Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6432 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06432/2025REG.PROV.COLL.
N. 07699/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7699 del 2024, proposto dal Comune di Tortoreto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AS Ambrosi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il signor ND Di NN, rappresentato e difeso dall'avvocato AS Madelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Costruzioni Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Rapali, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 171 del 2024, del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, Sezione Prima.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ND Di NN;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente in via incidentale Costruzioni Mare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello principale in epigrafe, il Comune di Tortoreto (TE) ha impugnato la sentenza del T.a.r. Abruzzo - L’Aquila n. 171 del 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto dal signor ND Di NN per l’annullamento del permesso di costruire n. 48 del 7 luglio 2017, rilasciato dall’anzidetto Comune in favore della signora OM ON e poi volturato alla società Costruzioni Mare S.r.l. il 4 agosto 2017, per la realizzazione, previa demolizione dell’esistente, di un nuovo fabbricato residenziale sul suolo adiacente all’abitazione del ricorrente in primo grado e odierno appellato e, avverso la medesima sentenza, ha proposto appello incidentale anche la società controinteressata Costruzioni Mare S.r.l..
2. La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda il sopra richiamato permesso di costruire n. 48 del 2017, concernente il “ Nuovo fabbricato residenziale (previa demolizione fabbricato esistente). Intervento di recupero e riqualificazione urbana ai sensi dell’art. 12 delle N.U del P.R.E. vigente e dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. adottato con delibera di consiglio comunale n. 01/2016 ”, da realizzarsi nel Comune di Tortoreto, in Via Carducci n. 82, sul terreno catastalmente identificato al foglio n. 19, particella n. 4112, precedentemente n. 342, di mq 510 catastali, su un edificio esistente composto da due piani. A fronte del rilascio di tale titolo edilizio, il signor ND Di NN, proprietario di un immobile sito accanto all’area oggetto dell’intervento, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Con la sopra citata sentenza n. 171 del 2024, il T.a.r. Abruzzo, dopo aver respinto le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti, lo ha accolto per quattro distinte e autonome ragioni.
In primo luogo, il T.a.r. ha preso atto degli accertamenti relativi alle opere realizzate in Via Carducci n. 82 di cui alla consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nel corso del procedimento penale R.G. n. 1375/22 – R.G.N.R. n. 4301/18, a carico, tra gli altri, di CO UD nella qualità di legale rappresentante della Costruzioni Mare S.r.l., di ZZ IP in qualità di direttore dei lavori e di Di DO AS quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Istruttore e sottoscrittore del Permesso di Costruire n. 48 del 7 luglio 2017 e dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 95 del 21 aprile 2017. Sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente della Procura della Repubblica, il T.a.r. ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha ritenuto che l’intervento non rispettasse i parametri stabiliti dall’art. 6.1. delle N.U. del P.R.E. e dall’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. poiché non prevedeva un numero di parcheggi e una superficie adeguati alla consistenza dell’intervento edilizio, ossia un posto auto per ogni unità ad uso residenziale e quattro per le aree a uso commerciale (un posto auto ogni 100 mq di superficie edilizia e tre posti auto ogni 100 mq di superficie di vendita).
In secondo luogo, è stato accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la violazione delle altezze poiché, ad avviso della consulenza resa nel procedimento penale davanti al Tribunale di Teramo, l’edificio si comporrebbe di cinque piani dal momento che il piano sottotetto, con un’altezza media di 2.70 metri, concorrerebbe a definire l’altezza complessiva del fabbricato, determinando pertanto il superamento del limite massimo di quattro piani stabilito dalla tavola 4.1 del P.R.E., trattandosi di un quinto piano oltre i quattro ammissibili.
In terzo luogo, il T.a.r. ha ravvisato la violazione delle distanze poiché i balconi dal primo al terzo piano sarebbero sporgenti oltre il limite della proiezione verticale della sagoma dell’edificio originario, in violazione dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G..
Infine, l’intervento edilizio non rispetterebbe l’obbligo assunto nei confronti del Comune di Tortoreto e posto a condizione di ammissibilità dell’intervento di demolizione con sopraelevazione, concernente la cessione al Comune medesimo del 30% della superficie del piano terra e della destinazione commerciale e a servizi del restante 70%, dal momento che la superficie ceduta risulta in realtà asservita al transito dei mezzi in entrata e in uscita dall’immobile, configurando così un peso che, in concreto, vanifica la destinazione prevista “ a porticati pubblici per passeggiate al coperto ” imposta dall’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 12 delle N.U. del P.R.E..
Per tali ragioni, dunque, il T.a.r. ha accolto il ricorso annullando l’impugnato permesso di costruire n. 48 del 2017.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Tortoreto, formulando sette motivi di gravame e stigmatizzando, in particolare, il fatto che il T.a.r. abbia fondato le proprie valutazioni sulla consulenza resa nel procedimento penale senza attendere l’esito di quest’ultimo, poi conclusosi con la sentenza ex art. 530 c.p.p. n. 773/24 di assoluzione perché il fatto non sussiste, resa dal Tribunale di Teramo all’esito dell’udienza del 6 maggio 2024 con motivazioni pubblicate in data 22 luglio 2024, con la precisazione che il Tribunale penale di Teramo nelle motivazioni della sentenza ha totalmente disatteso le conclusioni cui era pervenuto il consulente della Procura della Repubblica Arch. Marco Rossi.
4.1. Con il primo motivo di gravame, il Comune ha dedotto la nullità della sentenza per omesso esame dei documenti depositati dal Comune medesimo che dimostrerebbero la tardività del ricorso, dal momento che dal doc. 5 depositato dall’amministrazione nel primo grado di giudizio, recante l’esito del sopralluogo tecnico eseguito su espressa richiesta del signor Di NN con nota prot. n. 2844 del 29 gennaio 2018, sarebbe dimostrato come il ricorrente e odierno appellato fosse a conoscenza dell’intervento avviato il 5 ottobre 2017 e come la costruzione apparisse già per lo stesso lesiva in data 29 gennaio 2018, ossia a far data dalla presentazione dell’esposto al Comune a seguito del quale era stato eseguito il sopralluogo il successivo 30 gennaio 2018.
Secondo il Comune, dunque, poiché il ricorrente non aveva lamentato difformità nell’edificazione ma aveva contestato il titolo in sé e per sé considerato, sarebbe stata sufficiente ai fini della proposizione del ricorso la percezione del fatto che l’edificazione fosse pregiudizievole, sicché il ricorso doveva essere considerato tardivo.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, il Comune appellante ha censurato la sentenza per difetto di motivazione con riferimento al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse.
4.3. Con il terzo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata per difetto di istruttoria poiché la pronuncia sarebbe fondata non già su una CTU bensì su una mera consulenza della Procura, dunque di parte e, peraltro, nelle more del presente giudizio è altresì intervenuta la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Teramo n. 773/24 del 6 maggio 2024 di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste e, sul punto, il Comune ha invocato l’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione secondo quanto previsto dagli artt. 652 e 654 c.p.p..
4.4. Con il quarto motivo di gravame, richiamando nuovamente l’efficacia extrapenale del giudicato penale, l’appellante ha ritenuto “ contraddittoria ” la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha dato atto del rispetto dei parametri planivolumetrici, senza dar conto degli unici parametri previsti dal Piano Particolareggiato. In proposito, infatti, l’appellante ha sostenuto che l’indice 1,2 sia un indice di utilizzazione territoriale e non fondiario, poiché suscettibile di essere applicato a tutta la zona oggetto di recupero e quindi a tutta la Via Carducci e non solo al singolo lotto di terreno e ciò integrerebbe un aspetto che il T.a.r. avrebbe omesso di valutare e che avrebbe viceversa permesso di respingere il ricorso di primo grado.
4.5. Con il quinto motivo di gravame, il Comune appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha accolto il secondo motivo di ricorso, all’uopo deducendo che il Tribunale aveva errato ad affermare che il progetto assentito non soddisfacesse i parametri posti dall’art. 6.1 delle N.U. del P.R.E. e dall’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G., relativi alla dotazione di un posto auto per ogni unità ad uso residenziale e di quattro posti per le aree ad uso commerciale, ossia un posto auto ogni 100 mq di superficie edilizia e tre posti ogni 100 mq di superficie di vendita e, in particolare, avrebbe errato a respingere l’eccezione sollevata dalla controinteressata secondo cui tale previsione non sarebbe obbligatoria nelle zone “A”. Inoltre, non corrisponderebbe al vero che non sia stata prevista neppure la dotazione minima dei parcheggi di cui all’art. 41- sexies della l. n. 1150 del 1942.
Più precisamente, secondo l’appellante, sarebbe la stessa normativa del P.R.G. a escludere dalla necessità di adeguamento della dotazione di parcheggi privati gli edifici realizzati nelle zone “A” come quello costruito dalla Costruzione Mare S.r.l. e tale condizione di non obbligatorietà di adeguamento della superficie dei parcheggi privati sarebbe riscontrabile in zona “A” poiché “ proprio in questa zona, la normativa di piano obbliga il privato a cedere al Comune una superficie pari al 30% del lotto che rappresenta un onere imposto al privato che viene compensato solo con una cessione di aree a parcheggio nel rispetto della Legge 122/1989 ”, mentre il T.a.r., in contrasto con la sentenza penale, ha affermato che la deroga riguarda solo gli interventi conservativi di edifici esistenti.
L’appellante ha, poi, sostenuto quanto segue: “ Relativamente alla seconda contestazione (mancato rispetto della superficie a parcheggio minima), il Tribunale di Teramo ritiene con la sentenza n. 775/2024 che la verifica del dettato della Legge 122/89 è stata positivamente condotta alla tav. N.2 bis allegata al Pdc ”.
4.6. Con il sesto motivo di gravame, il Comune ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo, afferente alla violazione dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G. con riferimento agli immobili compresi in zona “A5” e nella tavola 4.1. del P.R.E.. A tale proposito, il Comune ha contestato, ancora una volta, l’utilizzo della consulenza tecnica della Procura della Repubblica, censurando la sentenza per difetto di istruttoria e ha poi contestato la decisione del T.a.r. sostenendo che il sottotetto realizzato rientrerebbe nella tipologia “A” definita dalle norme, sicché il sottotetto non determinerebbe ulteriore superficie edificabile.
4.7. Infine, con il settimo motivo di gravame, ha censurato la decisione del giudice di primo grado relativa alla violazione delle distanze e, a tale proposito, ha sostenuto che la circostanza che i balconi siano sporgenti non costituirebbe violazione dell’art. 42, comma 11, delle N.T.A. del P.R.E., in quanto, a suo avviso, i balconi stessi, alla luce del regolamento edilizio, non concorrerebbero a formare la superficie coperta, soprattutto quando, come nel caso di specie, essi siano di modeste dimensioni.
5. Come anticipato, avverso la medesima sentenza ha proposto appello incidentale la società Costruzioni Mare S.r.l., formulando, a sua volta, tre motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo dell’appello incidentale, la società controinteressata ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi “nuovi” formulati dal ricorrente in primo grado con la memoria depositata in data 26 gennaio 2024, in quanto proposti a suo dire in violazione dell’art. 43, comma 1, c.p.a..
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante in via incidentale ha contestato la sentenza sostenendo che il T.a.r. abbia errato ad aderire “ acriticamente ” alla consulenza del P.M., finendo, così, per pervenire alla falsa applicazione della normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo edilizio impugnato dal ricorrente in primo grado. La sentenza, pertanto, sarebbe viziata per aver omesso un accertamento istruttorio autonomo e aver utilizzato indebitamente la consulenza di parte del P.M., a maggior ragione tenuto conto dell’assoluzione intervenuta nell’ambito del processo penale davanti al Tribunale di Teramo.
Nel contesto di tale, articolato, motivo di gravame, l’appellante in via incidentale ha prospettato plurimi asseriti errores in procedendo e in iudicando , contestando la decisione del T.a.r. con riferimento ai seguenti aspetti, con la precisazione che non si tratta di censure distinte da autonome rubriche, bensì di argomentazioni identificate soltanto dal numero del paragrafo di riferimento, come di seguito sintetizzate: i) al paragrafo sub 1 sono state censurate le valutazioni del giudice di primo grado relative alla superficie massima edificabile (cfr. pagine 23, 24, 25 e 26 dell’appello incidentale); ii) al paragrafo sub 2 sono state censurate le parti della sentenza relative alla questione concernente la dotazione dei parcheggi e la superficie minima dell’area destinata a parcheggio e l’appellante, sul punto, ha sostenuto che sarebbe la stessa normativa del P.R.G. a escludere chiaramente la necessità di adeguamento della dotazione di parcheggi privati per gli edifici realizzati nelle zone “A” come quello in esame (cfr. pagine 26, 27, 28, 29 e 30 dell’appello incidentale); iii) al paragrafo sub 3 è stata censurata la parte della pronuncia relativa alla questione della maggiore superficie edificabile (quindi non della volumetria) che sarebbe stata realizzata a causa di una maggiore altezza rilevata al quarto piano (sottotetto) e, sul punto, ha sostenuto che il sottotetto non svilupperebbe ulteriore superficie edificabile (cfr. pagine 31, 32, 33, 34, 35 e 36 dell’appello incidentale); iv) al paragrafo sub 4 è stata censurata la parte della pronuncia relativa alla questione dell’altezza dell’edificio e, al riguardo, l’appellante in via incidentale ha sostenuto che il sottotetto non poteva essere computato nel calcolo dei piani dell’edificio (cfr. pagine 36 e 37 dell’appello incidentale); v) al paragrafo sub 5 è stata censurata la parte della sentenza relativa al “ mancato rispetto dei rapporti aero-illuminanti al piano 4 ” e sono poi state ribadite alcune considerazioni afferenti al rispetto dei parametri planivolumetrici e alla differenza tra densità fondiaria e densità territoriale (cfr. pagine 37, 38, 39, 40 e 41 dell’appello incidentale).
5.3. Infine, con il terzo motivo di gravame, sono state dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 63, n. 4, c.p.a. nonché la falsa applicazione dell’art. 64, n. 1 e n. 2, c.p.a., in quanto il T.a.r. avrebbe errato a porre a fondamento della decisione impugnata la consulenza tecnica dell’Arch. Marco Rossi, consulente del P.M. nel procedimento penale, senza disporre alcun accertamento autonomo.
6. Si è costituito in giudizio il signor Di NN, ricorrente in primo grado e odierno appellato, replicando a tutti i motivi dell’appello principale e dell’appello incidentale.
In particolare, il signor Di NN ha contestato l’irricevibilità del ricorso di primo grado evidenziando che non aveva contestato l’ an della costruzione, ma il quomodo . Ha poi contestato l’eccepita inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dal momento che l’interesse a ricorrere sarebbe manifestamente sussistente in considerazione, tra l’altro, della riduzione del valore del proprio immobile. Con riferimento alla questione dell’inammissibilità dei motivi formulati con la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in primo grado, ha negato che fossero motivi nuovi, trattandosi di mere precisazioni di motivi già proposti.
Avuto riguardo all’efficacia extrapenale del giudicato di assoluzione, ha osservato che la sentenza penale di assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p., ha efficacia extrapenale ai sensi dell’art. 652 c.p.p. nei confronti del danneggiato solo ove questi si sia costituito o sia stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile nel processo penale e solo nei giudizi promossi per le restituzioni e per il risarcimento del danno e, nel caso di specie, non ricorrerebbero tali condizioni.
Infine l’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello principale e dell’appello incidentale per acquiescenza, in considerazione della mancata impugnazione della sentenza di primo grado con riferimento al capo concernente la mancata cessione al Comune dell’area a titolo gratuito. Si tratterebbe, secondo l’appellato, di un capo autonomo, con la conseguenza che la sua omessa impugnazione determinerebbe l’inammissibilità delle impugnazioni atteso che le parti appellanti non hanno “ inteso in alcun modo impugnare quanto statuito in punto, con ciò abdicando a qualsiasi reformatio della sentenza di primo grado ”.
7. Il Collegio, con l’ordinanza n. 4358 del 15 novembre 2024, ha accolto l’istanza cautelare ritenendo che, nella comparazione degli interessi in conflitto tipica della fase cautelare, dovesse essere data prevalenza all’esigenza di mantenere la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
8. Con le successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive difese e, in particolare, l’appellato signor Di NN ha sottolineato che, con riferimento al capo relativo alla cessione della superficie al Comune, gli appellanti non hanno formulato alcun motivo di impugnazione, neppure genericamente prospettato.
9. Soltanto in sede di discussione orale, all’udienza pubblica dell’8 maggio 2025, il difensore dell’appellante, in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello per intervenuta acquiescenza sollevata dal signor Di NN, ha sostenuto che il quinto motivo dell’appello principale recherebbe l’impugnazione del capo della sentenza in questione e, analogamente, il difensore dell’appellante in via incidentale ha rilevato, a sua volta, che il medesimo motivo di appello sarebbe contenuto nelle pagine 27 e 30 dell’appello incidentale, mentre il difensore della parte appellata ha insistito nell’eccezione di inammissibilità.
10. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica dell’8 maggio 2025 – reputa che l’appello principale e l’appello incidentale siano entrambi inammissibili per omessa impugnazione di un capo autonomo della sentenza appellata, con la precisazione che, avuto riguardo all’ordine di esame delle questioni, l’ammissibilità degli anzidetti appelli ha carattere evidentemente prioritario rispetto a ogni altra questione.
10.1. Occorre in primo luogo rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, l’omessa impugnazione di un capo autonomo della sentenza che sia di per sé in grado di sorreggere il decisum determina l’inammissibilità per difetto di interesse del gravame proposto avverso gli altri capi (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10078; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2016, n. 952).
10.2. Nel caso di specie, come correttamente eccepito dal signor Di NN, ricorrente in primo grado e odierno appellato, non è stato impugnato il capo 6.8.4. della sentenza (pagina 13), ove il T.a.r. ha affermato quanto segue: “ Infine l’intervento edilizio non rispetta l’obbligo assunto nei confronti del Comune, posto a condizione di ammissibilità dell’intervento di demolizione con sopraelevazione, di cedere il 30% della superficie del piano terra e della destinazione commerciale e a servizi del restante 70%. Come rilevato dal CTU la superficie ceduta al Comune resta in realtà asservita al transito dei mezzi in entrata e in uscita dall’immobile. Si tratta, come è evidente, di un peso che vanifica la destinazione prevista “a porticati pubblici per passeggiate al coperto” imposta dall’art. 42 delle NTA del PRG e dell’art. 12 delle NU del PRE. Come dedotto nel secondo motivo, tale impedimento è documentato dal progetto dal quale si evince il percorso di entrata e uscita dei veicoli dal piano interrato da e verso la strada pubblica.
Il permesso di costruire è anche per questo illegittimo perché adottato nonostante l’evidenza che l’intervento sarebbe stato realizzato senza l’osservanza dell’obbligo di cessione imposto dal citato art. 42 quale condizione di rilascio del titolo edilizio ”.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante e dell’appellante in via incidentale nel corso della discussione nell’ambito dell’udienza pubblica dell’8 maggio 2025, non è stato formulato alcun autonomo e specifico motivo di appello avverso il capo della sentenza sopra riportato.
10.3. Più precisamente, il quinto motivo dell’appello principale, richiamato in sede di discussione, come si è avuto modo di illustrare in precedenza al punto 4.5. della presente sentenza, censura esclusivamente la parte della pronuncia del T.a.r. concernente la questione del numero dei parcheggi e della superficie complessivamente riservata agli stessi, che è stata trattata dal T.a.r. al punto 6.8.1. della sentenza (pagine 8 e 9) e non reca alcuna specifica censura relativa alla diversa e autonoma questione dell’obbligo di cessione della superficie in favore del Comune, trattandosi di una questione che è stata appena menzionata nell’unico passaggio dell’appello che di seguito si riporta, il quale non può in alcun modo essere interpretato come un autonomo motivo di impugnazione volto a contestare lo specifico capo della sentenza sopra trascritto, posto che sembra anzi riconoscere la sussistenza dell’obbligo di cessione, senza contestare in alcun modo l’affermazione del T.a.r. relativa all’inadempimento dell’obbligo stesso.
Il passaggio del quinto motivo di gravame in questione, infatti, è formulato come segue: “ è, quindi, la stessa normativa del P.R.G. ad escludere chiaramente dalla necessità di adeguamento della dotazione di parcheggi privati gli edifici realizzati nelle zone “A” come quello realizzato dalla Costruzione Mare. Questa particolare condizione di non obbligatorietà di adeguarsi alla superficie di parcheggio privato avviene in zona “A” in quanto, proprio in questa zona, la normativa di piano obbliga il privato a cedere al Comune una superficie pari al 30% del lotto che rappresenta un onere imposto al privato che viene compensato solo con una cessione di aree a parcheggio nel rispetto della Legge 122/1989 ”.
10.4. Del pari, come si è avuto modo di evidenziare al punto 5.2. della presente sentenza, le pagine da 27 a 30 dell’appello incidentale sono riferite esclusivamente alla questione dei parcheggi, salvo la prospettazione di una considerazione del tutto analoga a quella contenuta nell’appello principale del Comune e che di seguito letteralmente si riporta: “ D’altra parte tale deroga alla obbligatorietà dell’adeguamento della superficie a parcheggio privato è prevista per la zona “A” in quanto, proprio in tale zona, la normativa di piano obbliga il privato a cedere al Comune una superficie pari al 30% del lotto che rappresenta un onere pubblicistico imposto al privato, gravato dell’obbligo di cessione di aree a parcheggio nel rispetto della Legge 122/1989 ai fini della realizzazione del fabbricato. Per contro il Tribunale Territoriale ha affermato che la deroga riguarda solo gli interventi conservativi di edifici esistenti, di nuovo conformandosi ai rilievi del C.T. del P.M. ”.
Pertanto, come chiaramente si desume dal tenore letterale del passaggio dell’appello incidentale sopra riportato, esso non può in alcun modo essere considerato come una specifica censura al capo 6.8.4. della sentenza impugnata poiché non reca alcuna argomentazione né riguardo alla sussistenza dell’obbligo di cessione della superficie al Comune, né a proposito dell’adempimento dell’anzidetto obbligo.
11. Dalle considerazioni che precedono discende che, in ragione dell’omessa impugnazione del capo autonomo di cui al punto 6.8.4. della sentenza del T.a.r. Abruzzo n. 171 del 2024, va dichiarata l’inammissibilità per carenza d’interesse dell’appello principale del Comune di Tortoreto e dell’appello incidentale della società Costruzioni Mare S.r.l..
12. In considerazione della complessità in punto di fatto della questione oggetto del presente giudizio, sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO