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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa TE ES, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 19 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1957 r.g. del 2024 e proposta da c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IG NA c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
(C.F. - P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Sicilia, Sig. , in virtù dei poteri Controparte_2 ad esso attribuiti in forza di procura speciale autenticata con atto per Notar
– Roma repertorio n. 181515 raccolta n. 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Valentina Mignone (C.F. con cui elettivamente C.F._3 domicilia presso il suo studio in Napoli alla piazza Leoandro n. 14
Resistente
L' (cf Controparte_3
- - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott. P.IVA_2 CP_4 CP_5
nato in [...] il [...] n.q. di Regionale della Sicilia e legale
[...] CP_6 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista
Di VI ( ) ed elettivamente domiciliata in Indirizzo CodiceFiscale_4
Telematico; resistente
OGGETTO: opposizione all'intimazione di pagamento n. 299 2024 9012336530, limitatamente ai ruoli per €.2.440,17 CP_4 CONCLUSIONI: come formulate nelle note scritte da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Lo ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
299 2024 9012336530, limitatamente ai ruoli nella stessa acclusi, CP_4 eccependo la prescrizione del credito ex art. 3 commi 9 e 10 Legge 335 del 1995.
Si è costituita , contestando l'ammissibilità dell'opposizione per non avere CP_7
l'atto impugnato capacità immediatamente lesiva;
nel merito chiedendo il rigetto, stante la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale in data 12 dicembre 2016 e dell'intimazione di pagamento in data 18 novembre 2024, richiamando in ogni caso vari decreti di sospensione dell'attività di notifica nel periodo COVID che avrebbero impedito la maturazione del periodo di sospensione.
Si è costituito anche l' eccependo la decadenza, per non essere stata CP_4 impugnata la cartella, oggetto di impugnativa, nei termini di cui agli artt. 24 e 25
D.lgs. 46/99, rilevando la conseguente inammissibilità dell'opposizione per questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, ormai cristallizzata, acquisendo la cartella esattoriale, non opposta, la stessa efficacia di un decreto ingiuntivo non opposto;
deducendo l'inammissibilità della prescrizione maturata antecedentemente la notifica della cartella e rilevando l'onere, in capo alla sola della prova degli atti interruttivi, per quella maturata successivamente. CP_7
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va innanzitutto qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, per consolidato orientamento della giurisprudenza, all'atto di precetto.
Essa va dichiarata ammissibile e fondata nel merito e pertanto va accolta, risultando destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalle resistenti.
Nel caso in decisione, giova innanzitutto richiamare la disposizione di cui all'art.3 della L.335/95 che ha modificato la disciplina della prescrizione, statuendo al comma 9 che : “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” e prevedendo, al comma 10, che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Nel merito, vanno condivisi i principi espressi dalla Cassazione civile a Sez. Un., con sentenza del 17/11/2016, n.23397 di talché deve ritenersi che la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs.26 febbraio 1999 n.46 art.24, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c.
La cartella di pagamento qualora sia non opposta non può in alcun modo assimilarsi dunque ad un titolo giudiziale « poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale
e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In particolare le Sezioni Unite statuiscono che: « È notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto”.
Tale principio di diritto, nella materia contributiva, implica l'applicazione del termine di prescrizione di anni cinque dalla notifica della cartella. Pertanto se, nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella, l'
[...]
non procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto CP_8 interruttivo della prescrizione, non è più possibile agire esecutivamente.
Quanto allo strumento idoneo a far valere la prescrizione, sempre le SS.UU. hanno chiarito che, oltre all'impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, che va esperita nei termini, è sicuramente utilizzabile l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. per via della competenza del Giudice del lavoro in materia di previdenza), al fine di contestare l'an dell'esecuzione, essendo noto che l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo costituisce uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. .
Dunque l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non rendendo incontrovertibile (come avviene per i provvedimenti giurisdizionali a seguito della mancata impugnazione) la cartella esattoriale, preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando al destinatario della cartella la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (cfr. Cassazione civile sez. un.,
17/11/2016, n.23397 e Cass. civ. n. 3160 del 2024, Cass, civ. n.8198 del 2023;
Cass. civ. n.20261 del 2021).
Essendo dimostrata la notifica, a mani proprie, della cartella di pagamento in data
12 dicembre 2016, va valutato se la richiesta di rateizzazione, come rilevato dall'
possa costituire atto interruttivo del termine di prescrizione. CP_4
Non manca di rilevare il decidente che, seppure la richiesta di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, abbia astrattamente, efficacia di riconoscimento del suddetto debito, e quindi di atto interruttivo della prescrizione (cfr Cass. civ. sez l. 16110 del 2025), la prova documentale dell'avvenuta presentazione dell'istanza come della eventuale successiva revoca non è stata offerta, non valendo a tal fine il documento interno prodotto denominato “iter ruoli”.
Infine, deve essere vagliata la questione afferente la sospensione del termine di prescrizione, ad opera della normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico. Sul punto, ritiene questo Tribunale che di tale sospensione se ne può tener conto, per quanto di interesse, nel limite della durata di n. 311 giorni, giungendosi alla conclusione dell'estinzione del credito di cui all'intimazione e nei limiti della domanda, per avvenuta prescrizione, essendo decorso un tempo superiore ai cinque anni, dalla data di notifica della cartella del 12 dicembre 2016, di cui v'è prova in atti, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento del 18 novembre
2024, in assenza di altri atti interruttivi di cui sia stata fornita prova.
Non può essere condivisa la tesi secondo la quale la sospensione del termine di prescrizione si sarebbe protratta addirittura dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia, per
542 giorni.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Infatti, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Non vi sono state altre disposizioni che hanno ulteriormente prorogato la durata della sospensione in esame.
In dettaglio, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente a varie ipotesi, tra le quali (per quel che qui interessa) rientrano i “versamenti … [tributari e non tributari] in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021” e derivanti da avvisi di pagamento o da cartelle esattoriali.
Tale disposizione, quindi, concerne i termini per i “versamenti” da parte dei debitori, non quello per le attività di coltivazione dei crediti da parte dei creditori.
Del resto, a ragionare diversamente, non si comprende come potrebbero coesistere, nel citato D.L. 18/80, l'art. 37 (che, espressamente sospende la prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) e l'68. Cioè: se l'art. 68, nel menzionare la sospensione dei termini per i “versamenti”, si riferisse implicitamente anche alla prescrizione dei correlativi diritti di credito, allora le due disposizioni finirebbero per sovrapporsi.
Sarebbe pure incomprensibile, poi, la disciplina delle proroghe che si sono succedute nel tempo, posto che tanto l'art. 99 del D.L. 104/20, quanto l'art.
1-bis del D.L. 125/20, e pure l'art. 22-bis co. 2 del D.L. 183/20 e l'art. 4 del D.L. 41/21, nel rinnovare di volta in volta la proroga precedentemente stabilita, hanno investito solo l'art. 68 del D.L. 18/20, senza mai menzionare l'articolo 37. Ebbene: se gli artt. 37 e 68 del DL. 18/20 avessero rappresentato realmente due facce della medesima medaglia, nel senso che le proroghe dei termini per i “versamenti” dovesse essere letta come una implicita proroga pure dei termini di prescrizione ad essi correlati, ci si sarebbe aspettati che le varie proroghe menzionassero non solo l'art. 68 del D.L. 18/20 ma pure (e soprattutto) l'art. 37 che, come detto, è invece espressamente riferito alla prescrizione dei crediti contributivi.
In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emergenziale abbia prorogato di soli
311 giorni la durata del termine di prescrizione dei diritti oggi in esame, e non per la durata dell'intera pandemia, come ipotizzato in memoria.
Le altre disposizioni menzionate, invece, hanno prorogato solo i termini per i versamenti da parte dei contribuenti, senza modificare in alcun modo i termini
(già prorogati) entro i quali i creditori avevano l'onere di attivarsi per mantenere integre le proprie ragioni.
Per concludere, ogni altra questione assorbita, l'opposizione va accolta e il credito di €.2.440,17 dichiarato prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 44/2014 e D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Trapani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'avvenuta prescrizione dei crediti previdenziali per €.2.440,17 di cui all'intimazione di pagamento n. 299 2024
9012336530.
- Condanna, in solido, l e l' , in persona dei Controparte_1 CP_4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.46,00 per esborsi ed €.1.769,00 per compensi oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente
Trapani, 05/12/2025
Giudice Onorario Di Pace
TE ES Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
TE ES in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa TE ES, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 19 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1957 r.g. del 2024 e proposta da c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IG NA c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
(C.F. - P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Responsabile degli Atti introduttivi del Giudizio Sicilia, Sig. , in virtù dei poteri Controparte_2 ad esso attribuiti in forza di procura speciale autenticata con atto per Notar
– Roma repertorio n. 181515 raccolta n. 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Valentina Mignone (C.F. con cui elettivamente C.F._3 domicilia presso il suo studio in Napoli alla piazza Leoandro n. 14
Resistente
L' (cf Controparte_3
- - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott. P.IVA_2 CP_4 CP_5
nato in [...] il [...] n.q. di Regionale della Sicilia e legale
[...] CP_6 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista
Di VI ( ) ed elettivamente domiciliata in Indirizzo CodiceFiscale_4
Telematico; resistente
OGGETTO: opposizione all'intimazione di pagamento n. 299 2024 9012336530, limitatamente ai ruoli per €.2.440,17 CP_4 CONCLUSIONI: come formulate nelle note scritte da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Lo ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
299 2024 9012336530, limitatamente ai ruoli nella stessa acclusi, CP_4 eccependo la prescrizione del credito ex art. 3 commi 9 e 10 Legge 335 del 1995.
Si è costituita , contestando l'ammissibilità dell'opposizione per non avere CP_7
l'atto impugnato capacità immediatamente lesiva;
nel merito chiedendo il rigetto, stante la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale in data 12 dicembre 2016 e dell'intimazione di pagamento in data 18 novembre 2024, richiamando in ogni caso vari decreti di sospensione dell'attività di notifica nel periodo COVID che avrebbero impedito la maturazione del periodo di sospensione.
Si è costituito anche l' eccependo la decadenza, per non essere stata CP_4 impugnata la cartella, oggetto di impugnativa, nei termini di cui agli artt. 24 e 25
D.lgs. 46/99, rilevando la conseguente inammissibilità dell'opposizione per questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, ormai cristallizzata, acquisendo la cartella esattoriale, non opposta, la stessa efficacia di un decreto ingiuntivo non opposto;
deducendo l'inammissibilità della prescrizione maturata antecedentemente la notifica della cartella e rilevando l'onere, in capo alla sola della prova degli atti interruttivi, per quella maturata successivamente. CP_7
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va innanzitutto qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, per consolidato orientamento della giurisprudenza, all'atto di precetto.
Essa va dichiarata ammissibile e fondata nel merito e pertanto va accolta, risultando destituite di fondamento le eccezioni sollevate dalle resistenti.
Nel caso in decisione, giova innanzitutto richiamare la disposizione di cui all'art.3 della L.335/95 che ha modificato la disciplina della prescrizione, statuendo al comma 9 che : “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” e prevedendo, al comma 10, che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Nel merito, vanno condivisi i principi espressi dalla Cassazione civile a Sez. Un., con sentenza del 17/11/2016, n.23397 di talché deve ritenersi che la scadenza del termine — pacificamente perentorio — per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs.26 febbraio 1999 n.46 art.24, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della c.d. « conversione » del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.2953 c.c.
La cartella di pagamento qualora sia non opposta non può in alcun modo assimilarsi dunque ad un titolo giudiziale « poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale
e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In particolare le Sezioni Unite statuiscono che: « È notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto”.
Tale principio di diritto, nella materia contributiva, implica l'applicazione del termine di prescrizione di anni cinque dalla notifica della cartella. Pertanto se, nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella, l'
[...]
non procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto CP_8 interruttivo della prescrizione, non è più possibile agire esecutivamente.
Quanto allo strumento idoneo a far valere la prescrizione, sempre le SS.UU. hanno chiarito che, oltre all'impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, che va esperita nei termini, è sicuramente utilizzabile l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. per via della competenza del Giudice del lavoro in materia di previdenza), al fine di contestare l'an dell'esecuzione, essendo noto che l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo costituisce uno dei « vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. .
Dunque l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non rendendo incontrovertibile (come avviene per i provvedimenti giurisdizionali a seguito della mancata impugnazione) la cartella esattoriale, preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando al destinatario della cartella la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (cfr. Cassazione civile sez. un.,
17/11/2016, n.23397 e Cass. civ. n. 3160 del 2024, Cass, civ. n.8198 del 2023;
Cass. civ. n.20261 del 2021).
Essendo dimostrata la notifica, a mani proprie, della cartella di pagamento in data
12 dicembre 2016, va valutato se la richiesta di rateizzazione, come rilevato dall'
possa costituire atto interruttivo del termine di prescrizione. CP_4
Non manca di rilevare il decidente che, seppure la richiesta di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, abbia astrattamente, efficacia di riconoscimento del suddetto debito, e quindi di atto interruttivo della prescrizione (cfr Cass. civ. sez l. 16110 del 2025), la prova documentale dell'avvenuta presentazione dell'istanza come della eventuale successiva revoca non è stata offerta, non valendo a tal fine il documento interno prodotto denominato “iter ruoli”.
Infine, deve essere vagliata la questione afferente la sospensione del termine di prescrizione, ad opera della normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico. Sul punto, ritiene questo Tribunale che di tale sospensione se ne può tener conto, per quanto di interesse, nel limite della durata di n. 311 giorni, giungendosi alla conclusione dell'estinzione del credito di cui all'intimazione e nei limiti della domanda, per avvenuta prescrizione, essendo decorso un tempo superiore ai cinque anni, dalla data di notifica della cartella del 12 dicembre 2016, di cui v'è prova in atti, e la data di notifica dell'intimazione di pagamento del 18 novembre
2024, in assenza di altri atti interruttivi di cui sia stata fornita prova.
Non può essere condivisa la tesi secondo la quale la sospensione del termine di prescrizione si sarebbe protratta addirittura dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia, per
542 giorni.
In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Infatti, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Non vi sono state altre disposizioni che hanno ulteriormente prorogato la durata della sospensione in esame.
In dettaglio, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente a varie ipotesi, tra le quali (per quel che qui interessa) rientrano i “versamenti … [tributari e non tributari] in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021” e derivanti da avvisi di pagamento o da cartelle esattoriali.
Tale disposizione, quindi, concerne i termini per i “versamenti” da parte dei debitori, non quello per le attività di coltivazione dei crediti da parte dei creditori.
Del resto, a ragionare diversamente, non si comprende come potrebbero coesistere, nel citato D.L. 18/80, l'art. 37 (che, espressamente sospende la prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) e l'68. Cioè: se l'art. 68, nel menzionare la sospensione dei termini per i “versamenti”, si riferisse implicitamente anche alla prescrizione dei correlativi diritti di credito, allora le due disposizioni finirebbero per sovrapporsi.
Sarebbe pure incomprensibile, poi, la disciplina delle proroghe che si sono succedute nel tempo, posto che tanto l'art. 99 del D.L. 104/20, quanto l'art.
1-bis del D.L. 125/20, e pure l'art. 22-bis co. 2 del D.L. 183/20 e l'art. 4 del D.L. 41/21, nel rinnovare di volta in volta la proroga precedentemente stabilita, hanno investito solo l'art. 68 del D.L. 18/20, senza mai menzionare l'articolo 37. Ebbene: se gli artt. 37 e 68 del DL. 18/20 avessero rappresentato realmente due facce della medesima medaglia, nel senso che le proroghe dei termini per i “versamenti” dovesse essere letta come una implicita proroga pure dei termini di prescrizione ad essi correlati, ci si sarebbe aspettati che le varie proroghe menzionassero non solo l'art. 68 del D.L. 18/20 ma pure (e soprattutto) l'art. 37 che, come detto, è invece espressamente riferito alla prescrizione dei crediti contributivi.
In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emergenziale abbia prorogato di soli
311 giorni la durata del termine di prescrizione dei diritti oggi in esame, e non per la durata dell'intera pandemia, come ipotizzato in memoria.
Le altre disposizioni menzionate, invece, hanno prorogato solo i termini per i versamenti da parte dei contribuenti, senza modificare in alcun modo i termini
(già prorogati) entro i quali i creditori avevano l'onere di attivarsi per mantenere integre le proprie ragioni.
Per concludere, ogni altra questione assorbita, l'opposizione va accolta e il credito di €.2.440,17 dichiarato prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 44/2014 e D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Trapani, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'avvenuta prescrizione dei crediti previdenziali per €.2.440,17 di cui all'intimazione di pagamento n. 299 2024
9012336530.
- Condanna, in solido, l e l' , in persona dei Controparte_1 CP_4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.46,00 per esborsi ed €.1.769,00 per compensi oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente
Trapani, 05/12/2025
Giudice Onorario Di Pace
TE ES Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
TE ES in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.