Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 04/02/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 388/2021 R.G., vertente tra
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in Parte_1
C.da Cavarretta, n. 44, cod. fisc. elettivamente domiciliato in S. Agata di CodiceFiscale_1
Militello, Via Enna, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo Miracola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ), e presso CP_1 C.F._2
i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata;
-opposta-
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, Controparte_2
(codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di P.IVA_2
cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Agostino Ninone, giusta procura in Controparte_3
atti, con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Agata di Militello alla via
Cappuccinelli n.2;
Avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento n. 29520190012366735001, emessa da CP_2 CP_3
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Il sig. , ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di S. Parte_1
Agata di Militello avverso la cartella di pagamento n. 29520190012366735001, emessa da in forza di sanzione amministrative elevata nei suoi confronti quale Controparte_3
coobbligato solidale, lamentando l'omessa notificazione del titolo esecutivo presupposto alla suddetta cartella, lamentava ancora che il mezzo Miniescavatore idraul. cingolato, n° identificativo
PV05249, guidato dal Sig. al momento dell'elevazione del verbale, risultava di proprietà Per_1
della Società Controparte_4
Evidenziava, anche l'insussistenza dell'infrazione contestata e domandava la sospensione, anche inaudita altera parte, di tale cartella di pagamento, nonché la dichiarazione della nullità della cartella e, per l'effetto, chiedeva che venisse dichiarato che nessuna somma era dallo stesso dovuta. In
subordine, domandava che la pretesa impositiva venisse limitata a quanto effettivamente dovuto,
previa dichiarazione della non debenza di tutte quelle somme dalle quali l'Ente impositore è
decaduto dalla facoltà di pretenderne il pagamento.
Il Giudice di Pace di S. Agata di Militello, con sentenza n. 38/2020, depositata in data 01.12.2020,
dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Patti, concedendo 90 giorni per la riassunzione del giudizio.
Riassunto il giudizio, parte opponente insisteva nei motivi di opposizione e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva sia , la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1
unitamente ad altre contestazioni di merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva la , la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_3
unitamente ad altre contestazioni di merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii, ed a seguito dell'assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'odierna udienza del 04/02/2025, così come sostituita ex art. 127
ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione è infondata e va rigettata, per quanto di seguito specificato.
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
Controparte_3
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Sul punto, va rilevato che la società di riscossione, non è estraneo alla procedura di riscossione dei crediti ingiunti, poiché oggetto del ricorso è, sia l'eccepita nullità degli atti prodomici, e, sia la sopravvenuta prescrizione del titolo asseritamente maturata anche nello svolgimento della procedura di riscossione, per cui la legittimazione passiva va riconosciuta sia all'ente titolare del credito, sia alla società di riscossione.
Passando a scrutinare l'eccepita nullità della cartella opposta, per non essere stati mai notificati gli atti presupposti, detta eccezione è infondata e va rigettata.
Dall'esame della documentazione versata in atti si rileva che i verbali di contestazione n.
863642121, n. 863642229, n. 863642327 e n. 863642023 per le violazioni degli artt. 193 c.1 e 2,
114 c.2, 110 c.6, 114 c.4 e 7, 113 c.1, 116 c.15 e 17 del Codice della Strada, sono stati contestati,
dai Carabinieri di Sant'Agata di Militello, ad entrambi i soggetti coobbligati, con rituale sottoscrizione e ritiro copia, come da allegati versati in atti con la memoria di costituzione dalla
. Controparte_1
Pertanto, avendo la parte opponente ricevuto la notifica del titolo presupposto alla cartella di pagamento, la stessa in questa sede non è legittimata ad effettuare censure inerenti il titolo, che dovevano essere proposte nei termini di legge, a seguito della contestazione effettuata. (Cass.
Ordinanza n.3005/2020 del 07/02/2020).
Passando a scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla parte opponente, il quale si dichiara, con il presente ricorso, non proprietario del mezzo oggetto di contestazione, detta eccezione è infondata e va rigettata.
Infatti, la nota datata 27/06/2007, non indica che il mezzo sia di proprietà della , ma che il CP_5
mezzo ha come luogo di destinazione C7da Cavarretta Sant'Agata CP_5 Controparte_4
di Militello”.
Peraltro, dalla documentazione in atti, redatta dai Carabinieri, vi è una dichiarazione di responsabilità datata 26/07/2018, sottoscritta dall'opponente , con la Parte_1
quale lo stesso dichiara che l'escavatore Idraulico cingolato marca modello Kobelco CP_6
numero identificativo PV 05249 potenza 16.6/2400 è di proprietà dello stesso. Pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, va rilevato che, l'onere della prova, nel caso in esame risulta a carico dell'amministrazione.
Infatti, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
Orbene, provata la legittimazione dell'opponente, parte opposta con la documentazione in atti,
peraltro non espressamente contestata, ha dimostrato la legittimità dell'infrazione contestata alla parte opponente, che ha portato all'emissione della cartella di pagamento oggi impugnata.
Conseguentemente, la proposta opposizione va rigettata, e, per le superiori motivazioni, va dichiarata la legittimità della cartella di pagamento n. 29520190012366735001, emessa da
Controparte_3
In merito alle spese del giudizio, considerato l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale delle questioni di diritto trattate, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Rigetta il ricorso, e per l'effetto dichiara la legittimità della cartella di pagamento n.
29520190012366735001, emessa da Controparte_3
2) Compensa le spese del giudizio;
La sentenza è esecutiva come per legge. Così deciso in Patti 04/02/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia