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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/09/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3306 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Gian Luca Grossi, Vittorio Muschitiello, Marcello Guerzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio OL TO EI in Milano, via Vittor Pisano n. 20, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Micucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Marsala n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 615/2023 in materia di prestazione d'opera.
CONCLUSIONI: come da note di p.c. ex art. 189 c.p.c.. E pertanto:
- PER L'OPPONENTE:
“INSISTE per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella propria memoria ex art. 171 - ter n. 1
C.p.c., ritualmente depositata nel fascicolo telematico, che si riportano qui di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
➢ in via preliminare, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto
Pag. 1 di 10 ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
➢ in via preliminare, previa adozione degli incombenti processuali di legge, autorizzare la chiamata in causa e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.
269 c.p.c., al fine di consentire la notifica al terzo chiamato nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., del Dott. (C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._1 domiciliato in Castelfidardo (AN), Piazza della Repubblica, 4, al fine di essere tenuta indenne e mallevata da ogni somma, onere, importo o altra conseguenza pregiudizievole derivante in capo ad in relazione ad iniziative di recupero del credito alle quali, per i motivi di cui in Parte_1 narrativa, lo stesso ha dato causa, ai sensi degli artt. 2043, 2395 cc, 2475 ter e Controparte_2
2476, 3° comma cc e 2639 c.c. ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuto di Giustizia, per
l'importo che sarà determinato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre a spese, compensi e onorari di giudizio oltre IVA, C.p.A. e spese generali (15%);
➢ in via principale e nel merito, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, annullare, revocare e dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96 C.p.c.
➢ in via istruttoria (…)”;
- PER L'OPPOSTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis,
- in via principale, respingere l'opposizione proposta da siccome infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, comunque, non provata, confermando in toto il decreto ingiuntivo qui opposto.
Con vittoria di spese ed onorari;
- in via subordinata, condannare in persona del suo legale rappresentante, a pagare a Parte_1 la somma di € 60.024,00 (€ 49.200,00 oltre IVA), o quella diversa somma, maggiore Controparte_1
o minore, che risulterà dovuta dalla società opponente all'esito del presente giudizio, quale corrispettivo delle prestazioni oggetto di causa regolarmente eseguite da Controparte_1 maggiorata di interessi come previsti per le transazioni commerciali ex D. Lgs 231/2002 e succ. mod. dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari.
3. In via istruttoria (…)”.
Pag. 2 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13 giugno 2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto n. 615/2023, con cui questo Tribunale le aveva ingiunto, su ricorso di il pagamento dell'importo di euro 60.024,00 iva inclusa, oltre interessi e Controparte_1 spese della fase monitoria, in virtù di fattura (n. 14/2023) per prestazioni di elaborazione dati contabili, consulenza amministrativa e fiscale anni 2020 e 2021, domiciliazione della società anno
2022, consulenza e assistenza pratiche di finanziamento anni 2020 e 2021.
A sostegno dell'opposizione, costituita quale start up Pt_1 Controparte_3 commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in data 13 novembre
2019, dopo aver ripercorso le vicende e partecipazioni societarie – al fine, in sintesi, di dimostrare la riconducibilità della direzione e controllo della società a un centro d'interessi in cui gravita anche l'odierna opposta –, ha esposto, per quanto in questa sede d'interesse: (i) che le attività di amministrazione, gestione, domiciliazione e redazione dei bilanci sono state svolte in favore della società a titolo gratuito, sino a che i dissidi tra i soci avevano condotto al venire meno dell'intuito fiduciario e delle comuni finalità sottese alla società; (ii) che il dott. commercialista Controparte_2 socio di nonché esercente una “ingerenza direttiva dominante nella gestione di , CP_1 Pt_1 svolgendo in favore di essa “prestazioni di maggiore contenuto strategico, gestionale, negoziale, contabile e operativo” (come richieste di finanziamenti, predisposizione bozze di bilancio 2020 e
2021), successivamente alle dimissioni rese nel novembre 2022 non restituiva la documentazione contabile e fiscale detenuta tramite detenuta alla data dell'opposizione, ciò Controparte_1 rilevando anche ai fini dell'art. 1460 c.c.; (iii) che il nella duplice veste di socio di CP_2
e di gerente aveva agito in conflitto d'interessi nel richiedere importi CP_1 Pt_1 ingiustificati, relativi a prestazioni non commissionate, non concordati e comunque maggiori di quelli richiesti stragiudizialmente (pari a euro 37.000,00 e successivamente a euro 29.280,00), oltre che risultante in giudizio da documentazione unilaterale di . CP_1
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di voler:
“in via preliminare, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
• in via preliminare, previa adozione degli incombenti processuali di legge, autorizzare la chiamata in causa e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.
269 cpc al fine di consentire la notifica al terzo chiamato nei termini di cui all'art. 163 bis Cpc, del
Pag. 3 di 10 Dott. C.F. , nato a [...], il [...], domiciliato Controparte_2 C.F._1 in Castelfidardo (AN), Piazza della Repubblica, 4, al fine di essere tenuta indenne e mallevata da ogni somma, onere, importo o altra conseguenza pregiudizievole derivante in capo ad Parte_1 in relazione ad iniziative di recupero del credito alle quali, per i motivi di cui in narrativa, lo stesso
ha dato causa, ai sensi degli artt. 2043, 2395 cc, 2475 ter e 2476, 3° comma cc, ovvero Parte_2 per ogni miglior titolo e ragione ritenuto di Giustizia, per l'importo che sarà determinato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre a spese, compensi e onorari di giudizio oltre
IVA, CpA e spese generali (15%);
• in via principale e nel merito, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, annullare, revocare e dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96 C.p.c.
• in via istruttoria (…)”.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito in fatto e diritto all'avversa domanda, Controparte_1 rappresentando, in sintesi: (i) che le scelte organizzative e gestorie di sono sempre state Pt_1 condivise tra tutti i soci e che essa opposta ha svolto le prestazioni di cui ha chiesto il pagamento, irrilevante essendo la sua compagine societaria;
(ii) che lo svolgimento dell'attività per cui è causa risulta ammesso da nel giudizio ex art. 700 cpc (RG 3204/2023 di questo Tribunale) volto Pt_1 alla consegna della documentazione asseritamente posseduta da nel periodo 2020-2021, CP_1 oltre che dalla documentazione comprovante la predisposizione, da parte di , delle CP_1 dichiarazioni IRAP, mod. 770, IVA, redditi, l'invio dei bilanci, l'elaborazione delle scritture contabili, le richieste di finanziamento;
(iii) che il quantum è stato elaborato in conformità al preventivo emesso dallo Studio Rock di Milano, subentrato a nell'esecuzione delle sole CP_1 attività di consulenza amministrativa e fiscale (pari a euro 12.000,00 annui, da moltiplicarsi per le annualità 2020 e 2021) e per l'attività di domiciliazione dell'anno 2022 (euro 1.200,00) e di consulenza e assistenza per pratiche di finanziamento (euro 24.000,00); (iv) che, in ogni caso, la corrispondenza stragiudiziale tra le parti contiene una ricognizione di debito quantomeno per euro
37.000,00 oltre iva, escludendo con ciò la gratuità delle prestazioni.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare ed in rito:
- respingere la richiesta di parte opponente di ammettere la chiamata in causa del terzo dott. CP_2 siccome infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Pag. 4 di 10 - concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 615/2023 emesso dal Tribunale di Ancona, quanto meno limitatamente alle somme ex adverso non contestate
e riconosciute come dovute dall'amministratore di con e-mail del Controparte_4
17.09.2021 nella misura di € 45.140,00 (€ 37.000,00 oltre IVA), anche in ragione del fatto che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né appare di facile e pronta soluzione.
2. Nel merito:
- in via principale, respingere l'opposizione proposta da siccome infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, comunque, non provata, confermando in toto il decreto ingiuntivo qui opposto.
Con vittoria di spese ed onorari;
- in via subordinata, condannare in persona del suo legale rappresentante, a pagare a Parte_1 la somma di € 60.024,00 (€ 49.200,00 oltre IVA), o quella diversa somma, maggiore Controparte_1
o minore, che risulterà dovuta dalla società opponente all'esito del presente giudizio, quale corrispettivo delle prestazioni oggetto di causa regolarmente eseguite da Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.
3. In via istruttoria: (…)”.
3. Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di e concessa Controparte_2 la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c..
4. Ciò sinteticamente premesso, l'opposizione va parzialmente accolta in punto di quantum, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, ci si limita a osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il regime probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato da un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti: non spetta infatti all'opponente, che formalmente riveste il ruolo di attore nel giudizio di opposizione, provare l'infondatezza dell'altrui credito, bensì è onere dell'opposto, formalmente convenuto ma creditore nel rapporto sostanziale, fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato e provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c. che grava il titolare del diritto della dimostrazione del credito azionato (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Sotto altro profilo, è noto che le fatture, in quanto documenti di carattere fiscale formati unilateralmente e rappresentativi di fatti inerenti all'esecuzione del contratto, non sono di per sé sufficienti a fornire la prova del rapporto contestato nei giudizi a cognizione piena, qual è la presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo, potendo al più valere quali meri indizi da valutarsi nel più
Pag. 5 di 10 ampio quadro probatorio emerso dall'istruzione del giudizio (cfr., fra le altre, Cass. Civile, sez. III, sentenza n. 11736 del 15 maggio 2018, e Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 128 del 4 gennaio 2022).
Vige, dunque, il generale criterio di riparto dell'onere probatorio previsto in ipotesi di responsabilità contrattuale, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
5. Quanto al caso di specie e con riferimeno all'an del diritto, deve ritenersi raggiunta la prova che la società opposta abbia reso le prestazioni il cui corrispettivo è oggetto di domanda. CP_1
Premesso che il contratto di prestazione d'opera professionale non richiede forma solenne, depongono nel senso della sua conclusione i seguenti elementi:
a-) la trasmissione al registro delle imprese dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 Pt_1 tramite (doc. 17 a 19 opposta); CP_1
b-) la delega da a , valida per le intere annualità 2020 e 2021, per la consultazione Pt_1 CP_1
e acquisizione delle fatture elettroniche, così come per la fatturazione elettronica e relativa conservazione (doc. 20 opposta);
c-) la materiale detenzione, da parte di , della documentazione prodotta nel presente CP_1 giudizio, costituita dalle dichiarazioni IVA, IRAP, mod. 770, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dai registri IVA acquisti e vendite 2020 e 2021, dai libri giornale, dalle schede contabili e dai libri beni ammortizzabili degli anni 2020 e 2021 (doc. 6-16; 20-32 opposta);
d-) il tenore del ricorso ex art. 700 c.p.c. predisposto da contro, per quanto qui rileva, Pt_1
nelle cui premesse in fatto si fa rilevare che ha rappresentato Controparte_1 CP_1
Pag. 6 di 10 l'intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dal 2020 al 2022 (cfr. doc. 5 opposta e ivi pagg. 4 e 5); si veda poi il paragrafo 29 di quel ricorso, in cui testualmente si è dedotto che “erano e il dott. ad effettuare gli adempimenti fiscali e Controparte_1 CP_2 contabili”; si vedano altresì i paragrafi 44 e 45, secondo cui è il soggetto impegnato alla CP_1 trasmissione della dichiarazione dei redditi e anche il soggetto che ha predisposto le dichiarazioni di
; Pt_1
e-) il tenore del verbale sottoscritto tra le parti in data 24 giugno 2023, in cui si dà atto della domiciliazione di presso (cfr. doc. 33 opposta); Pt_1 CP_1
f-) la mancata contestazione di circa il fatto, dedotto da nella propria comparsa Pt_1 CP_1 di costituzione e da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di specifica contestazione, che si è adoperata affinché ottenesse l'erogazione di mutuo dell'importo di euro CP_1 Pt_1
160.000,00, l'apertura di un rapporto anticipo su fatture per euro 400.000,00 e l'erogazione di un mutuo di euro 150.000,00;
g-) con riferimento alle attività di tenuta della contabilità, la mail datata 17 settembre 2021, proveniente dall'amministratore di in cui si dà atto del diritto di Controparte_4 Controparte_1 al corrispettivo per la tenuta della contabilità degli anni 2020 e 2021.
Si tratta, dunque, delle attività per cui è domandato il pagamento del corrispettivo nella presente sede;
la prova raggiunta in ordine all'esecuzione delle prestazioni da parte di esclude la CP_1 fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente.
6. Ciò posto e come anticipato, l'opposizione risulta tuttavia meritevole di parziale accoglimento in relazione al quantum azionato, non ritenendosi, in particolare, raggiunta la prova dell'importo dovuto per l'attività di “consulenza e assistenza pratiche di finanziamento anni 2020 e
2021” nella misura di euro 24.000 oltre IVA azionata sul punto in monitorio.
Esaminando più nel dettaglio tutte le poste creditorie, si osserva quanto segue.
Con riferimento all'attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità:
- nella menzionata mail del 17 settembre 2021, l'amministratore di riconosceva un debito Pt_1 pari ad euro 15.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 18.000,00 per l'annualità 2021, con la precisazione che gli importi in questione devono ritenersi al netto dell'IVA;
- tuttavia, con la fattura n. 14/2023 azionata nel presente giudizio – successiva nel tempo rispetto alla predetta mail – ha ritenuto di limitare la propria pretesa ad euro 12.000,00 per ciascuna CP_1 annualità oltre IVA, sicché la pretesa a tal riguardo deve intendersi meritevole di accoglimento in relazione alla complessiva somma di euro 24.000,00 oltre IVA complessivi oggetto del ricorso monitorio.
Pag. 7 di 10 Con riferimento all'attività di domiciliazione, il parametro di quantificazione assunto da CP_1
è rappresentato dal preventivo emesso da tale Studio Rock per l'analoga attività successivamente svolta in favore di (preventivo che, pur prodotto in atti in copia non sottoscritta da Pt_1 Pt_1 non è stato da quest'ultima contestato quanto a validità; cfr. doc. 35 opposta). In assenza di specifica contestazione da parte di questo giudice ritiene che detto documento possa costituire valido Pt_1 parametro di quantificazione del corrispettivo dovuto a , sicché segue condanna di CP_1 Pt_1 anche al pagamento di euro 1.200,00 oltre IVA.
Venendo, invece, all'attività di consulenza per le pratiche di finanziamento, non sussiste valida prova della pattuizione tra le parti del corrispettivo richiesto (pari ad euro 24.000,00 oltre IVA), né valido parametro suppletivo ricavabile dalla documentazione prodotta in atti.
A tal fine, in primo luogo, non può darsi seguito alla tesi dell'opposta, laddove ha ritenuto di far ricorso al medesimo preventivo dello Studio Rock sopra menzionato: detto preventivo non contiene alcuna voce relativa all'attività di consulenza per la richiesta di finanziamenti, perciò risultando irrilevante ai fini che ora interessano.
Risulta, al contempo, arbitraria l'applicazione del medesimo importo di euro 12.000,00 oltre IVA per ciascuna annualità, di cui in precedenza si è detto per la tenuta della contabilità, trattandosi di attività distinte quanto a incombenti e finalità.
Inoltre, non risultano utili ai fini che ora interessano né la menzionata mail del in data 17 CP_4 settembre 2021, che non reca alcunché in merito al corrispettivo per l'attività ora in esame, né la mail del 27 aprile 2022 anch'essa proveniente dal (doc. 6 monitorio), dal cui tenore e dai cui CP_4 allegati non emerge la spettanza di somme relative all'attività ora in esame.
Ciò posto, questo giudice ritiene applicabile ai fini della liquidazione del dovuto il D.M. n. 140/2012
(peraltro sempre applicabile analogicamente dall'organo giurisdizionale a casi non espressamente regolati;
art. 1), secondo i parametri generali relativi al valore della pratica, all'importanza e complessità dell'incarico, alle condizioni di urgenza, all'impegno profuso e al pregio dell'opera prestata (art. 17); più in particolare, si fa applicazione del menzionato decreto laddove relativo alla liquidazione, in favore di dottori commercialisti, di incarichi riguardanti contratti di mutuo e di finanziamento, con applicazione, pertanto, dell'art. 26, comma 2, e del riquadro 8.2 della tabella C,
D.M. n. 140/2012 cit.. Pertanto, il valore della pratica va individuato in funzione del capitale mutuato o erogato.
In punto di fatto, va poi tenuto conto che l'unica prova documentale acquisita dell'attività in questione
è rappresentata da una mail del 31 marzo 2020, con cui il – socio di – richiede CP_2 CP_1 verifiche su un documento da lui predisposto in relazione alla richiesta di finanziamento (doc. 10 opponente).
Pag. 8 di 10 Dunque, pur ritenendosi ex art. 115 c.p.c. espletata l'attività in assenza di specifica contestazione da parte di (come in precedenza osservato), non emergono dagli atti elementi rilevanti ai fini Pt_1 della valutazione del pregio e della complessità dell'attività prestata.
Ne discende l'applicazione del minimo previsto dal citato All. C, riquadro 8.2, pari allo 0,75% del capitale mutuato (inferiore, come nella specie, agli euro 2.000.000).
Pertanto:
- in relazione al contratto di finanziamento del dichiarato valore di euro 160.000,00, spetta a un corrispettivo pari ad euro 1.200,00 oltre IVA;
CP_1
- in relazione al conto anticipi su fatture del dichiarato valore di euro 400.000,00, spetta a CP_1 un corrispettivo pari ad euro 3.000,00 oltre IVA;
- in relazione al mutuo del dichiarato valore di euro 150.000,00, spetta a un corrispettivo CP_1 pari ad euro 1.125,00 oltre IVA.
E così un totale di euro 5.325,00 oltre IVA in relazione all'attività prodromica alla stipula dei contratti bancari anzidetti.
7. In conclusione, in ragione di tutto quanto precede risulta accertato un credito di CP_1 nei confronti di nella minor misura di complessivi euro 30.525,00 oltre IVA (pacificamente Pt_1 applicata nella misura del 22%) e così euro 37.240,50 iva inclusa.
Su tale importo sono dovuti gli interessi al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza della fattura azionata, emessa con esigibilità immediata il 1 febbraio 2023 e, pertanto, con decorrenza degli interessi dal 2 febbraio 2023.
8. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo risultate all'esito del presente giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede
l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod. proc. civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 14486/19).
Pag. 9 di 10 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum, così risultando:
- euro 1.370,00 quanto alla fase monitoria, da ritenersi ritualmente espletata in relazione al minor importo in questa sede riconosciuto, con conseguente spettanza delle spese processuali;
- euro 7.616,00 quanto alla presente fase di opposizione, in relazione alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
e così complessivi euro 8.986,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.A.C.C.
3306/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da contro Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2023; Controparte_1
2) condanna l'opponente a pagare all'opposta la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 37.240,50 iva inclusa, oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 2 febbraio 2023 e sino al saldo effettivo;
3) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.986,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre euro 286,00 per esborsi della fase monitoria e rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 19 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3306 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Gian Luca Grossi, Vittorio Muschitiello, Marcello Guerzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio OL TO EI in Milano, via Vittor Pisano n. 20, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Micucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Marsala n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 615/2023 in materia di prestazione d'opera.
CONCLUSIONI: come da note di p.c. ex art. 189 c.p.c.. E pertanto:
- PER L'OPPONENTE:
“INSISTE per l'accoglimento delle conclusioni come precisate nella propria memoria ex art. 171 - ter n. 1
C.p.c., ritualmente depositata nel fascicolo telematico, che si riportano qui di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
➢ in via preliminare, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto
Pag. 1 di 10 ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
➢ in via preliminare, previa adozione degli incombenti processuali di legge, autorizzare la chiamata in causa e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.
269 c.p.c., al fine di consentire la notifica al terzo chiamato nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., del Dott. (C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._1 domiciliato in Castelfidardo (AN), Piazza della Repubblica, 4, al fine di essere tenuta indenne e mallevata da ogni somma, onere, importo o altra conseguenza pregiudizievole derivante in capo ad in relazione ad iniziative di recupero del credito alle quali, per i motivi di cui in Parte_1 narrativa, lo stesso ha dato causa, ai sensi degli artt. 2043, 2395 cc, 2475 ter e Controparte_2
2476, 3° comma cc e 2639 c.c. ovvero per ogni miglior titolo e ragione ritenuto di Giustizia, per
l'importo che sarà determinato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre a spese, compensi e onorari di giudizio oltre IVA, C.p.A. e spese generali (15%);
➢ in via principale e nel merito, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, annullare, revocare e dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96 C.p.c.
➢ in via istruttoria (…)”;
- PER L'OPPOSTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis,
- in via principale, respingere l'opposizione proposta da siccome infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, comunque, non provata, confermando in toto il decreto ingiuntivo qui opposto.
Con vittoria di spese ed onorari;
- in via subordinata, condannare in persona del suo legale rappresentante, a pagare a Parte_1 la somma di € 60.024,00 (€ 49.200,00 oltre IVA), o quella diversa somma, maggiore Controparte_1
o minore, che risulterà dovuta dalla società opponente all'esito del presente giudizio, quale corrispettivo delle prestazioni oggetto di causa regolarmente eseguite da Controparte_1 maggiorata di interessi come previsti per le transazioni commerciali ex D. Lgs 231/2002 e succ. mod. dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari.
3. In via istruttoria (…)”.
Pag. 2 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13 giugno 2023, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto n. 615/2023, con cui questo Tribunale le aveva ingiunto, su ricorso di il pagamento dell'importo di euro 60.024,00 iva inclusa, oltre interessi e Controparte_1 spese della fase monitoria, in virtù di fattura (n. 14/2023) per prestazioni di elaborazione dati contabili, consulenza amministrativa e fiscale anni 2020 e 2021, domiciliazione della società anno
2022, consulenza e assistenza pratiche di finanziamento anni 2020 e 2021.
A sostegno dell'opposizione, costituita quale start up Pt_1 Controparte_3 commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in data 13 novembre
2019, dopo aver ripercorso le vicende e partecipazioni societarie – al fine, in sintesi, di dimostrare la riconducibilità della direzione e controllo della società a un centro d'interessi in cui gravita anche l'odierna opposta –, ha esposto, per quanto in questa sede d'interesse: (i) che le attività di amministrazione, gestione, domiciliazione e redazione dei bilanci sono state svolte in favore della società a titolo gratuito, sino a che i dissidi tra i soci avevano condotto al venire meno dell'intuito fiduciario e delle comuni finalità sottese alla società; (ii) che il dott. commercialista Controparte_2 socio di nonché esercente una “ingerenza direttiva dominante nella gestione di , CP_1 Pt_1 svolgendo in favore di essa “prestazioni di maggiore contenuto strategico, gestionale, negoziale, contabile e operativo” (come richieste di finanziamenti, predisposizione bozze di bilancio 2020 e
2021), successivamente alle dimissioni rese nel novembre 2022 non restituiva la documentazione contabile e fiscale detenuta tramite detenuta alla data dell'opposizione, ciò Controparte_1 rilevando anche ai fini dell'art. 1460 c.c.; (iii) che il nella duplice veste di socio di CP_2
e di gerente aveva agito in conflitto d'interessi nel richiedere importi CP_1 Pt_1 ingiustificati, relativi a prestazioni non commissionate, non concordati e comunque maggiori di quelli richiesti stragiudizialmente (pari a euro 37.000,00 e successivamente a euro 29.280,00), oltre che risultante in giudizio da documentazione unilaterale di . CP_1
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di voler:
“in via preliminare, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, respingere ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
• in via preliminare, previa adozione degli incombenti processuali di legge, autorizzare la chiamata in causa e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art.
269 cpc al fine di consentire la notifica al terzo chiamato nei termini di cui all'art. 163 bis Cpc, del
Pag. 3 di 10 Dott. C.F. , nato a [...], il [...], domiciliato Controparte_2 C.F._1 in Castelfidardo (AN), Piazza della Repubblica, 4, al fine di essere tenuta indenne e mallevata da ogni somma, onere, importo o altra conseguenza pregiudizievole derivante in capo ad Parte_1 in relazione ad iniziative di recupero del credito alle quali, per i motivi di cui in narrativa, lo stesso
ha dato causa, ai sensi degli artt. 2043, 2395 cc, 2475 ter e 2476, 3° comma cc, ovvero Parte_2 per ogni miglior titolo e ragione ritenuto di Giustizia, per l'importo che sarà determinato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre a spese, compensi e onorari di giudizio oltre
IVA, CpA e spese generali (15%);
• in via principale e nel merito, per tutti i motivi di fatto e diritto di cui in narrativa e per ogni miglior titolo ritenuto di Giustizia, annullare, revocare e dichiarare nullo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 615/2023 (R.G. 1801/2023) emesso dal Tribunale di Ancona e in ogni caso rigettare ogni avversa domanda, disponendo ogni opportuno provvedimento in merito;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite anche ai sensi dell'art. 96 C.p.c.
• in via istruttoria (…)”.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito in fatto e diritto all'avversa domanda, Controparte_1 rappresentando, in sintesi: (i) che le scelte organizzative e gestorie di sono sempre state Pt_1 condivise tra tutti i soci e che essa opposta ha svolto le prestazioni di cui ha chiesto il pagamento, irrilevante essendo la sua compagine societaria;
(ii) che lo svolgimento dell'attività per cui è causa risulta ammesso da nel giudizio ex art. 700 cpc (RG 3204/2023 di questo Tribunale) volto Pt_1 alla consegna della documentazione asseritamente posseduta da nel periodo 2020-2021, CP_1 oltre che dalla documentazione comprovante la predisposizione, da parte di , delle CP_1 dichiarazioni IRAP, mod. 770, IVA, redditi, l'invio dei bilanci, l'elaborazione delle scritture contabili, le richieste di finanziamento;
(iii) che il quantum è stato elaborato in conformità al preventivo emesso dallo Studio Rock di Milano, subentrato a nell'esecuzione delle sole CP_1 attività di consulenza amministrativa e fiscale (pari a euro 12.000,00 annui, da moltiplicarsi per le annualità 2020 e 2021) e per l'attività di domiciliazione dell'anno 2022 (euro 1.200,00) e di consulenza e assistenza per pratiche di finanziamento (euro 24.000,00); (iv) che, in ogni caso, la corrispondenza stragiudiziale tra le parti contiene una ricognizione di debito quantomeno per euro
37.000,00 oltre iva, escludendo con ciò la gratuità delle prestazioni.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare ed in rito:
- respingere la richiesta di parte opponente di ammettere la chiamata in causa del terzo dott. CP_2 siccome infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Pag. 4 di 10 - concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 615/2023 emesso dal Tribunale di Ancona, quanto meno limitatamente alle somme ex adverso non contestate
e riconosciute come dovute dall'amministratore di con e-mail del Controparte_4
17.09.2021 nella misura di € 45.140,00 (€ 37.000,00 oltre IVA), anche in ragione del fatto che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né appare di facile e pronta soluzione.
2. Nel merito:
- in via principale, respingere l'opposizione proposta da siccome infondata in fatto ed Parte_1 in diritto e, comunque, non provata, confermando in toto il decreto ingiuntivo qui opposto.
Con vittoria di spese ed onorari;
- in via subordinata, condannare in persona del suo legale rappresentante, a pagare a Parte_1 la somma di € 60.024,00 (€ 49.200,00 oltre IVA), o quella diversa somma, maggiore Controparte_1
o minore, che risulterà dovuta dalla società opponente all'esito del presente giudizio, quale corrispettivo delle prestazioni oggetto di causa regolarmente eseguite da Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari.
3. In via istruttoria: (…)”.
3. Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di e concessa Controparte_2 la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c..
4. Ciò sinteticamente premesso, l'opposizione va parzialmente accolta in punto di quantum, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
In punto di diritto, ci si limita a osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il regime probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato da un'inversione tra la posizione formale e quella sostanziale delle parti: non spetta infatti all'opponente, che formalmente riveste il ruolo di attore nel giudizio di opposizione, provare l'infondatezza dell'altrui credito, bensì è onere dell'opposto, formalmente convenuto ma creditore nel rapporto sostanziale, fornire la prova del fatto costitutivo del credito vantato e provvisoriamente riconosciuto in sede monitoria, in applicazione del generale criterio di cui all'art. 2697 c.c. che grava il titolare del diritto della dimostrazione del credito azionato (cfr., fra le altre, Cass. civile, sez. III, sentenza n. 4286 del 4 maggio 1994; Cass. civile, sez. I, sentenza n. 21101 del 19 ottobre 2015; Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 13240 del 16 maggio 2019).
Sotto altro profilo, è noto che le fatture, in quanto documenti di carattere fiscale formati unilateralmente e rappresentativi di fatti inerenti all'esecuzione del contratto, non sono di per sé sufficienti a fornire la prova del rapporto contestato nei giudizi a cognizione piena, qual è la presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo, potendo al più valere quali meri indizi da valutarsi nel più
Pag. 5 di 10 ampio quadro probatorio emerso dall'istruzione del giudizio (cfr., fra le altre, Cass. Civile, sez. III, sentenza n. 11736 del 15 maggio 2018, e Cass. Civile, sez. II, ordinanza n. 128 del 4 gennaio 2022).
Vige, dunque, il generale criterio di riparto dell'onere probatorio previsto in ipotesi di responsabilità contrattuale, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
5. Quanto al caso di specie e con riferimeno all'an del diritto, deve ritenersi raggiunta la prova che la società opposta abbia reso le prestazioni il cui corrispettivo è oggetto di domanda. CP_1
Premesso che il contratto di prestazione d'opera professionale non richiede forma solenne, depongono nel senso della sua conclusione i seguenti elementi:
a-) la trasmissione al registro delle imprese dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 Pt_1 tramite (doc. 17 a 19 opposta); CP_1
b-) la delega da a , valida per le intere annualità 2020 e 2021, per la consultazione Pt_1 CP_1
e acquisizione delle fatture elettroniche, così come per la fatturazione elettronica e relativa conservazione (doc. 20 opposta);
c-) la materiale detenzione, da parte di , della documentazione prodotta nel presente CP_1 giudizio, costituita dalle dichiarazioni IVA, IRAP, mod. 770, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dai registri IVA acquisti e vendite 2020 e 2021, dai libri giornale, dalle schede contabili e dai libri beni ammortizzabili degli anni 2020 e 2021 (doc. 6-16; 20-32 opposta);
d-) il tenore del ricorso ex art. 700 c.p.c. predisposto da contro, per quanto qui rileva, Pt_1
nelle cui premesse in fatto si fa rilevare che ha rappresentato Controparte_1 CP_1
Pag. 6 di 10 l'intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dal 2020 al 2022 (cfr. doc. 5 opposta e ivi pagg. 4 e 5); si veda poi il paragrafo 29 di quel ricorso, in cui testualmente si è dedotto che “erano e il dott. ad effettuare gli adempimenti fiscali e Controparte_1 CP_2 contabili”; si vedano altresì i paragrafi 44 e 45, secondo cui è il soggetto impegnato alla CP_1 trasmissione della dichiarazione dei redditi e anche il soggetto che ha predisposto le dichiarazioni di
; Pt_1
e-) il tenore del verbale sottoscritto tra le parti in data 24 giugno 2023, in cui si dà atto della domiciliazione di presso (cfr. doc. 33 opposta); Pt_1 CP_1
f-) la mancata contestazione di circa il fatto, dedotto da nella propria comparsa Pt_1 CP_1 di costituzione e da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in assenza di specifica contestazione, che si è adoperata affinché ottenesse l'erogazione di mutuo dell'importo di euro CP_1 Pt_1
160.000,00, l'apertura di un rapporto anticipo su fatture per euro 400.000,00 e l'erogazione di un mutuo di euro 150.000,00;
g-) con riferimento alle attività di tenuta della contabilità, la mail datata 17 settembre 2021, proveniente dall'amministratore di in cui si dà atto del diritto di Controparte_4 Controparte_1 al corrispettivo per la tenuta della contabilità degli anni 2020 e 2021.
Si tratta, dunque, delle attività per cui è domandato il pagamento del corrispettivo nella presente sede;
la prova raggiunta in ordine all'esecuzione delle prestazioni da parte di esclude la CP_1 fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente.
6. Ciò posto e come anticipato, l'opposizione risulta tuttavia meritevole di parziale accoglimento in relazione al quantum azionato, non ritenendosi, in particolare, raggiunta la prova dell'importo dovuto per l'attività di “consulenza e assistenza pratiche di finanziamento anni 2020 e
2021” nella misura di euro 24.000 oltre IVA azionata sul punto in monitorio.
Esaminando più nel dettaglio tutte le poste creditorie, si osserva quanto segue.
Con riferimento all'attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità:
- nella menzionata mail del 17 settembre 2021, l'amministratore di riconosceva un debito Pt_1 pari ad euro 15.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 18.000,00 per l'annualità 2021, con la precisazione che gli importi in questione devono ritenersi al netto dell'IVA;
- tuttavia, con la fattura n. 14/2023 azionata nel presente giudizio – successiva nel tempo rispetto alla predetta mail – ha ritenuto di limitare la propria pretesa ad euro 12.000,00 per ciascuna CP_1 annualità oltre IVA, sicché la pretesa a tal riguardo deve intendersi meritevole di accoglimento in relazione alla complessiva somma di euro 24.000,00 oltre IVA complessivi oggetto del ricorso monitorio.
Pag. 7 di 10 Con riferimento all'attività di domiciliazione, il parametro di quantificazione assunto da CP_1
è rappresentato dal preventivo emesso da tale Studio Rock per l'analoga attività successivamente svolta in favore di (preventivo che, pur prodotto in atti in copia non sottoscritta da Pt_1 Pt_1 non è stato da quest'ultima contestato quanto a validità; cfr. doc. 35 opposta). In assenza di specifica contestazione da parte di questo giudice ritiene che detto documento possa costituire valido Pt_1 parametro di quantificazione del corrispettivo dovuto a , sicché segue condanna di CP_1 Pt_1 anche al pagamento di euro 1.200,00 oltre IVA.
Venendo, invece, all'attività di consulenza per le pratiche di finanziamento, non sussiste valida prova della pattuizione tra le parti del corrispettivo richiesto (pari ad euro 24.000,00 oltre IVA), né valido parametro suppletivo ricavabile dalla documentazione prodotta in atti.
A tal fine, in primo luogo, non può darsi seguito alla tesi dell'opposta, laddove ha ritenuto di far ricorso al medesimo preventivo dello Studio Rock sopra menzionato: detto preventivo non contiene alcuna voce relativa all'attività di consulenza per la richiesta di finanziamenti, perciò risultando irrilevante ai fini che ora interessano.
Risulta, al contempo, arbitraria l'applicazione del medesimo importo di euro 12.000,00 oltre IVA per ciascuna annualità, di cui in precedenza si è detto per la tenuta della contabilità, trattandosi di attività distinte quanto a incombenti e finalità.
Inoltre, non risultano utili ai fini che ora interessano né la menzionata mail del in data 17 CP_4 settembre 2021, che non reca alcunché in merito al corrispettivo per l'attività ora in esame, né la mail del 27 aprile 2022 anch'essa proveniente dal (doc. 6 monitorio), dal cui tenore e dai cui CP_4 allegati non emerge la spettanza di somme relative all'attività ora in esame.
Ciò posto, questo giudice ritiene applicabile ai fini della liquidazione del dovuto il D.M. n. 140/2012
(peraltro sempre applicabile analogicamente dall'organo giurisdizionale a casi non espressamente regolati;
art. 1), secondo i parametri generali relativi al valore della pratica, all'importanza e complessità dell'incarico, alle condizioni di urgenza, all'impegno profuso e al pregio dell'opera prestata (art. 17); più in particolare, si fa applicazione del menzionato decreto laddove relativo alla liquidazione, in favore di dottori commercialisti, di incarichi riguardanti contratti di mutuo e di finanziamento, con applicazione, pertanto, dell'art. 26, comma 2, e del riquadro 8.2 della tabella C,
D.M. n. 140/2012 cit.. Pertanto, il valore della pratica va individuato in funzione del capitale mutuato o erogato.
In punto di fatto, va poi tenuto conto che l'unica prova documentale acquisita dell'attività in questione
è rappresentata da una mail del 31 marzo 2020, con cui il – socio di – richiede CP_2 CP_1 verifiche su un documento da lui predisposto in relazione alla richiesta di finanziamento (doc. 10 opponente).
Pag. 8 di 10 Dunque, pur ritenendosi ex art. 115 c.p.c. espletata l'attività in assenza di specifica contestazione da parte di (come in precedenza osservato), non emergono dagli atti elementi rilevanti ai fini Pt_1 della valutazione del pregio e della complessità dell'attività prestata.
Ne discende l'applicazione del minimo previsto dal citato All. C, riquadro 8.2, pari allo 0,75% del capitale mutuato (inferiore, come nella specie, agli euro 2.000.000).
Pertanto:
- in relazione al contratto di finanziamento del dichiarato valore di euro 160.000,00, spetta a un corrispettivo pari ad euro 1.200,00 oltre IVA;
CP_1
- in relazione al conto anticipi su fatture del dichiarato valore di euro 400.000,00, spetta a CP_1 un corrispettivo pari ad euro 3.000,00 oltre IVA;
- in relazione al mutuo del dichiarato valore di euro 150.000,00, spetta a un corrispettivo CP_1 pari ad euro 1.125,00 oltre IVA.
E così un totale di euro 5.325,00 oltre IVA in relazione all'attività prodromica alla stipula dei contratti bancari anzidetti.
7. In conclusione, in ragione di tutto quanto precede risulta accertato un credito di CP_1 nei confronti di nella minor misura di complessivi euro 30.525,00 oltre IVA (pacificamente Pt_1 applicata nella misura del 22%) e così euro 37.240,50 iva inclusa.
Su tale importo sono dovuti gli interessi al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza della fattura azionata, emessa con esigibilità immediata il 1 febbraio 2023 e, pertanto, con decorrenza degli interessi dal 2 febbraio 2023.
8. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento del minor importo risultate all'esito del presente giudizio.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede
l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod. proc. civ.); tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc. civ.” (Cass. Civ. n. 14486/19).
Pag. 9 di 10 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum, così risultando:
- euro 1.370,00 quanto alla fase monitoria, da ritenersi ritualmente espletata in relazione al minor importo in questa sede riconosciuto, con conseguente spettanza delle spese processuali;
- euro 7.616,00 quanto alla presente fase di opposizione, in relazione alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale;
e così complessivi euro 8.986,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.A.C.C.
3306/2023, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da contro Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2023; Controparte_1
2) condanna l'opponente a pagare all'opposta la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 37.240,50 iva inclusa, oltre interessi al saggio di cui al D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 2 febbraio 2023 e sino al saldo effettivo;
3) condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.986,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre euro 286,00 per esborsi della fase monitoria e rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 19 settembre 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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