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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN NO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3960/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI NICOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO 1 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI NICOLA ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCCHI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CESERE BATTISTI 5 MODENA presso il difensore avv. LUCCHI STEFANO CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione avverso decreto ingiuntivo telematico n. 1343/2024 emesso in data 20 giugno 2024 dal Tribunale di Modena per il pagamento di Euro 16.000,00 oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Ø IN VIA PRELIMINARE DI RITO, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Bologna, quale foro stabilito in via esclusiva per accordo delle parti ex art. 28 c.p.c.; Ø NEL MERITO, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. quivi svolta da
[...]
, disporre con sentenza la revoca e/o inefficacia e/o nullità e/o Parte_1 annullamento del decreto ingiuntivo telematico del Trib. Modena, Dr. Masoni, n. 1343/2024 emesso in data 20.6.2024 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 3136/2024, siccome
1 di 7 infondato in fatto e in diritto per le ragioni di merito esposte in narrativa, e conseguentemente respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1 Ø con vittoria competenze e spese del presente giudizio”. Parte convenuta:
“Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte opponente, siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, confermandosi invece il decreto ingiuntivo Tribunale di Modena n. 1343/2024 emesso in data 20.06.2024. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 1343/2024
[...] emesso dal Tribunale di Modena in data 20 giugno 2024, con il quale era stata ingiunta al debitore la somma di Euro 16.000,00 oltre interessi di mora e spese processuali, sulla base della fattura elettronica n. 51/2023 del 31 dicembre 2023 emessa dal per "Lavori eseguiti nel Controparte_1 mese di dicembre 2023 – parte di alcune spese sostenute".
L'opponente articolava le seguenti eccezioni e domande: in via preliminare di rito, incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Modena a favore del Tribunale di Bologna per effetto della clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale;
in via preliminare di merito, revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.; in via principale di merito, nullità del contratto di appalto ex art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 per omessa indicazione dei costi di sicurezza;
nel merito, infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2023; eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per mancata consegna del DURC;
recesso dal contratto di appalto;
diniego della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Il costituitosi tardivamente con comparsa depositata l'8 gennaio 2025, si Controparte_1 opponeva a tutte le eccezioni formulate dall'opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà. Con la medesima comparsa si dava atto dello scioglimento del vvenuto con verbale notarile del 27 novembre Controparte_1
2024 e della nomina del sig. quale liquidatore. Persona_1
All'udienza del 4 marzo 2025, il Giudice, vista l'impossibilità di procedere alla conciliazione, si riservava sulla concessione della provvisoria esecutorietà e sull'ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti.
2 di 7 Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Giudice riservava al merito la decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale;
negava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in ragione della mancata produzione dei verbali di intervento relativi al mese di dicembre 2023; ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti nei limiti di cui in ordinanza;
fissava l'udienza del 28 aprile 2025 per l'assunzione delle prove orali davanti al G.O.P. delegato, dott.ssa Alessandra
Focaccia.
All'udienza del 28 aprile 2025 venivano escussi i testimoni ed Testimone_1 Testimone_2
(indicati dal convenuto opposto) e (indicato dall'attore opponente). Testimone_3
Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 18 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti depositavano le rispettive note conclusive, confermando le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie.
Il convenuto opposto, con le note conclusive del 7 novembre 2025, produceva inoltre querela per falsa testimonianza presentata il 21 luglio 2025 nei confronti dei testimoni escussi, allegando documentazione volta a dimostrare la falsità delle loro dichiarazioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
§§§§§§§
1. La presente controversia può essere definita sulla base della ragione più liquida costituita dalla mancata dimostrazione, nel merito, da parte del convenuto opposto dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria. Tale circostanza rende assorbente ogni altra questione sollevata dalle parti e consente la decisione del giudizio senza necessità di esaminare le ulteriori eccezioni formulate dalla parte attrice opponente.
2. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1343/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 20 giugno 2024, con il quale è stata ingiunta a Parte_1 la somma di Euro 16.000,00 oltre accessori, sulla base della fattura elettronica
[...]
n. 51/2023 del 31 dicembre 2023 emessa dal per Lavori eseguiti nel mese di Controparte_1 dicembre 2023 .
Il rapporto contrattuale tra le parti era regolato dal contratto di appalto sottoscritto in data 1° settembre 2023, avente ad oggetto la realizzazione a regola d'arte dei lavori di montaggio di impianti di aspirazione e depurazione.
3 di 7 Come documentalmente provato, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 i rapporti si erano svolti secondo una prassi consolidata: il inviava periodicamente a i Controparte_1 Pt_1 rapporti di cantiere settimanali recanti l'indicazione del committente finale, le giornate di lavoro, il tipo di lavorazione eseguita e la firma del cliente finale per accettazione;
dopo le opportune Pt_1 verifiche, autorizzava l'emissione della corrispondente fattura e provvedeva al pagamento mediante bonifico bancario.
La fattura oggetto del decreto ingiuntivo si discosta significativamente da tale prassi, essendo stata emessa senza il previo invio dei rapporti di cantiere e senza l'autorizzazione di Pt_1 accompagnata soltanto da un documento manoscritto privo di sottoscrizione del cliente finale.
3. Prima di esaminare nel merito le questioni controverse, è necessario richiamare i principi consolidati in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la fondamentale pronuncia n.
13533 del 30 ottobre 2001, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come ordinario giudizio di cognizione, si verifica un'inversione delle posizioni processuali rispetto a quelle sostanziali:
l'opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, assume la veste sostanziale di attore e su di lui grava l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria, mentre l'opponente, pur essendo attore in senso formale, riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale e deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto.
4. Nel caso di specie, il a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte Controparte_2
– non ha dato prova di avere eseguito le asserite prestazioni del mese di dicembre 2023.
I documenti prodotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa si rivelano infatti inidonei a dimostrare lo svolgimento dell'attività da parte del nel periodo controverso. CP_1
In particolare:
a) la fattura elettronica n. 51/2023, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non integra di per sé la piena prova del credito nel giudizio di opposizione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali, essendo documenti
4 di 7 formati unilateralmente dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano inversione dell'onere della prova in caso di contestazione circa l'an o il quantum del credito vantato.
b) Il documento manoscritto prodotto dal (doc. 4 ctp.) risulta privo di valore probatorio, CP_1 trattandosi di un brogliaccio scritto di pugno da persona non nota, non firmato per accettazione da alcuno e comunque assai generico e privo di rilevanza probatoria rispetto al credito per cui è causa.
c) Lo scambio di messaggi WhatsApp tra i rappresentanti delle imprese consorziate (doc. 6 ctp.) è inidoneo a dare prova della effettiva esecuzione dei lavori da parte del medesimo CP_1 costituendo mera comunicazione interna tra soggetti appartenenti alla medesima compagine societaria e quindi priva di valore probatorio esterno.
d) Infine, le comunicazioni email intercorse nel dicembre 2023 (doc. 5 ctp.) non solo non dimostrano l'esecuzione di prestazioni da parte del , ma al contrario confermano che CP_1 eventuali lavorazioni nel periodo controverso erano state svolte da soggetto diverso dal CP_1 stesso, come emerge dalla email del 31 gennaio 2024 in cui precisava che "i lavori svolti Pt_1 per Ns. conto ci sono già stati fatturati dal Vostro ex dipendente . CP_3
5. Le prove testimoniali assunte all'udienza del 28 aprile 2025 hanno fornito elementi decisivi per la risoluzione della controversia, convergendo nell'escludere che il avesse svolto Controparte_1 lavorazioni per conto di nel mese di dicembre 2023. Pt_1
In particolare:
Il teste dipendente del ha dichiarato: "All'epoca lavoravo per il Testimone_1 Controparte_1
... Posso solo dire che noi del abbiamo lavorato fino a novembre 2023". CP_1 CP_1
Con riferimento al documento manoscritto che il pretende essere probatorio delle CP_1 lavorazioni di dicembre 2023, il teste ha affermato: "è la prima volta che vedo questi elenchi e non so rispondere". Alla domanda specifica "vero che le lavorazioni di installazione e montaggio degli impianti da parte del su commissione di terminavano Controparte_1 Parte_1 nel mese di novembre 2023?", ha risposto: "Posso solo dire a riguardo che noi abbiamo lavorato fino a novembre 2023".
Il teste ha dichiarato di aver "lavorato per il fino a settembre-ottobre 2023" Testimone_2 CP_1
e, con riferimento al documento manoscritto, ha affermato: "Non so cosa sono questi elenchi e non so chi li ha scritti".
5 di 7 Il teste dirigente di e "responsabile dei cantieri esterni", ha fornito la Testimone_3 Pt_1 testimonianza più dettagliata sulla procedura seguita: "Alle squadre esterne che si occupano di montaggio noi diamo degli appositi moduli – i c.d. rapporti giornalieri di montaggio – che esse devono compilare con le ore di lavoro e fare firmare al cliente finale. Lo stesso abbiamo fatto con il . A fine mese questi moduli devono essere allegati alla fattura che presentano, se CP_1 no la fattura non viene pagata". Con riferimento al documento manoscritto, ha dichiarato: "non so cosa siano questi elenchi". Infine, ha categoricamente affermato: "Abbiamo terminato i rapporti con il nel mese di novembre 2023. A dicembre il non ha eseguito alcun CP_1 CP_1 lavoro per . Pt_1
Tali dichiarazioni testimoniali, rese sotto il vincolo del giuramento e caratterizzate da coerenza e specificità, dimostrano che il non ha eseguito prestazioni per conto di nel Controparte_1 Pt_1 mese di dicembre 2023, periodo al quale si riferisce la fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
È significativo rilevare che anche i testimoni indicati dalla stessa parte convenuta hanno escluso l'esecuzione di lavorazioni nel periodo controverso, confermando la mancanza di fondamento della pretesa creditoria azionata.
La successiva produzione da parte dell'opposto della querela per falsa testimonianza (doc. 14 delle note conclusive del 7 novembre 2025) non modifica il quadro probatorio acquisito, trattandosi di iniziativa penale che non incide, allo stato, sulla valutazione delle prove testimoniali assunte nel presente giudizio civile secondo le forme di legge.
I documenti allegati alla querela, peraltro, devono ritenersi tardivi, non essendo stata fornita giustificazione per la loro mancata produzione nel corso dell'istruttoria, fase nella quale essi potevano e dovevano essere depositati in ossequio alle ordinarie preclusioni processuali.
In ogni caso, tali documenti non risultano idonei a comprovare alcun fatto specifico rilevante ai fini della decisione.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il quale Controparte_1 convenuto opposto cui incombe l'onere della prova in qualità di attore sostanziale, non ha fornito dimostrazione dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria.
L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
7. La soccombenza del convenuto opposto comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa.
6 di 7 Le spese vengono liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per quella decisionale, in considerazione del valore della causa, della media complessità
e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella presente causa di opposizione, ogni contraria istanza disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1343/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 20 giugno 2024;
- CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in Euro 145,50 per
[...] anticipazioni, € 4227 per onorari, nonché al rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 9 dicembre 2025
Il Giudice
AN NO
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN NO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3960/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI NICOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO 1 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI NICOLA ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCCHI STEFANO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CESERE BATTISTI 5 MODENA presso il difensore avv. LUCCHI STEFANO CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione avverso decreto ingiuntivo telematico n. 1343/2024 emesso in data 20 giugno 2024 dal Tribunale di Modena per il pagamento di Euro 16.000,00 oltre interessi e spese.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Ø IN VIA PRELIMINARE DI RITO, dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Bologna, quale foro stabilito in via esclusiva per accordo delle parti ex art. 28 c.p.c.; Ø NEL MERITO, in accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. quivi svolta da
[...]
, disporre con sentenza la revoca e/o inefficacia e/o nullità e/o Parte_1 annullamento del decreto ingiuntivo telematico del Trib. Modena, Dr. Masoni, n. 1343/2024 emesso in data 20.6.2024 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 3136/2024, siccome
1 di 7 infondato in fatto e in diritto per le ragioni di merito esposte in narrativa, e conseguentemente respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1 Ø con vittoria competenze e spese del presente giudizio”. Parte convenuta:
“Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte opponente, siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, confermandosi invece il decreto ingiuntivo Tribunale di Modena n. 1343/2024 emesso in data 20.06.2024. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 1343/2024
[...] emesso dal Tribunale di Modena in data 20 giugno 2024, con il quale era stata ingiunta al debitore la somma di Euro 16.000,00 oltre interessi di mora e spese processuali, sulla base della fattura elettronica n. 51/2023 del 31 dicembre 2023 emessa dal per "Lavori eseguiti nel Controparte_1 mese di dicembre 2023 – parte di alcune spese sostenute".
L'opponente articolava le seguenti eccezioni e domande: in via preliminare di rito, incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Modena a favore del Tribunale di Bologna per effetto della clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale;
in via preliminare di merito, revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.; in via principale di merito, nullità del contratto di appalto ex art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 per omessa indicazione dei costi di sicurezza;
nel merito, infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2023; eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per mancata consegna del DURC;
recesso dal contratto di appalto;
diniego della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Il costituitosi tardivamente con comparsa depositata l'8 gennaio 2025, si Controparte_1 opponeva a tutte le eccezioni formulate dall'opponente e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà. Con la medesima comparsa si dava atto dello scioglimento del vvenuto con verbale notarile del 27 novembre Controparte_1
2024 e della nomina del sig. quale liquidatore. Persona_1
All'udienza del 4 marzo 2025, il Giudice, vista l'impossibilità di procedere alla conciliazione, si riservava sulla concessione della provvisoria esecutorietà e sull'ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti.
2 di 7 Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Giudice riservava al merito la decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale;
negava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in ragione della mancata produzione dei verbali di intervento relativi al mese di dicembre 2023; ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti nei limiti di cui in ordinanza;
fissava l'udienza del 28 aprile 2025 per l'assunzione delle prove orali davanti al G.O.P. delegato, dott.ssa Alessandra
Focaccia.
All'udienza del 28 aprile 2025 venivano escussi i testimoni ed Testimone_1 Testimone_2
(indicati dal convenuto opposto) e (indicato dall'attore opponente). Testimone_3
Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 18 novembre 2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
All'udienza del 18 novembre 2025, le parti depositavano le rispettive note conclusive, confermando le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie.
Il convenuto opposto, con le note conclusive del 7 novembre 2025, produceva inoltre querela per falsa testimonianza presentata il 21 luglio 2025 nei confronti dei testimoni escussi, allegando documentazione volta a dimostrare la falsità delle loro dichiarazioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
§§§§§§§
1. La presente controversia può essere definita sulla base della ragione più liquida costituita dalla mancata dimostrazione, nel merito, da parte del convenuto opposto dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria. Tale circostanza rende assorbente ogni altra questione sollevata dalle parti e consente la decisione del giudizio senza necessità di esaminare le ulteriori eccezioni formulate dalla parte attrice opponente.
2. La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1343/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 20 giugno 2024, con il quale è stata ingiunta a Parte_1 la somma di Euro 16.000,00 oltre accessori, sulla base della fattura elettronica
[...]
n. 51/2023 del 31 dicembre 2023 emessa dal per Lavori eseguiti nel mese di Controparte_1 dicembre 2023 .
Il rapporto contrattuale tra le parti era regolato dal contratto di appalto sottoscritto in data 1° settembre 2023, avente ad oggetto la realizzazione a regola d'arte dei lavori di montaggio di impianti di aspirazione e depurazione.
3 di 7 Come documentalmente provato, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023 i rapporti si erano svolti secondo una prassi consolidata: il inviava periodicamente a i Controparte_1 Pt_1 rapporti di cantiere settimanali recanti l'indicazione del committente finale, le giornate di lavoro, il tipo di lavorazione eseguita e la firma del cliente finale per accettazione;
dopo le opportune Pt_1 verifiche, autorizzava l'emissione della corrispondente fattura e provvedeva al pagamento mediante bonifico bancario.
La fattura oggetto del decreto ingiuntivo si discosta significativamente da tale prassi, essendo stata emessa senza il previo invio dei rapporti di cantiere e senza l'autorizzazione di Pt_1 accompagnata soltanto da un documento manoscritto privo di sottoscrizione del cliente finale.
3. Prima di esaminare nel merito le questioni controverse, è necessario richiamare i principi consolidati in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la fondamentale pronuncia n.
13533 del 30 ottobre 2001, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come ordinario giudizio di cognizione, si verifica un'inversione delle posizioni processuali rispetto a quelle sostanziali:
l'opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, assume la veste sostanziale di attore e su di lui grava l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato in sede monitoria, mentre l'opponente, pur essendo attore in senso formale, riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale e deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto.
4. Nel caso di specie, il a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte Controparte_2
– non ha dato prova di avere eseguito le asserite prestazioni del mese di dicembre 2023.
I documenti prodotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa si rivelano infatti inidonei a dimostrare lo svolgimento dell'attività da parte del nel periodo controverso. CP_1
In particolare:
a) la fattura elettronica n. 51/2023, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, non integra di per sé la piena prova del credito nel giudizio di opposizione. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali, essendo documenti
4 di 7 formati unilateralmente dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano inversione dell'onere della prova in caso di contestazione circa l'an o il quantum del credito vantato.
b) Il documento manoscritto prodotto dal (doc. 4 ctp.) risulta privo di valore probatorio, CP_1 trattandosi di un brogliaccio scritto di pugno da persona non nota, non firmato per accettazione da alcuno e comunque assai generico e privo di rilevanza probatoria rispetto al credito per cui è causa.
c) Lo scambio di messaggi WhatsApp tra i rappresentanti delle imprese consorziate (doc. 6 ctp.) è inidoneo a dare prova della effettiva esecuzione dei lavori da parte del medesimo CP_1 costituendo mera comunicazione interna tra soggetti appartenenti alla medesima compagine societaria e quindi priva di valore probatorio esterno.
d) Infine, le comunicazioni email intercorse nel dicembre 2023 (doc. 5 ctp.) non solo non dimostrano l'esecuzione di prestazioni da parte del , ma al contrario confermano che CP_1 eventuali lavorazioni nel periodo controverso erano state svolte da soggetto diverso dal CP_1 stesso, come emerge dalla email del 31 gennaio 2024 in cui precisava che "i lavori svolti Pt_1 per Ns. conto ci sono già stati fatturati dal Vostro ex dipendente . CP_3
5. Le prove testimoniali assunte all'udienza del 28 aprile 2025 hanno fornito elementi decisivi per la risoluzione della controversia, convergendo nell'escludere che il avesse svolto Controparte_1 lavorazioni per conto di nel mese di dicembre 2023. Pt_1
In particolare:
Il teste dipendente del ha dichiarato: "All'epoca lavoravo per il Testimone_1 Controparte_1
... Posso solo dire che noi del abbiamo lavorato fino a novembre 2023". CP_1 CP_1
Con riferimento al documento manoscritto che il pretende essere probatorio delle CP_1 lavorazioni di dicembre 2023, il teste ha affermato: "è la prima volta che vedo questi elenchi e non so rispondere". Alla domanda specifica "vero che le lavorazioni di installazione e montaggio degli impianti da parte del su commissione di terminavano Controparte_1 Parte_1 nel mese di novembre 2023?", ha risposto: "Posso solo dire a riguardo che noi abbiamo lavorato fino a novembre 2023".
Il teste ha dichiarato di aver "lavorato per il fino a settembre-ottobre 2023" Testimone_2 CP_1
e, con riferimento al documento manoscritto, ha affermato: "Non so cosa sono questi elenchi e non so chi li ha scritti".
5 di 7 Il teste dirigente di e "responsabile dei cantieri esterni", ha fornito la Testimone_3 Pt_1 testimonianza più dettagliata sulla procedura seguita: "Alle squadre esterne che si occupano di montaggio noi diamo degli appositi moduli – i c.d. rapporti giornalieri di montaggio – che esse devono compilare con le ore di lavoro e fare firmare al cliente finale. Lo stesso abbiamo fatto con il . A fine mese questi moduli devono essere allegati alla fattura che presentano, se CP_1 no la fattura non viene pagata". Con riferimento al documento manoscritto, ha dichiarato: "non so cosa siano questi elenchi". Infine, ha categoricamente affermato: "Abbiamo terminato i rapporti con il nel mese di novembre 2023. A dicembre il non ha eseguito alcun CP_1 CP_1 lavoro per . Pt_1
Tali dichiarazioni testimoniali, rese sotto il vincolo del giuramento e caratterizzate da coerenza e specificità, dimostrano che il non ha eseguito prestazioni per conto di nel Controparte_1 Pt_1 mese di dicembre 2023, periodo al quale si riferisce la fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
È significativo rilevare che anche i testimoni indicati dalla stessa parte convenuta hanno escluso l'esecuzione di lavorazioni nel periodo controverso, confermando la mancanza di fondamento della pretesa creditoria azionata.
La successiva produzione da parte dell'opposto della querela per falsa testimonianza (doc. 14 delle note conclusive del 7 novembre 2025) non modifica il quadro probatorio acquisito, trattandosi di iniziativa penale che non incide, allo stato, sulla valutazione delle prove testimoniali assunte nel presente giudizio civile secondo le forme di legge.
I documenti allegati alla querela, peraltro, devono ritenersi tardivi, non essendo stata fornita giustificazione per la loro mancata produzione nel corso dell'istruttoria, fase nella quale essi potevano e dovevano essere depositati in ossequio alle ordinarie preclusioni processuali.
In ogni caso, tali documenti non risultano idonei a comprovare alcun fatto specifico rilevante ai fini della decisione.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il quale Controparte_1 convenuto opposto cui incombe l'onere della prova in qualità di attore sostanziale, non ha fornito dimostrazione dell'esistenza del credito azionato in sede monitoria.
L'opposizione deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
7. La soccombenza del convenuto opposto comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa.
6 di 7 Le spese vengono liquidate secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per quella decisionale, in considerazione del valore della causa, della media complessità
e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella presente causa di opposizione, ogni contraria istanza disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1343/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 20 giugno 2024;
- CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in Euro 145,50 per
[...] anticipazioni, € 4227 per onorari, nonché al rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 9 dicembre 2025
Il Giudice
AN NO
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