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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
In composizione collegiale in persona dei Giudici
Dott. Michela Fenucci Presidente
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1146/2025 RGAC promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
DA PP e dall'avv. RICCARDO PESCE, in forza di mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
PER L'ADOZIONE DI
nato a [...] il [...]; Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso depositato da con cui lo stesso ha chiesto, ai Parte_1 sensi degli artt. 291 e 311 del codice civile di poter adottare Controparte_1
nato a [...] il [...], maggiore d'età;
[...]
1 - preso atto che il Pubblico Ministero in data 7.8.2025 ha apposto il proprio “visto” pur senza rassegnare conclusioni;
- dato atto che all'udienza del 10 luglio 2025 sono comparsi l'adottante,
l'adottando nonché , moglie dell'adottante e madre Persona_1
dell'adottando insistendo in ricorso, confermando i propri consensi, nonché tutte le circostanze poste a fondamento della domanda, evidenziando in particolare come dal 1993 a seguito del matrimonio tra il ricorrente e la madre dell'adottando si sia creato tra le parti un rapporto di amore filiale mai interrotto sino a data odierna;
- rilevato che il padre dell'adottando ha espresso il proprio consenso mediante dichiarazione resa davanti al Notaio, prodotta agli atti del giudizio unitamente alla traduzione asseverata;
- rilevato che l'adottante ha compiuto più di trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
- osservato che è stato anche acquisito il consenso di entrambe le figlie dell'adottante con dichiarazione dalle stesse rilasciata davanti al Notaio che ha provveduto ad autenticare le sottoscrizioni;
- esaminata la documentazione prodotta in atti e ritenuto che dalla stessa emerge la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento dell'istanza;
- ritenuto che l'adozione, alla luce della situazione familiare determinatasi e sopra descritta, si rivela senz'altro conveniente per l'odierno adottando, sancendo di veste giuridica il rapporto padre/figlio di fatto già intercorrente tra le parti;
- ritenuto che non può essere accolta l'istanza formulata dall'adottando di mantenere il proprio cognome senza anteporre o aggiungere al proprio quello dell'adottante in quanto la Corte Costituzionale ha chiarito come “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al
2 contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale.” (SENTENZA N. 135 ANNO 2023);
- ritenuto che, in assenza di una specifica richiesta subordinata sul punto da parte dell'adottando, debba essere data preferenza all'opzione che prevede una posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando in quanto è quella che tutela maggiormente il suo diritto all'identità personale;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone darsi luogo all'adozione di
[...]
nato a [...] il [...], da parte di CP_1 Parte_1
nato a [...] il [...], con ogni conseguenza di legge, con la specificazione che l'adottando acquisirà il cognome dell'adottante posponendolo al proprio, con la conseguenza che il cognome dallo stesso assunto sarà Persona_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri
Il presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
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