Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 22/04/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
CH ORICCHIO Presidente SS CASSANETI Giudice GA PEPE Giudice - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74734 R.G.
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:
- IO IO, (c.f. [...]), nato il 11.5.1971 a IN (CE) ed ivi residente in vico Chiuso Casale snc, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Fabrizio Perla con il quale elegge domicilio fisico presso il suo Studio in Aversa (CE), via Roma n. 34 e domicilio digitale all’indirizzo pec: fabrizio.perla@avvocatismcv.it;
LETTO l’atto di citazione depositato in data 23.9.2025;
VISTO il decreto n. 3, del 16.2.2026, con cui la Sezione ha accolto l’istanza ex art. 130 c.g.c., determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio, a carico di IL IO, nell’importo di euro 64.215,99, fissando in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, il termine per il deposito della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento;
103/2026 Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 ESAMINATA la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della predetta somma trasmessa, a cura del convenuto, in data 7.4.2026;
UDITI, nell’odierna udienza, con l’assistenza del segretario EA De Cicco, il relatore dott. GA EP, l’avv. Fabrizio Perla per l’istante e il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Senatore Mauro.
Premesso in
FATTO
Con atto di citazione, depositato in data 23.9.2025, la Procura regionale conveniva in giudizio l’arch. IO IO, all’epoca dei fatti dipendente del Comune di Castel Volturno e responsabile dell’area VII lavori pubblici, chiedendone la condanna al pagamento dell’ammontare di euro 214.053,33, oltre rivalutazione monetaria da aprile 2025 al deposito della sentenza, interessi legali e spese di giustizia, unitamente alla conversione in pignoramento del sequestro convalidato nei suoi confronti con ordinanza n. 101, dell’11.8.2025, sino a concorrenza dell’importo di condanna.
L’azione di responsabilità traeva origine dalla denuncia, sottoscritta dal Segretario comunale in data 29.2.2024, con cui veniva segnalata una fattispecie di danno erariale conseguente alla indebita liquidazione di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 d.lgs. n.
50/2016.
Nella prospettazione attorea si evidenziava una prima vicenda di danno derivante dalle condotte anomale relative alle determine nn. 493 e 494 del 25.7.2023 con cui il IO avrebbe liquidato ed autoliquidato, in favore di sé stesso e di Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 altri dipendenti comunali, acconti a titolo di incentivi tecnici riguardanti la realizzazione di una cittadella scolastica finanziata con fondi del PNRR.
Le doglianze si focalizzavano, essenzialmente, su quattro profili: 1. La situazione di conflitto di interesse in cui si trovava il IO, quale Responsabile dell’Area VII - Lavori pubblici e RUP della procedura, rispetto all’assunzione degli atti di liquidazione dei predetti incentivi. 2. L’incompletezza degli atti di liquidazione nn. 493 e 494/2023, nei quali risultavano mancanti i beneficiari degli stessi, gli importi associati a ciascuno, le attività concretamente svolte, unitamente alla incompletezza degli atti presupposti relativi alla formazione del gruppo di lavoro e del relativo riparto dei compiti. 3. La circostanza che la liquidazione degli incentivi di cui alle determine nn. 493 e 494/2023 aveva preceduto lo svolgimento della gara inerente all’affidamento dei lavori della cittadella scolastica e, soprattutto, aveva riguardato attività che non erano state svolte dal gruppo di lavoro. 4. Il superamento della soglia annua prevista dall’art. 113 d.lgs.
n. 50/2016 secondo cui “gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica”.
Il superamento della soglia di liquidazione sarebbe rilevata riguardo sia alla cittadella sia alle determine relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Il Requirente riteneva di fare ricorso al principio della competenza finanziaria potenziata, cioè all’annualità in cui, in ossequio al principio di competenza, era divenuta esigibile Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 l’obbligazione relativa agli incentivi per funzioni tecniche in applicazione di quanto previsto dall’art. 183, comma 5, d.lgs.
n. 267/2000. Nel caso della determina n. 494/2023, tale annualità era indicata nel 2023. Pertanto, la base di calcolo stipendiale veniva individuata nel 2023; ciò nondimeno l’analisi veniva estesa assumendo, quale alternativo parametro di riferimento, il trattamento annuo lordo riferito al 2022.
Inoltre, estendeva l’analisi agli incentivi per funzioni tecniche corrisposti negli anni di competenza 2020, 2021, 2022 e 2023 in favore del IO, riferiti anche ad altre procedure, ulteriori e diverse da quelle della cittadella scolastica. Tale contestazione si aggiungeva a quella per la cittadella.
Evidenziava al riguardo che, benché taluni incentivi fossero liquidati in un atto specifico, per una medesima attività svolta, ed in favore di tutti i componenti del medesimo gruppo di lavoro, ciò nondimeno per alcuni dei componenti, l’importo veniva imputato su una annualità, mentre per altri componenti, l’incentivo veniva imputato a valere su altra e diversa annualità. Questa operazione di “spalmatura”
sarebbe stata volta evidentemente ad utilizzare artificiosamente spazi contabili liberi in relazione alla singola posizione del dipendente.
Le poste di danno riguardavano, quindi, l’intera liquidazione avvenuta con gli atti relativi alla cittadella n. 494 (1° Acconto)
e n. 493 (2° acconto) del 25.7.2023, rispettivamente pari ad euro 65.041,86 e ad euro 104.339,65, per un totale di euro 169.381,65 (euro 173.108,05 rivalutata ad aprile 2025) oltre interessi.
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 Rispetto a questa posta di danno, contestava - in subordine -
lo sforamento della soglia ex art. 113 per il IO e per tutti gli altri componenti dell’asserito gruppo di lavoro pari ad una somma di euro 77.288,51 (parametrando il limite alla retribuzione del 2022) o di euro 73.655 (parametrando il limite alla retribuzione 2023).
Accanto a questa posta di danno, ne contestava una seconda legata allo sforamento del limite del 50% degli incentivi autoliquidatisi per gli 2020-2023. Il totale delle tre annualità
(2020, 2022 e 2023), per le quali ci sarebbe danno, sarebbe pari ad euro 36.688,04, che rivalutato per media annua
(6.717,72 + 9.344,07 + 24.883,49) sarebbe equivalente ad euro 40.945,28.
Il totale di danno veniva quindi quantificato in euro 214.053,33 oltre interessi e rivalutazione successiva.
L’elemento soggettivo, in rapporto di servizio con la Amministrazione veniva declinato a titolo di dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, a fronte della chiara rappresentazione dell’illegittimità della spesa e della consapevole accettazione del consequenziale rischio di indebito esborso.
Riteneva quindi sussistente il nesso causale tra i provvedimenti di liquidazione e autoliquidazione degli incentivi firmati dal IO e la causazione del danno. Tali atti costituirebbero la condotta conclusiva, se non unica, della causazione del danno, senza la quale il processo formativo della fattispecie erariale non si sarebbe realizzato.
Ritualmente invitato a fornire deduzioni, l’interessato presentava in fase preprocessuale le proprie memorie Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 difensive, ma la Procura non riteneva condivisibili le giustificazioni addotte, procedendo ad emettere l’atto di citazione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione del 14.1.2026, l’attuale convenuto presentava istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. offrendo in pagamento la somma di euro 64.215,99, pari al 30% del danno addebitato, in ordine alla quale la Procura esprimeva parere favorevole in ragione della congruità della stessa;
All’esito dell’udienza camerale del 3.2.2026, in cui le parti davano atto di avere concordato l’importo di euro 64.215,99, pari a circa il 30% del danno contestato per la definizione ex art. 130 c.g.c. della presente controversia, il Collegio dopo le verifiche di rito emetteva il decreto n. 3/2026 con il quale:
a) fissava in trenta giorni il termine per il versamento, in un’unica soluzione, della somma concordata in favore dell’Ente locale;
b) autorizzava il dissequestro parziale, nei limiti dell’importo di euro 64.215,99, del conto corrente intestato all’istante presso l’Istituto Crédite Agricole ai fini del pagamento in favore della Tesoreria del Comune di Castel Volturno della somma concordata ex art. 130 c.g.c.
In data 7.4.2026, il convenuto provvedeva al deposito della conferente documentazione comprovante il pagamento effettuato in favore dell’Amministrazione danneggiata in data 4.3.2026.
All’odierna pubblica udienza, il P.M. prendeva atto dell’avvenuta corresponsione della somma stabilita in Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 esecuzione del decreto n. 3, del 16.2.2026, che aveva accolto la richiesta di rito abbreviato, insistendo per le spese.
La difesa del convenuto, nel precisare di aver depositato anche l’attestazione del Comune comprovante il buon esito del pagamento effettuato, chiedeva il completo dissequestro dei beni e delle somme gravati a seguito dell’ordinanza n. 101, dell’11.8.2025.
La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione, assunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni in punto di
DIRITTO
1. Preliminarmente va rammentato che l’art. 130 c.g.c. ha introdotto “con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario il c.d. rito abbreviato. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.
Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent.
n. 142/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032/2022 e n.
666/2023).
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734 In caso di ammissibilità dell’istanza, con decreto motivato in camera di consiglio, viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento della stessa e fissazione di ulteriore udienza ai fini dell’accertamento del disposto pagamento.
2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, il Collegio, accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita - come da documentazione in atti - in ottemperanza al decreto n. 3 del 16.2.2026, ritiene di dover procedere alla definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.
L’accertato, effettivo, importo corrisposto dal IO in favore del Comune di Castel Volturno, pari ad euro 64.215,99, deve considerarsi satisfattivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura con l’atto introduttivo della presente controversia così come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato facendo, di conseguenza, venir meno ogni interesse di quest’ultima alla prosecuzione del giudizio. Al contempo, ha trovato realizzazione l’interesse del convenuto alla definizione del presente contenzioso senza dovere procedere al dibattimento e fruendo della riduzione concordata dell’originaria pretesa risarcitoria.
Coerentemente, deve essere disposto il dissequestro dei beni e delle somme ancora gravati dalla misura cautelare concessa con ordinanza n. 101, dell’11.8.2025.
3. Alla suddetta pronuncia deve, tuttavia, conseguire, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’odierno convenuto alle spese di giudizio, come da dispositivo.
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74734
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla citazione in epigrafe, così decide:
1. Definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto IO IO in relazione alla contestazione formulata con l’atto introduttivo del relativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa di merito dal ruolo;
2. Dispone il dissequestro dei beni e delle somme ancora gravati da sequestro a seguito della ordinanza n. 101, dell’11.8.2025.
3. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio (abbreviato e merito) liquidate con separata notula.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
GA EP CH CH
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(UR NZ)
(firma digitale)
22/04/2026