Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18205 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' : REPUBBLICA ITALIANA OMEF 1 8205 / 02 LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N. 15328/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Cron. 42909 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 06/11/02 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: IA AN, già " elettivamente domiciliato in VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio ROMA dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 4442 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- : rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO GORGA, VINCENZO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 208/00 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 16/05/00 58/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 9 marzo/16 maggio 2000 il Tribunale di Sondrio, rigettando l'appello proposto da EL ND, RU ND e DA CI, confermava la sentenza con la quale il Pretore della stessa città aveva dichiarato che agli stessi non spettava, a carico dell'INPS, il trattamento di disoccupazione previsto dall'art. 1 della legge n. 402/75 per i lavoratori italiani all'estero rimpatriati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale. I giudici di secondo grado osservavano che nella fattispecie in esame era stato rinnovato il contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, e che non sussiste uno stato di disoccupazione nel periodo di sosta tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico articolato motivo di censura, il solo DA CI. L'INPS resiste con controricorso, peraltro notificato fuori termine.. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevata la inammisibilità del controricorso, in quanto notificato oltre i termini fissati dall'art. 370 c.p.c. ✓ ricorrent£ denuncian violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 25 luglio 1975, n. 402, degli artt. 2697 c.c., 421 e 437 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Assume che il Tribunale ha respinto la domanda sulla base di una doppia considerazione: a) una pretesa insufficienza di prova sulla circostanza dello stato di disoccupazione, del rimpatrio entro i 180 giorni, della 3 tempestiva iscrizione all'ufficio di collocamento e dell'avvenuta produzione della dichiarazione del datore di lavoro attestante il mancato rinnovo del contratto;
b) la inapplicabilità della legge invocata, atteso che il reimpiego nella stessa impresa contrasterebbe con l'esistenza di uno stato di disoccupazione. Di conseguenza la censura si articola in due distinti profili: a) con il primo, relativo al difetto di prova in ordine alle condizioni previste dalla legge per la erogazione della indennità di disoccupazione, si assume che le stesse erano già state documentate in fase amministrativa e non contestate dall'INPS (ad eccezione del rinnovo del contratto di lavoro) neppure in fase giudiziaria;
di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto far ricorso al proprio potere di indagine di ufficio sui fatti rilevanti ai fini del decidere, anche in considerazione della posizione processuale assunta da controparte;
b) con il secondo si sostiene che un nuovo contratto stagionale, non obbligatorio né per legge né per contratto collettivo o individuale, ma intervenuto dopo il rimpatrio e dovuto a libera scelta del datore di lavoro, non è rilevante ai fini del godimento del diritto alla prestazione. Osserva la Corte che i giudici di appello hanno respinto la domanda dei lavoratori esclusivamente a causa del reimpiego degli stessi presso lo stesso datore di lavoro, senza nulla osservare in ordine agli altri requisiti richiesti per la prestazione. Ne consegue la inammissibilità del primo profilo di censura, in quanto diretto contro una argomentazione che non è contenuta nella sentenza impugnata. 4 Quanto al secondo profilo, rileva la Corte che identica questione è stata già esaminata all'udienza del 18 dicembre 2001 e decisa con una serie di sentenze che hanno accolto i ricorsi dei lavoratori (Cass., 27 marzo 2002 n. 4409; 27 marzo 2002 n. 4424; 8 aprile 2002 n. 5010; 13 maggio 2002 n. 6912). Non vi è motivo di discostarsi da tali precedenti, pur con qualche necessaria puntualizzazione. L'art. 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, in tema di "Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati", dispone: "In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme ed accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempre che il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.". L'articolo 2 dispone, al primo comma: “Il trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di 5 rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro". L'art. 3 prevede, poi, che “i lavoratori di cui all'art. 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero”. Secondo il testo legislativo sono soggetti protetti i lavoratori italiani rimasti disoccupati e rimpatriati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero; ad essi sono assimilati i frontalieri. L'evento rischio protetto per i lavoratori italiani all'estero è, dunque, lo stato di disoccupazione accompagnato dal rimpatrio;
i frontalieri (per tali intendendosi i lavoratori italiani titolari di un permesso di lavoro per confinanti), ovviamente, non rimpatriano, per la semplice ragione che non sono mai espatriati, e per essi il termine per l'iscrizione nelle liste di collocamento decorre dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro. Mentre la disoccupazione derivante da licenziamento di un lavoratore occupato a tempo indeterminato non pone particolari problemi interpretativi, la fattispecie del "mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale” va esaminata con particolare attenzione per comprendere quale tipo di rischio il legislatore abbia inteso tutelare nei confronti dei lavoratori stagionali. Non va dimenticato che la normativa in questione interviene in un momento storico nel quale la legislazione italiana non ha ancora previsto la tutela contro la disoccupazione per i lavoratori precari e stagionali occupati in Italia. La tutela previdenziale contro la disoccupazione si era formata, e non 6 soltanto in Italia, soprattutto con riferimento al lavoro stabile e a tempo pieno;
e la disoccupazione nelle fasi intermedie tra un rapporto e l'altro, tipica del lavoro precario, può essere diversa, come è stato rilevato in dottrina, dalla disoccupazione frizionale, dipendente dall'assestamento dell'incontro tra domanda ed offerta, e trasformarsi in sottoccupazione. L'art. 40 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 escludeva dalla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, fra gli altri, "coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui"(n. 8) e "coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi”(n. 9). Soltanto con l'art. 7, comma 3, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e con l'art. 1, comma 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modifiche, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, la tutela contro la disoccupazione è stata estesa, con requisiti ridotti, ai lavoratori precari e stagionali. Tanto ricordato, deve innanzitutto escludersi che il legislatore abbia usato l'espressione "mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale" per indicare una cosa completamente diversa, quale la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o la proroga, senza soluzione di continuità, del contratto stagionale. Tanto precisato, va rilevato che il lavoro stagionale si caratterizza per la inattività fra una stagione e l'altra (si pensi all'attività di uno stabilimento balneare o di un albergo sito in una località turistica, che resti aperto solo in determinati periodi dell'anno); il lavoratore stagionale all'estero può rimanere disoccupato (e, quindi, rimpatriare) sia se il contratto di lavoro 7 stagionale gli sia stato rinnovato, per la prossima stagione, già alla conclusione del contratto in corso, sia se ciò non avvenga. L'accostamento fra licenziamento (con la interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale deve avere, peraltro, un senso;
deve esserci un elemento che accomuna, nella previsione legislativa, le due ipotesi. Tale elemento va individuato nella incertezza sulla possibilità di reperire una nuova occupazione;
ne consegue che il lavoratore stagionale al quale sia stato, più o meno contestualmente alla scadenza del periodo lavorato, rinnovato il contratto per la prossima stagione, pur essendo, al momento, privo di lavoro alla pari del lavoratore cui il contratto non sia stato rinnovato, non si trova in uno stato di incertezza occupazionale, avuto riguardo alle caratteristiche del lavoro stagionale, con riferimento alla prossima stagione lavorativa. Quello che impedisce l'intervento previdenziale, nel caso di contratti stagionali, è quel requisito di relativa stabilità occupazionale, che deve ritenersi soddisfatto, come già evidenziato nella sentenza n. 4424 del 27 marzo 2002, da una relativa contestualità fra la data di scadenza e il rinnovo del contratto. Ne consegue che quando il rinnovo, pur intervenuto con il medesimo datore di lavoro, non è avvenuto in epoca ragionevolmente coeva al termine del precedente contratto, ciò non è sufficiente ad escludere, nella concorrenza degli altri requisiti, il diritto al trattamento di disoccupazione. Il Tribunale e, prima, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno, invece, ritenuto (così finendo, con un accertamento a posteriori di una circostanza successivamente intervenuta, per vanificare le finalità del trattamento di disoccupazione) che un nuovo contratto stagionale, intervenuto con il medesimo datore di lavoro, al di fuori ed indipendentemente dalla previsione del suo rinnovo in epoca ragionevolmente coeva al termine del precedente, sia sufficiente ad escludere il diritto all'indennità di disoccupazione. Ma, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale, in assenza di una rinnovata opzione contrattuale sorge per l'assicurato il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio. Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “Lo stato di disoccupazione indennizzabile, di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, per i lavoratori italiani occupati all'estero, ai quali non sia stato rinnovato il contratto di lavoro stagionale, è costituito dal periodo di inattività precedente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, anche se stagionale. In tale ipotesi, concorrendo gli altri requisiti prescritti dalla legge (rimpatrio per i non frontalieri, iscrizione nelle liste di collocamento, produzione di documentazione attestante la mancata stipulazione di un nuovo contratto, effettuazione di un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno sette all'estero, per le richieste del trattamento di disoccupazione successive alla prima), il lavoratore stagionale ha diritto al trattamento di disoccupazione. Non è quindi ostativo alla concessione del trattamento, nella ricorrenza degli altri requisiti, il 9 contratto di lavoro stagionale stipulato con lo stesso datore di lavoro dopo il suddetto periodo di inattività”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 6 novembre 2002. Il cons.cons. estensore Il fith b Celentan IL CANCELLIERE Depositate celleria 2/0 DVC, 2002 IL CANCELLIERE 10