Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 126/2021 Ruolo Gen., vertente tra
'nato in [...] il [...] ed ivi res.te nella Via Torreforte, n. 40, C.F.: Parte 1
C.F. 1 elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via Caduti di Nassirya, n. 2 K, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Mazzeo, che lo rapp.ta e difende per procura rilasciata su foglio separato ed unito all'Atto di Citazione, in calce ed inserito nel fascicolo telematico. Il predetto procuratore veniva successivamente sostituito, giusta Comparsa di Costituzione di Nuovo difensore, dall'Avv. Nino Munafò, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma III, c.p.c., da intendersi in calce alla Comparsa di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 18 comma V, del D.M. Giustizia n,.
44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ed elett.te dom.to presso lo studio del suddetto procuratore, sito in Barcellona P.G. (ME), nella Via Benedetto Croce, n. 24
attore contro
'domiciliato in Barcellona P.G. (ME), nella Via Umberto I, n. 216, elettivamente C.F. 2
domiciliato in Barcellona P.G. (ME), nella Via Mons. Paino, n. 14 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Imbesi,
che li rappresenta e difende giusta procura telematica in separato file digitale convenuto
Controparte 3 , nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta Edile, sita in Terme Vigliatore (ME), nella
Via Sotto Chiesa, n.42, P.Iva: P.IVA 2 elettivamente domiciliato in Messina, nella Via Ducezio, n.12, '
presso e nello studio dell'Avv. Vito Zumbo, dal quale è rappresentato e difeso per procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art.83, III comma, ultima parte, c.p.c.,
convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 15.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione Affermava l'attore, di essere proprietario di due immobili facenti parte del Condominio ' CP_1 ", sito
nel Comune di Furnari, Contrada Tonnarella. Precisava, l'attore, che di uno di questi immobili ed in particolare di quello identificato al Foglio di mappa n. 4, Part. 640, sub 6, Categ. A/2, Classe 4 della superficie di mq. 65
e con rendita di €. 148,22, rimaneva proprietario fino alla data dell'1.10.2019.
Riferiva, che in data 3.12.2014, la Controparte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore,
sottoscriveva con il Controparte_1 un contratto d'appalto, meglio individuato nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale, in maniera specifica, venivano indicati i lavori che la predetta Ditta
avrebbe dovuto eseguire e la data di consegna degli stessi.
Dichiarava che di fatto i lavori di cui sopra non furono mai completamente eseguiti e che a causa di tale mancato adempimento l'immobile, prima meglio catastalmente descritto e del quale l'attore restava proprietario sino all'1.10.2019, subiva danni a causa delle infiltrazioni provenienti, a suo dire, da un tubo di scarico posto sulla facciata e precisamente sul lato della strada comunale, Via Palermo, n. 164.
Sosteneva che tali danni erano stati meglio individuati e quantificati a mezzo perizia di parte e che successivamente a tale accertamento si vedeva costretto a procedere all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le predette infiltrazioni anche per la conseguente vendita dello stesso immobile.
Concludeva chiedendo che accertata la responsabilità dei convenuti nel verificarsi dei fatti di causa, gli stessi fossero condannati al rimborso nei suoi confronti delle somme da esso sostenute per i lavori di riparazione e ripristino di cui prima, meglio in atti individuati e quantificati.
Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte 1 in persona del suo Amministratore pro tempore, il quale contestava l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nel proprio atto di costituzione rappresentando che alcuna responsabilità era ad esso addebitabile per il mancato svolgimento dei lavori di cui al contratto di appalto ma che, invece, la superiore responsabilità era esclusivamente in capo alla Ditta
aggiudicataria dei lavori, specificando in maniera circostanziata i motivi nel proprio atto difensivo.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande dall'attore avanzate nei suoi confronti.
Si costituiva anche l'altro convenuto, Controparte_5 in persona del suo titolare, contestando,
,
anch'essa, le doglianze avanzate da parte attrice per quanto meglio in atti specificato e concludendo con la richiesta di rigetto delle stesse.
Con Ordinanza emessa all'udienza del 9.2.2022 e qui da intendersi riportata e trascritta, il G.I. dell'epoca
"Iordinava quanto appresso:
considerato che
il presente procedimento verte in materia di azione di condanna al pagamento di somme di importo inferiore ad euro 50.000,00 per la quale è previsto il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del D.L. 132/14, convertito con modificazioni dalla L. 162/14, fissa il termine di gg. 15 per la comunicazione dell'invito ...", disponendo, quindi,
il preventivo obbligatorio esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Successivamente e precisamente all'udienza del 7.12.2022, il G.I. di cui prima: “... osservato che non risulta in atti dedotto né documentato alcunché in ordine all'avvio della negoziazione assistita ...", rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito, considerato quanto prima, ritenuto che nonostante fosse stato disposto dal G.I., con Ordinanza
resa all'udienza del 9.2.2022, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, previsto ai fine della procedibilità dall'art. 3 del D.L. 132/2014 e che lo stesso di fatto non veniva eseguito, và dichiarata l'improcedibilità della domanda. La dichiarazione di improcedibilità della domanda di cui prima, comporta la condanna dell'attore, Sig.
Parte 1 al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore del Controparte_1
[...] in persona del suo Amministratore pro tempore, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014
ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00 %), IVA e CPA come per Legge.
, pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore Condanna, infine, l'attore, Sig. Parte 1 della Controparte_6 , in persona del suo titolare, Sig. Controparte_3, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
[ ….. il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con Atto
in persona del suo Parte 2, dal Sig. Parte 1 nei confronti del Controparte_1
, in persona del suo titolare, Sig. [...] amministratore pro tempore e della Controparte_6
CP 3 , sentiti i procuratori delle parti, così provvede : 1) Dichiara l'improcedibilità della domanda così come formulata da parte attrice, Sig. Parte_1
[...] , per quanto in parte motiva;
2) condanna l'attore, Sig. Parte 1
,al pagamento delle spese e compensi di giudizio in favore del Controparte 1 in persona del suo Amministratore pro tempore, che,
tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00 %), IVA e CPA come per Legge;
3) Condanna, infine, l'attore, Sig. Parte 1 al pagamento delle spese e compensi di giudizio in persona del suo titolare, Sig. Controparte_3, in favore della Controparte_6
che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 15.1.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)