Art. 2.
Il testo dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"L'Ente e' retto da un Consiglio di amministrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della, provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;
e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;
f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;
g) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
h) il rettore dell'Universita', statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del Consiglio, in caso di assenza o impedimento.
Assiste alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del Museo.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e designa, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario.
Il presidente ha, la rappresentanza legale dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione.
I vice presidenti sostituiscono, anche disgiuntamente, il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni.
Il Consiglio di amministrazione puo' costituire nel suo seno una Giunta esecutiva, composta dal presidente e da altri due membri, con il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio e adottare in caso di necessita' e di urgenza, ogni opportuno provvedimento ed iniziativa per il funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio".
Il testo dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"L'Ente e' retto da un Consiglio di amministrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un rappresentante della, provincia di Milano, designato dalla Giunta provinciale;
e) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale;
f) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, designato dal Consiglio camerale;
g) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
h) il rettore dell'Universita', statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del Consiglio, in caso di assenza o impedimento.
Assiste alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del Museo.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e designa, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario.
Il presidente ha, la rappresentanza legale dell'Ente e compie, nell'interesse dell'Ente stesso, tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del Consiglio di amministrazione.
I vice presidenti sostituiscono, anche disgiuntamente, il presidente nei casi di suo impedimento o di assenza e lo coadiuvano nelle sue funzioni.
Il Consiglio di amministrazione puo' costituire nel suo seno una Giunta esecutiva, composta dal presidente e da altri due membri, con il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio e adottare in caso di necessita' e di urgenza, ogni opportuno provvedimento ed iniziativa per il funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio".