mq, rendita Euro 542,28, con autorimessa in
NCEU distinta al F 125, mapp. 243, sub 10, ZC 2 cat. C6, cl. 2 consistenza 10 mq, sup. catastale 11 mq rendita 51,65, libero da persone e sgombero da cose entro la data del
15.1.2026;
-spese compensate.
Sassari, 15.10.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Collegio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 170/2025, promossa
DA
,con l'avv. TERESA PES Parte 1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con l'avv. SEGNERI SERGIO
,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI Causa in punto di modifica delle condizioni di divorzio, rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente e la resistente congiuntamente:
1. dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di mantenimento dei figli Per_1 e CP 2 2. revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente, disponendo che la stessa rilasci in favore del ricorrente l'immobile sito in Sassari Via Parigi 21, piano 2 -S1 in NCEU distinta al F 125 mapp. 243 sub 17 ZC 2 cat. A3 cl 2 consistenza 7 vani superficie catastale 147 mq, rendita euro 542,28, con autorimessa in NCEU distinta al F 125, mapp. 243, sub 10, ZC 2 cat. C6, cl 2 consistenza 10 mq, sup. catastale 11 mq rendita
51,65, libero da persone e sgombero da cose entro la data del 15.1.2026; 3. spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.1.2025 Parte 1 esponeva che con sentenza n.
895/2005 questo Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del suo
, aveva confermato le condizioni di cui alla matrimonio con Controparte_1
precedente sentenza di separazione che gli aveva imposto un contributo per il mantenimento dei figli di Lire 1.500.000 ed aveva assegnato la casa coniugale alla madre. Affermava che entrambi i figli, CP_2 nata nel 1986 e Per 1 nel 1987, erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti, sicché chiedeva di dichiarare formalmente cessato l'obbligo di mantenerli e di revocare l'assegnazione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, alla resistente.
Con comparsa depositata il 4.6.2025 si costituiva la CP 1 che, sollevate eccezioni in rito, esposte le sue condizioni economiche ed abitative, si opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il procedimento, istruito con sole produzioni documentali, era rimesso al Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 7.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa i signori Pt 1 e CP 1 hanno raggiunto un accordo confluito nelle conclusioni congiuntamente rassegnate che possono trovare pieno accoglimento.
Va, pertanto, dichiarato cessato l'obbligo del Pt 1 di provvedere al mantenimento dei figli, stante loro indipendenza economica che non è mai stata contestata dalla convenuta;
non sussistendone più il necessario presupposto, cioè il rapporto di stabile coabitazione con figli non ancora autonomi, va revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente che dovrà rilasciarlo, unitamente alle sue pertinenze, al ricorrente entro la data del 15.1.2026 libero da persone e sgombero da cose. Le spesedi lite, come da domanda delle parti, sono integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza 895 del 2005 pronunciata da questo Tribunale:
1. dichiara cessato l'obbligo di Parte 1 di contribuire al mantenimento dei figli;
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
l'immobile sito in SassariParte 1disponendo che la stessa rilasci in favore di
Via Parigi 21, piano 2 -S1 in NCEU distinta al F 125 mapp. 243 sub 17 ZC 2 cat. A3 cl. 2 consistenza 7 vani sup. catastale 147 mq, rendita Euro 542,28, con autorimessa in
NCEU distinta al F 125, mapp. 243, sub 10, ZC 2 cat. C6, cl. 2 consistenza 10 mq, sup. catastale 11 mq rendita 51,65, libero da persone e sgombero da cose entro la data del
15.1.2026;
-spese compensate.
Sassari, 15.10.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana