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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 800/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 800/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Ceccarelli e dall'avv. Elisabetta Brunetti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 28.04.1991 a Spoleto (PG), che dall'unione era nato un figlio, , oggi di anni 28, già economicamente autosufficiente, che, da tempo, Per_1
l'unione si era deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 21/05/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“
1. sia pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Terni alla Strada Parte_1 della Pittura n. 40 in quanto di sua esclusiva proprietà;
4. il SI. provvederà a trasferire la propria residenza altrove, entro e non oltre il CP_1
31.05.2025;
5. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla
a pretendere l'uno dall'altra.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra , nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio celebrato in CP_1
Spoleto (PG) in data 28.04.1991, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Spoleto (PG), atto n. 33 parte 2 serie A – anno 1991;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli