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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 373/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tribunale Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009365372000 ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1100/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01720240009365372/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'importo di euro 443,62, relative all'anno 2017 avente ad oggetto recupero spese giudiziali.
L'istante ha eccepito:
- la decadenza del potere di riscossione e la prescrizione del credito iscritto a ruolo nonché delle sanzioni
(art. 20, comma 3, D. Lgs. n° 472/97) e degli interessi (art. 2948, n° 4, c.c.);
- l'omesso preventivo contraddittorio e l'omessa notifica/comunicazione formale degli atti prodromici;
- la omessa allegazione dei documenti e il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- il difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo omesso nell'atto oggi opposto (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. n°602 del 1973, in combinato disposto con l'art . 52, comma 5, del D.Lgs 446/97 .
- la errata determinazione delle sanzioni applicate perché sproporzionate rispetto al fatto contestato e alla gravità dello stesso,.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito formulate da parte attrice ed ha sostenuto la ritualità dell'atto impugnato.
Il Tribunale di Benevento, costituitosi, ha evidenziato che l'Ufficio Recupero Crediti ha trasmesso ad Equitalia
Giustizia S.p.A. la nota A n. 2995/2023 onde consentire l'apertura della partita di credito e i successivi atti di riscossione;
l'Ufficio ha depositato a sostegno della richiesta di pagamento decreto di pagamento emesso il 30/10/2013 dal Giudice del Tribunale di Benevento nel procedimento penale N.R. 006508/2012, contenente i dati anagrafici del beneficiario Nominativo_1 (difensore della parte ammessa al patrocinio) e il dettaglio della liquidazione delle spese di giustizia in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Con la citata nota A, l'Ufficio giudiziario ha inviato il foglio notizie relativo alle spese di onorario del difensore del gratuito patrocinio di Ricorrente_1 , a seguito del provvedimento di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso il 12 dicembre 2017 dal Giudice del Tribunale di Benevento.
In data 2 dicembre 2025, il Tribunale di Benevento, in ossequio alla ordinanza emessa da questo Giudice il 25 novembre 2025, ha depositato il prospetto riepilogativo della liquidazione - Numero 1/ASG 000321/2014 - relativo al Capitolo 1360.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che la fattispecie in esame ha ad oggetto il recupero dell'onorario liquidato con decreto di pagamento del 30 ottobre 2013, in favore dell'avv. Nominativo_1, difensore di Ricorrente_1, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 321/2016 R.G.N.R., per un importo netto di euro 368,74 oltre IVA e C.P.A.; la pretesa creditoria si fonda sull'intervenuto provvedimento giudiziale di revoca di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Ciò premesso, si osserva che:
- a norma dell'art. 3 del Codice del processo tributario il difetto di giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
- l'opposizione alla cartella di pagamento relativa al recupero di spese di giustizia (non tributarie) spetta al
Giudice Ordinario, non attenendo la materia a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del 31/07/2017, Rv.
645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, Rv. 601586 - 01; Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Rv. 641220 01).
Da quanto innanzi considerato, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Le spese di lite, per la natura della questione, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente al credito azionato. Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 373/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Tribunale Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240009365372000 ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1100/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 01720240009365372/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'importo di euro 443,62, relative all'anno 2017 avente ad oggetto recupero spese giudiziali.
L'istante ha eccepito:
- la decadenza del potere di riscossione e la prescrizione del credito iscritto a ruolo nonché delle sanzioni
(art. 20, comma 3, D. Lgs. n° 472/97) e degli interessi (art. 2948, n° 4, c.c.);
- l'omesso preventivo contraddittorio e l'omessa notifica/comunicazione formale degli atti prodromici;
- la omessa allegazione dei documenti e il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- il difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo omesso nell'atto oggi opposto (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. n°602 del 1973, in combinato disposto con l'art . 52, comma 5, del D.Lgs 446/97 .
- la errata determinazione delle sanzioni applicate perché sproporzionate rispetto al fatto contestato e alla gravità dello stesso,.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito formulate da parte attrice ed ha sostenuto la ritualità dell'atto impugnato.
Il Tribunale di Benevento, costituitosi, ha evidenziato che l'Ufficio Recupero Crediti ha trasmesso ad Equitalia
Giustizia S.p.A. la nota A n. 2995/2023 onde consentire l'apertura della partita di credito e i successivi atti di riscossione;
l'Ufficio ha depositato a sostegno della richiesta di pagamento decreto di pagamento emesso il 30/10/2013 dal Giudice del Tribunale di Benevento nel procedimento penale N.R. 006508/2012, contenente i dati anagrafici del beneficiario Nominativo_1 (difensore della parte ammessa al patrocinio) e il dettaglio della liquidazione delle spese di giustizia in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Con la citata nota A, l'Ufficio giudiziario ha inviato il foglio notizie relativo alle spese di onorario del difensore del gratuito patrocinio di Ricorrente_1 , a seguito del provvedimento di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio emesso il 12 dicembre 2017 dal Giudice del Tribunale di Benevento.
In data 2 dicembre 2025, il Tribunale di Benevento, in ossequio alla ordinanza emessa da questo Giudice il 25 novembre 2025, ha depositato il prospetto riepilogativo della liquidazione - Numero 1/ASG 000321/2014 - relativo al Capitolo 1360.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che la fattispecie in esame ha ad oggetto il recupero dell'onorario liquidato con decreto di pagamento del 30 ottobre 2013, in favore dell'avv. Nominativo_1, difensore di Ricorrente_1, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 321/2016 R.G.N.R., per un importo netto di euro 368,74 oltre IVA e C.P.A.; la pretesa creditoria si fonda sull'intervenuto provvedimento giudiziale di revoca di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Ciò premesso, si osserva che:
- a norma dell'art. 3 del Codice del processo tributario il difetto di giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
- l'opposizione alla cartella di pagamento relativa al recupero di spese di giustizia (non tributarie) spetta al
Giudice Ordinario, non attenendo la materia a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del 31/07/2017, Rv.
645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, Rv. 601586 - 01; Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Rv. 641220 01).
Da quanto innanzi considerato, va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Le spese di lite, per la natura della questione, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente al credito azionato. Compensa tra le parti le spese di lite.