Articolo 62 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 61Articolo 63
Versione
14 maggio 1968
Art. 62. I residui attivi alla chiusura
dell'esercizio 1956-57, restano determinati
in........................................ L. 34.111.224.703 dei quali nell'esercizio 1957-58 furono
riscossi e versati........................ L. 3.041.297.271
-------------- e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 31.069.927.432
Entrata in vigore il 14 maggio 1968