Art. 5.
Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne b) e c) dell'allegato B, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:
- la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B;
- l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.
Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscrizione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne b) e c) dell'allegato B, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:
- la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B;
- l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche.