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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1239/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Strangio, con cui elettivamente domicilia in Bianco (RC), alla via Michele Macrì n. 1/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
; e , con cui CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 marzo 2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000943263, notificata da in data 22.02.2023, per l'importo complessivo di € 10.000,00 CP_1
a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva l'errata individuazione legale rappresentate, la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“annulli l'ordinanza ingiunzione impugnata per intervenuta estinzione dell'obbligazione stante la violazione dell'art. 14) l. 689/81, per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa nonché per errata individuazione e qualificazione del legale rappresentante, il tutto previa sospensiva dell'atto impugnato”; vinte le spese di lite, con a attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di CP_1 opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. Rilevava, inoltre, la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito, in ragione anche della sospensione relativa al periodo emergenziale Covid-19. Rappresentava infine di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte ed adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato delle sanzioni. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 24.03.2023 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 22.02.2023.
2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti di parte ricorrente, CP_1 con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 7-8/2016. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a Parte_2 partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
3. Premessa la fattispecie in esame va esaminata, in via assorbente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' CP_1 convenuto del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 applicabile ratione temporis al caso in esame. Sul punto, giova ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito. A tal uopo, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n. 28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, Cass. 29.10.2019, n. 27702). Ancora, il Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11.05.2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione -da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione. Orbene, deve ritenersi fondata -anche alla luce delle odierne deduzioni di parte ricorrente- la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici (cfr. prod. alla ordinanza ingiunzione qui CP_6 impugnata, rilevandosi che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto si trova l'art. 14 sopra citato. Peraltro, in assenza della prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria ovvero della Procura della Repubblica, ex art. 9 d.lgs. 8/2016, tale dies a quo può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, ossia sin dal 6 febbraio 2016 (in tali termini, cfr. Cass. n. 7641/2025). Nel caso di specie, posto che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale possa essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi. Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale). A tal fine, vale rilevare che l' non ha -d'altra parte- fornito elementi CP_1 dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo; sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi -peraltro- che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' un determinato importo, CP_1 sono registrati negli archivi di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto. Deve, dunque, concludersi che le notifiche degli atti di accertamento (n. 6700.06/04/2018.0124693 e n. 6700.06/04/2018.0124692) delle CP_1 CP_1 violazioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 risultano effettuate soltanto in data 12.04.2018 e 27.04.2018 e, quindi, tardivamente rispetto al termine di 90 giorni, trattandosi di ritenute pretese fino al periodo 8/2016.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente, considerando quale valore della causa l'importo della CP_1 sanzione, così come rideterminata dall' (€ 642,00) alla luce del CP_1 sopravvenuto art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000943263;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 341,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 12 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1239/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Strangio, con cui elettivamente domicilia in Bianco (RC), alla via Michele Macrì n. 1/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
; e , con cui CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 marzo 2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000943263, notificata da in data 22.02.2023, per l'importo complessivo di € 10.000,00 CP_1
a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva l'errata individuazione legale rappresentate, la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“annulli l'ordinanza ingiunzione impugnata per intervenuta estinzione dell'obbligazione stante la violazione dell'art. 14) l. 689/81, per intervenuta prescrizione estintiva della pretesa nonché per errata individuazione e qualificazione del legale rappresentante, il tutto previa sospensiva dell'atto impugnato”; vinte le spese di lite, con a attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che, ricostruendo la natura del giudizio di CP_1 opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. Rilevava, inoltre, la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito, in ragione anche della sospensione relativa al periodo emergenziale Covid-19. Rappresentava infine di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte ed adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato delle sanzioni. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 24.03.2023 a fronte della notificazione del titolo opposto intervenuta in data 22.02.2023.
2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti di parte ricorrente, CP_1 con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 7-8/2016. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a Parte_2 partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
3. Premessa la fattispecie in esame va esaminata, in via assorbente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione da parte dell' CP_1 convenuto del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 applicabile ratione temporis al caso in esame. Sul punto, giova ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito. A tal uopo, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n. 28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, Cass. 29.10.2019, n. 27702). Ancora, il Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11.05.2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione -da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione. Orbene, deve ritenersi fondata -anche alla luce delle odierne deduzioni di parte ricorrente- la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici (cfr. prod. alla ordinanza ingiunzione qui CP_6 impugnata, rilevandosi che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle quali appunto si trova l'art. 14 sopra citato. Peraltro, in assenza della prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria ovvero della Procura della Repubblica, ex art. 9 d.lgs. 8/2016, tale dies a quo può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, ossia sin dal 6 febbraio 2016 (in tali termini, cfr. Cass. n. 7641/2025). Nel caso di specie, posto che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale possa essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi. Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale). A tal fine, vale rilevare che l' non ha -d'altra parte- fornito elementi CP_1 dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo; sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi -peraltro- che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' un determinato importo, CP_1 sono registrati negli archivi di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto. Deve, dunque, concludersi che le notifiche degli atti di accertamento (n. 6700.06/04/2018.0124693 e n. 6700.06/04/2018.0124692) delle CP_1 CP_1 violazioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 risultano effettuate soltanto in data 12.04.2018 e 27.04.2018 e, quindi, tardivamente rispetto al termine di 90 giorni, trattandosi di ritenute pretese fino al periodo 8/2016.
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente, considerando quale valore della causa l'importo della CP_1 sanzione, così come rideterminata dall' (€ 642,00) alla luce del CP_1 sopravvenuto art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000943263;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 341,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 12 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano