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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 118/2021
Il Giudice del Lavoro, TO Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marra ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento demansionamento, mobbing, straining
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché accerti che l'adibizione del Parte_1
ricorrente, a decorre dal mese di giugno 2011 (o la diversa data ritenuta di giustizia) a mansioni di addetto alla manutenzione, costituisca dequalificazione professionale e/o mobbing e/o straining. Condanni la società convenuta a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di direttore manutentore pertinenti al suo inquadramento contrattuale di livello VII Ccnl Metalmeccanici Industria. Condanni la società convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti in conseguenza del demansionamento, dequalificazione e mobbing/straining e, in particolare, il danno alla professionalità, determinato nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile da gennaio 2011 (o nella diversa misura, minore o maggiore, e/o la diversa decorrenza ritenute di giustizia); del danno non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico, determinato nella misura del 20% di riduzione della capacità psicofisica (o la diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di giustizia) e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 64.197,00 (o la diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia) per i motivi di cui in narrativa;
del danno morale soggettivo quantificabile aumentando della misura del 30% - o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia - quanto spettante al sig. a titolo di danno non patrimoniale/biologico; del danno Parte_1
esistenziale, quantificabili aumentando della misura del 30% - o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia - quanto spettante al sig. Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale/biologico, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria. Vinte le spese”.
Per la parte resistente “per il rigetto delle domande avversarie, in Controparte_1 quanto infondate e/o prescritte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2021, il ricorrente chiedeva di accertare di essere stato vittima di demansionamento, o comunque di condotte illecite
(mobbing o straining) attuate dal datore di lavoro ( a partire dal Controparte_1
mese di giugno 2011 e, conseguentemente, domandava di essere reintegrato nelle
Pag. 2 di 16 mansioni svolte precedentemente e di essere risarcito per i danni patiti
(patrimoniali e non patrimoniali).
2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di essere stato assunto dalla Controparte_1
in data 02.05.2008 con inquadramento VII livello (quadro) CCNL
Metalmeccanici, svolgendo le mansioni di “direttore della manutenzione” di tre strutture alberghiere ubicate nelle province di Lucca e Pisa. In particolare, il si doveva occupare della direzione delle manutenzioni elettriche, Pt_1
meccaniche, idriche e di carpenteria (sia in ferro che in legno), oltre che della manutenzione dei locali tecnici del centro benessere e piscine degli alberghi.
Nello svolgimento dei suddetti compiti il ricorrente godeva di ampia autonomia nella valutazione del danno e nella pianificazione dell'intervento necessario, scegliendo come e con chi eseguire la riparazione/sostituzione (se con dipendenti della o con ditte esterne) e dirigendo i lavori di ripristino. CP_1
3. Il ricorrente riferiva che, dopo una discussione avuta con il figlio del presidente della società convenuta nel giugno del 2011, egli di fatto veniva privato delle sue funzioni ordinarie in quanto si limitava a seguire gli interventi di riparazione degli operai, mentre le direttive venivano impartite direttamente dalla proprietà.
Progressivamente il ricorrente è stato poi relegato alle mansioni di operaio, mentre le sue precedenti mansioni sono state affidate all'ingegnere LL RB. Di fatto il si limitava ad eseguire le direttive dell'ingegnere suddetto e gli Pt_1
venivano revocati tutti i benefits precedentemente concessi (telefono aziendale, auto e pc). Il suddetto demansionamento causava nel ricorrente un grave danno all'immagine e gravi patologie.
4. Il raccontava, altresì, che da ottobre 2016 a luglio 2019 egli veniva Pt_1
adibito dal medesimo datore di lavoro alle mansioni di referente dei cantieri elettro-ferroviari nei tratti ferroviari di Pisa, Lucca e La Spezia. Seguendo le Cont indicazioni impartite da il si limitava a riferire ai suoi colleghi le Pt_1
direttive ricevute, operando poi insieme agli altri operai, quindi, senza godere di alcuna autonomia decisionale o esecutiva.
5. Successivamente, dal 25.09.2019 il ricorrente veniva adibito come operaio ai magazzini della società resistente, in qualità di addetto all'attività di magazzino e
Pag. 3 di 16 manutenzione attrezzature. Le nuove mansioni, che erano umilianti e dequalificanti, comportavano un aggravamento delle patologie di cui era affetto, oltre a causare pesanti conseguenze sul piano psicologico, alternando periodi di lavoro a periodi di malattia. In particolare, l'essere adibito a mansioni inferiori e squalificanti comportava una grave depressione del ricorrente, con molteplici disagi anche nella vita di relazione.
6. In data 05.11.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
che contestava integralmente le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande.
7. In particolare, la resistente osservava che: 1) il ricorrente era stato assunto nel
2008 come operaio, con trattamento salariale pari a 1.700,00 euro;
2) all'atto dell'assunzione era stato concesso al l'uso del furgone aziendale e un Pt_1
telefono cellulare per la reperibilità (e non di altri benefits); 3) con gli altri due operai che svolgevano la stessa attività non vi era alcuna sovra-ordinazione del ricorrente, ma un rapporto di mera colleganza;
4) anzi, vi erano stati plurimi episodi in cui il non era stato in grado di risolvere problematiche Pt_1
semplici presso le strutture alberghiere gestite dalla 5) il Controparte_1
cambiamento di mansioni del 2020 (presso l'officina e il magazzino della società) era stato imposto dal Medico Compente, che, nel visitare il ricorrente dopo un infortunio alla mano patito nel luglio 2019, aveva espressamente vietato lavori in quota, guida di mezzi aziendali (compresI mezzi di movimentazione terra e merci)
e turno notturno;
6) nel corso degli anni 2020 e 2021, il accumulava Pt_1
numerosi giorni di assenza per malattia, lavorando complessivamente solo per 80 giorni in due anni;
7) il ricorrente non è mai stato inquadrato come “quadro” ma sempre e soltanto come “operaio manutentore”; 8) se il ricorrente ha ricevuto un trattamento stipendiale maggiore, ciò non significa che gli possa essere riconosciuta la qualifica superiore;
9) il diritto vantato dal ricorrente si è comunque prescritto, non avendolo esercitato per 10 anni;
10) il passaggio dalla manutenzione delle strutture alberghiere alla manutenzione della rete ferroviaria era dovuto sia alla cessione del ramo d'azienda compiuto dalla resistente sia al mancato apprezzamento delle capacità lavorative del Pt_1
Pag. 4 di 16 8. Alle udienze del 04.02.2022, 17.03.2022 e 15.11.2022 venivano sentititi i testimoni indicati dalle parti sui capitoli ammessi da questo ufficio.
9. All'udienza del 05.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente è infondata. Il ricorrente lamenta condotte pregiudizievoli del datore di lavoro compiute ai suoi danni fino all'anno 2021. Pertanto, il tempo di prescrizione non risulta evidentemente maturato.
12. Il primo punto da affrontare è l'inquadramento del ricorrente all'atto dell'assunzione del 02.05.2008 da parte della resistente, allo scopo di CP_3
verificare per quali mansioni sia stato assunto e quali mansioni poi il dipendente abbia effettivamente svolto.
13. La posizione di parte ricorrente è che il nel 2008 è stato assunto per Pt_1
svolgere l'attività di “direttore manutentore” (mansioni “Quadro”) presso tre diverse strutture alberghiere, con compiti organizzativi, direttivi e decisionali nei confronti degli operai a lui subordinati. Le successive mansioni svolte costituivano un chiaro demansionamento in quanto il veniva impiegato Pt_1
come mero operaio manutentore, prima presso gli alberghi e poi presso gli impianti ferroviari.
14. Quanto sostenuto da parte ricorrente non trova conforto nelle prove assunte in corso di causa.
15. In primo luogo, va osservato che le parti nel 2008 non hanno sottoscritto alcun contratto di assunzione. Pertanto, non è disponibile un atto negoziale scritto a cui fare riferimento per l'individuazione della qualifica e delle mansioni del ricorrente all'atto dell'assunzione.
16. Pertanto, ai fini della ricostruzione del rapporto di lavoro instaurato occorre fare riferimento ai documenti depositati e alle testimonianze raccolte.
Pag. 5 di 16 17. In merito fra i documenti messi a disposizione di questo giudice vanno segnalati:
a) la scheda anagrafico-professionale del che, in riferimento Pt_1
all'assunzione del lavoratore presso la indica la qualifica Controparte_1
(“meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore”) e la categoria (“7”); b) la comunicazione obbligatoria di assunzione (modello UNILAV/instaurazione), in cui si specifica la qualifica (“meccanico alla manutenzione”) e il livello di inquadramento (“7”); c) le buste paga rilasciate nel periodo di interesse, in cui sono riportati la qualifica (“operaio”) e il livello (“7”).
18. Dai suddetti documenti, quindi, emerge una qualifica che contraddice la pretesa attorea, in quanto il è stato pacificamente assunto come “operaio addetto Pt_1 alla manutenzione”. Unico dato a sostegno del ricorso è il livello di inquadramento. Su questo aspetto la parte resistente ha dato una giustificazione, che appare convincente alla luce delle prove orali assunte. Al è stato Pt_1
attribuito dal commercialista, su indicazione specifica del datore di lavoro, un livello di inquadramento superiore solamente per garantirgli uno stipendio maggiore (di circa 1.700,00 euro), ma le mansioni concretamente svolte dal dipendente sono state sempre quelle per cui è stato assunto, ovvero operaio manutentore. Pertanto, l'indicazione del livello di inquadramento è stata determinata solo da un'esigenza contabile e non dalle attività effettivamente svolte dal ricorrente.
19. Par capire, allora quale attività lavorativa abbia effettivamente svolto il Pt_1
nel triennio 2008-2011 occorre esaminare il compendio probatorio emergente dalle prove orali assunte. Queste le principali dichiarazioni assunte dai testimoni nel corso dell'istruttoria:
a. ingegnere, consulente e poi dipendente della Testimone_1
ha più volte affermato che dal 2008 al 2012 il si CP_1 Pt_1
occupava degli interventi di manutenzione presso le strutture alberghiere della al pari degli altri operai manutentori;
nessuna Controparte_1
posizione di primazia aveva il ricorrente, in quanto non svolgeva alcuna attività di direzione, coordinamento e controllo sugli altri operai della ditta
(“Sono stato assunto con contratto a tempo determinato nell'aprile 2012 è
Pag. 6 di 16 stato rinnovato poi fino ad aprile 2015 e dall'anno 2015 ho u contratto a tempo indeterminato. Prima dell'anno 2012 ho collaborato con CP_1 dall'anno 2007/2008. Interrogato sui capitoli di cui alla memoria di costituzione. 10) Posso riferire che dall'anno 2008 all'anno 2012 come collaboratore esterno ho visto con il furgone ed attrezzature come Pt_1
tutti gli operatori con i quali collaboravo. Dall'anno 2012 come CP_1
dipendente posso riferire che aveva le attrezzature per CP_1 Pt_1
svolgere le mansioni di manutentore nelle strutture alberghiere di proprietà della società. Dall'anno 2012 vedevo tutti i giorni o comunque lo Pt_1
sentivo, in quanto ero il suo responsabile. ADR Dall'anno 2008 all'anno
2012 mi rapportavo sia con che con gli altri manutentori. In tale Pt_1
periodo ho visto svolgere le mansioni di manutentore. ADR Io mi Pt_1
recavo in cantiere come libero professionista. Mi recavo in cantiere a seconda delle necessità. Il mio era un rapporto di consulenza. In alcuni periodi mi potevo recare tutti i giorni altre volte una volta ogni quindici giorni, come riferito dipendeva dalle esigenze di lavoro svolgendo attività di consulenza, non svolgevo sono attività di progettazione. Posso riferire che dall'anno 2008 all'anno 2012, quando ero libero professionista, Pt_1
era impiegato su Green Park e degli alberghi della società Il Gabbiano,
Byron e Plaza. Io ho visto in tali strutture quando mi recavo lì . … Pt_1
Quando mi recavo presso gli alberghi mi capitava di trovare o Pt_1 altri manutentori. In quegli anni non sono a conoscenza dell'organizzazione del lavoro del Posso riferire che dall'anno 2012 che io come Pt_1
responsabile dei manutentori, supervisionavo il lavoro degli appaltatori e dei manutentori Fino a che io non sono entrato in i CP_1 CP_1
manutentori erano coordinati direttamente dai Sigg.ri 13) Come Pt_2
già detto i manutentori erano coordinati dai Sigg.ri in Pt_2
particolare dal Sig. e dal di lui figlio . 15) Posso riferire che Per_1 Pt_3 nel periodo dall'anno 2012 all'anno 2016 il venne mantenuto al Pt_4
Green Park e alle altre due strutture. In particolare nell'anno 2015/ 2016 il
Green Park venne dato in affitto e i gestori chiesero a di fare la CP_1
Pag. 7 di 16 manutenzione. Dopo tale anno il contratto annuale di manutenzione venne disdetto a causa di inefficienza della manutenzione. All'epoca il manutentore principale addetto al Green Park era […] Pt_1
Interrogato in controprova sui capitoli di cui al ricorso 2) Ho già risposto
Prima dell'anno 2012 i manutentori facevano capo ai Sigg. Pt_2
Confermo il era manutentore. 5) … Prima dell'anno 2012 Pt_1
comunque anche io se dovevo intervenire venivo chiamato dai Pt_2
non da Gli stessi buoni di acquisto venivano autorizzati dai Pt_1
o dal responsabile acquisti certo Dopo quando sono Pt_2 Per_2 entrato in ho avuto l'autonomia di poter comprare. Dopo l'anno CP_1
2012 posso riferire che si recava presso le strutture per le Pt_1
manutenzioni (secondo il calendario e svolgeva le piccole manutenzioni come fan coil che perdeva una finestra che chiudeva male rottura di rubinetto) su problemi più grossi mi chiamava e poi si decideva il da farsi.
Dopo il 2012 il riceveva la lista delle chiamate per gli interventi da Pt_1
me che io ricevevo da MA TO. Io giravo a le chiamate Pt_1
ed i lavori da svolgere e coordinavo se vi era da chiamare un sub appaltatore oppure se l'intervento poteva essere eseguito dal manutentore stesso. ADR Il a seconda del calendario faceva una verifica degli Pt_1
impianti presso le strutture e nel caso di piccola manutenzione interveniva direttamente altrimenti mi contattava ed io decidevo il da farsi. Oltre alle verifiche vi erano le chiamate per gli interventi che io ricevevo e giravo ai manutentori. e erano dipendenti prima di e CP_4 CP_5 Pt_1 dall'anno 2012 facevano capo a me. Il non ha creato un gruppo Pt_1
di lavoro e non era lui che chiamava direttamente i manutentori. 9) La morte di non ha cambiato la natura del rapporto con il Persona_3
non faceva le funzioni di coordinatore dei manutentori, Pt_1 Pt_1 in quanto dall'aprile dell'anno 2012 sono diventato io prima i manutentori facevano capo ai Sigg.ri 11) Ho già risposto. Il non ha Pt_2 Pt_1
mai pianificato gli interventi come già risposto.12) Aveva il furgoncino e non è stato revocato parimenti il cellulare fino all'anno 2016. (…) 13) …
Pag. 8 di 16 D'estate lavorava su sei giorni, come gli altri manutentori, in inverno su cinque giorni alla settimana 14) Non vi è stato demansionamento…”).
b. , direttore dell'hotel Byron di Forte dei Marmi, ha riferito Testimone_2
che per qualsiasi problematica di manutenzione si rivolgeva ai proprietari e mai direttamente al che interveniva, come altri operai, Pt_2 Pt_1 per svolgere interventi di riparazione (“Io ero direttore dell'hotel Byron di
Forte dei Marmi proprietà dall'anno 2008 fine anno ai primi mesi Pt_2 dell'anno 2012. Non ho mai lavorato fisicamente con IO Pt_1
presente che se io avevo problemi tecnici in Hotel mandavo mail a MA
TO, il quale a sua volta mandava o altri per risolvere il Pt_1
problema. Io ero stato assunto dalla soc. Gabbiano mentre faceva Pt_1 parte della … Il cercava di risolvere i problemi se ci CP_1 Pt_1 riusciva non chiedeva l'intervento del personale specifico (idraulico, muratore). Non ricordo se veniva una o due volte alla settimana al Byron per quanto riguarda gli altri hotel nulla so. ADR Il Byron quando sono stato assunto nell'anno 2008 restava aperto tutto l'anno dall'anno 2009 da pasqua a fine settembre. IO presente che se veniva al Byron è Pt_1 perché c'era un problema, dietro una richiesta. Da quanto sono a conoscenza mandava gli operai per gli interventi. 6) Non sono a CP_1
conoscenza degli orari. Posso riferire che quando c'era un problema io chiamavo MA TO io non ho ricordo di aver chiamato Pt_1
personalmente).
c. , collega del ricorrente, ha dichiarato che il era Testimone_3 Pt_1
un manutentore come lui e che, quando faceva intervenire delle ditte esterne, seguiva i lavori che dovevano essere eseguiti. In merito all'acquisito del materiale per le riparazioni il come tutti gli altri manutentori, Parte_1
aveva una limitata capacità di spesa. Gli interventi venivano eseguiti in base alle indicazioni che ricevevano dal proprietario Il teste ha riferito Pt_2
anche specifici episodi in cui il ricorrente non ha dimostrato particolari abilità nella soluzione dei problemi di manutenzione (“sul cap. 10) Quando è stato assunto mi è stato presentato da , eravamo Pt_1 Persona_4
Pag. 9 di 16 presso la struttura Green Park, mentre stavo svolgendo le mie mansioni quotidiane di lavoro, come persona che doveva essere integrato nel team di manutentori. Posso confermare che era equipaggiato degli Pt_1
strumenti di cui ai doc. che mi si mostra doc. n.25 e 26, tutti noi manutentori siamo equipaggiati in tal modo. 12) era presente all'interno delle Pt_1
strutture di cui al capitolo. Per quanto riguarda l'acquisto dei materiali, come manutentori abbiamo una libertà di azione fino ad un certo limite
(possiamo acquistare materiali tipo interruttori, neon, prese, materiale occorrente usualmente per le riparazioni) quando il materiale aveva costi maggiori dovevamo rivolgerci a o a che si Per_2 Persona_4
occupava degli acquisti. Riconosco le firme di e Persona_4 Per_2
sul doc.n.3 parte ricorrente. Riconosco in uno dei fogli la firma di Per_3
Noi manutentori tutti i giorni su programma di
[...] Per_4
ci recavamo presso le strutture per le manutenzioni. Io
[...]
occupandomi di elettricità a volte andavo presso gli alberghi altre volte presso altre strutture, non avevo rapporti giornalieri con Pt_1 Pt_1
aveva rapporti con ditte esterne e seguiva quello che dovevano fare. Io ho visto seguire le imprese terze. A quel tempo i primi anni in cui sono Pt_1 stato assunto c'era una ditta esterna che si occupava di impianti meccanici
(refrigerazione, aria condizionata, caldaie). 13) Controparte_6
Eravamo colleghi di lavoro. Per noi è sempre stato un collega. Interrogato in controprova sui capitoli di cui al ricorso 2) Ho già riposto: Non era direttore delle manutenzioni. Non mi è mai stato detto che era Pt_1
responsabile manutenzione 4) Ho già risposto 5) Non sono a conoscenza degli orari del Ho visto fare al piccole riparazioni ad es. Pt_1 Pt_1
cambiare la lampadina bruciata, il termostato. Io mi interfacciavo con non so come agisse il non avendo la Persona_4 Pt_1 quotidianità. Il direttore dell'albergo riscontra le anomalie e il direttore le forniva a MA TO il quale le comunicava al e nella Pt_1
pianificazione settimanale veniva deciso quando eseguire la riparazione in base all'urgenza. dava le priorità. Non ricordo il periodo Persona_4
Pag. 10 di 16 preciso. Io sono stato assunto nell'anno 2006 e la manutenzione in è CP_1
sempre esistita. è stato assunto molto prima di me e ST dopo poco CP_4 di me 6) … Fuori dal mio orario e cioè oltre il venerdì non ho mai fatto interventi con … 9) Non sono a conoscenza di demansionamenti); Pt_1
d. , che lavorava presso il Centro Benessere di Calambrone Testimone_4 fino all'anno 2009, ha riferito che il manutentore che interveniva presso la sua struttura era prevalentemente il il quale veniva chiamato Pt_1
direttamente dalla direttrice per qualsiasi tipo di problematica. In merito all'attività di coordinamento di altri operai la teste non è stata in grado di riferire se si trattasse o meno di operai di ditte esterne. In ogni caso, la sua testimonianza costituisce l'ulteriore conferma che il ricorrente faceva continuativamente il manutentore e non il direttore di manutenzione, visto che era sempre lui che interveniva per qualsiasi tipo di guasto o inconveniente (“Il si occupava della manutenzione del Centro. Pt_1
Qualsiasi problema relativo alla manutenzione io dovevo riferire alla mia direttrice che chiamava il Interrogata sui capitoli di cui al ricorso Pt_1
n.2, da 4 a 17, da 20 a 27, 30, 34; 2) Posso riferire che quando il direttore chiamava il lo stesso mi riferiva che il era in altro hotel e Pt_1 Pt_1
che dovevamo aspettare quando finiva. ADR La direttrice mi ha riferito che quando avessi avuto qualsiasi problema all'interno della struttura è anche delle piscine fuori doveva riferire alla direttrice e lei avrebbe chiamato
Altro non so. ADR Il veniva spesso da solo a volte con Pt_1 Pt_1
altri che si occupavano di manutenzione e vedevo che facevano riferimento a
Mi sembra che lo chiamassero per nome: . ADR Io ero Pt_1 Parte_1
presente al momento della manutenzione. Io ho sentito che gli altri manutentori chiedevano a come intervenire. Ricordo due ragazzi Pt_1
uno alto ma non ricordo i loro nomi. ADR Non ricordo se erano o CP_1
ditte esterne. 4) Posso riferire che per quanto riguarda il Centro Benessere il sia avevo problemi ai quadri elettrici il interveniva, Pt_1 Pt_1
parimenti sala macchine, ricordo in quanto si scendeva giù insieme, la parte saune e bagno turco se avevo problemi che riguardavano sia le luce oppure
Pag. 11 di 16 problemi di acqua se era calda o fredda. Ricordo che si occupava della preparazione della vasca, tutto ciò che riguarda la preparazione. Se avevo problemi ai rivestimenti della vasca se mi si staccavano i rivestimenti della vasca medesima. 5) Io vedevo il al Green Park, vi erano dei giorni Pt_1
precisi che non ricordo, altrimenti veniva chiamato dalla Direttrice in caso di necessità. Sul resto ho già risposto. 6) Non sono a conoscenza dell'orario.
Posso riferire che il poteva essere chiamato in qualsiasi momento Pt_1
a seconda delle necessità. Non sono a conoscenza dell'orario. Posso confermare che al Green Park veniva chiamato anche il fine settimana.
Ricordo che se non c'era la direttrice dovevo andare al front office comunicare che avevo bisogno di un intervento e loro chiamavano TO
MA. Gli altri capitoli si riferiscono ad un periodo successivo all'anno
2009 pertanto la teste dichiara di nulla conoscere”.
20. Dalle testimonianze sopra indicate emerge in modo univoco che il è stato Pt_1
assunto come operaio manutentore, che ha sempre svolto tali mansioni occupandosi dalla manutenzione di tre strutture alberghiere gestite all'epoca dalla società resistente, provvedendo a qualsiasi tipo di intervento di riparazione o sostituzione (in caso di guasto, danno o malfunzionamento). Il ricorrente non godeva, in quei tre anni, di alcuna posizione di supremazia rispetto agli altri operai manutentori ( e ), essendo tutti sullo Persona_5 Testimone_3
stesso piano. Tra i tre operai manutentori c'era solamente un mero rapporto di colleganza. Il in quel periodo non ha svolto funzioni di direzione e Pt_1
coordinamento nei confronti degli altri operai, in quanto tali funzioni erano svolte direttamente dai proprietari della società convenuta. Non è fondato quanto sostiene parte ricorrente che il ha creato un gruppo di manutentori, in Pt_1
quanto molti dei manutentori erano stati assunti prima di lui presso la medesima società.
21. , uno dei proprietari della società resistente, in data 17.03.2022 Persona_6
ha acconsentito di sottoporsi a interrogatorio formale, rendendo dichiarazioni sovrapponibili a quelle dei testimoni (“Sul cap. n.2) Non mi risulta che al ricorrente sia stata assegnata la mansione di direttore della manutenzione degli
Pag. 12 di 16 alberghi elencati in capitolo. 4) Ho già risposto 5) Ho già risposto faccio presente che è stato assunto come operaio, non so in particolare di che Pt_1
cosa si occupasse. 6) Nulla so vi è personale preposto per questo. Dalle buste paga risulterà quando e quanto lavorava 7) Nulla so In quel periodo io mi trovavo a Milano in quanto io mi occupo della parte elettro ferroviaria. Io non sono a conoscenza della discussione. 8) Io fino all'anno 2013 non ero il
Presidente della società, era mio fratello deceduto nel Persona_3
settembre 2013 9) Non ricordo se il ricorrente è stato o meno demansionato, per continuava a fare il solito lavoro di operaio. 10) LL RB era la persona preposta al controllo dei lavori presso gli alberghi. Altro non so 11) Ho già risposto. 12) Non ha mai avuto auto aziendale. Aveva un furgoncino. Le auto si danno solo ai responsabili).
22. In merito all'invocato documento “4b” di parte ricorrente si osserva che si tratta di meri programmi quotidiani di lavoro, che non forniscono alcuna indicazione utile sulla qualifica del ricorrente o sull''organizzazione aziendale. Inoltre, anche le e- mail dei gestori delle strutture alberghiere e gli ordini di acquisto del materiale, depositati dalla parte ricorrente, sono indicativi dell'attività di manutenzione svolta dal ricorrente, ma non dello svolgimento di mansioni superiori da parte sua.
Il teste ha riferito che ciascun manutentore aveva potere di spese CP_5
(limitato) per comprare il materiale occorrente per le riparazioni. In relazione, poi, al doc. 4 di parte ricorrente, è privo di significato il fatto che nei referti medici sia riportata l'espressione “referente manutenzioni”, trattandosi di un'indicazione informale compiuta dal medico sulla base di quanto riferito dallo stesso lavoratore nel corso della visita medica. Nessun valore probatorio può essere attribuito, sotto questo profilo, al documento in oggetto. Anche il doc. “4a” è scarsamente significativo sotto il profilo probatorio, in quanto le disposizioni in oggetto sono di carattere generico e non risultano indirizzate espressamente al ricorrente.
23. La non fondatezza della pretesa di parte attrice viene ulteriormente confermata considerando la professionalità e le esperienze lavorative pregresse del ricorrente.
Come titolo di studio il ha un diploma di istituto professionale. Prima di Pt_1
essere assunto dalla non aveva maturato alcuna particolare Controparte_1
Pag. 13 di 16 esperienza lavorativa, avendo lavorato qualche mese come operaio stagionale presso la Piaggio, qualche mese come “personale non qualificato addetto all'imballaggio” presso l'Aiazzone s.p.a., e qualche mese come “addetto a funzioni segreteria” presso la Mape's s.p.a. Pertanto, non è pensabile che il ricorrente, privo della necessaria esperienza e professionalità, sia stato assunto dal datore di lavoro affidandogli il compito di dirigere tutta l'attività di manutenzione di plurime strutture ricettive. Tant'è vero che, quando la proprietà, decidendo di non svolgere più in prima persona detti compiti, ha deciso di nominare un direttore della manutenzione nell'anno 2012, ha scelto un ingegnere (il LL
RB).
24. Anche in relazione ai beni assegnati al ricorrente all'atto di assunzione non risulta provato (né da documenti né da testimoni) che al sia stato fornito un Pt_1
personal computer né un'autovettura. Al sono stati consegnati Pt_1
l'abbigliamento da lavoro, i d.p.i., gli strumenti da lavoro, un furgone aziendale
(per recarsi sui posti ove svolgere manutenzione) e un telefono cellulare per la reperibilità. Si tratta di fornitura che non è affatto indicativa delle mansioni rivendicate dal ricorrente e che, invece, è del tutto compatibile con l'attività di operaio manutentore, trattandosi essenzialmente di abbigliamento e strumenti da lavoro.
25. Alla fine dell'anno 2016, quando la società datrice di lavoro ha perso la gestione delle strutture alberghiere, il è stato adibito allo svolgimento dell'attività Pt_1
principale della ovvero alla manutenzione della rete ferroviaria. Controparte_1
Il mutamento di attività è stato determinato da ragioni oggettive, ovvero dal fatto che la datrice di lavoro aveva cessato di gestire le suddette strutture alberghiere.
Tale mutamento, però, non ha determinato un demansionamento del ricorrente, perché ha continuato a svolgere le medesime mansioni per cui era stato assunto, ovvero quelle di operaio.
26. Solo a seguito e a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 03.07.2019 il dopo la visita medica svolta nel 2020, seguendo le prescrizioni del Pt_1
medico competente per la durata di 12 mesi (“seguenti limitazioni: esonero da lavori in quota, da guida di mezzi aziendali compreso mezzi di movimentazione
Pag. 14 di 16 terra e merci e da turno notturno”), è stato destinato al magazzino, non potendo svolgere attività di cantiere e di manutenzione. Le medesime prescrizioni venivano confermate dal medico competente anche a seguito della visita medica del 2021 per ulteriori 12 mesi. Va precisato che dopo l'infortunio sul lavoro suddetto, il ricorrente è stato per lunghi periodi in malattia, lavorando solo pochi giorni (50 giorni nel 2020 e 30 giorni nel 2021).
27. Pertanto, a conclusione dell'attività processuale è risultato che il ricorrente è stato adibito fin dal principio alle mansioni per cui era stato assunto. Dette mansioni sono state svolte, al pari degli altri operai manutentori, sotto le direttive prima del datore di lavoro poi (dal 2013) dell'ing. LL RB. Nel momento in cui (2016) la società resistente ha perso la gestione delle strutture alberghiere, il è Pt_1
stato destinato all'attività istituzionale della società datrice di lavoro
(manutenzione ferroviaria), continuando a svolgere le mansioni per cui era stato assunto. Solamente a seguito dell'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente, vi è stato un cambio di mansioni, ma ciò è avvenuto solamente perché imposto dal medico competente che aveva visitato il e non per una decisione della Pt_1
società datrice di lavoro.
28. Così ricostruita la vicenda, non può essere invocata la violazione dell'art. 2103
c.c., in quanto nessuna variazione delle mansioni è stata decisa dalla resistente, se non nel momento in cui è stata imposta dal medico competente per le condizioni fisiche del lavoratore, diventate incompatibili con le mansioni di operaio manutentore. Nel corso degli anni il ha svolto funzioni sostanzialmente Pt_1
omogenee. Nel passaggio dalla manutenzione alberghiera alla manutenzione ferroviaria, pur modificando radicalmente l'attività svolta, il ricorrente è stato chiamato a svolgere sempre le mansioni di operaio.
29. Il mero dato formale dell'inquadramento superiore, rivendicato dal ricorrente, non può giustificare l'accoglimento delle domande attoree, considerato che il ricorrente non ha mai svolto mansioni corrispondenti, ma ha sempre svolto le mansioni per cui era stato assunto.
30. La parte attrice, infine, con il ricorso de quo lamenta di avere subito, nel corso degli ultimi mesi di lavoro, delle condotte vessatorie che avrebbero peggiorato il
Pag. 15 di 16 proprio disagio psicologico: “non è stato assegnato l'armadietto negli spogliatoi
(a differenza di tutti gli altri colleghi), allo stesso è stata preclusa la possibilità di utilizzare la toilette dei dipendenti e obbligato ad espellere i propri bisogni fisiologici all'aperto”.
31. Tuttavia, su questi aspetti il ricorrente non ha fornito nel corso della causa sufficienti elementi di prova. I testimoni sentiti in merito non hanno fornito alcuna indicazione di comportamenti vessatori ai danni del Pt_1
32. Pertanto, la domanda di parte ricorrente, anche in merito a questo profilo, risulta infondata, in quanto sfornita di supporto probatorio.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi 3.809,00 euro per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 11.01.2025
Il Giudice del Lavoro
TO Ferraro
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 118/2021
Il Giudice del Lavoro, TO Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marra ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento demansionamento, mobbing, straining
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché accerti che l'adibizione del Parte_1
ricorrente, a decorre dal mese di giugno 2011 (o la diversa data ritenuta di giustizia) a mansioni di addetto alla manutenzione, costituisca dequalificazione professionale e/o mobbing e/o straining. Condanni la società convenuta a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di direttore manutentore pertinenti al suo inquadramento contrattuale di livello VII Ccnl Metalmeccanici Industria. Condanni la società convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti in conseguenza del demansionamento, dequalificazione e mobbing/straining e, in particolare, il danno alla professionalità, determinato nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile da gennaio 2011 (o nella diversa misura, minore o maggiore, e/o la diversa decorrenza ritenute di giustizia); del danno non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico, determinato nella misura del 20% di riduzione della capacità psicofisica (o la diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di giustizia) e per l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 64.197,00 (o la diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia) per i motivi di cui in narrativa;
del danno morale soggettivo quantificabile aumentando della misura del 30% - o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia - quanto spettante al sig. a titolo di danno non patrimoniale/biologico; del danno Parte_1
esistenziale, quantificabili aumentando della misura del 30% - o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia - quanto spettante al sig. Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale/biologico, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria. Vinte le spese”.
Per la parte resistente “per il rigetto delle domande avversarie, in Controparte_1 quanto infondate e/o prescritte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2021, il ricorrente chiedeva di accertare di essere stato vittima di demansionamento, o comunque di condotte illecite
(mobbing o straining) attuate dal datore di lavoro ( a partire dal Controparte_1
mese di giugno 2011 e, conseguentemente, domandava di essere reintegrato nelle
Pag. 2 di 16 mansioni svolte precedentemente e di essere risarcito per i danni patiti
(patrimoniali e non patrimoniali).
2. Nello specifico, il ricorrente riferiva di essere stato assunto dalla Controparte_1
in data 02.05.2008 con inquadramento VII livello (quadro) CCNL
Metalmeccanici, svolgendo le mansioni di “direttore della manutenzione” di tre strutture alberghiere ubicate nelle province di Lucca e Pisa. In particolare, il si doveva occupare della direzione delle manutenzioni elettriche, Pt_1
meccaniche, idriche e di carpenteria (sia in ferro che in legno), oltre che della manutenzione dei locali tecnici del centro benessere e piscine degli alberghi.
Nello svolgimento dei suddetti compiti il ricorrente godeva di ampia autonomia nella valutazione del danno e nella pianificazione dell'intervento necessario, scegliendo come e con chi eseguire la riparazione/sostituzione (se con dipendenti della o con ditte esterne) e dirigendo i lavori di ripristino. CP_1
3. Il ricorrente riferiva che, dopo una discussione avuta con il figlio del presidente della società convenuta nel giugno del 2011, egli di fatto veniva privato delle sue funzioni ordinarie in quanto si limitava a seguire gli interventi di riparazione degli operai, mentre le direttive venivano impartite direttamente dalla proprietà.
Progressivamente il ricorrente è stato poi relegato alle mansioni di operaio, mentre le sue precedenti mansioni sono state affidate all'ingegnere LL RB. Di fatto il si limitava ad eseguire le direttive dell'ingegnere suddetto e gli Pt_1
venivano revocati tutti i benefits precedentemente concessi (telefono aziendale, auto e pc). Il suddetto demansionamento causava nel ricorrente un grave danno all'immagine e gravi patologie.
4. Il raccontava, altresì, che da ottobre 2016 a luglio 2019 egli veniva Pt_1
adibito dal medesimo datore di lavoro alle mansioni di referente dei cantieri elettro-ferroviari nei tratti ferroviari di Pisa, Lucca e La Spezia. Seguendo le Cont indicazioni impartite da il si limitava a riferire ai suoi colleghi le Pt_1
direttive ricevute, operando poi insieme agli altri operai, quindi, senza godere di alcuna autonomia decisionale o esecutiva.
5. Successivamente, dal 25.09.2019 il ricorrente veniva adibito come operaio ai magazzini della società resistente, in qualità di addetto all'attività di magazzino e
Pag. 3 di 16 manutenzione attrezzature. Le nuove mansioni, che erano umilianti e dequalificanti, comportavano un aggravamento delle patologie di cui era affetto, oltre a causare pesanti conseguenze sul piano psicologico, alternando periodi di lavoro a periodi di malattia. In particolare, l'essere adibito a mansioni inferiori e squalificanti comportava una grave depressione del ricorrente, con molteplici disagi anche nella vita di relazione.
6. In data 05.11.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
che contestava integralmente le argomentazioni del ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande.
7. In particolare, la resistente osservava che: 1) il ricorrente era stato assunto nel
2008 come operaio, con trattamento salariale pari a 1.700,00 euro;
2) all'atto dell'assunzione era stato concesso al l'uso del furgone aziendale e un Pt_1
telefono cellulare per la reperibilità (e non di altri benefits); 3) con gli altri due operai che svolgevano la stessa attività non vi era alcuna sovra-ordinazione del ricorrente, ma un rapporto di mera colleganza;
4) anzi, vi erano stati plurimi episodi in cui il non era stato in grado di risolvere problematiche Pt_1
semplici presso le strutture alberghiere gestite dalla 5) il Controparte_1
cambiamento di mansioni del 2020 (presso l'officina e il magazzino della società) era stato imposto dal Medico Compente, che, nel visitare il ricorrente dopo un infortunio alla mano patito nel luglio 2019, aveva espressamente vietato lavori in quota, guida di mezzi aziendali (compresI mezzi di movimentazione terra e merci)
e turno notturno;
6) nel corso degli anni 2020 e 2021, il accumulava Pt_1
numerosi giorni di assenza per malattia, lavorando complessivamente solo per 80 giorni in due anni;
7) il ricorrente non è mai stato inquadrato come “quadro” ma sempre e soltanto come “operaio manutentore”; 8) se il ricorrente ha ricevuto un trattamento stipendiale maggiore, ciò non significa che gli possa essere riconosciuta la qualifica superiore;
9) il diritto vantato dal ricorrente si è comunque prescritto, non avendolo esercitato per 10 anni;
10) il passaggio dalla manutenzione delle strutture alberghiere alla manutenzione della rete ferroviaria era dovuto sia alla cessione del ramo d'azienda compiuto dalla resistente sia al mancato apprezzamento delle capacità lavorative del Pt_1
Pag. 4 di 16 8. Alle udienze del 04.02.2022, 17.03.2022 e 15.11.2022 venivano sentititi i testimoni indicati dalle parti sui capitoli ammessi da questo ufficio.
9. All'udienza del 05.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente è infondata. Il ricorrente lamenta condotte pregiudizievoli del datore di lavoro compiute ai suoi danni fino all'anno 2021. Pertanto, il tempo di prescrizione non risulta evidentemente maturato.
12. Il primo punto da affrontare è l'inquadramento del ricorrente all'atto dell'assunzione del 02.05.2008 da parte della resistente, allo scopo di CP_3
verificare per quali mansioni sia stato assunto e quali mansioni poi il dipendente abbia effettivamente svolto.
13. La posizione di parte ricorrente è che il nel 2008 è stato assunto per Pt_1
svolgere l'attività di “direttore manutentore” (mansioni “Quadro”) presso tre diverse strutture alberghiere, con compiti organizzativi, direttivi e decisionali nei confronti degli operai a lui subordinati. Le successive mansioni svolte costituivano un chiaro demansionamento in quanto il veniva impiegato Pt_1
come mero operaio manutentore, prima presso gli alberghi e poi presso gli impianti ferroviari.
14. Quanto sostenuto da parte ricorrente non trova conforto nelle prove assunte in corso di causa.
15. In primo luogo, va osservato che le parti nel 2008 non hanno sottoscritto alcun contratto di assunzione. Pertanto, non è disponibile un atto negoziale scritto a cui fare riferimento per l'individuazione della qualifica e delle mansioni del ricorrente all'atto dell'assunzione.
16. Pertanto, ai fini della ricostruzione del rapporto di lavoro instaurato occorre fare riferimento ai documenti depositati e alle testimonianze raccolte.
Pag. 5 di 16 17. In merito fra i documenti messi a disposizione di questo giudice vanno segnalati:
a) la scheda anagrafico-professionale del che, in riferimento Pt_1
all'assunzione del lavoratore presso la indica la qualifica Controparte_1
(“meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore”) e la categoria (“7”); b) la comunicazione obbligatoria di assunzione (modello UNILAV/instaurazione), in cui si specifica la qualifica (“meccanico alla manutenzione”) e il livello di inquadramento (“7”); c) le buste paga rilasciate nel periodo di interesse, in cui sono riportati la qualifica (“operaio”) e il livello (“7”).
18. Dai suddetti documenti, quindi, emerge una qualifica che contraddice la pretesa attorea, in quanto il è stato pacificamente assunto come “operaio addetto Pt_1 alla manutenzione”. Unico dato a sostegno del ricorso è il livello di inquadramento. Su questo aspetto la parte resistente ha dato una giustificazione, che appare convincente alla luce delle prove orali assunte. Al è stato Pt_1
attribuito dal commercialista, su indicazione specifica del datore di lavoro, un livello di inquadramento superiore solamente per garantirgli uno stipendio maggiore (di circa 1.700,00 euro), ma le mansioni concretamente svolte dal dipendente sono state sempre quelle per cui è stato assunto, ovvero operaio manutentore. Pertanto, l'indicazione del livello di inquadramento è stata determinata solo da un'esigenza contabile e non dalle attività effettivamente svolte dal ricorrente.
19. Par capire, allora quale attività lavorativa abbia effettivamente svolto il Pt_1
nel triennio 2008-2011 occorre esaminare il compendio probatorio emergente dalle prove orali assunte. Queste le principali dichiarazioni assunte dai testimoni nel corso dell'istruttoria:
a. ingegnere, consulente e poi dipendente della Testimone_1
ha più volte affermato che dal 2008 al 2012 il si CP_1 Pt_1
occupava degli interventi di manutenzione presso le strutture alberghiere della al pari degli altri operai manutentori;
nessuna Controparte_1
posizione di primazia aveva il ricorrente, in quanto non svolgeva alcuna attività di direzione, coordinamento e controllo sugli altri operai della ditta
(“Sono stato assunto con contratto a tempo determinato nell'aprile 2012 è
Pag. 6 di 16 stato rinnovato poi fino ad aprile 2015 e dall'anno 2015 ho u contratto a tempo indeterminato. Prima dell'anno 2012 ho collaborato con CP_1 dall'anno 2007/2008. Interrogato sui capitoli di cui alla memoria di costituzione. 10) Posso riferire che dall'anno 2008 all'anno 2012 come collaboratore esterno ho visto con il furgone ed attrezzature come Pt_1
tutti gli operatori con i quali collaboravo. Dall'anno 2012 come CP_1
dipendente posso riferire che aveva le attrezzature per CP_1 Pt_1
svolgere le mansioni di manutentore nelle strutture alberghiere di proprietà della società. Dall'anno 2012 vedevo tutti i giorni o comunque lo Pt_1
sentivo, in quanto ero il suo responsabile. ADR Dall'anno 2008 all'anno
2012 mi rapportavo sia con che con gli altri manutentori. In tale Pt_1
periodo ho visto svolgere le mansioni di manutentore. ADR Io mi Pt_1
recavo in cantiere come libero professionista. Mi recavo in cantiere a seconda delle necessità. Il mio era un rapporto di consulenza. In alcuni periodi mi potevo recare tutti i giorni altre volte una volta ogni quindici giorni, come riferito dipendeva dalle esigenze di lavoro svolgendo attività di consulenza, non svolgevo sono attività di progettazione. Posso riferire che dall'anno 2008 all'anno 2012, quando ero libero professionista, Pt_1
era impiegato su Green Park e degli alberghi della società Il Gabbiano,
Byron e Plaza. Io ho visto in tali strutture quando mi recavo lì . … Pt_1
Quando mi recavo presso gli alberghi mi capitava di trovare o Pt_1 altri manutentori. In quegli anni non sono a conoscenza dell'organizzazione del lavoro del Posso riferire che dall'anno 2012 che io come Pt_1
responsabile dei manutentori, supervisionavo il lavoro degli appaltatori e dei manutentori Fino a che io non sono entrato in i CP_1 CP_1
manutentori erano coordinati direttamente dai Sigg.ri 13) Come Pt_2
già detto i manutentori erano coordinati dai Sigg.ri in Pt_2
particolare dal Sig. e dal di lui figlio . 15) Posso riferire che Per_1 Pt_3 nel periodo dall'anno 2012 all'anno 2016 il venne mantenuto al Pt_4
Green Park e alle altre due strutture. In particolare nell'anno 2015/ 2016 il
Green Park venne dato in affitto e i gestori chiesero a di fare la CP_1
Pag. 7 di 16 manutenzione. Dopo tale anno il contratto annuale di manutenzione venne disdetto a causa di inefficienza della manutenzione. All'epoca il manutentore principale addetto al Green Park era […] Pt_1
Interrogato in controprova sui capitoli di cui al ricorso 2) Ho già risposto
Prima dell'anno 2012 i manutentori facevano capo ai Sigg. Pt_2
Confermo il era manutentore. 5) … Prima dell'anno 2012 Pt_1
comunque anche io se dovevo intervenire venivo chiamato dai Pt_2
non da Gli stessi buoni di acquisto venivano autorizzati dai Pt_1
o dal responsabile acquisti certo Dopo quando sono Pt_2 Per_2 entrato in ho avuto l'autonomia di poter comprare. Dopo l'anno CP_1
2012 posso riferire che si recava presso le strutture per le Pt_1
manutenzioni (secondo il calendario e svolgeva le piccole manutenzioni come fan coil che perdeva una finestra che chiudeva male rottura di rubinetto) su problemi più grossi mi chiamava e poi si decideva il da farsi.
Dopo il 2012 il riceveva la lista delle chiamate per gli interventi da Pt_1
me che io ricevevo da MA TO. Io giravo a le chiamate Pt_1
ed i lavori da svolgere e coordinavo se vi era da chiamare un sub appaltatore oppure se l'intervento poteva essere eseguito dal manutentore stesso. ADR Il a seconda del calendario faceva una verifica degli Pt_1
impianti presso le strutture e nel caso di piccola manutenzione interveniva direttamente altrimenti mi contattava ed io decidevo il da farsi. Oltre alle verifiche vi erano le chiamate per gli interventi che io ricevevo e giravo ai manutentori. e erano dipendenti prima di e CP_4 CP_5 Pt_1 dall'anno 2012 facevano capo a me. Il non ha creato un gruppo Pt_1
di lavoro e non era lui che chiamava direttamente i manutentori. 9) La morte di non ha cambiato la natura del rapporto con il Persona_3
non faceva le funzioni di coordinatore dei manutentori, Pt_1 Pt_1 in quanto dall'aprile dell'anno 2012 sono diventato io prima i manutentori facevano capo ai Sigg.ri 11) Ho già risposto. Il non ha Pt_2 Pt_1
mai pianificato gli interventi come già risposto.12) Aveva il furgoncino e non è stato revocato parimenti il cellulare fino all'anno 2016. (…) 13) …
Pag. 8 di 16 D'estate lavorava su sei giorni, come gli altri manutentori, in inverno su cinque giorni alla settimana 14) Non vi è stato demansionamento…”).
b. , direttore dell'hotel Byron di Forte dei Marmi, ha riferito Testimone_2
che per qualsiasi problematica di manutenzione si rivolgeva ai proprietari e mai direttamente al che interveniva, come altri operai, Pt_2 Pt_1 per svolgere interventi di riparazione (“Io ero direttore dell'hotel Byron di
Forte dei Marmi proprietà dall'anno 2008 fine anno ai primi mesi Pt_2 dell'anno 2012. Non ho mai lavorato fisicamente con IO Pt_1
presente che se io avevo problemi tecnici in Hotel mandavo mail a MA
TO, il quale a sua volta mandava o altri per risolvere il Pt_1
problema. Io ero stato assunto dalla soc. Gabbiano mentre faceva Pt_1 parte della … Il cercava di risolvere i problemi se ci CP_1 Pt_1 riusciva non chiedeva l'intervento del personale specifico (idraulico, muratore). Non ricordo se veniva una o due volte alla settimana al Byron per quanto riguarda gli altri hotel nulla so. ADR Il Byron quando sono stato assunto nell'anno 2008 restava aperto tutto l'anno dall'anno 2009 da pasqua a fine settembre. IO presente che se veniva al Byron è Pt_1 perché c'era un problema, dietro una richiesta. Da quanto sono a conoscenza mandava gli operai per gli interventi. 6) Non sono a CP_1
conoscenza degli orari. Posso riferire che quando c'era un problema io chiamavo MA TO io non ho ricordo di aver chiamato Pt_1
personalmente).
c. , collega del ricorrente, ha dichiarato che il era Testimone_3 Pt_1
un manutentore come lui e che, quando faceva intervenire delle ditte esterne, seguiva i lavori che dovevano essere eseguiti. In merito all'acquisito del materiale per le riparazioni il come tutti gli altri manutentori, Parte_1
aveva una limitata capacità di spesa. Gli interventi venivano eseguiti in base alle indicazioni che ricevevano dal proprietario Il teste ha riferito Pt_2
anche specifici episodi in cui il ricorrente non ha dimostrato particolari abilità nella soluzione dei problemi di manutenzione (“sul cap. 10) Quando è stato assunto mi è stato presentato da , eravamo Pt_1 Persona_4
Pag. 9 di 16 presso la struttura Green Park, mentre stavo svolgendo le mie mansioni quotidiane di lavoro, come persona che doveva essere integrato nel team di manutentori. Posso confermare che era equipaggiato degli Pt_1
strumenti di cui ai doc. che mi si mostra doc. n.25 e 26, tutti noi manutentori siamo equipaggiati in tal modo. 12) era presente all'interno delle Pt_1
strutture di cui al capitolo. Per quanto riguarda l'acquisto dei materiali, come manutentori abbiamo una libertà di azione fino ad un certo limite
(possiamo acquistare materiali tipo interruttori, neon, prese, materiale occorrente usualmente per le riparazioni) quando il materiale aveva costi maggiori dovevamo rivolgerci a o a che si Per_2 Persona_4
occupava degli acquisti. Riconosco le firme di e Persona_4 Per_2
sul doc.n.3 parte ricorrente. Riconosco in uno dei fogli la firma di Per_3
Noi manutentori tutti i giorni su programma di
[...] Per_4
ci recavamo presso le strutture per le manutenzioni. Io
[...]
occupandomi di elettricità a volte andavo presso gli alberghi altre volte presso altre strutture, non avevo rapporti giornalieri con Pt_1 Pt_1
aveva rapporti con ditte esterne e seguiva quello che dovevano fare. Io ho visto seguire le imprese terze. A quel tempo i primi anni in cui sono Pt_1 stato assunto c'era una ditta esterna che si occupava di impianti meccanici
(refrigerazione, aria condizionata, caldaie). 13) Controparte_6
Eravamo colleghi di lavoro. Per noi è sempre stato un collega. Interrogato in controprova sui capitoli di cui al ricorso 2) Ho già riposto: Non era direttore delle manutenzioni. Non mi è mai stato detto che era Pt_1
responsabile manutenzione 4) Ho già risposto 5) Non sono a conoscenza degli orari del Ho visto fare al piccole riparazioni ad es. Pt_1 Pt_1
cambiare la lampadina bruciata, il termostato. Io mi interfacciavo con non so come agisse il non avendo la Persona_4 Pt_1 quotidianità. Il direttore dell'albergo riscontra le anomalie e il direttore le forniva a MA TO il quale le comunicava al e nella Pt_1
pianificazione settimanale veniva deciso quando eseguire la riparazione in base all'urgenza. dava le priorità. Non ricordo il periodo Persona_4
Pag. 10 di 16 preciso. Io sono stato assunto nell'anno 2006 e la manutenzione in è CP_1
sempre esistita. è stato assunto molto prima di me e ST dopo poco CP_4 di me 6) … Fuori dal mio orario e cioè oltre il venerdì non ho mai fatto interventi con … 9) Non sono a conoscenza di demansionamenti); Pt_1
d. , che lavorava presso il Centro Benessere di Calambrone Testimone_4 fino all'anno 2009, ha riferito che il manutentore che interveniva presso la sua struttura era prevalentemente il il quale veniva chiamato Pt_1
direttamente dalla direttrice per qualsiasi tipo di problematica. In merito all'attività di coordinamento di altri operai la teste non è stata in grado di riferire se si trattasse o meno di operai di ditte esterne. In ogni caso, la sua testimonianza costituisce l'ulteriore conferma che il ricorrente faceva continuativamente il manutentore e non il direttore di manutenzione, visto che era sempre lui che interveniva per qualsiasi tipo di guasto o inconveniente (“Il si occupava della manutenzione del Centro. Pt_1
Qualsiasi problema relativo alla manutenzione io dovevo riferire alla mia direttrice che chiamava il Interrogata sui capitoli di cui al ricorso Pt_1
n.2, da 4 a 17, da 20 a 27, 30, 34; 2) Posso riferire che quando il direttore chiamava il lo stesso mi riferiva che il era in altro hotel e Pt_1 Pt_1
che dovevamo aspettare quando finiva. ADR La direttrice mi ha riferito che quando avessi avuto qualsiasi problema all'interno della struttura è anche delle piscine fuori doveva riferire alla direttrice e lei avrebbe chiamato
Altro non so. ADR Il veniva spesso da solo a volte con Pt_1 Pt_1
altri che si occupavano di manutenzione e vedevo che facevano riferimento a
Mi sembra che lo chiamassero per nome: . ADR Io ero Pt_1 Parte_1
presente al momento della manutenzione. Io ho sentito che gli altri manutentori chiedevano a come intervenire. Ricordo due ragazzi Pt_1
uno alto ma non ricordo i loro nomi. ADR Non ricordo se erano o CP_1
ditte esterne. 4) Posso riferire che per quanto riguarda il Centro Benessere il sia avevo problemi ai quadri elettrici il interveniva, Pt_1 Pt_1
parimenti sala macchine, ricordo in quanto si scendeva giù insieme, la parte saune e bagno turco se avevo problemi che riguardavano sia le luce oppure
Pag. 11 di 16 problemi di acqua se era calda o fredda. Ricordo che si occupava della preparazione della vasca, tutto ciò che riguarda la preparazione. Se avevo problemi ai rivestimenti della vasca se mi si staccavano i rivestimenti della vasca medesima. 5) Io vedevo il al Green Park, vi erano dei giorni Pt_1
precisi che non ricordo, altrimenti veniva chiamato dalla Direttrice in caso di necessità. Sul resto ho già risposto. 6) Non sono a conoscenza dell'orario.
Posso riferire che il poteva essere chiamato in qualsiasi momento Pt_1
a seconda delle necessità. Non sono a conoscenza dell'orario. Posso confermare che al Green Park veniva chiamato anche il fine settimana.
Ricordo che se non c'era la direttrice dovevo andare al front office comunicare che avevo bisogno di un intervento e loro chiamavano TO
MA. Gli altri capitoli si riferiscono ad un periodo successivo all'anno
2009 pertanto la teste dichiara di nulla conoscere”.
20. Dalle testimonianze sopra indicate emerge in modo univoco che il è stato Pt_1
assunto come operaio manutentore, che ha sempre svolto tali mansioni occupandosi dalla manutenzione di tre strutture alberghiere gestite all'epoca dalla società resistente, provvedendo a qualsiasi tipo di intervento di riparazione o sostituzione (in caso di guasto, danno o malfunzionamento). Il ricorrente non godeva, in quei tre anni, di alcuna posizione di supremazia rispetto agli altri operai manutentori ( e ), essendo tutti sullo Persona_5 Testimone_3
stesso piano. Tra i tre operai manutentori c'era solamente un mero rapporto di colleganza. Il in quel periodo non ha svolto funzioni di direzione e Pt_1
coordinamento nei confronti degli altri operai, in quanto tali funzioni erano svolte direttamente dai proprietari della società convenuta. Non è fondato quanto sostiene parte ricorrente che il ha creato un gruppo di manutentori, in Pt_1
quanto molti dei manutentori erano stati assunti prima di lui presso la medesima società.
21. , uno dei proprietari della società resistente, in data 17.03.2022 Persona_6
ha acconsentito di sottoporsi a interrogatorio formale, rendendo dichiarazioni sovrapponibili a quelle dei testimoni (“Sul cap. n.2) Non mi risulta che al ricorrente sia stata assegnata la mansione di direttore della manutenzione degli
Pag. 12 di 16 alberghi elencati in capitolo. 4) Ho già risposto 5) Ho già risposto faccio presente che è stato assunto come operaio, non so in particolare di che Pt_1
cosa si occupasse. 6) Nulla so vi è personale preposto per questo. Dalle buste paga risulterà quando e quanto lavorava 7) Nulla so In quel periodo io mi trovavo a Milano in quanto io mi occupo della parte elettro ferroviaria. Io non sono a conoscenza della discussione. 8) Io fino all'anno 2013 non ero il
Presidente della società, era mio fratello deceduto nel Persona_3
settembre 2013 9) Non ricordo se il ricorrente è stato o meno demansionato, per continuava a fare il solito lavoro di operaio. 10) LL RB era la persona preposta al controllo dei lavori presso gli alberghi. Altro non so 11) Ho già risposto. 12) Non ha mai avuto auto aziendale. Aveva un furgoncino. Le auto si danno solo ai responsabili).
22. In merito all'invocato documento “4b” di parte ricorrente si osserva che si tratta di meri programmi quotidiani di lavoro, che non forniscono alcuna indicazione utile sulla qualifica del ricorrente o sull''organizzazione aziendale. Inoltre, anche le e- mail dei gestori delle strutture alberghiere e gli ordini di acquisto del materiale, depositati dalla parte ricorrente, sono indicativi dell'attività di manutenzione svolta dal ricorrente, ma non dello svolgimento di mansioni superiori da parte sua.
Il teste ha riferito che ciascun manutentore aveva potere di spese CP_5
(limitato) per comprare il materiale occorrente per le riparazioni. In relazione, poi, al doc. 4 di parte ricorrente, è privo di significato il fatto che nei referti medici sia riportata l'espressione “referente manutenzioni”, trattandosi di un'indicazione informale compiuta dal medico sulla base di quanto riferito dallo stesso lavoratore nel corso della visita medica. Nessun valore probatorio può essere attribuito, sotto questo profilo, al documento in oggetto. Anche il doc. “4a” è scarsamente significativo sotto il profilo probatorio, in quanto le disposizioni in oggetto sono di carattere generico e non risultano indirizzate espressamente al ricorrente.
23. La non fondatezza della pretesa di parte attrice viene ulteriormente confermata considerando la professionalità e le esperienze lavorative pregresse del ricorrente.
Come titolo di studio il ha un diploma di istituto professionale. Prima di Pt_1
essere assunto dalla non aveva maturato alcuna particolare Controparte_1
Pag. 13 di 16 esperienza lavorativa, avendo lavorato qualche mese come operaio stagionale presso la Piaggio, qualche mese come “personale non qualificato addetto all'imballaggio” presso l'Aiazzone s.p.a., e qualche mese come “addetto a funzioni segreteria” presso la Mape's s.p.a. Pertanto, non è pensabile che il ricorrente, privo della necessaria esperienza e professionalità, sia stato assunto dal datore di lavoro affidandogli il compito di dirigere tutta l'attività di manutenzione di plurime strutture ricettive. Tant'è vero che, quando la proprietà, decidendo di non svolgere più in prima persona detti compiti, ha deciso di nominare un direttore della manutenzione nell'anno 2012, ha scelto un ingegnere (il LL
RB).
24. Anche in relazione ai beni assegnati al ricorrente all'atto di assunzione non risulta provato (né da documenti né da testimoni) che al sia stato fornito un Pt_1
personal computer né un'autovettura. Al sono stati consegnati Pt_1
l'abbigliamento da lavoro, i d.p.i., gli strumenti da lavoro, un furgone aziendale
(per recarsi sui posti ove svolgere manutenzione) e un telefono cellulare per la reperibilità. Si tratta di fornitura che non è affatto indicativa delle mansioni rivendicate dal ricorrente e che, invece, è del tutto compatibile con l'attività di operaio manutentore, trattandosi essenzialmente di abbigliamento e strumenti da lavoro.
25. Alla fine dell'anno 2016, quando la società datrice di lavoro ha perso la gestione delle strutture alberghiere, il è stato adibito allo svolgimento dell'attività Pt_1
principale della ovvero alla manutenzione della rete ferroviaria. Controparte_1
Il mutamento di attività è stato determinato da ragioni oggettive, ovvero dal fatto che la datrice di lavoro aveva cessato di gestire le suddette strutture alberghiere.
Tale mutamento, però, non ha determinato un demansionamento del ricorrente, perché ha continuato a svolgere le medesime mansioni per cui era stato assunto, ovvero quelle di operaio.
26. Solo a seguito e a causa dell'infortunio sul lavoro occorso in data 03.07.2019 il dopo la visita medica svolta nel 2020, seguendo le prescrizioni del Pt_1
medico competente per la durata di 12 mesi (“seguenti limitazioni: esonero da lavori in quota, da guida di mezzi aziendali compreso mezzi di movimentazione
Pag. 14 di 16 terra e merci e da turno notturno”), è stato destinato al magazzino, non potendo svolgere attività di cantiere e di manutenzione. Le medesime prescrizioni venivano confermate dal medico competente anche a seguito della visita medica del 2021 per ulteriori 12 mesi. Va precisato che dopo l'infortunio sul lavoro suddetto, il ricorrente è stato per lunghi periodi in malattia, lavorando solo pochi giorni (50 giorni nel 2020 e 30 giorni nel 2021).
27. Pertanto, a conclusione dell'attività processuale è risultato che il ricorrente è stato adibito fin dal principio alle mansioni per cui era stato assunto. Dette mansioni sono state svolte, al pari degli altri operai manutentori, sotto le direttive prima del datore di lavoro poi (dal 2013) dell'ing. LL RB. Nel momento in cui (2016) la società resistente ha perso la gestione delle strutture alberghiere, il è Pt_1
stato destinato all'attività istituzionale della società datrice di lavoro
(manutenzione ferroviaria), continuando a svolgere le mansioni per cui era stato assunto. Solamente a seguito dell'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente, vi è stato un cambio di mansioni, ma ciò è avvenuto solamente perché imposto dal medico competente che aveva visitato il e non per una decisione della Pt_1
società datrice di lavoro.
28. Così ricostruita la vicenda, non può essere invocata la violazione dell'art. 2103
c.c., in quanto nessuna variazione delle mansioni è stata decisa dalla resistente, se non nel momento in cui è stata imposta dal medico competente per le condizioni fisiche del lavoratore, diventate incompatibili con le mansioni di operaio manutentore. Nel corso degli anni il ha svolto funzioni sostanzialmente Pt_1
omogenee. Nel passaggio dalla manutenzione alberghiera alla manutenzione ferroviaria, pur modificando radicalmente l'attività svolta, il ricorrente è stato chiamato a svolgere sempre le mansioni di operaio.
29. Il mero dato formale dell'inquadramento superiore, rivendicato dal ricorrente, non può giustificare l'accoglimento delle domande attoree, considerato che il ricorrente non ha mai svolto mansioni corrispondenti, ma ha sempre svolto le mansioni per cui era stato assunto.
30. La parte attrice, infine, con il ricorso de quo lamenta di avere subito, nel corso degli ultimi mesi di lavoro, delle condotte vessatorie che avrebbero peggiorato il
Pag. 15 di 16 proprio disagio psicologico: “non è stato assegnato l'armadietto negli spogliatoi
(a differenza di tutti gli altri colleghi), allo stesso è stata preclusa la possibilità di utilizzare la toilette dei dipendenti e obbligato ad espellere i propri bisogni fisiologici all'aperto”.
31. Tuttavia, su questi aspetti il ricorrente non ha fornito nel corso della causa sufficienti elementi di prova. I testimoni sentiti in merito non hanno fornito alcuna indicazione di comportamenti vessatori ai danni del Pt_1
32. Pertanto, la domanda di parte ricorrente, anche in merito a questo profilo, risulta infondata, in quanto sfornita di supporto probatorio.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi 3.809,00 euro per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 11.01.2025
Il Giudice del Lavoro
TO Ferraro
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