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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Alessandra Corlianò, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Petrucci Maria Teresa, resistente;
oggetto: pensione di inabilità ex art 12 l. 118 del 1971.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.01.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale della precedente fase di atpo, in virtù di un percorso logico ineccepibile il consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo Persona_1 avere significativamente accertato e analizzato il seguente complesso patologico: “esiti di Ca del rino-faringe (2005) già chemio e radio trattato in remissione clinica (9322: 11%); - broncopatia cronica ostruttiva GOLD 2 con deficit respiratorio di grado moderato (6014: 41%); - spondilodiscoartrosi del rachide e segni radiologici di coxartrosi e lieve gonartrosi in pregresso intervento di meniscectomia destra, a media incidenza funzionale (7010 ana: 35%); - disturbo depressivo-ansioso reattivo (2205: 25%); - cardiopatia ipertensiva con extrasistoli in valvulopatia mitralica (6441: 25%); - malattia diverticolare del colon in emorroidi e gastroduodenite (6420 ana: 25%); - edema maculare cistoide OS in trattamento;
in OD compromissione campimetrica con interessamento centrale nel quadrante infero-temporale compatibile con occlusione di branca venosa retinica. VOD 7-8/10; VOS 10/10 (n.v.)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “ presenti una riduzione della Parte_1 capacità lavorativa nella misura dell'85% ma che non sia soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 18.01.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 24 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall' avvocato Alessandra Corlianò, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Petrucci Maria Teresa, resistente;
oggetto: pensione di inabilità ex art 12 l. 118 del 1971.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.01.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta della rinnovata indagine resasi necessaria a seguito delle osservazioni mosse dalla ricorrente all'elaborato peritale della precedente fase di atpo, in virtù di un percorso logico ineccepibile il consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo Persona_1 avere significativamente accertato e analizzato il seguente complesso patologico: “esiti di Ca del rino-faringe (2005) già chemio e radio trattato in remissione clinica (9322: 11%); - broncopatia cronica ostruttiva GOLD 2 con deficit respiratorio di grado moderato (6014: 41%); - spondilodiscoartrosi del rachide e segni radiologici di coxartrosi e lieve gonartrosi in pregresso intervento di meniscectomia destra, a media incidenza funzionale (7010 ana: 35%); - disturbo depressivo-ansioso reattivo (2205: 25%); - cardiopatia ipertensiva con extrasistoli in valvulopatia mitralica (6441: 25%); - malattia diverticolare del colon in emorroidi e gastroduodenite (6420 ana: 25%); - edema maculare cistoide OS in trattamento;
in OD compromissione campimetrica con interessamento centrale nel quadrante infero-temporale compatibile con occlusione di branca venosa retinica. VOD 7-8/10; VOS 10/10 (n.v.)”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “ presenti una riduzione della Parte_1 capacità lavorativa nella misura dell'85% ma che non sia soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 18.01.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 24 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma