Art. 1. Articolo unico.
L' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073 , ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umilta' e via delle Vergini, distinto in catasto al Rione II, con il numero di mappa 413 sub. 1 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto".
L' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073 , ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umilta' e via delle Vergini, distinto in catasto al Rione II, con il numero di mappa 413 sub. 1 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto".