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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RI SO in seguito all'udienza del
25 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6024 / 2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Carmelo Marzà come da procura Parte_1 in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valeria CP_1
Salvati come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17/06/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che le CP_1 aveva contestato con nota del 31.1.2025 nella sua qualità di erede, l'indebita percezione della somma di € 1.779,36 per il periodo 1.1.2015-31.7.2017 sulla pensione cat. AS 04037670 percepita dal dante causa, padre, e con nota di pari data, per le medesime causali, per il periodo Persona_1
1.1.2018-31.8.2020 l'indebita percezione di € 6.351,21 e di avere proposto avverso le superiori comunicazioni venivano proposti nonché di avere proposto ricorsi amministrativi in data 13.5.25, deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria agendo in giudizio al fine di ottenere l' annullamento degli atti impugnati. In particolare, esponeva che con atto ai rogiti del dott. n. 56258 Persona_2 del repertorio e n. 34794 della raccolta, in data 6 settembre del 2021 aveva formalmente rinunziato all'eredità del dante causa e pertanto nessuna somma poteva esserle richiesta Persona_1 per presunti e non meglio dedotti debiti dello stesso nei confronti dell' . CP_1
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio adiva il Tribunale del lavoro di Catania rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare, per le superiori causali,
l'illegittimità delle comunicazioni del 31.1.2025 portanti indebiti per € 1.779,36 ed € 6.351,21e CP_1 per l'effetto che nulla deve parte ricorrente all' 2. Con vittoria di spese e compensi del presente CP_1 giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex ar.t 93 c.p.c.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rappresentando, preliminarmente, CP_1
l'avvenuto abbandono da parte dell'ente delle pretese restitutorie in quanto, preso atto della carenza dello status di erede in capo alla ricorrente, in virtù del predetto atto di rinuncia all'eredità, l'ente aveva provveduto ad annullare gli indebiti contestati. In ragione di quanto dedotto l' CP_2 concludeva, pertanto, chiedendo “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare cessata la materia del contendere, con totale compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente preso atto ha dichiarato di aderire alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere chiedendo la condanna di al pagamento delle spese di lite ( cfr. note del 18/11/25). CP_1
Sostituita l'udienza del 25 novembre 2025 con il deposito di note scritte, all'esito esaminati gli atti la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto abbandono dell'indebito e conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati come dichiarato da e non oggetto di contestazione CP_1 tra le parti.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie e, conseguentemente, nella fattispecie in esame può essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con assorbimento di ogni altra questione
2.La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di avere abbandonato l'indebito CP_2 preso atto della rinuncia all'eredità da parte della ricorrente.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_1
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1 complessivamente in euro 1863,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario;
compensa la restante metà;
Catania, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI SO Così deciso in Catania il
P.Q.M.
IL GIUDICE DEL LAVORO
RI SO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RI SO in seguito all'udienza del
25 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6024 / 2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Carmelo Marzà come da procura Parte_1 in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valeria CP_1
Salvati come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17/06/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso che le CP_1 aveva contestato con nota del 31.1.2025 nella sua qualità di erede, l'indebita percezione della somma di € 1.779,36 per il periodo 1.1.2015-31.7.2017 sulla pensione cat. AS 04037670 percepita dal dante causa, padre, e con nota di pari data, per le medesime causali, per il periodo Persona_1
1.1.2018-31.8.2020 l'indebita percezione di € 6.351,21 e di avere proposto avverso le superiori comunicazioni venivano proposti nonché di avere proposto ricorsi amministrativi in data 13.5.25, deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria agendo in giudizio al fine di ottenere l' annullamento degli atti impugnati. In particolare, esponeva che con atto ai rogiti del dott. n. 56258 Persona_2 del repertorio e n. 34794 della raccolta, in data 6 settembre del 2021 aveva formalmente rinunziato all'eredità del dante causa e pertanto nessuna somma poteva esserle richiesta Persona_1 per presunti e non meglio dedotti debiti dello stesso nei confronti dell' . CP_1
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio adiva il Tribunale del lavoro di Catania rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare, per le superiori causali,
l'illegittimità delle comunicazioni del 31.1.2025 portanti indebiti per € 1.779,36 ed € 6.351,21e CP_1 per l'effetto che nulla deve parte ricorrente all' 2. Con vittoria di spese e compensi del presente CP_1 giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex ar.t 93 c.p.c.”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio rappresentando, preliminarmente, CP_1
l'avvenuto abbandono da parte dell'ente delle pretese restitutorie in quanto, preso atto della carenza dello status di erede in capo alla ricorrente, in virtù del predetto atto di rinuncia all'eredità, l'ente aveva provveduto ad annullare gli indebiti contestati. In ragione di quanto dedotto l' CP_2 concludeva, pertanto, chiedendo “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare cessata la materia del contendere, con totale compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente preso atto ha dichiarato di aderire alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere chiedendo la condanna di al pagamento delle spese di lite ( cfr. note del 18/11/25). CP_1
Sostituita l'udienza del 25 novembre 2025 con il deposito di note scritte, all'esito esaminati gli atti la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.La causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto abbandono dell'indebito e conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati come dichiarato da e non oggetto di contestazione CP_1 tra le parti.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008 , n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie e, conseguentemente, nella fattispecie in esame può essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con assorbimento di ogni altra questione
2.La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di avere abbandonato l'indebito CP_2 preso atto della rinuncia all'eredità da parte della ricorrente.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di . CP_1
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna al pagamento delle spese di lite in ragione della metà, liquidandole nell'intero CP_1 complessivamente in euro 1863,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario;
compensa la restante metà;
Catania, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI SO Così deciso in Catania il
P.Q.M.
IL GIUDICE DEL LAVORO
RI SO