Art. 10.
I limiti massimi dei contributi previsti dall' articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1 ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.
Il limite di spesa ammissibile indicato nell' articolo 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94 , e' elevato a lire 14 milioni.
I limiti massimi dei contributi previsti dall' articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1 ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.
Il limite di spesa ammissibile indicato nell' articolo 13-sexies del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94 , e' elevato a lire 14 milioni.