Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n°7599 /2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
del 27/05/2025
nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
All'udienza del 27/05/2025, alle ore 10,05, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Silvia Ingrassia:
− per parte attrice: l'Avv. SACCONE MARIA RITA anche in sostituzione dell'Avv.
FUNDARO' ANTONINA.
− per parte convenuta: l'Avv. MOSCHETTI MARCANTONIO.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate;
l'Avv. Saccone rappresenta di avere depositato massime giurisprudenziali pertinenti rispetto alla vicenda, cui si riporta;
chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, riaperta la camera di consiglio, all'udienza del 27.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella controversia iscritta al n. 7599 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli avv.ti Antonina Antonella Fundarò e Maria
Rita che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla citazione;
ricorrente
e
(C.F. nata a [...] il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Saverio Scrofani n. 60, presso lo studio dell'avv. Marcantonio
Moschetti, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 23.12.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, conveniva in giudizio e premesso Parte_2 Controparte_3 di essere proprietario di un appartamento sito a Palermo in Via Olivio Sozzi n. 14, primo piano, dotato di tre balconi (due sul retro-prospetto, con affaccio sul cortile condominiale, e uno sulla via principale), esponeva che il sottostante appartamento di piano terra, di proprietà di era dotato di Controparte_3 due terrazze, eccedenti la sagoma dell'edificio e la proiezione dei balconi soprastanti, sulle quali erano state realizzate delle strutture metalliche che, oltre ad essere in violazione delle distanze legali, costituivano ricettacolo di spazzatura e habitat naturale per via della nidificazione di insetti e ratti, con conseguenti immissioni pregiudizievoli ai danni della proprietà di parte ricorrente e pericolo per la sicurezza del suo immobile, nonché lesione del decoro architettonico dell'edificio. A ciò aggiungeva che
2 le strutture in questione le impedivano di effettuare i necessari interventi di restauro conservativo dei propri sotto balconi.
Per tali ragioni, chiedeva testualmente di:
“I. Accertare e dichiarare che:
- tutte le strutture realizzate dalla SI.ra otto i balconi di proprietà sono poste a distanza illegale CP_3 Pt_1 in dispregio dell'art. 907 c.c.;
- rendono impossibile la manutenzione dei sottobalconi di proprietà Pt_1
- le predette strutture ledono il decoro e la sicurezza della proprietà in patente violazione dell'ultimo Pt_1 comma dell'art. 1120 c.c.;
- sono causa di immissioni pregiudizievoli.
II. Conseguentemente, condannare la SI.ra a rimuovere definitivamente tutte le strutture metalliche poste a CP_3 distanza illegale dai balconi di retroprospetto e prospetto di proprietà Pt_1
III. Ordinare comunque alla SI.ra sotto la direzione dello stesso C.T.U., l'accesso al suo immobile per CP_3 eseguire gli interventi di restauro conservativo dei balconi del ricorrente.
IV. Autorizzare il ricorrente, in difetto di adempimento, ad eseguire tutti i predetti lavori sotto la direzione del nominando C.T.U., con diritto di rivalsa.
V. Condannare la SI.ra al pagamento delle spese di questo giudizio, della C.T.U. e delle spese Parte_3 che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione degli emanandi provvedimenti, tenendo conto della maggiorazione del
30% imposta dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 37 dell'8/03/2018)”,
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande di parte Controparte_3 ricorrente, di cui chiedeva il rigetto, e deducendo, in breve, che le reti da giardino in materiale plastico, posizionate nei balconi di sua proprietà, rientravano nel novero degli ornamenti e delle finiture d'arredo, estranei alla definizione di “strutture” di cui all'art. 907 c.c. e precisando che gli accessori ornamentali in questione erano realizzati con foglie finte in plastica e inidonei, per le loro caratteristiche intrinseche, a determinare immissioni maleodoranti e condizioni ambientali malsane. Contestava, poi, la richiesta di accesso formulata ex art 843 c.c., rilevando l'assenza della necessità di accesso richiesta dalla disposizione richiamata, in quanto, con delibera dell'assemblea del 20.9.2022, il aveva già CP_4 disposto l'esecuzione di lavori per il ripristino della facciata e dei sotto balconi affidando l'incarico a un tecnico, arch. Pt_4
Tali, in breve, i fatti controversi, la causa veniva istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. , e successivamente rinviata alla data odierna per Persona_1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive. I procuratori delle parti, all'odierna udienza, concludevano, dunque, come da verbale in atti.
*****
3 Le domande di parte ricorrente meritano accoglimento nei termini e per le ragioni di cui appresso si dirà.
1. In punto di diritto, va, innanzitutto, rammentato che la disposizione di cui all'art. 907 c.c. invocata da parte attrice, volta a tutelare il diritto di veduta acquistato sul fondo vicino anteriormente alla realizzazione di una “costruzione” da parte di quest'ultimo, riguarda l'esecuzione di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo, di carattere stabile, all'esercizio della veduta (v. Cass. n. 5764/2004)
In applicazione di tale principio, in giurisprudenza sono stati ritenuti vietati ai sensi della norma in esame una tettoia di plastica (v. Cass. n. 5913/1983), una veranda (v. Cass. n. 7269/2014; Cass. n.
12097/1995), una tenda con intelaiatura infissa nel muro (v. Cass. n. 5618/1995).
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto è soltanto che l'opera sia destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, sicché il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (v. Cass. n. 21501/2007).
Si ricorda, ancora, che l'articolo in esame trova applicazione anche nei rapporti fra le singole proprietà di un edificio condominiale (v. Cass. n. 4190/2000; Cass. n. 2873/1991; Cass. n. 4844/1988:
“Le norme sulle distanze legali in materia di vedute, in quanto compatibili con la disciplina della comunione, sono applicabili nei rapporti delle singole proprietà di un edificio condominiale, quand'anche uno dei condomini utilizzi parti comuni dell'immobile (es. muri perimetrali) nei limiti consentiti dall'art. 1102” (nella specie, la Corte Suprema ha confermato la decisione di merito che aveva condannato alla demolizione un che aveva CP_4 costruito sulla propria terrazza a livello un nuovo vano, previa utilizzazione in aderenza e in appoggio del muro perimetrale, senza osservare la distanza di tre metri, prescritta dall'art. 907 c. c., dalla soglia della finestra del sovrastante appartamento a cui vantaggio era costituita una servitù di veduta); sicché il proprietario di ciascuna unità immobiliare ha diritto a non essere pregiudicato dalla costruzione di un altro condomino, nella possibilità di esercitare le proprie vedute in appiombo alla base dell'edificio
( v. Cass. n. 15906/2024: “Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita”; conf. Cass. n. 955/2013; Cass. n.
5732/2019).
Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, occorre muovere dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e affidata all'arch. , al cui elaborato, depositato in Persona_1
4 data 6.5.2024, integralmente si rinvia e i cui esiti, alla luce delle argomentazioni ivi contenute, avvalorate dalla documentazione fotografica che correda l'elaborato, sono pienamente condivisi dal giudicante.
L'ausiliario, in particolare, dopo avere effettuato un accesso sui luoghi oggetto del contendere, ha accertato che:
a) L'appartamento di piano terra, di proprietà presenta nel retro-prospetto un CP_3 terrazzino di forma irregolare, che per dimensioni, sia longitudinali che trasversali, risulta più grande dei balconi dei piani superiori, aggettanti il prospetto, incluso quello di proprietà del ricorrente ed “è delimitato da una parte, dal prospetto dello stabile e dall'altra da un muro spesso 25 cm circa ed alto circa 2,5 mt che funge anche da divisore da altre proprietà; sui lati corti, invece, è circoscritto, da un lato
(sotto il balcone aggettante del sig. , dal muro divisore da altre proprietà, mentre dall'altro, ove il Pt_1 terrazzino si restringe, da una veranda di piccole dimensioni poggiata al prospetto, (non presente nel planimetria catastale), il cui accesso è garantito dalla cucina. Tale area, nella zona più ampia, è coperta longitudinalmente, in parte da una tenda estendibile (metallo e tessuto per esterni) installata direttamente a prospetto per una lunghezza pari al balcone soprastante (proprietà e in parte da una rete metallica a maglia piccola, sormontata da Pt_1 un “rampicante” di finta edera, di materiale plastico di colore verde, che copre la distanza che intercorre tra la fine del balcone soprastante e il muro di contenimento e divisore da altre proprietà; quest'ultima è presente, anche, laddove il terrazzino si restringe, e si trova ad una quota più alta ove è presente la veranda. Tale rete, oggi, non funge da copertura per le acque piovane ma, presumibilmente, come misura di protezione contro la caduta di oggetti dai piani superiori;
ipotesi suffragata dalla presenza di materiale di vario tipo adagiato sulla stessa.
Questa struttura è ancorata, da una parte, ad alcuni profilati di metallo (perpendicolari al muro ed aggettanti verso l'interno del terrazzino di piano terra), lunghi circa 80 cm, ubicati in sommità del muro divisorio da altre proprietà, ad una altezza di circa 3 metri, e dall'altra, alla tenda, sopra descritta, nella sua parte distale tramite fil di ferro;
mentre, nella parte in cui il terrazzino si restringe, ed in particolare sopra la veranda, con elementi metallici ancorati alla stessa. La percezione che si ha dai piani sovrastanti è quella di un elemento compatto senza soluzione di continuità”;
b) Quanto al prospetto principale (sulla via Olivio Sozzi), il c.t.u. ha rappresentato che “la proiezione perpendicolare del balcone dell'attore (in larghezza e lunghezza) ricade interamente all'interno del terrazzino di piano terra, (di dimensioni pari a circa 3,63 mt di larghezza per 2,16 mt di profondità), circoscritto sul fronte da un muretto basso perimetrale sormontato da una ringhiera ad elementi verticali di colore grigio e sui laterali da due elementi separatori più alti, in ferro e vetro. Sul pavimento del terrazzino, in pezzame di marmo policromo a forme non regolari, poggia un elemento metallico, profondo circa 70 cm, a rete a maglia piccola. Tale struttura, ancorata sul prospetto principale tramite tasselli a vite, presenta due piedritti sui quali insiste un doppio arco “scemo” ad andamento rampante che inquadra l'apertura di accesso al terrazzino. Su tale intelaiatura, come nel caso del retro-prospetto, è ancorata una rete a maglia piccola, sormontata da foglie di edera in plastica di colore verde, che in questo caso, non sembrerebbe avere funzione di protezione, (non sono stati riscontrati oggetti)”, a ciò
5 aggiungendo che “la struttura in materiale metallico, con due piedritti sui quali insiste un doppio arco “scemo” ad andamento rampante, anche se meno profonda del balcone sovrastante, risulta essere più larga dello stesso”.
Così descritti i luoghi, il c.t.u. ha, dunque, escluso la presenza di strutture metalliche in aderenza ai balconi del ricorrente , ma, per entrambi i balconi (ossia, quello del retro-prospetto e quello Pt_1 del prospetto principale), considerato che la veduta dai due balconi soprastanti di proprietà Pt_1 dovrebbe essere esercitata oltre che di lato, anche in basso, verticalmente, ha riscontrato la violazione della distanza minima di 3 metri e la necessità, per assicurare il rispetto delle distanze legali di cui all'art. 907 c.c., di ripristinare lo stato dei luoghi, e dunque di provvedere, con riferimento al balcone del retro- prospetto, alla “rimozione degli elementi metallici, della rete sulla quale è adagiata la finta edera” e, con riferimento al balcone del prospetto principale, a eliminare “la rete a maglia piccola con le foglie di plastica sovrapposte”, rimuovendo altresì la struttura in materiale metallico, la quale risulta “più larga” del balcone sovrastante, con conseguente pregiudizio al diritto di veduta del ricorrente.
Ebbene, le conclusioni raggiunte dal c.t.u. vanno integralmente condivise, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, le strutture realizzate dalla resistente ei due balconi di sua proprietà abbiano CP_3 natura di “costruzioni” ai fini dell'applicazione dell'art. 907 c.c., giacché le stesse, come chiaramente desumibile dalla descrizione operata dall'ausiliario e dalla documentazione fotografica allegata, così come realizzate – ossia con reti metalliche fissate al prospetto mediante tasselli, su cui sono state poggiate, poi, foglie rampicanti in materiale plastico – impediscono, radicalmente e in maniera stabile, la veduta dai balconi sovrastanti di proprietà . Pt_1
E tanto basterebbe, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, per l'accoglimento della domanda svolta dal ricorrente ex art. 907 c.c.
Deve, però, rilevarsi che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia condominiale, pienamente condiviso dal giudicante, il che abbia trasformato il CP_4 proprio balcone è soggetto alla normativa sulle distanze di cui all'art. 907 c.c. soltanto per la costruzione che insista su un'area non ricadente in quella del sovrastante il balcone, non essendo invece tenuto ad analogo rispetto delle distanze legali con riferimento all'area interna del proprio balcone che non debordi dal perimetro di quello sovrastante, giacché in tal caso non si avrebbe una limitazione della veduta in avanti e a piombo del proprietario sovrastante (v. Cass. n. 17317/2007).
Dunque, nel caso di specie, l'accoglimento della domanda ex art. 907 c.c. dovrebbe comportare unicamente la rimozione delle strutture dei due balconi del resistente limitatamente alla parte che fuoriesce dal perimetro dei due balconi sovrastanti di proprietà del ricorrente.
2. Ma, a ben vedere, la richiesta di integrale rimozione delle strutture realizzate dalla resistente CP_3 nei suoi due balconi (aggettanti sul prospetto principale dell'edificio e sul relativo retro-prospetto) merita comunque accoglimento giacché, come pure lamentato dal ricorrente , le opere così Pt_1
6 installate dalla proprietaria dell'appartamento sottostante risultano gravemente lesive del decoro architettonico dell'edificio.
Ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 1120 c.c. e del comma 2 dell'art. 1222 c.c., sono, infatti, vietate le innovazioni nell'unità immobiliare in proprietà esclusiva e nelle parti comuni
(quali il prospetto dell'edificio) che alterino il decoro architettonico dell'edificio e la loro realizzazione integra un atto illecito per la cui rimozione può legittimamente attivarsi ogni condomino.
Ricordato che, per consolidato indirizzo, per decoro architettonico del fabbricato deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico
(v. anche Cass. n. 18928/2020: “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio”), si rammenta altresì che il concetto di decoro dell'edificio comprende: (i) le sue caratteristiche originarie (ossia l'aspetto estetico e strutturale dell'edificio come progettato e costruito); (ii) gli elementi sopravvenuti
(ossia le modifiche o le aggiunte che devono armonizzarsi con il contesto preesistente); (iii) la funzione complessiva, ovvero l'aspetto architettonico che incide sul valore economico delle unità immobiliari e sulla qualità della vita dei condomini (cfr. Cass. n. 14455/2004, che ha definito il decoro come “il complesso delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che conferiscono armonia e pregio all'immobile” e ha ribadito che interventi che alterano questa armonia possono essere censurati anche se autorizzati dall'assemblea; v. anche Cass. n. 24589/2019, che ha stabilito che il pregiudizio al decoro può essere valutato in relazione all'impatto estetico e alla diminuzione del valore delle proprietà immobiliari, sicché anche modifiche apparentemente minime, come l'installazione di impianti esterni, possono comprometterlo;
cfr., altresì, Cass. n. 4538/2017, che ha chiarito che il decoro riguarda non solo gli elementi visibili dall'esterno, ma anche quelli interni, se influenzano l'aspetto complessivo dell'edificio o delle sue parti comuni;
Cass. n. 6175/2009, secondo la quale l'alterazione del decoro architettonico non richiede necessariamente una diminuzione del valore economico dell'immobile, ma è sufficiente che vi sia un'alterazione estetica percepibile e significativa).
Sempre in punto di diritto, si rammenta, inoltre, che, in mancanza di una norma che circoscriva la lesione al solo prospetto principale, al fine di valutare la compromissione e l'alterazione del decoro da parte di un qualsivoglia intervento è necessaria una valutazione complessiva dell'edificio, anche relativa al suo “retro-prospetto” (sul tema, cfr. anche Corte d'appello di Palermo, Sentenza n. 950/2022 del
31.5.2022).
Ebbene, applicando tali assunti al caso di specie, entrambe le strutture realizzate da parte resistente, tanto nel balcone del prospetto principale quanto in quello del retro-prospetto, alterano in maniera
7 significativa ed evidente il decoro architettonico dell'edificio.
Quanto al balcone del retro-prospetto, la documentazione fotografica prodotta da parte ricorrente e tratta dal c.t.u. (v. allegato alla c.t.u., pag. 13) palesa con tutta evidenza che la struttura ancorata al muro perimetrale dell'edificio – costituita, come sopra riportato, “in parte da una tenda estendibile (metallo e tessuto per esterni) installata direttamente a prospetto per una lunghezza pari al balcone soprastante (proprietà e in Pt_1 parte da una rete metallica a maglia piccola, sormontata da un “rampicante” di finta edera, di materiale plastico di colore verde, che copre la distanza che intercorre tra la fine del balcone soprastante e il muro di contenimento e divisore da altre proprietà” – altera negativamente l'estetica del fabbricato, giacché, oltre a interrompere l'aspetto complessivo e l'armonia strutturale del prospetto (il quale si caratterizza per la presenza di balconi aggettanti;
v. anche elaborati grafici relativi al prospetto interno dell'edificio, allegati da parte resistente al doc. 16), ha una copertura su cui si accumulano, nel tempo, materiali di varia natura (verosimilmente spazzatura e/o oggetti caduti dai piani soprastanti o ivi depositati dagli agenti atmosferici), che si incastrano tra le maglie metalliche.
Ciò, visto dai piani soprastanti, ingenera un evidente senso di sporco e di degrado, senz'altro idoneo a pregiudicare il valore economico degli immobili che compongono l'edificio aventi veduta in
“appiombo” su tale copertura e, in particolare, quello del ricorrente , dal cui balcone, in Pt_1 ragione dell'installazione della “vicina” rete metallica con rampicante di finte foglie d'edera, si ha una veduta diretta sui detriti sopra depositati, che oltre ad essere pregiudizievole del diritto di veduta e dell'aspetto architettonico dell'edificio, incide altresì negativamente – soprattutto a causa dell'accumulo dei rifiuti – sulla qualità dell'aria che raggiunge l'appartamento del ricorrente.
Analoghe conclusioni in ordine alla lesione del decoro dell'edificio vanno replicate con riferimento alla struttura realizzata dalla resistente sul balcone del prospetto principale, giacché, anche in questo caso, l'installazione della struttura metallica “ad arco” sopra la quale è stata poggiata una rete “a maglie fitte” che circonda l'intero balcone e sopra la quale è stato poggiato un telone verde con foglie finte, determina una chiusura dell'area che, come chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica
(v. allegato alla c.t.u., pag. 10), incide negativamente sull'insieme dell'aspetto armonico dello stabile, caratterizzato, anche dal lato del prospetto principale, dalla presenza di balconi aggettanti scoperti.
Peraltro, la tipologia dei materiali impiegati e la loro sistemazione caotica e disordinata (con particolare riferimento al telone e alle foglie di plastica ivi posizione) conferiscono all'edificio un aspetto trasandato, sgradevole e poco curato, senz'altro idoneo ad alterarne il decoro architettonico, dovendosi, altresì, rilevare che, in considerazione dell'immediata vicinanza tra la struttura così collocata da parte resistente nel balcone a piano terra di sua proprietà prospiciente la via Oliviero Sozzi e il soprastante balcone di parte ricorrente, sarebbe agevole la possibile l'intrusione da parte di terzi all'interno della proprietà , con conseguente sussistenza di un pericolo di pregiudizio attuale alla sicurezza Pt_1 dell'immobile e delle persone che vi abitano stabilmente.
8 Per tali ragioni, va ordinato alla resistente, ex artt. 1120, ultima comma, e 1122, comma 2, c.c., la rimozione integrale delle strutture posizionate in entrambi balconi di sua proprietà oggetto del contendere.
3. Venendo, adesso, all'esame dell'ultima domanda di parte ricorrente, intesa ad ottenere l'accesso all'immobile di parte resistente al fine di eseguire le necessarie opere di conservazione dei propri balconi, occorre rilevare che, a mente dell'art. 843 c.c., il proprietario ha il diritto di accedere al fondo del vicino al fine di riparare un'opera propria, laddove se ne ravvisi la necessità e, per quanto concerne l'oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che tale disposizione trova pacifica applicazione anche in materia condominiale.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio ha, innanzitutto, accertato lo stato di degrado del balcone del retro-prospetto di parte ricorrente – si legge, infatti, che questo “a livello estradossale presenta rigonfiamento di pavimentazione, con evidenti lineature e distacco dei marmi perimetrali, (…), nonché degrado e presenza di ruggine nei ferri dei travetti con fenomeni di esfoliazione”) – e ha evidenziato la necessità di provvedere tempestivamente al suo ripristino, anche a garanzia dell'incolumità della stessa resistente CP_3
Tale condizione trova pieno riscontro nella documentazione fotografica allegata (v. pag 14 dell'allegato alla consulenza tecnica).
Il c.t.u. ha pure sottolineato che l'intervento per il ripristino del balcone in questione richiede l'accesso al piano sottostante, sicché ricorrono i presupposti per ordinare a parte resistente, ex art. 843
c.c., di consentire l'accesso alla sua proprietà da parte del ricorrente al fine di provvedere alle opere di riparazione del proprio balcone.
Non risulta, infatti, pertinente la difesa di parte resistente secondo cui l'approvazione di lavori condominiali relativi ai balconi e al prospetto dell'edificio renderebbe superfluo l'accesso ai luoghi da parte del ricorrente, dovendosi al riguardo rammentare che i balconi aggettanti non sono beni condominiali, ma di proprietà esclusiva dei proprietari delle singole unità immobiliari di cui costituiscono un prolungamento.
Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza del ricorrente di accesso ai luoghi e di direzione delle opere a mezzo del c.t.u. nominato in corso di causa, trattandosi di richiesta che attiene non già al presente giudizio di merito, ma ad una eventuale fase esecutiva, estranea al presente contendere.
La richiesta di accesso ex art. 843 c.c. non può, infine, trovare accoglimento con riferimento alla prospettata esecuzione di lavori del balcone di parte ricorrente posizionato sul prospetto principale dell'edificio, atteso che, secondo quanto accertato dal c.t.u. e riscontrato dalla documentazione fotografica (v. pag. 10 dell'allegato alla c.t.u.), non occorre alcun intervento di manutenzione sul balcone in questione, sicché non ricorre il presupposto della “necessità” richiesto per l'applicazione dell'invocata disposizione.
*****
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte ricorrente, vanno compensate nella misura di ¼.
In ragione dell'esito della lite, i restanti ¾ delle spese di lite vanno posti a carico di parte resistente e liquidati, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per fasi studio e introduttiva e medi ridotti della metà per fasi istruttoria e decisionale, avendo riguardo all'attività concretamente svolta dalla parte, non essendo state peraltro depositate le note conclusive autorizzate, per un ammontare di euro 3.387,00, da ridurre ad euro
2.540,25 in ragione della disposta compensazione, con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT di cui all' art. 4, comma 1-bis del d.m. n. 55/2014, per un compenso di euro 3.303,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali).
Anche le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste nella misura di ¼ a carico di parte ricorrente e nella misura di ¾ a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- ORDINA a la rimozione delle strutture, descritte in parte motiva, posizionate sui Controparte_3 due balconi dell'immobile di sua proprietà, sito in Palermo in Via Olivio Sozzi n. 14, piano terra;
- ORDINA a di consentire l'accesso all'immobile di sua proprietà a Controparte_3 Parte_2
e alle maestranze da quest'ultimo incaricate, al fine di eseguire le necessarie opere di
[...] manutenzione e riparazione del balcone di sua proprietà, che affaccia sul retro-prospetto dell'edificio sito in Palermo in Via Olivio Sozzi n. 14, piano primo;
- COMPENSA nella misura di ¾ le spese di lite tra le parti;
- PONE i restanti ¾ delle spese di lite a carico della resistente e, per l'effetto, CONDANNA
[...] al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro 3.303,00 CP_3 Parte_2 per compensi ed euro 198,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
- PONE definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nella misura di ¼ a carico di parte ricorrente e nella misura di ¾ a carico di parte resistente.
Così deciso in Palermo il 27.5.2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia
Il presente provvedimento è stato redatto con la partecipazione del dott. Gianluca Prosperini, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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