Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.r.g. 8107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei IGg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 8107/2024, avente ad oggetto: “Divorzio – Cessazione effetti civili” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Pecora, procuratrice domiciliataria;
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi CP_1 C.F._2
Dell'Anna, procuratore domiciliatario;
-resistente-
Conclusioni:
All'udienza del 01.04.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni del divorzio.
Con la partecipazione del P.M.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio concordatario celebrato da e Parte_1 CP_1 il 19.07.1997, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Monteroni di
Lecce, è intervenuta separazione personale con sentenza del Tribunale di Lecce n. 2437/2023 del 12.09.2023.
Dal giorno della comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato nel giudizio di separazione sono trascorsi più di dodici mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
1
1) Disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre in Monteroni di Lecce alla via Bortone n. 12;
2) Disporre il diritto di visita del padre nei riguardi del figlio (salvo diverso accordo Per_2 tra i genitori) nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 16:00 alle ore 19:30), nonché a fine settimana alterni dal venerdì dopo scuola (o dalle 12:00 nei giorni di vacanza) e fino alla domenica alle ore 19:30. Nel periodo natalizio il minore trascorrerà, oltre al periodo di visita ordinario, tre giorni consecutivi con il padre o dal 25/12 al 28/12
o dal 30/12 al 2/01. Le altre festività saranno trascorse in modo alternato con i genitori e in estate il minore trascorrerà due periodi consecutivi di sette giorni con il padre da concordare con la madre entro il 30/05 di ogni anno o, in difetto di accordo, dall'01/07 all'08/07 e dall'01/08 all'08/08;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Parte_1 CP_1 totale di € 400,00 (di cui € 200,00 a ciascun figlio) quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e del minore;
Per_1 Per_2
4) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli e verranno ripartite tra le parti Per_1 Per_2 come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce nella misura del 50%;
5) L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; CP_1
6) Le parti stabiliscono di non far frequentare i figli agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione duratura;
7) L'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando ha i figli con sé;
8) Di dare il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo siano tali da soddisfare le eIGenze delle stesse e di quello preminente dei figli e Per_2 Per_1 quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...] (Atto di CP_1 matrimonio n. 31, Parte II, Serie A, Anno 1997), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento tutte compensate.
Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteroni di Lecce.
Lecce, 13.06.2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
2