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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2027/2024
Oggi 16 aprile 2025, alle ore 10:33, innanzi al Giudice, dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. AS CE SS nonché l'avv. Ivano Parte_1
Tarquinio
Per l'avv. SCHILLACI ELISABETTA oggi Controparte_1
sostituito dall'avv. SIMONA QUERCIO
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, oggi Controparte_1
sostituito dai funzionari dott. Filippo Calì e dalla dott. Marida Palermo
Per l'avv. MARCEDONE IVANO, oggi Controparte_2
sostituito dall'avv. Cristina DE LUCA
Per , e essuno è comparso. Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 1 di 9 l'avv. Grasso e l'avv. Tarquini discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed evidenziano che il contraddittorio risulta correttamente instaurato in considerazione dell'intervento volontario dell' . Controparte_1
i procuratori delle altre parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2027/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Viale Santa Panagia, n. 136/B Parte_1 C.F._1
96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. AS CE SS giusta procura in CP_3
atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
VENTIMIGLIA, 228 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SCHILLACI ELISABETTA giusta procura in atti. A
(C.F. ), domiciliato in VIA V. OGNINA 6 CATANIA;
Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in C.SO Controparte_2 P.IVA_3
pagina 3 di 9 ON 90 96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO giusta CP_3
procura in atti.
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4 CP_4 P.IVA_5 Controparte_5
(C.F. , P.IVA_6
CONVENUTI
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.06.2024 - introducendo il giudizio di merito Parte_1 relativo all'opposizione ex art. 615 e 617 comma 2 c.p.c. proposta nel procedimento n. 1137/2023 R.G. dinanzi al giudice dell'esecuzione - ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa, il l' l' nonché Controparte_3 CP_2 CP_4 il terzo pignorato proponendo opposizione avverso l'atto di pignoramento diretto dei Controparte_5
crediti presso terzi, ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, n. 29884202300000574/001, notificato dall' il 20.7.2023 in forza di plurime cartelle esattoriali relative a Controparte_6 crediti tributari e previdenziali vantati dagli enti convenuti per l'importo di € 9.683.149,74.
In particolare, parte opponente a fondamento dell'opposizione proposta ha eccepito: 1)
l'impignorabilità ai sensi dell'art. 515 c.p.c. dei conti correnti aziendali in quanto assimilabili a strumenti di lavoro e quindi indispensabili all'esercizio dell'impresa di cui è titolare, 2) l'illegittimità del pignoramento in quanto notificato in pendenza dei giudizi di impugnazione delle cartelle di pagamento introdotti con i ricorsi RGR 2229 e RGR 2230 innanzi Giudice tributario ed altresì in quanto notificato in data 20.07.2023 ossia prima della scadenza del termine di 60 gg. dalla notifica dell'intimazione, avvenuta il 23.06.2023, previsto dalla legge per l'opposizione all'intimazione prodromica al pignoramento;
3) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto e 4) il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ha concluso, quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto di pignoramento opposto.
pagina 4 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.09.2024 si è costituita l' CP_1
Direzione provinciale di Siracusa eccependo preliminarmente il difetto di integrità del
[...] contraddittorio stante la mancata citazione in giudizio dell' – Controparte_6
convenuta solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma
2, avanti il Giudice dell'esecuzione nel procedimento portante r.g. 1137/2023 - nonché la nullità della procura priva della sottoscrizione di parte attrice oltre che del suo difensore deducendo la conseguente inammissibilità della domanda. Ha altresì eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria deducendo altresì, relativamente all'eccezione di controparte inerente agli eventuali vizi della procedura di riscossione, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con atto di intervento volontario depositato in data 13.09.2024 si è costituita altresì l'
[...]
contestando l'opposizione avversaria eccependone preliminarmente Controparte_6
l'inammissibilità per non essere stata chiamata nel presente giudizio nonostante la sua costituzione nel giudizio sommario avente ad oggetto il pignoramento presso terzi proposto da parte attrice. Sempre in via preliminare ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine a comparire dei convenuti di 120 gg. stabilito dall'art. 163 bis c.p.c. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
l' , il e il terzo pignorato sebbene citati non si sono costituiti CP_4 Controparte_3 CP_7
in giudizio.
Alla prima udienza, tenutasi il 18.09.2024, il giudice rinviava la causa per discussione e decisione all'odierna udienza assegnando alle parti termini per note conclusive.
Con le note conclusive autorizzate depositate in data 25.11.2024 l' Direzione CP_6 CP_1 provinciale di ha rappresentato l'intervenuta definizione, con esito favorevole CP_3 all'Amministrazione finanziaria, dei contenziosi tributari introitati da controparte presso la Corte di giustizia tributaria di Siracusa, con i ricorsi iscritti rispettivamente ai nn. 2229/23 e 2230/23 R.g. producendo le relative sentenze.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.12.2024 si è costituita l' contestando l'avversa CP_2
pretesa e chiedendone il rigetto in quanto infondata.
1.In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata citazione di in quanto quest'ultima è intervenuta volontariamente, sanando il difetto di integrità del CP_8
contraddittorio.
2.Parimenti sanata deve ritenersi la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini liberi a comparire ex art. 163 bis cpc. Ed infatti, Ai sensi dell'art. 164 III° c.p.c. la costituzione del convenuto pagina 5 di 9 sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma. In ogni caso tale eccezione non può essere condivisa in quanto nella fattispecie in esame i termini liberi a comparire ex art. 163 bis cpc vanno ridotti alla metà, come indicato nell'ordinanza del GE del
7.2.2024.
3.Nel merito l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti
3.1. Parte opponente ha in primo luogo eccepito la nullità del pignoramento per violazione del limite di cui all'art. 515 cpc.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'art 515 c.p.c. richiamato dall'opponente attiene specificatamente alla esecuzione di beni mobili ed, - in relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni-, comunque l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro(; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12212 del 20/08/2003) o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 25/02/2009, n. 4488).
In ogni caso, va evidenziato che il pignoramento del conto corrente è un'espropriazione forzata riconducibile alla procedura di pignoramento presso terzi e non ad una espropriazione mobiliare ed il conto corrente non è certamente un bene strumentale all'esercizio della professione dell'attore (titolare di una nota gelateria). Il conto corrente aziendale, costituente patrimonio del debitore, non è certo bene strumentale indispensabile all'esercizio dell'attività.
L'eccezione dunque deve ritenersi infondata.
4. Parte opponente inoltre ha contestato il diritto dei creditori ad agire in via esecutiva dal momento che le somme sono sub iudice. Tale eccezione non può essere condivisa, in quanto il creditore munito di titolo esecutivo ha il diritto di portarlo ad esecuzione, indipendentemente dalla sussistenza di un giudizio di merito relativo alla sussistenza del credito, giacché la pendenza del giudizio, salva sospensione nel giudizio di merito, non determina ex se la sospensione del titolo.
A ciò si aggiunga che nelle more del presente giudizio i giudizi tributari iscritti ai n. RG. 2229/23 e
2230/2023, si sono conclusi con esito favorevole all'Amministrazione finanziaria.
pagina 6 di 9 5. ha altresì eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata Parte_1
notifica degli presupposto (cartelle di pagamento e intimazione di pagamento).
Tale motivo di opposizione va considerato inammissibile, con riferimento alla riscossione di entrate di natura tributaria, già sottoposte al vaglio e decise dalla Commissione Tributaria, e infondato per quanto riguarda le entrate di natura non tributaria.
Sotto questo profilo va infatti disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta
Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di , in quanto la presente decisione si limita ad CP_3
esaminare i crediti di natura non tributaria.
L'eccezione intimazione di pagamento fa riferimento a cartelle di pagamento tutte ritualmente notificate e che sono state oggetto, altresì, di successivi atti dell'agente della riscossione notificati all'odierno opponente.
In particolare dalla disamina degli atti emerge che le notifica delle cartella siano avvenute rispettando l'art. 26 DPR 602/1973: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60 ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600(3)….L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
Ciò posto deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di irregolarità delle notifiche degli atti prodromici. Infatti, come si evince agevolmente dalla documentazione versata in atti da e dai CP_8
CP_ documenti “avvisi di addebito” e “ricevute avvisi di addebito” allegate da le notifiche sono state effettuate a mani del debitore o di soggetto autorizzato al ritiro e a far data dal 2014, gli avvisi di pagina 7 di 9 addebito sono stati notificati a mezzo pec all'indirizzo estratto da Email_1
INI-PEC.
Peraltro a fronte della copiosa documentazione prodotta dalle convenute (anche in sede esecutiva) parte opponente non ha preso specifica posizione, né ha contestato la produzione avversaria.
Va, dunque, affermata la regolarità delle notificazioni dedotte e prodotte in atti dai convenuti, dal che deriva la piena esecutività degli avvisi di accertamento posti a base della intimazione ad adempiere impugnata dall'attore.
6. Infine parte opponente ha eccepito la prescrizione delle pretese.
L'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata è in primo luogo inammissibile in quanto del tutto generica. Infatti fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice (vedi per l'appunto Cass. n. 11843, 2007 citata). Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 Codice Civile. Né il giudice può accogliere
l'eccezione sulla base di un fatto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa>> (cfr Cass civ., sez. I sentenza n. 16326 del 13/07/2009).
Tale principio è stato confermato recentemente dalla Corte d'Appello di Milano Sez. lavoro la quale ha avuto modo i affermare che alla quale incombe anche l'onere di indicare il termine entro cui la stessa prescrizione avrebbe avuto compimento: in particolare nel grado di appello è onere della parte appellante indicare compiutamente le ragioni specifiche di critica alla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 342 e 434 cpc non bastando nel caso di specie una generica contestazione di avvenuta prescrizione con riferimento al termine di legge>> (App Mi, sez lav., sent n. 362 pubbl l'8.03.2018).
Anche nel caso in esame le contestazioni relative alla prescrizione appaiono del tutto generiche e prive di ogni indicazione temporale sui termini a quo e ad quem tra i quali sarebbe maturata la prescrizione, considerata anche la diversità delle tipologie di credito apportate nelle diverse e numerose cartelle di pagamento, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione.
Per le ragioni suesposte l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nei confronti delle convenute costituite e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. in ragione del valore della domanda, con pagina 8 di 9 applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva del giudizio e con esclusione della fase decisionale in considerazione della forma della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. RG 2027/2024 così decide:
Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, dell' provinciale di
[...] Controparte_9
, che si liquidano (per ciascuna parte) in euro 10.920,00 per compensi, oltre spese generali CP_3
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2027/2024
Oggi 16 aprile 2025, alle ore 10:33, innanzi al Giudice, dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. AS CE SS nonché l'avv. Ivano Parte_1
Tarquinio
Per l'avv. SCHILLACI ELISABETTA oggi Controparte_1
sostituito dall'avv. SIMONA QUERCIO
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, oggi Controparte_1
sostituito dai funzionari dott. Filippo Calì e dalla dott. Marida Palermo
Per l'avv. MARCEDONE IVANO, oggi Controparte_2
sostituito dall'avv. Cristina DE LUCA
Per , e essuno è comparso. Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 1 di 9 l'avv. Grasso e l'avv. Tarquini discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed evidenziano che il contraddittorio risulta correttamente instaurato in considerazione dell'intervento volontario dell' . Controparte_1
i procuratori delle altre parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2027/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in Viale Santa Panagia, n. 136/B Parte_1 C.F._1
96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. AS CE SS giusta procura in CP_3
atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
VENTIMIGLIA, 228 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SCHILLACI ELISABETTA giusta procura in atti. A
(C.F. ), domiciliato in VIA V. OGNINA 6 CATANIA;
Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in C.SO Controparte_2 P.IVA_3
pagina 3 di 9 ON 90 96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO giusta CP_3
procura in atti.
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4 CP_4 P.IVA_5 Controparte_5
(C.F. , P.IVA_6
CONVENUTI
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.06.2024 - introducendo il giudizio di merito Parte_1 relativo all'opposizione ex art. 615 e 617 comma 2 c.p.c. proposta nel procedimento n. 1137/2023 R.G. dinanzi al giudice dell'esecuzione - ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Siracusa, il l' l' nonché Controparte_3 CP_2 CP_4 il terzo pignorato proponendo opposizione avverso l'atto di pignoramento diretto dei Controparte_5
crediti presso terzi, ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, n. 29884202300000574/001, notificato dall' il 20.7.2023 in forza di plurime cartelle esattoriali relative a Controparte_6 crediti tributari e previdenziali vantati dagli enti convenuti per l'importo di € 9.683.149,74.
In particolare, parte opponente a fondamento dell'opposizione proposta ha eccepito: 1)
l'impignorabilità ai sensi dell'art. 515 c.p.c. dei conti correnti aziendali in quanto assimilabili a strumenti di lavoro e quindi indispensabili all'esercizio dell'impresa di cui è titolare, 2) l'illegittimità del pignoramento in quanto notificato in pendenza dei giudizi di impugnazione delle cartelle di pagamento introdotti con i ricorsi RGR 2229 e RGR 2230 innanzi Giudice tributario ed altresì in quanto notificato in data 20.07.2023 ossia prima della scadenza del termine di 60 gg. dalla notifica dell'intimazione, avvenuta il 23.06.2023, previsto dalla legge per l'opposizione all'intimazione prodromica al pignoramento;
3) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto e 4) il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Ha concluso, quindi, chiedendo l'annullamento dell'atto di pignoramento opposto.
pagina 4 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.09.2024 si è costituita l' CP_1
Direzione provinciale di Siracusa eccependo preliminarmente il difetto di integrità del
[...] contraddittorio stante la mancata citazione in giudizio dell' – Controparte_6
convenuta solo nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma
2, avanti il Giudice dell'esecuzione nel procedimento portante r.g. 1137/2023 - nonché la nullità della procura priva della sottoscrizione di parte attrice oltre che del suo difensore deducendo la conseguente inammissibilità della domanda. Ha altresì eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria deducendo altresì, relativamente all'eccezione di controparte inerente agli eventuali vizi della procedura di riscossione, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con atto di intervento volontario depositato in data 13.09.2024 si è costituita altresì l'
[...]
contestando l'opposizione avversaria eccependone preliminarmente Controparte_6
l'inammissibilità per non essere stata chiamata nel presente giudizio nonostante la sua costituzione nel giudizio sommario avente ad oggetto il pignoramento presso terzi proposto da parte attrice. Sempre in via preliminare ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine a comparire dei convenuti di 120 gg. stabilito dall'art. 163 bis c.p.c. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
l' , il e il terzo pignorato sebbene citati non si sono costituiti CP_4 Controparte_3 CP_7
in giudizio.
Alla prima udienza, tenutasi il 18.09.2024, il giudice rinviava la causa per discussione e decisione all'odierna udienza assegnando alle parti termini per note conclusive.
Con le note conclusive autorizzate depositate in data 25.11.2024 l' Direzione CP_6 CP_1 provinciale di ha rappresentato l'intervenuta definizione, con esito favorevole CP_3 all'Amministrazione finanziaria, dei contenziosi tributari introitati da controparte presso la Corte di giustizia tributaria di Siracusa, con i ricorsi iscritti rispettivamente ai nn. 2229/23 e 2230/23 R.g. producendo le relative sentenze.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.12.2024 si è costituita l' contestando l'avversa CP_2
pretesa e chiedendone il rigetto in quanto infondata.
1.In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata citazione di in quanto quest'ultima è intervenuta volontariamente, sanando il difetto di integrità del CP_8
contraddittorio.
2.Parimenti sanata deve ritenersi la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini liberi a comparire ex art. 163 bis cpc. Ed infatti, Ai sensi dell'art. 164 III° c.p.c. la costituzione del convenuto pagina 5 di 9 sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma. In ogni caso tale eccezione non può essere condivisa in quanto nella fattispecie in esame i termini liberi a comparire ex art. 163 bis cpc vanno ridotti alla metà, come indicato nell'ordinanza del GE del
7.2.2024.
3.Nel merito l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti
3.1. Parte opponente ha in primo luogo eccepito la nullità del pignoramento per violazione del limite di cui all'art. 515 cpc.
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
L'art 515 c.p.c. richiamato dall'opponente attiene specificatamente alla esecuzione di beni mobili ed, - in relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni-, comunque l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro(; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12212 del 20/08/2003) o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 25/02/2009, n. 4488).
In ogni caso, va evidenziato che il pignoramento del conto corrente è un'espropriazione forzata riconducibile alla procedura di pignoramento presso terzi e non ad una espropriazione mobiliare ed il conto corrente non è certamente un bene strumentale all'esercizio della professione dell'attore (titolare di una nota gelateria). Il conto corrente aziendale, costituente patrimonio del debitore, non è certo bene strumentale indispensabile all'esercizio dell'attività.
L'eccezione dunque deve ritenersi infondata.
4. Parte opponente inoltre ha contestato il diritto dei creditori ad agire in via esecutiva dal momento che le somme sono sub iudice. Tale eccezione non può essere condivisa, in quanto il creditore munito di titolo esecutivo ha il diritto di portarlo ad esecuzione, indipendentemente dalla sussistenza di un giudizio di merito relativo alla sussistenza del credito, giacché la pendenza del giudizio, salva sospensione nel giudizio di merito, non determina ex se la sospensione del titolo.
A ciò si aggiunga che nelle more del presente giudizio i giudizi tributari iscritti ai n. RG. 2229/23 e
2230/2023, si sono conclusi con esito favorevole all'Amministrazione finanziaria.
pagina 6 di 9 5. ha altresì eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata Parte_1
notifica degli presupposto (cartelle di pagamento e intimazione di pagamento).
Tale motivo di opposizione va considerato inammissibile, con riferimento alla riscossione di entrate di natura tributaria, già sottoposte al vaglio e decise dalla Commissione Tributaria, e infondato per quanto riguarda le entrate di natura non tributaria.
Sotto questo profilo va infatti disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta
Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di , in quanto la presente decisione si limita ad CP_3
esaminare i crediti di natura non tributaria.
L'eccezione intimazione di pagamento fa riferimento a cartelle di pagamento tutte ritualmente notificate e che sono state oggetto, altresì, di successivi atti dell'agente della riscossione notificati all'odierno opponente.
In particolare dalla disamina degli atti emerge che le notifica delle cartella siano avvenute rispettando l'art. 26 DPR 602/1973: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60 ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600(3)….L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
Ciò posto deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di irregolarità delle notifiche degli atti prodromici. Infatti, come si evince agevolmente dalla documentazione versata in atti da e dai CP_8
CP_ documenti “avvisi di addebito” e “ricevute avvisi di addebito” allegate da le notifiche sono state effettuate a mani del debitore o di soggetto autorizzato al ritiro e a far data dal 2014, gli avvisi di pagina 7 di 9 addebito sono stati notificati a mezzo pec all'indirizzo estratto da Email_1
INI-PEC.
Peraltro a fronte della copiosa documentazione prodotta dalle convenute (anche in sede esecutiva) parte opponente non ha preso specifica posizione, né ha contestato la produzione avversaria.
Va, dunque, affermata la regolarità delle notificazioni dedotte e prodotte in atti dai convenuti, dal che deriva la piena esecutività degli avvisi di accertamento posti a base della intimazione ad adempiere impugnata dall'attore.
6. Infine parte opponente ha eccepito la prescrizione delle pretese.
L'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata è in primo luogo inammissibile in quanto del tutto generica. Infatti fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice (vedi per l'appunto Cass. n. 11843, 2007 citata). Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 Codice Civile. Né il giudice può accogliere
l'eccezione sulla base di un fatto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa>> (cfr Cass civ., sez. I sentenza n. 16326 del 13/07/2009).
Tale principio è stato confermato recentemente dalla Corte d'Appello di Milano Sez. lavoro la quale ha avuto modo i affermare che alla quale incombe anche l'onere di indicare il termine entro cui la stessa prescrizione avrebbe avuto compimento: in particolare nel grado di appello è onere della parte appellante indicare compiutamente le ragioni specifiche di critica alla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 342 e 434 cpc non bastando nel caso di specie una generica contestazione di avvenuta prescrizione con riferimento al termine di legge>> (App Mi, sez lav., sent n. 362 pubbl l'8.03.2018).
Anche nel caso in esame le contestazioni relative alla prescrizione appaiono del tutto generiche e prive di ogni indicazione temporale sui termini a quo e ad quem tra i quali sarebbe maturata la prescrizione, considerata anche la diversità delle tipologie di credito apportate nelle diverse e numerose cartelle di pagamento, con conseguente inammissibilità della relativa eccezione.
Per le ragioni suesposte l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente nei confronti delle convenute costituite e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. in ragione del valore della domanda, con pagina 8 di 9 applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva del giudizio e con esclusione della fase decisionale in considerazione della forma della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. RG 2027/2024 così decide:
Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, dell' provinciale di
[...] Controparte_9
, che si liquidano (per ciascuna parte) in euro 10.920,00 per compensi, oltre spese generali CP_3
(15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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