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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2024, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2248/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bruno, come Parte_1 da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Della Porta, Controparte_1 come da procura in atti
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fimiani, come da CP_2 procura in arri;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/10/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1539/2016 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, di condanna dell'appellante al pagamento di somme, deducendo a motivi:
1. Nullità della sentenza perché emessa in palese violazione del contradditorio;
2. Omessa motivazione sulla dedotta eccezione di incompetenza per materia;
3. Omessa motivazione in ordine alla presenza di vizi costruttivi;
4. Mancanza di prova in ordine al pagamento ed alla spesa necessaria per i lavori;
5. Liquidazione delle spese processuali in violazione del DM n.55/14. Parte appellante, perciò, concludeva l'appello richiedendo:
A) dichiarare la nullità della sentenza n. 1539/2016 per violazione del principio del contradditorio e disconoscimento dei diritti della difesa della parte assente;
B) Dichiarare l'incompetenza per materia ai sensi dell'art.7
c.p.c., essendo la causa di competenza del Tribunale di Nocera inferiore ex art.34 c.p.c; C) In via Principale rigettare le domande svolte nei confronti del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 perché infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, in Pt_1 CP_ accoglimento della domanda di chiamata in causa del terzo, condannare la
[...
o i suoi soci al pagamento delle somme dovuta per il caso di accoglimento, anche parziale delle domande attoree. D) Liquidazione delle competenze secondo i parametri del DM n.55/2014, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali chiedevano dichiararsi inammissibile l'appello per vizio di forma, per non aver proposto un progetto alternativo di sentenza. Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare escludevano la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, in quanto l'appellante non aveva provato il nesso di causa effetto tra mancata comunicazione del rinvio della causa e pregiudizio concreto per lui derivatone.
L'appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto, in relazione alla assorbente doglianza di violazione del contraddittorio in primo grado.
Invero, con atto di citazione notificato il 15.1.2014, Controparte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore per Parte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'obbligo di di contribuire alla spesa necessaria per Parte_1
l'impermeabilizzazione della terrazza a livello di sua proprietà, anticipata interamente dal;
2) Per l'effetto condannare Controparte_1 Parte_1
a corrispondere a la somma a lui spettante, oltre interessi Controparte_1 legali maturati dalla data di realizzazione sino al naturale soddisfo, il tutto comunque contenuto in euro 2.500,00; 3) Condannare altresì il convenuto alle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari. si costituiva con comparsa del 19.3.2014, eccependo, in Parte_1 via preliminare, l'incompetenza per materia, e, nel merito, l'infondatezza della domanda sia con riferimento alla responsabilità che al il quantum richiesto. Il deduceva che si trattava di vizio costruttivo, per cui veniva Parte_1 autorizzato a chiamare in causa la ditta costruttrice che si costituiva CP_2 con comparsa. Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa, in violazione del contraddittorio, veniva decisa con sentenza n. 1539/2016, appellata dal . Parte_1
La sentenza appellata è radicalmente nulla per violazione del contraddittorio, come peraltro il precedente giudice assegnatario ebbe già a prospettare con la sua ordinanza di rimessione della causa in decisione.
Invero, nel giudizio di primo grado, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2016 venne celebrata in assenza dell'odierno appellante
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 per omessa comunicazione del rinvio di ufficio (non all'udienza immediatamente successiva tenuta dallo stesso giudice) e tale omissione comporta violazione del contraddittorio con conseguente radicale nullità della sentenza di primo grado.
Infatti, la comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza è diretta a portare a conoscenza delle parti il contenuto del provvedimento del giudice;
la sua mancanza, pertanto, determina la nullità dell'ordinanza stessa nonché delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo (e, quindi, anche della sentenza emessa), per violazione del principio del contraddittorio ed in disconoscimento dei diritti di difesa della parte assente (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8002; Cass. 13 novembre 2006, n. 24159;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1283; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12296; Cass. 20 gennaio 1995, n. 1093). La sanzione di nullità è comminata in caso di ogni differimento di udienza di cui la parte possa non essere informata e di cui non si possa presumere la conoscenza (Cass. 8 maggio 1987, n. 4252).
Nel caso in esame, il Giudice di Pace, esaminati i testi all'udienza del
22.9.2015, rinviava la causa all'udienza del 26.1.2016 per la sola precisazione delle conclusioni. Quest'ultima udienza veniva rinviata di ufficio all'udienza del 26.2.2016, senza che di questo rinvio venisse data comunicazione alle parti costituite. All'udienza del 26.2.2016, il Giudice di Pace, senza la presenza del difensore di , assegnava la causa a sentenza. Parte_1
La sentenza è quindi palesemente nulla, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio ed in disconoscimento dei diritti di difesa della parte assente, perché la causa proveniva da rinvio di ufficio ad udienza non immediatamente successiva tenuta dal giudice e con data di rinvio non comunicata alle parti, così privando il difensore del diritto di difesa e in particolare di sviluppare le proprie argomentazioni nella fase più importante del processo (udienza di precisazione delle conclusioni).
Per effetto della nullità, la sentenza gravata non può esplicare alcun effetto tra le parti e con la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata il processo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., va rimesso davanti al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore – in diversa composizione - con regressione alla fase di primo grado (udienza di precisazione delle conclusioni) in cui ebbe a verificarsi la violazione del contraddittorio, rimanendo salvi tutti gli atti, anche istruttori, precedentemente svolti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Sussistono evidenti ragioni (decisione in rito, errore in rito del giudice di primo grado) per compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di contraddittorio e rimette il processo davanti al
Giudice di Pace di Nocera Inferiore in diversa composizione
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 26/11/2024 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2248/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bruno, come Parte_1 da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Della Porta, Controparte_1 come da procura in atti
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fimiani, come da CP_2 procura in arri;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/10/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1539/2016 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, di condanna dell'appellante al pagamento di somme, deducendo a motivi:
1. Nullità della sentenza perché emessa in palese violazione del contradditorio;
2. Omessa motivazione sulla dedotta eccezione di incompetenza per materia;
3. Omessa motivazione in ordine alla presenza di vizi costruttivi;
4. Mancanza di prova in ordine al pagamento ed alla spesa necessaria per i lavori;
5. Liquidazione delle spese processuali in violazione del DM n.55/14. Parte appellante, perciò, concludeva l'appello richiedendo:
A) dichiarare la nullità della sentenza n. 1539/2016 per violazione del principio del contradditorio e disconoscimento dei diritti della difesa della parte assente;
B) Dichiarare l'incompetenza per materia ai sensi dell'art.7
c.p.c., essendo la causa di competenza del Tribunale di Nocera inferiore ex art.34 c.p.c; C) In via Principale rigettare le domande svolte nei confronti del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 perché infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, in Pt_1 CP_ accoglimento della domanda di chiamata in causa del terzo, condannare la
[...
o i suoi soci al pagamento delle somme dovuta per il caso di accoglimento, anche parziale delle domande attoree. D) Liquidazione delle competenze secondo i parametri del DM n.55/2014, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali chiedevano dichiararsi inammissibile l'appello per vizio di forma, per non aver proposto un progetto alternativo di sentenza. Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare escludevano la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, in quanto l'appellante non aveva provato il nesso di causa effetto tra mancata comunicazione del rinvio della causa e pregiudizio concreto per lui derivatone.
L'appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto, in relazione alla assorbente doglianza di violazione del contraddittorio in primo grado.
Invero, con atto di citazione notificato il 15.1.2014, Controparte_1 conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore per Parte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'obbligo di di contribuire alla spesa necessaria per Parte_1
l'impermeabilizzazione della terrazza a livello di sua proprietà, anticipata interamente dal;
2) Per l'effetto condannare Controparte_1 Parte_1
a corrispondere a la somma a lui spettante, oltre interessi Controparte_1 legali maturati dalla data di realizzazione sino al naturale soddisfo, il tutto comunque contenuto in euro 2.500,00; 3) Condannare altresì il convenuto alle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari. si costituiva con comparsa del 19.3.2014, eccependo, in Parte_1 via preliminare, l'incompetenza per materia, e, nel merito, l'infondatezza della domanda sia con riferimento alla responsabilità che al il quantum richiesto. Il deduceva che si trattava di vizio costruttivo, per cui veniva Parte_1 autorizzato a chiamare in causa la ditta costruttrice che si costituiva CP_2 con comparsa. Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa, in violazione del contraddittorio, veniva decisa con sentenza n. 1539/2016, appellata dal . Parte_1
La sentenza appellata è radicalmente nulla per violazione del contraddittorio, come peraltro il precedente giudice assegnatario ebbe già a prospettare con la sua ordinanza di rimessione della causa in decisione.
Invero, nel giudizio di primo grado, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2016 venne celebrata in assenza dell'odierno appellante
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 per omessa comunicazione del rinvio di ufficio (non all'udienza immediatamente successiva tenuta dallo stesso giudice) e tale omissione comporta violazione del contraddittorio con conseguente radicale nullità della sentenza di primo grado.
Infatti, la comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza è diretta a portare a conoscenza delle parti il contenuto del provvedimento del giudice;
la sua mancanza, pertanto, determina la nullità dell'ordinanza stessa nonché delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo (e, quindi, anche della sentenza emessa), per violazione del principio del contraddittorio ed in disconoscimento dei diritti di difesa della parte assente (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8002; Cass. 13 novembre 2006, n. 24159;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1283; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12296; Cass. 20 gennaio 1995, n. 1093). La sanzione di nullità è comminata in caso di ogni differimento di udienza di cui la parte possa non essere informata e di cui non si possa presumere la conoscenza (Cass. 8 maggio 1987, n. 4252).
Nel caso in esame, il Giudice di Pace, esaminati i testi all'udienza del
22.9.2015, rinviava la causa all'udienza del 26.1.2016 per la sola precisazione delle conclusioni. Quest'ultima udienza veniva rinviata di ufficio all'udienza del 26.2.2016, senza che di questo rinvio venisse data comunicazione alle parti costituite. All'udienza del 26.2.2016, il Giudice di Pace, senza la presenza del difensore di , assegnava la causa a sentenza. Parte_1
La sentenza è quindi palesemente nulla, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio ed in disconoscimento dei diritti di difesa della parte assente, perché la causa proveniva da rinvio di ufficio ad udienza non immediatamente successiva tenuta dal giudice e con data di rinvio non comunicata alle parti, così privando il difensore del diritto di difesa e in particolare di sviluppare le proprie argomentazioni nella fase più importante del processo (udienza di precisazione delle conclusioni).
Per effetto della nullità, la sentenza gravata non può esplicare alcun effetto tra le parti e con la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata il processo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., va rimesso davanti al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore – in diversa composizione - con regressione alla fase di primo grado (udienza di precisazione delle conclusioni) in cui ebbe a verificarsi la violazione del contraddittorio, rimanendo salvi tutti gli atti, anche istruttori, precedentemente svolti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Sussistono evidenti ragioni (decisione in rito, errore in rito del giudice di primo grado) per compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di contraddittorio e rimette il processo davanti al
Giudice di Pace di Nocera Inferiore in diversa composizione
2) Compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in data 26/11/2024 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4