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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7286/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e ivi residente in Controparte_1 C.F._1 CI (Santiago del Cile), Las Dalias 2878;
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._2 in Lo Barnechea (Santiago del Cile), Malalhue 4443;
(C.F. ), nata in [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...](Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207;
(C.F. ), nata in [...] il [...] e ivi residente in Parte_3 C.F._4 UR (Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207 in proprio e, unitamente a: Sig. , nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale del loro figlio minore;
Parte_4
(C.F. ), nato in [...] il [...] e ivi residente Parte_5 C.F._5 in UR (Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207;
(C.F. ), nato in [...] il [...] e ivi residente Parte_6 C.F._6 in UR (Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Francione del Foro di Roma ( ) ed C.F._7 elettivamente domiciliati presso il difensore in Roma, Via Adda 55, RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate in sostituzione di udienza depositate in data 25/11/25:
«si insiste per l'accogliento di tutte le conclusioni indicate nel Ricorso introduttivo e cioè: riconoscere e dichiarare che i Signori/e: 1) , nata in [...] il [...]; 2) Controparte_1 Pt_1
pagina 1 di 8 , nato in [...] il [...]; 3) , Parte_1 Parte_2 nata in [...] il [...]; 4) , nata in [...] il [...]; 5) Parte_3 [...]
, nato in [...] il [...]; 6) , nato Parte_5 Parte_6 in Cile il 4.09.2004, sono tutti cittadini italiani. Con ogni conseguenza ed effetto di legge. »
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26/05/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra Persona_1 nata in [...] il giorno 11/05/1893 dal cittadino italiano Persona_2 nato a [...], in data [...], emigrato in Cile e là deceduto nel 1898 senza
[...] essersi naturalizzato cittadino cileno.
A sostegno della domanda gli attuali ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «In data 30.04.1910 la
Sg.ra ha contratto matrimonio in Cile con il Sig. (Doc. Persona_1 Persona_3
6). In data 15.06.1981 la Sig.ra è deceduta in Cile (Doc. 7). Dal suddetto Persona_1 matrimonio è nata in [...] la Sig.ra in data 13.02.1915 (Doc. 8), Parte_7 cittadina italiana in quanto figlia di cittadina italiana. In data 1.08.1940 la Sig.ra
[...] ha contratto matrimonio in Cile con il Sig. (Doc. 9). In Parte_7 Parte_8 data 10.10.2011 la Sig,ra è deceduta in Cile (Doc. 10). Dal suddetto Parte_7 matrimonio sono nati in Cile i signori I.) in data 17.04.1947 (Doc. Parte_9
11) II.) in data 24.04.1946 (Doc. 12), cittadini italiani in quanto figli Parte_10 di cittadina italiana. I.) In data 27.01.1970 il Sig. ha contratto Parte_9 matrimonio in Cile con la Sig.ra (Doc. 13). In data 31 dicembre 2017 il Persona_4 signor è deceduto in Cile (Doc. 14). Dal suddetto matrimonio sono Parte_9 nati in Cile i signori I.a) in data 20.01.1972 (Doc. 15) e;
I.b) Parte_1 [...]
in data 9.05.1976 (Doc. 16), cittadini italiani in quanto figli di cittadino Parte_3 italiano. I.a) In data 11.11.1998 il Sig. ha contratto matrimonio in Parte_1
Cile con la Sig.ra (Doc. 17). I.b) In data 27.04.2000 la Sig.ra Parte_11
ha contratto matrimonio in Cile con il Sig. Parte_12 Parte_4
(Doc. 18). Dal suddetto matrimonio sono nati in Cile i signori: - in Parte_2 data 13.01.2002 (Doc. 19); - in data 4.09.2004 (Doc.20); - Parte_6 [...]
in data 19.12.2008 (Doc. 21), tutti cittadini italiani in quanto figli di cittadina Persona_5 italiana. II.) In data 24.11.1972 il Sig. ha contratto matrimonio in Parte_10 Parte_9
Cile con la Sig.ra (Doc. 22)». Parte_13
Fissata la prima udienza nel giorno 22/4/25, a seguito di successivi differimenti è stato spostato il termine per note in sostituzione di udienza al 25/11/25 e, nelle more, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice in virtù della sua applicazione, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di
Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con successiva pagina 2 di 8 individuazione ed assegnazione nel suo ruolo di 346 fascicoli, aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non costituitosi nonostante regolare notifica a mezzo PEC avvenuta in data 10/03/25, CP_2 viene dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 10/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Cile, dall'altro il luogo di nascita del loro avo, cittadino italiano, è Bagnarola, che è frazione del Comune di Budrio (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
pagina 3 di 8 I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentanti dai difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero.
Ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12
L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015), si rileva che le procure alle liti, depositate con il ricorso, appaiono essere state autenticate, previa identificazione dei conferenti, da notai abilitati in Cile per la redazione e la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede.
Inoltre, tali procure sono state prodotte con le relative traduzioni e apostille.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato di non aver potuto richiedere il riconoscimento della loro cittadinanza italiana per via amministrativa, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della L. n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, non se ne riteneva possibile la disapplicazione anche al periodo precedente l'entrata in vigore della Costituzione, con prassi amministrativa implicante l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima della suddetta data. Solo con l'intervento delle S.U. con la sentenza n. 4466 è stata estesa retroattivamente la valenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma discriminatoria anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, a sua volta figlia di cittadino italiano, sicché, anche alla luce di quanto infra precisato sulla trasmissione per linea materna, non può dubitarsi che la stessa si sia verificata, con l'effetto che i discendenti hanno acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis.
I ricorrenti hanno altresì prodotto (doc. 26) l'ordinanza 31/01/22 pronunciata dal Tribunale di Roma che ha accertato la cittadinanza italiana iure sanguinis per altro ramo della famiglia, sempre discendente dal capostipite italiano nato Persona_2 prima della costituzione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice
Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901
n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che l'avo de pagina 5 di 8 quo, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In conseguenza di quanto sopra, a tutti ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta la cittadinanza italiana di
, nata in [...] il [...]; CP_1 CP_1
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nata in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Parte_5
, nato in [...] il [...]; Parte_6
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/25
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 6 di 8 pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7286/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e ivi residente in Controparte_1 C.F._1 CI (Santiago del Cile), Las Dalias 2878;
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._2 in Lo Barnechea (Santiago del Cile), Malalhue 4443;
(C.F. ), nata in [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...](Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207;
(C.F. ), nata in [...] il [...] e ivi residente in Parte_3 C.F._4 UR (Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207 in proprio e, unitamente a: Sig. , nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale del loro figlio minore;
Parte_4
(C.F. ), nato in [...] il [...] e ivi residente Parte_5 C.F._5 in UR (Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207;
(C.F. ), nato in [...] il [...] e ivi residente Parte_6 C.F._6 in UR (Santiago del Cile), El Tamarugo 1360, app. 207;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Francione del Foro di Roma ( ) ed C.F._7 elettivamente domiciliati presso il difensore in Roma, Via Adda 55, RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate in sostituzione di udienza depositate in data 25/11/25:
«si insiste per l'accogliento di tutte le conclusioni indicate nel Ricorso introduttivo e cioè: riconoscere e dichiarare che i Signori/e: 1) , nata in [...] il [...]; 2) Controparte_1 Pt_1
pagina 1 di 8 , nato in [...] il [...]; 3) , Parte_1 Parte_2 nata in [...] il [...]; 4) , nata in [...] il [...]; 5) Parte_3 [...]
, nato in [...] il [...]; 6) , nato Parte_5 Parte_6 in Cile il 4.09.2004, sono tutti cittadini italiani. Con ogni conseguenza ed effetto di legge. »
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26/05/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della sig.ra Persona_1 nata in [...] il giorno 11/05/1893 dal cittadino italiano Persona_2 nato a [...], in data [...], emigrato in Cile e là deceduto nel 1898 senza
[...] essersi naturalizzato cittadino cileno.
A sostegno della domanda gli attuali ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «In data 30.04.1910 la
Sg.ra ha contratto matrimonio in Cile con il Sig. (Doc. Persona_1 Persona_3
6). In data 15.06.1981 la Sig.ra è deceduta in Cile (Doc. 7). Dal suddetto Persona_1 matrimonio è nata in [...] la Sig.ra in data 13.02.1915 (Doc. 8), Parte_7 cittadina italiana in quanto figlia di cittadina italiana. In data 1.08.1940 la Sig.ra
[...] ha contratto matrimonio in Cile con il Sig. (Doc. 9). In Parte_7 Parte_8 data 10.10.2011 la Sig,ra è deceduta in Cile (Doc. 10). Dal suddetto Parte_7 matrimonio sono nati in Cile i signori I.) in data 17.04.1947 (Doc. Parte_9
11) II.) in data 24.04.1946 (Doc. 12), cittadini italiani in quanto figli Parte_10 di cittadina italiana. I.) In data 27.01.1970 il Sig. ha contratto Parte_9 matrimonio in Cile con la Sig.ra (Doc. 13). In data 31 dicembre 2017 il Persona_4 signor è deceduto in Cile (Doc. 14). Dal suddetto matrimonio sono Parte_9 nati in Cile i signori I.a) in data 20.01.1972 (Doc. 15) e;
I.b) Parte_1 [...]
in data 9.05.1976 (Doc. 16), cittadini italiani in quanto figli di cittadino Parte_3 italiano. I.a) In data 11.11.1998 il Sig. ha contratto matrimonio in Parte_1
Cile con la Sig.ra (Doc. 17). I.b) In data 27.04.2000 la Sig.ra Parte_11
ha contratto matrimonio in Cile con il Sig. Parte_12 Parte_4
(Doc. 18). Dal suddetto matrimonio sono nati in Cile i signori: - in Parte_2 data 13.01.2002 (Doc. 19); - in data 4.09.2004 (Doc.20); - Parte_6 [...]
in data 19.12.2008 (Doc. 21), tutti cittadini italiani in quanto figli di cittadina Persona_5 italiana. II.) In data 24.11.1972 il Sig. ha contratto matrimonio in Parte_10 Parte_9
Cile con la Sig.ra (Doc. 22)». Parte_13
Fissata la prima udienza nel giorno 22/4/25, a seguito di successivi differimenti è stato spostato il termine per note in sostituzione di udienza al 25/11/25 e, nelle more, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice in virtù della sua applicazione, con decreto n. 80 del Presidente del Tribunale di
Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con successiva pagina 2 di 8 individuazione ed assegnazione nel suo ruolo di 346 fascicoli, aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
Il , non costituitosi nonostante regolare notifica a mezzo PEC avvenuta in data 10/03/25, CP_2 viene dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero sono stati comunicati gli atti in data 10/02/25, ma non ha assunto conclusioni.
I ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 25/11/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Cile, dall'altro il luogo di nascita del loro avo, cittadino italiano, è Bagnarola, che è frazione del Comune di Budrio (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
pagina 3 di 8 I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentanti dai difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero.
Ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12
L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015), si rileva che le procure alle liti, depositate con il ricorso, appaiono essere state autenticate, previa identificazione dei conferenti, da notai abilitati in Cile per la redazione e la formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede.
Inoltre, tali procure sono state prodotte con le relative traduzioni e apostille.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato di non aver potuto richiedere il riconoscimento della loro cittadinanza italiana per via amministrativa, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della L. n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, non se ne riteneva possibile la disapplicazione anche al periodo precedente l'entrata in vigore della Costituzione, con prassi amministrativa implicante l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima della suddetta data. Solo con l'intervento delle S.U. con la sentenza n. 4466 è stata estesa retroattivamente la valenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma discriminatoria anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, a sua volta figlia di cittadino italiano, sicché, anche alla luce di quanto infra precisato sulla trasmissione per linea materna, non può dubitarsi che la stessa si sia verificata, con l'effetto che i discendenti hanno acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis.
I ricorrenti hanno altresì prodotto (doc. 26) l'ordinanza 31/01/22 pronunciata dal Tribunale di Roma che ha accertato la cittadinanza italiana iure sanguinis per altro ramo della famiglia, sempre discendente dal capostipite italiano nato Persona_2 prima della costituzione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice
Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901
n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che l'avo de pagina 5 di 8 quo, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In conseguenza di quanto sopra, a tutti ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta la cittadinanza italiana di
, nata in [...] il [...]; CP_1 CP_1
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nata in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Parte_5
, nato in [...] il [...]; Parte_6
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 26/11/25
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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